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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16782/2017 R.G. vertente tra:
(Avv.ti Giuseppe Polignano e Tiziana Catella) Parte_1
- OPPONENTE -
E
già (Avv. Avv. Prof. Lucio Ghia) Controparte_1 Controparte_2
- OPPOSTA –
(Avv. Barbara Daprile) Controparte_3
- TERZO CHIAMATO –
- FATTO E DIRITTO -
1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 3315 del 12.07.2017, il Tribunale di Bari ha ingiunto alla sig.ra di pagare in favore della la somma di € Parte_1 Controparte_2
17.891,43, a titolo di saldo debitore del finanziamento personale sottoscritto dalla prima con quest'ultima società, con cessione del quinto dello stipendio, oltre interessi al tasso nominale annuo del 5,459% dal
10.10.2016 all'effettivo soddisfo e spese.
Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, l'odierna opponente ha convenuto dinanzi a questo Tribunale la (la quale ha poi mutato denominazione in Controparte_2
al fine di essere autorizzata a chiamare in causa l' e Controparte_1 Controparte_4 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“In via principale
II) Dichiarare nullo, illegittimo, inefficace il decreto ingiuntivo emesso in danno dell'opponente
IGnora , per le causali illustrate nelle premesse ai punti a), b, c), e per Parte_1
l'effetto revocare il D.I. telematico n° 33151/2017, con ogni conseguenza di legge;
III) Condannare la in persona del suo procuratore e legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, alla rifusione in favore della IG.ra di tutte le spese, diritti e Parte_1 onorari del giudizio, nonché i.v.a. e contributo previdenziale come per legge;
In via subordinata
IV) Nella denegata ipotesi in cui dovesse risultare una obbligazione di pagamento a carico della
IG.ra , previo accertamento della effettività entità delle somme eventualmente Parte_1 dovute in virtù del finanziamento posto a base della richiesta di ingiunzione, a parziale modifica del D.I. n°
3315/2017, determinare le somme effettivamente dovute a carico dell'obbligata in misura minore rispetto a quanto richiesto in D.I.; e
V) condannare l' alla rifusione, in favore dell'opponente, di tutto quanto essa sia eventualmente CP_5 condannata a pagare all'opposta, ed alla rifusione delle spese processuali in favore della medesima opponente”.
Costituendosi, la ha chiesto di rigettare ogni domanda proposta dall'opponente, Controparte_2 poiché inammissibile e/o infondata e, comunque, non provata, chiedendo di confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in caso di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento in favore della della somma di euro € 17.891,43, oltre Controparte_2 interessi convenzionali di mora al tasso annuo nominale del 5,459% a far data dal 10.10.2016 e fino all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa somma che dovesse risultare all'esito del giudizio;
il tutto, con vittoria delle spese di lite e condanna della ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. Pt_1
All'esito di una serie di rinvii finalizzati a consentire alla di adempiere all'accordo transattivo Pt_1 sopravvenuto tra le parti, all'udienza del 6.6.2023, parte opposta ha dato atto della risoluzione di detta scrittura privata di transazione ai sensi dell'art. 1456 c.c., in conseguenza dell'inadempimento della Pt_1 la quale ha omesso di versare i residui € 13.171,70; conseguentemente, l'opposta ha chiesto che l'udienza venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A questo punto, l'opponente ha chiesto “in via preliminare un differimento allo stato della detta udienza al fine di onorare la transazione, ovvero un rinvio della causa per l'esperimento della mediazione obbligatoria, in difetto della quale la domanda della è improcedibile con conseguente nullità CP_2 del decreto ingiuntivo”; inoltre, ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa del terzo Controparte_3
.
[...]
Con provvedimento del 06.06.2023, è stata confermata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per il diverso importo di € 13.171,70 oltre interessi come da domanda e disposta la procedura di mediazione obbligatoria ex artt. 2 e 5, co. 1 bis e 4, lett. a) del D.lgs. n. 28/2010 (espletata poi con esito negativo).
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta del 24.10.2023 si
è costituito in giudizio l' , chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità e l'improcedibilità CP_5 dell'atto di chiamata in causa del terzo, oltre alla carenza di legittimazione passiva dell' ; nel merito, CP_5 rigettare l'avversa domanda poiché palesemente infondata in fatto ed in diritto e, comunque non provata;
con condanna di parte opponente alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito soltanto in via documentale.
All'esito delle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 12.11.2024, il giudizio è stato trattenuto in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. La pretesa dell'opponente va parzialmente accolta per quanto di ragione.
2.1.1. Preliminarmente, non può essere accolta la richiesta dell'opponente di dichiarare interrotto il presente giudizio in conseguenza della modifica della denominazione della in Controparte_2 CP_1
poiché il cambio di denominazione sociale configura una modificazione dell'atto costitutivo, ma non
[...] determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico, comportando solo l'incidenza su un aspetto organizzativo della società. In altre parole, il mutamento della denominazione lascia sussistere il medesimo soggetto, sia pure diversamente nominato.
2.1.2. In secondo luogo, deve ritenersi sanata la nullità relativa all'atto di chiamata del terzo per erronea indicazione del codice fiscale di parte attrice, stante la regolare costituzione del contraddittorio e la riconducibilità del diverso codice al medesimo soggetto. Invero, “l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o
l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti;
in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria” (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/08/2024, n.23351).
Allo stesso modo, deve essere rigettata l'ulteriore eccezione del terzo chiamato di improcedibilità della chiamata in causa del terzo per omesso deposito dell'atto nel termine di 10 giorni, poiché “nel caso di chiamata di un terzo in causa, il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., deve essere depositata la citazione del terzo chiamato ha natura ordinatoria e, se non rispettato, non comporta l'improcedibilità della domanda nei confronti del chiamato” (Cassazione civile sez. II, 14/02/2022, n.4674). Neppure può essere accolta la domanda di improcedibilità della chiamata del terzo per omessa notifica allo stesso degli atti e dei verbali di causa, stante la regolare costituzione in giudizio, avente efficacia sanante.
Sempre con riferimento alla chiamata in causa del terzo, occorre precisare che tale richiesta non è stata tardiva, poiché avanzata dall'opponente già in sede di atto introduttivo;
invero, l'autorizzazione è stata concessa solamente con ordinanza del 06.06.2023 in ragione delle varie richieste di differimento della prima udienza avanzate dalle parti al fine di addivenire ad un componimento bonario della controversia.
2.1.3. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal terzo chiamato.
A tal proposito, va osservato che la materia dei finanziamenti estinguibili mediante cessioni di quote di stipendio risulta regolamentata dal DPR 180/1950 e dagli artt. 1260 c.c. e ss. del codice civile e che lo schema giuridico tipico che si delinea nel caso di cessione del quinto dello stipendio prevede tre autonomi rapporti: il primo tra il creditore che eroga il prestito e il lavoratore cedente (mediante sottoscrizione del contratto di finanziamento), il secondo tra il lavoratore cedente e il datore di lavoro, quest'ultimo obbligato a trattenere la quota ceduta dello stipendio e a corrispondere al cedente la differenza, ed infine il terzo tra il creditore – finanziatore e il datore di lavoro, il quale ha l'onere di corrispondere mensilmente al cessionario le quote trattenute dallo stipendio del dipendente. La disciplina della fattispecie in esame risulta pertanto riconducibile all'art. 1292 c.c., secondo il quale l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati per la medesima prestazione, con la conseguenza che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità “se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente” (art. 1294 c.c.).
Ed infatti, l'art. 1 delle condizioni del contratto di finanziamento del 28.12.2011 stabilisce che “il presente contratto è finalizzato a disciplinare la concessione da parte di di un Controparte_2
Finanziamento Personale rimborsabile mediante cessione “pro solvendo” di quote dello stipendio/pensione
a favore di ; l'art. 4 chiarisce che “resta fermo l'obbligo del Cliente di provvedere al rimborso CP_2 di quanto dovuto a norma del presente Contratto in caso di mancato pagamento, per qualsiasi motivo, da parte del Datore di Lavoro/Ente Pensionistico”, ben potendosi desumere la solidarietà delle posizioni del debitore cedente e del datore di lavoro.
3. Venendo al merito della vicenda, per quanto concerne i requisiti previsti per l'emissione del decreto ingiuntivo, va rilevato che “ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio” (Cass., sez II, n. 9232/2000).
A tal proposito, la (già , ha prodotto il contratto di finanziamento Controparte_1 Controparte_2 con cessione del quinto del 28.12.2011, l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, la contabile bancaria dell'estinzione del precedente finanziamento, il piano d'ammortamento, la contabile bancaria attestante l'avvenuta erogazione a saldo della somma di € 6.700,71 in favore della sig.ra già al netto Pt_1 dell'estinzione del precedente prestito Neos Finance S.p.a. per € 9.181,29 (v. docc. 2,3 e 5 del fascicolo monitorio, nonché docc. 7 e 8 allegati alla comparsa di costituzione della società opposta). Sul punto, va precisato che l'opponente non ha contestato la sussistenza del credito ingiunto, allegando esclusivamente l'inadempimento dell' , sul quale incombeva l'onere di trattenere il quinto CP_5 della pensione della al fine di estinguere il finanziamento con la Pt_1 Controparte_2
Infatti, dagli atti risulta che l' sin dal marzo del 2014 ha omesso di trattenere la somma di € CP_5
265,00 dal trattamento pensionistico della (v. cedolini afferenti agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, Pt_1
2015, 2016, depositati dall in esecuzione all'ordine di esibizione del 15.05.2024). Tale inadempimento CP_5 ha determinato la decadenza dal beneficio del termine della debitrice originaria, la quale ne ha ricevuto comunicazione in data 10.10.2016 (v. doc. n. 5 del fascicolo monitorio).
Invero, come previsto dall'art. 16 del contratto di finanziamento del 28.12.2011, in caso di mancato pagamento di almeno due rate, “il Cliente dovrà rimborsare in un'unica soluzione, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, l'intero debito comprensivo, delle rate scadute, delle rate a scadere comprendenti altresì la relativa quota interessi…”.
L'inadempimento del debitore ceduto, dunque, legittima il cessionario ad agire nei confronti dell'originario debitore cedente senza essere gravato, in questo caso, dall'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto.
È pacifico, infatti, che la cessione di un credito pro solvendo non abbia di per sé efficacia novativa, in quanto - a termini dell'art. 1198 c.c. - il debitore cedente non viene liberato e la sua obbligazione verso il proprio creditore si estingue solo dopo che questi abbia riscossione l'itero importo del credito ceduto (a meno che non risulti una diversa volontà delle parti che, nella specie, non è prevista in contratto).
Alla luce di quanto detto, la pretesa creditoria della nei confronti della è Controparte_1 Pt_1 legittima.
Tuttavia, l'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 3315 del 12.07.2017 deve essere rideterminato in ragione di quanto corrisposto dall'opponente in parziale esecuzione del sopravvenuto accordo transattivo, sicché la è creditrice della somma di € 13.171,70, oltre interessi convenzionali di mora al tasso Controparte_1 annuo nominale fino all'effettivo soddisfo, somma già dichiarata provvisoriamente esecutiva nel corso del presente giudizio (v. doc. allegato dalla alle note per l'udienza del 06.06.2023 e decreto del Controparte_1
6.6.2023).
L'esito del giudizio fonda l'accoglimento della domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti del terzo in relazione ai soli interessi moratori, poiché dovuti in conseguenza all'inadempimento dell' , come visto, a partire dal marzo 2014; il tutto, anche in relazione alla regolazione delle spese CP_5 processuali.
Quanto precede è, di per sé, assorbente ed esime dall'esame delle ulteriori domande proposte.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM), fatta eccezione per la fase istruttoria riconosciuta ai minimi.
Le spese di lite vanno invece compensate per metà nel rapporto processuale tra l'opponente e il terzo chiamato, attesa la parziale soccombenza della prima. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 5.201,00 a € 26.000 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM), fatta eccezione per la fase istruttoria riconosciuta ai minimi.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 3315 del 12.07.2017;
- condanna l'opponente, , al pagamento in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 13.171,70, oltre interessi convenzionali di mora al tasso annuo nominale fino all'effettivo soddisfo, così come rideterminata in ragione del sopravvenuto accordo transattivo tra le parti;
- accoglie, in parte, la domanda di manleva formulata dall'opponente e, per l'effetto, condanna l'
[...] al pagamento, in favore dell'opponente, della somma che quest'ultima Controparte_4 pagherà all'opposta a titolo di interessi convenzionali di mora fino all'effettivo soddisfo;
- condanna l'opponente, in solido con il terzo chiamato, al rimborso delle spese processuali, in favore dell'opposta, liquidate in € 4.237,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge;
- condanna l' al rimborso di metà delle spese processuali, in favore Controparte_4 dell'opponente, liquidate, in detta ridotta misura, in € 2.118,50 per compensi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Bari, 21.2.2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma