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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4560/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4560 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA (C.F. ), in persona dei procuratori e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
rappresentata e difesa dagli avvocati Calogero Lanza e Matteo Giarratana, elettivamente Parte_3 domiciliata presso il loro studio in Milano, in via San Martino n. 19, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione APPELLANTE E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall' avv. Paolo Controparte_1 C.F._1
Di Mauro in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore, indirizzo PEC Email_1
APPELLATA CONCLUSIONI Per “Nel merito ed in via principale: in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. Parte_1
441
- accertare che nulla è dovuto da (GI nei confronti della Sig.ra Parte_1 Parte_4 CP_1
e, per l'effetto, rigettare la quan fatto ed in diritto mandand
[...] assolta da ogni e qualsivoglia pretesa dell'appellata, accogliendo dunque le domande tutte proposte da Parte_1
in primo grado (“Nel merito ed in via principale: rigettare le domande e le Parte_1 Parte_4 eccezioni formulate dall'odierna attrice perché contestate, infondate, ingiuste e comunque non provate. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario delle spese generali nei limiti del 15% IVA e CPA.; Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che si ritenesse il Decreto Ministeriale attestate il tasso soglia che richiama le Istruzioni di Banca D'Italia in materia di usura del febbraio 2006 illegittimo per contrarietà alla norma primaria, disapplicare lo stesso per i motivi meglio indicati in parte motiva accertando e dichiarando, per tale via, l'inapplicabilità della c.d. usura oggettiva mandando completamente assolta rispetto alla domanda attorea anche Parte_4 con eventuale compensazione integrale delle spese di lite. In ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di ex art. 52 D. lgs. 196/2003 Parte_4 e sue succ. modifiche. Il presente procedimento, infatti, ha ad oggetto le conseguenze civilistiche del reato di usura asseritamente attribuito a Pt_4 nell'ambito delle vicende di cui trattasi. Al riguardo, deve segnalarsi che si è recentemente diffuso un utilizzo spesso pretestuoso e strumentale della disciplina in tema di usura, finalizzato ad indurre gli operatori a rinegoziare le condizioni contrattuali anche a fronte di pattuizioni pienamente legittime. Si sottolinea quindi che la macroscopica crescita di procedimenti basati sull'utilizzo talvolta improprio della normativa sull'usura determina un grave ed ingiustificato pregiudizio reputazionale per gli operatori che, in attesa degli pagina 1 di 7 accertamenti definitivi (spesso in secondo o terzo grado) vengono accusati di praticare interessi usurari ai sensi dell'art. 644 c.p., talché i dati dei soggetti coinvolti sono pertanto assimilabili a tutti gli effetti ai “dati giudiziari” di cui alla lett. e) dell'art. 4 del D. lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), anche in relazione all'art. 17 del medesimo Codice. Sussistono quindi legittimi motivi affinché i dati e le generalità di del tutto irrilevanti in relazione alle questioni Pt_4 giuridiche trattate, vengano omessi da ogni provvedimento emanato ente procedimento, ai sensi dell'art. 52 D. lgs. 196/2003 e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 dicembre 2010. Futuro formula pertanto istanza affinché sia disposta l'apposizione, in tutti i provvedimenti relativi al presente procedimento, dell'annotazione di cui all'art. 52 D. lgs. 196/2003 volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento per le finalità ivi indicate, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato”) da ritenersi qui integralmente riproposte e non rinunciate;
- per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancata riforma integrale della sentenza, condannare alla Parte_1 restituzione dei soli interessi percepiti, non applicando la sanzione di cui all'art. 1815 c. 2 c. per commissioni, spese e oneri;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge di entrambi i gradi del giudizio”.
Per MA ND TO: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie sia in fatto che in diritto;
Nel merito in via principale:
- rigettare per tutte le ragioni esposte l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- confermare la Sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Dopudi, resa tra le parti nel procedimento RG 55857/2019 ed oggi impugnata e mandare completamente assolto l'appellato.
- con il favore delle spese, onorari e competenze del giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA e successive occorrende come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 ha convenuto in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Milano la società Controparte_1
chiedendo, in via principale, di accertare la usurarietà del contratto di finanziamento stipulato Parte_4 tra le parti nel 2006, ai sensi dell'art. 644 c.p., della L. n. 108 del 1996 e degli artt. 1815 c.c. e 1419 comma 2 c.c., e per l'effetto di condannare la convenuta alla restituzione ex art. 1815, comma 2, c.c., di tutti gli interessi, oltre alle somme pattuite a titolo di commissioni finanziarie, accessorie, spese ed oneri assicurativi (con esclusione delle sole imposte e tasse), al netto delle restituzioni GI effettuate in sede di anticipata estinzione del contratto, il tutto nella somma complessiva di € 2.989,70; in via subordinata, accertata e dichiarata in via incidentale l'usurarietà del contratto di finanziamento, ha chiesto di condannare la convenuta alla restituzione ex art. 1815 comma 2 cc, di tutti gli interessi corrisposti, al netto di quanto GI restituito in sede di estinzione anticipata, pari ad € 1.072,97. A fondamento della domanda, l'attrice ha allegato:
- che aveva stipulato con la società il contratto di finanziamento n. 154667, rimborsabile Parte_4 mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile/pensione, estinto in via anticipata il 31 gennaio 2009;
- che il TEG indicato in contratto era pari a 16,182% ma era stato calcolato senza tener conto delle spese assicurative e, invece, alla luce delle più recenti sentenze di legittimità, se il costo assicurativo fosse stato incluso, il TEG sarebbe stato quantificato nella misura del 24,29%, in misura superiore al tasso soglia, fissato, in relazione al trimestre di stipula del contratto, nella misura del 16,69.
pagina 2 di 7 L'attrice ha quindi sostenuto di aver diritto, in conseguenza della parziale nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., alla ripetizione non solo degli interessi corrisposti ma di tutte le somme ricevute oltre il capitale mutuato, al netto degli importi GI restituiti. 1.2. Si è costituita in giudizio la società contestando integralmente le domande proposte Parte_4 ed eccependo che l'attrice aveva confrontato con il tasso soglia il T.A.E.G., includendo a tal fine il costo della polizza assicurativa, ma si trattava di un'operazione non corretta in quanto l'unico dato rilevante in tema di usura era rappresentato dal T.E.G. che, secondo le Istruzioni di Banca d'Italia del 2006, rilevanti nella fattispecie, andava determinato senza tener conto delle spese di assicurazione. Più in particolare, il T.E.G. integra un parametro profondamente diverso dal T.A.E.G. deve ricomprendere le componenti di costo strettamente connesse alla concessione del credito e costituenti una remunerazione per l'intermediario, e integra un parametro da calcolare sulla base della legge n. 108\1996, dei decreti ministeriali attestanti i tassi soglia e, in conseguenza del rinvio contenuto in tale decreto, delle circolari della Banca d'Italia, più precisamente delle Istruzioni di Banca d'Italia del febbraio 2006. Sulla base di tali Istruzioni, nel caso di specie, il costo relativo alla polizza assicurativa prevista come obbligatoria nei contratti con cessione del quinto, ai sensi dell'art. 54 d.P.R. 180\1950, doveva essere espressamente escluso dal calcolo del TEG. Soltanto a partire dal 2010, per effetto dell'intervento dell'art. 2 bis della legge n. 2\2009, i criteri di rilevazione TEGM, ossia dei tassi medi comunicati dagli intermediari e sulla cui base venivano determinati i tassi soglia, erano mutati in modo tale da includere i costi assicurativi obbligatori per legge;
in precedenza, invece, tali costi assicurativi non assumevano rilevanza ai fini della determinazione del TEGM, , così che il principio di simmetria e di omogeneità dei parametri da porre a raffronto - richiamato anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 16303\2018 - induceva, per i contratti stipulati ante 2010, a non tener conto delle spese assicurative nemmeno ai fini della determinazione del TEG. Ragionando diversamente, ossia ritenendo che le Istruzioni del 2006 illegittime perché in violazione della legge n. 108\1996, si sarebbe conseguentemete dovuto disapplicare anche il decreto ministeriale, facendo venire meno anche lo stesso Tasso soglia. Sotto un diverso profilo, la difesa della convenuta ha rilevato come, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, non avrebbe dovuto trovare applicazione la sanzione di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., presupponente l'integrazione del reato di usura, per il quale rileva non solo l'elemento oggettivo ma anche quello soggettivo, nel caso di specie insussistente.
1.3. Nel corso del giudizio è intervenuta la società quale avente causa dalla Parte_1 società per effetto di atto di fusione per incorporazione, e ha aderito integralmente alle difese Parte_4 della società Parte_4
1.4. Con sentenza n. 4413/2023, depositata in data 27 giugno 2023, il Giudice di Pace di Milano ha accolto la domanda proposta in via principale e condannato la (GI , alla ripetizione Pt_1 Parte_4 della somma complessiva di euro 2.793,34, oltre interessi e spese del giudizio. Il giudice di primo grado ha ritenuto di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità – richiamando a tal fine i principi espressi, tra le altre, da Cass. 1 febbraio 2022 n. 3025 - secondo cui, anche per i contratti conclusi prima dell'anno 2010, nel calcolo del TEG di ogni contrattato andassero computate le spese per l'assicurazione obbligatoria, in conformità con la previsione dell'art. 644, comma 4, c.p., tenuto conto della centralità della fattispecie usuraria come definita dal comma 5 dell'art. 644 c.p. cui si devono uniformare le diverse disposizioni volte a disciplinare la materia. Nel caso di specie, tenendo conto delle spese dell'assicurazione obbligatoria, il TEG era pari a 24,91% con conseguente superamento del tasso soglia. Il giudice di primo grado ha così ritenuto di applicare il disposto dell'art. 1815 comma 2 c.c.. pagina 3 di 7 2.1. Con impugnazione tempestivamente avanzata la società ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado, formulando due motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante ha contestato la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e l'omessa indagine sul tenore contrattuale, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il costo dell'assicurazione obbligatoriamente previsto dal D.P.R. n. 180/1950 (in caso di morte, invalidità, infermità o di disoccupazione del debitore) nelle cessioni del quinto rientrasse nel calcolo del TEG ai fini dell'usura, sposando la teoria dell'onnicomprensività, senza esaminare compiutamente la normativa applicabile alla fattispecie e, in particolare, senza tener conto del fatto che il contratto di finanziamento oggetto di causa risaliva al 2006 e che in base alle Istruzioni di Banca d'Italia all'epoca vigenti, come richiamate dall'art. 3 dei vari d.m. attestanti i tassi soglia, le spese inerenti all'assicurazione obbligatoria nei contratti con cessione del quinto erano escluse dagli oneri rilevanti ai fini della determinazione del TEG e, quindi, anche del TEGM e del tasso soglia. La difesa di parte appellante, reiterando le difese del primo grado, ha invocato l'operatività del principio di simmetria e omogeneità delle Cont grandezze da raffrontare e, in particolare, tra , e Tasso soglia. CP_3
Con il secondo motivo di impugnazione, sempre reiterando le difese GI svolte nel giudizio di primo grado, è stata contestata l'errata applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. quale sanzione civile indiretta in difetto di prova della realizzazione della fattispecie criminosa di cui all'art. 644 comma 1 c.p. e, comunque, l'errato azzeramento dei costi diversi dagli interessi. Infine, parte appellante, richiamando le conclusioni in precedenza rassegnate, ha reiterato la richiesta anonimizzazione dei dati di ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196\2003. Parte_1
2.2. Si è costituita in giudizio la signora , la quale ha resistito al gravame, chiedendone il CP_1 rigetto alla luce di tutti i rilievi GI svolti in primo grado e richiamando a sostegno delle proprie argomentazioni, condivise dal giudice di primo grado, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e della prevalente giurisprudenza di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Tanto premesso, l'appello proposto da non è fondato. Parte_1
3.1. Per quanto concerne il primo motivo di impugnazione, si ritiene di dover dare continuità ai principi espressi con orientamento univoco dalla giurisprudenza di legittimità e ormai prevalente anche nell'ambito della giurisprudenza di merito, discostandosi quindi dal diverso indirizzo giurisprudenziale al quale questo giudice aveva in passato aderito. Il giudizio, come tutti quelli relativi ai contratti di cessione del quinto stipulati prima del 2010, si incentra sull'inclusione o meno della polizza assicurativa obbligatoria ex art. 54 D.P.R. 180/1950 dettato in materia di cessione del quinto tra gli oneri rilevanti in materia di usura. In estrema sintesi, l'impugnazione di parte appellante si fonda sul rilievo per cui il principio di simmetria - richiamato anche dalle Sezioni Unite con riferimento alla commissione di massimo scoperto e agli interessi moratori - impedisce di ricomprendere tra i costi oggetto di rilevazione, ai fini della valutazione del TEG della singola operazione, il premio assicurativo connesso al finanziamento giacché, in base alle Istruzioni della Banca d'Italia, applicabili ratione temporis, non ne era prevista la rilevazione ai fini di determinare i tassi oltre i quali il finanziamento concretava un'operazione usuraria. I precedenti della Suprema Corte sono però univoci nell'affermare il principio di diritto che le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto devono essere considerati ai fini del calcolo del T.E.G. e, quindi, ai fini della verifica del superamento della soglia usuraria (in tal senso, specificamente per i finanziamenti con cessione del quinto, Cass., 25 luglio 2024 n. 20699; Cass., 29 pagina 4 di 7 gennaio 2024 n. 2600; Cass., 24 ottobre 2023, n. 29501; Cass., 14 luglio 2023, n. 20247; Cass., 21 giugno
2023, n. 17839; Cass., 1 febbraio 2022, n. 3025; Cass., 26 novembre 2021, n. 37058; Cass., 20 agosto 2020, n. 17466; Cass., 24 settembre 2018, n. 22458; Cass., 6 marzo 2018, n. 5160; il medesimo principio di inclusione è stato inoltre affermato per altre categorie di costi assicurativi, tra le altre, da Cass. 7 febbraio
2024 n. 3545; Cass., 15 novembre 2023, n. 31734; Cass., 15 giugno 2023, n. 17187; Cass., 29 novembre 2022, n. 35102; Cass., 5 aprile 2017, n. 8806). La giurisprudenza di legittimità, in tema di assicurazione contratta in occasione di un finanziamento concesso a fronte della cessione del quinto dello stipendio, ha affermato “il principio che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, cod. pen., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (così, da ultimo, Cass., 25 luglio 2024 n. 20699). A conforto di questa affermazione è stata sottolineata la portata sistematica della norma racchiusa nell'art. 644, comma 5, c.p., a tenore della quale “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, così che il mero elemento costituito dal fatto che il costo risulti comunque collegato all'erogazione del credito impone che di esso si tenga conto ai fini della determinazione del costo del finanziamento. È stato evidenziato come le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, siano oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle “tasse ed imposte”, espressamente escluse dal calcolo dell'usura ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p., con la conseguenza che esse vanno ricomprese nella determinazione del TEG, relativo allo specifico rapporto esaminato, non essendo condivisibile l'equiparazione di tali voci e trattandosi di un onere che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento. Né si ritiene che queste considerazioni siano scalfite dalle difformi Istruzioni del 2006 adottate da Banca d'Italia ove era previsto che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito non rilevassero i costi assicurativi, che non erano nemmeno inseriti nella rilevazione del T.E.G.M. del 2006. Precisamente, secondo le istruzioni Banca d'Italia del 2006, «Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza». Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che: «In disparte, per vero, dal fatto che trattandosi di fonti normative secondarie non discende da esse alcun vincolo all'attività interpretativa del giudice, è in contrario assorbente il rilievo, a cui ha dato corpo l'arresto in punto di inclusione nei costi del finanziamento della commissione di massimo scoperto di SS.UU. 16303/2018, secondo cui la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso un particolare costo – come nell'occasione avveniva per la c.m.s. prima del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2 – rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare. La mancata inclusione nei decreti ministeriali non è quindi ragione per escludere tali voci di costo alla determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli. Rilievo, questo, che ha poi trovato ulteriore valorizzazione anche in SS.UU. 19597/2020 allorché, con riferimento agli interessi moratori – che anche nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 non erano oggetto di rilevazione – si è affermato che in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, è giocoforza comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM pagina 5 di 7 così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato. E dunque attesa l'eadem ratio, siffatto ragionamento ben si presta ad essere riprodotto anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al d.m. maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEGM, esclusione che quindi non impedisce che ai fini della determinazione della soglia usuraria di essi si tenga conto» (Cass. n. 20699\2024 cit.). Ancora, con riguardo al rilievo del principio di simmetria invocato dalla difesa di parte appellante, è stato affermato che «l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né e idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito, elemento sussistente nel caso di specie, anche in ragione dell'obbligatorietà della polizza assicurativa per i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio» (Cass., 24 ottobre 2023 n. 29501). Alla luce di tali principi il primo motivo di appello va rigettato
3.2. Con il secondo motivo di impugnazione, è stata censurata la sentenza di primo grado laddove ha applicato la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. senza tener conto della circostanza che tale previsione necessariamente implica un rinvio al reato di usura e che l'art. 644, comma 1, c.p. comprende non solo l'elemento oggettivo ma anche l'elemento soggettivo, nella specie insussistente. Il motivo di appello non è fondato. Come rilevato dalla difesa dell'appellata, la giurisprudenza ha rilevato che la «La clausola nulla ex articolo 1815, secondo comma, c.c. si pone su un piano diverso, a nulla rilevando l'esistenza o meno di un dolo sotteso alla formazione della volontà di stipulare detta clausola. Nell'applicazione dell'articolo 1815, secondo comma, c.c. non si è di fronte a un “usuraio” né ad una “vittima del reato”, bensì, soltanto, ad una nullità per violazione di norma imperativa» (Cass., 9 novembre 2020 n. 24992, che ha ulteriormente precisato come la pattuizione di interessi con un saggio superiore al tasso soglia non costituisca, di per sé, reato, dal momento che coincide esclusivamente con l'elemento oggettivo della fattispecie criminosa, laddove l'articolo 644 c.p. prevede un delitto doloso, il quale, naturalmente, è costituito anche dallo specifico elemento soggettivo). Con riguardo alla questione oggetto d'esame, la giurisprudenza ha inoltre rilevato come la sanzione civilistica prevista dall'art. 1815, secondo comma, c.c. sia ricollegata unicamente al superamento del tasso soglia, laddove è stato evidenziato che la gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica l'obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse (v. art. 644 c.p.). In questo senso, è stato osservato che le spese di assicurazione, conteggiate ai fini della configurabilità dell'usura, debbano necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva;
pertanto, una volta accertato che il superamento del tasso soglia consegue all'inclusione del costo della polizza nel calcolo del TEG, anche il suddetto costo andrà espunto dalle somme dovute dal mutuatario ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c. (così Trib. Milano, G.U. dott.ssa Guantario, 24 settembre 2024 n. 8268).
3.3. Infine, non può trovare accoglimento l'accoglimento la richiesta di anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 52 Parte_1
d.lgs. n. 193\2003. Al riguardo, è stato rilevato come, per effetto delle modifiche normative intervenute nel corso del 2011 l'istanza di anonimizzazione possa essere proposta unicamente da persone fisiche. Precisamente, è stato affermato che, in tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, l'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 legittima alla proposizione della relativa istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi la sola persona dell'interessato da pagina 6 di 7 individuarsi - per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4, lett. i) del d.lgs. cit., dall'art. 40 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 che ha eliminato il riferimento alla persona giuridica - esclusivamente con la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi “legittimi”, da intendersi come motivi “opportuni” (così, Cass., 9 febbraio 2022 n. 4167; GI Cass., ordinanza 7 agosto 2020 n. 16807). In tal senso rileva anche il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e, in particolare il considerando n. 14. 3.4. Dei principi sin qui illustrati il giudice di pace ha fatto piena applicazione, laddove ha ritenuto le spese di assicurazione nella specie computabili per il calcolo nel TEG e ha conseguentemente applicato la disciplina di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 4413/2023.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate in dispositivo in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta (quindi, con esclusione di compensi per la fase istruttoria) e della complessità delle questioni esaminate.
5. Infine, il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rileva che nella fattispecie ricorrono, stante l'integrale rigetto dell'appello, i presupposti per l'operatività del disposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012 per il versamento, ad opera della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 Controparte_1 di Milano n. 4413/2023, così provvede:
a. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 4413/2023, depositata in data 27 giugno 2023;
b. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 1.701,00 per compenso di avvocato, oltre ad IVA e CPA come per legge;
c. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, pari ad € 147,00. Così deciso a Milano, in data 31 gennaio 2025
Il giudice Ada Favarolo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4560 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA (C.F. ), in persona dei procuratori e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 [...]
rappresentata e difesa dagli avvocati Calogero Lanza e Matteo Giarratana, elettivamente Parte_3 domiciliata presso il loro studio in Milano, in via San Martino n. 19, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione APPELLANTE E
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall' avv. Paolo Controparte_1 C.F._1
Di Mauro in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore, indirizzo PEC Email_1
APPELLATA CONCLUSIONI Per “Nel merito ed in via principale: in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. Parte_1
441
- accertare che nulla è dovuto da (GI nei confronti della Sig.ra Parte_1 Parte_4 CP_1
e, per l'effetto, rigettare la quan fatto ed in diritto mandand
[...] assolta da ogni e qualsivoglia pretesa dell'appellata, accogliendo dunque le domande tutte proposte da Parte_1
in primo grado (“Nel merito ed in via principale: rigettare le domande e le Parte_1 Parte_4 eccezioni formulate dall'odierna attrice perché contestate, infondate, ingiuste e comunque non provate. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario delle spese generali nei limiti del 15% IVA e CPA.; Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che si ritenesse il Decreto Ministeriale attestate il tasso soglia che richiama le Istruzioni di Banca D'Italia in materia di usura del febbraio 2006 illegittimo per contrarietà alla norma primaria, disapplicare lo stesso per i motivi meglio indicati in parte motiva accertando e dichiarando, per tale via, l'inapplicabilità della c.d. usura oggettiva mandando completamente assolta rispetto alla domanda attorea anche Parte_4 con eventuale compensazione integrale delle spese di lite. In ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di ex art. 52 D. lgs. 196/2003 Parte_4 e sue succ. modifiche. Il presente procedimento, infatti, ha ad oggetto le conseguenze civilistiche del reato di usura asseritamente attribuito a Pt_4 nell'ambito delle vicende di cui trattasi. Al riguardo, deve segnalarsi che si è recentemente diffuso un utilizzo spesso pretestuoso e strumentale della disciplina in tema di usura, finalizzato ad indurre gli operatori a rinegoziare le condizioni contrattuali anche a fronte di pattuizioni pienamente legittime. Si sottolinea quindi che la macroscopica crescita di procedimenti basati sull'utilizzo talvolta improprio della normativa sull'usura determina un grave ed ingiustificato pregiudizio reputazionale per gli operatori che, in attesa degli pagina 1 di 7 accertamenti definitivi (spesso in secondo o terzo grado) vengono accusati di praticare interessi usurari ai sensi dell'art. 644 c.p., talché i dati dei soggetti coinvolti sono pertanto assimilabili a tutti gli effetti ai “dati giudiziari” di cui alla lett. e) dell'art. 4 del D. lgs. 196/2003 (Codice della Privacy), anche in relazione all'art. 17 del medesimo Codice. Sussistono quindi legittimi motivi affinché i dati e le generalità di del tutto irrilevanti in relazione alle questioni Pt_4 giuridiche trattate, vengano omessi da ogni provvedimento emanato ente procedimento, ai sensi dell'art. 52 D. lgs. 196/2003 e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 dicembre 2010. Futuro formula pertanto istanza affinché sia disposta l'apposizione, in tutti i provvedimenti relativi al presente procedimento, dell'annotazione di cui all'art. 52 D. lgs. 196/2003 volta a precludere, in caso di riproduzione del provvedimento per le finalità ivi indicate, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato”) da ritenersi qui integralmente riproposte e non rinunciate;
- per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione degli importi pagati in esecuzione della sentenza di primo grado;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancata riforma integrale della sentenza, condannare alla Parte_1 restituzione dei soli interessi percepiti, non applicando la sanzione di cui all'art. 1815 c. 2 c. per commissioni, spese e oneri;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge di entrambi i gradi del giudizio”.
Per MA ND TO: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie sia in fatto che in diritto;
Nel merito in via principale:
- rigettare per tutte le ragioni esposte l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
- confermare la Sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Milano, nella persona del Giudice Dott.ssa Dopudi, resa tra le parti nel procedimento RG 55857/2019 ed oggi impugnata e mandare completamente assolto l'appellato.
- con il favore delle spese, onorari e competenze del giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA e successive occorrende come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 ha convenuto in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Milano la società Controparte_1
chiedendo, in via principale, di accertare la usurarietà del contratto di finanziamento stipulato Parte_4 tra le parti nel 2006, ai sensi dell'art. 644 c.p., della L. n. 108 del 1996 e degli artt. 1815 c.c. e 1419 comma 2 c.c., e per l'effetto di condannare la convenuta alla restituzione ex art. 1815, comma 2, c.c., di tutti gli interessi, oltre alle somme pattuite a titolo di commissioni finanziarie, accessorie, spese ed oneri assicurativi (con esclusione delle sole imposte e tasse), al netto delle restituzioni GI effettuate in sede di anticipata estinzione del contratto, il tutto nella somma complessiva di € 2.989,70; in via subordinata, accertata e dichiarata in via incidentale l'usurarietà del contratto di finanziamento, ha chiesto di condannare la convenuta alla restituzione ex art. 1815 comma 2 cc, di tutti gli interessi corrisposti, al netto di quanto GI restituito in sede di estinzione anticipata, pari ad € 1.072,97. A fondamento della domanda, l'attrice ha allegato:
- che aveva stipulato con la società il contratto di finanziamento n. 154667, rimborsabile Parte_4 mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile/pensione, estinto in via anticipata il 31 gennaio 2009;
- che il TEG indicato in contratto era pari a 16,182% ma era stato calcolato senza tener conto delle spese assicurative e, invece, alla luce delle più recenti sentenze di legittimità, se il costo assicurativo fosse stato incluso, il TEG sarebbe stato quantificato nella misura del 24,29%, in misura superiore al tasso soglia, fissato, in relazione al trimestre di stipula del contratto, nella misura del 16,69.
pagina 2 di 7 L'attrice ha quindi sostenuto di aver diritto, in conseguenza della parziale nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., alla ripetizione non solo degli interessi corrisposti ma di tutte le somme ricevute oltre il capitale mutuato, al netto degli importi GI restituiti. 1.2. Si è costituita in giudizio la società contestando integralmente le domande proposte Parte_4 ed eccependo che l'attrice aveva confrontato con il tasso soglia il T.A.E.G., includendo a tal fine il costo della polizza assicurativa, ma si trattava di un'operazione non corretta in quanto l'unico dato rilevante in tema di usura era rappresentato dal T.E.G. che, secondo le Istruzioni di Banca d'Italia del 2006, rilevanti nella fattispecie, andava determinato senza tener conto delle spese di assicurazione. Più in particolare, il T.E.G. integra un parametro profondamente diverso dal T.A.E.G. deve ricomprendere le componenti di costo strettamente connesse alla concessione del credito e costituenti una remunerazione per l'intermediario, e integra un parametro da calcolare sulla base della legge n. 108\1996, dei decreti ministeriali attestanti i tassi soglia e, in conseguenza del rinvio contenuto in tale decreto, delle circolari della Banca d'Italia, più precisamente delle Istruzioni di Banca d'Italia del febbraio 2006. Sulla base di tali Istruzioni, nel caso di specie, il costo relativo alla polizza assicurativa prevista come obbligatoria nei contratti con cessione del quinto, ai sensi dell'art. 54 d.P.R. 180\1950, doveva essere espressamente escluso dal calcolo del TEG. Soltanto a partire dal 2010, per effetto dell'intervento dell'art. 2 bis della legge n. 2\2009, i criteri di rilevazione TEGM, ossia dei tassi medi comunicati dagli intermediari e sulla cui base venivano determinati i tassi soglia, erano mutati in modo tale da includere i costi assicurativi obbligatori per legge;
in precedenza, invece, tali costi assicurativi non assumevano rilevanza ai fini della determinazione del TEGM, , così che il principio di simmetria e di omogeneità dei parametri da porre a raffronto - richiamato anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 16303\2018 - induceva, per i contratti stipulati ante 2010, a non tener conto delle spese assicurative nemmeno ai fini della determinazione del TEG. Ragionando diversamente, ossia ritenendo che le Istruzioni del 2006 illegittime perché in violazione della legge n. 108\1996, si sarebbe conseguentemete dovuto disapplicare anche il decreto ministeriale, facendo venire meno anche lo stesso Tasso soglia. Sotto un diverso profilo, la difesa della convenuta ha rilevato come, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, non avrebbe dovuto trovare applicazione la sanzione di cui all'art. 1815 comma 2 c.c., presupponente l'integrazione del reato di usura, per il quale rileva non solo l'elemento oggettivo ma anche quello soggettivo, nel caso di specie insussistente.
1.3. Nel corso del giudizio è intervenuta la società quale avente causa dalla Parte_1 società per effetto di atto di fusione per incorporazione, e ha aderito integralmente alle difese Parte_4 della società Parte_4
1.4. Con sentenza n. 4413/2023, depositata in data 27 giugno 2023, il Giudice di Pace di Milano ha accolto la domanda proposta in via principale e condannato la (GI , alla ripetizione Pt_1 Parte_4 della somma complessiva di euro 2.793,34, oltre interessi e spese del giudizio. Il giudice di primo grado ha ritenuto di aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità – richiamando a tal fine i principi espressi, tra le altre, da Cass. 1 febbraio 2022 n. 3025 - secondo cui, anche per i contratti conclusi prima dell'anno 2010, nel calcolo del TEG di ogni contrattato andassero computate le spese per l'assicurazione obbligatoria, in conformità con la previsione dell'art. 644, comma 4, c.p., tenuto conto della centralità della fattispecie usuraria come definita dal comma 5 dell'art. 644 c.p. cui si devono uniformare le diverse disposizioni volte a disciplinare la materia. Nel caso di specie, tenendo conto delle spese dell'assicurazione obbligatoria, il TEG era pari a 24,91% con conseguente superamento del tasso soglia. Il giudice di primo grado ha così ritenuto di applicare il disposto dell'art. 1815 comma 2 c.c.. pagina 3 di 7 2.1. Con impugnazione tempestivamente avanzata la società ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado, formulando due motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante ha contestato la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e l'omessa indagine sul tenore contrattuale, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che il costo dell'assicurazione obbligatoriamente previsto dal D.P.R. n. 180/1950 (in caso di morte, invalidità, infermità o di disoccupazione del debitore) nelle cessioni del quinto rientrasse nel calcolo del TEG ai fini dell'usura, sposando la teoria dell'onnicomprensività, senza esaminare compiutamente la normativa applicabile alla fattispecie e, in particolare, senza tener conto del fatto che il contratto di finanziamento oggetto di causa risaliva al 2006 e che in base alle Istruzioni di Banca d'Italia all'epoca vigenti, come richiamate dall'art. 3 dei vari d.m. attestanti i tassi soglia, le spese inerenti all'assicurazione obbligatoria nei contratti con cessione del quinto erano escluse dagli oneri rilevanti ai fini della determinazione del TEG e, quindi, anche del TEGM e del tasso soglia. La difesa di parte appellante, reiterando le difese del primo grado, ha invocato l'operatività del principio di simmetria e omogeneità delle Cont grandezze da raffrontare e, in particolare, tra , e Tasso soglia. CP_3
Con il secondo motivo di impugnazione, sempre reiterando le difese GI svolte nel giudizio di primo grado, è stata contestata l'errata applicazione dell'art. 1815 comma 2 c.c. quale sanzione civile indiretta in difetto di prova della realizzazione della fattispecie criminosa di cui all'art. 644 comma 1 c.p. e, comunque, l'errato azzeramento dei costi diversi dagli interessi. Infine, parte appellante, richiamando le conclusioni in precedenza rassegnate, ha reiterato la richiesta anonimizzazione dei dati di ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196\2003. Parte_1
2.2. Si è costituita in giudizio la signora , la quale ha resistito al gravame, chiedendone il CP_1 rigetto alla luce di tutti i rilievi GI svolti in primo grado e richiamando a sostegno delle proprie argomentazioni, condivise dal giudice di primo grado, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e della prevalente giurisprudenza di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Tanto premesso, l'appello proposto da non è fondato. Parte_1
3.1. Per quanto concerne il primo motivo di impugnazione, si ritiene di dover dare continuità ai principi espressi con orientamento univoco dalla giurisprudenza di legittimità e ormai prevalente anche nell'ambito della giurisprudenza di merito, discostandosi quindi dal diverso indirizzo giurisprudenziale al quale questo giudice aveva in passato aderito. Il giudizio, come tutti quelli relativi ai contratti di cessione del quinto stipulati prima del 2010, si incentra sull'inclusione o meno della polizza assicurativa obbligatoria ex art. 54 D.P.R. 180/1950 dettato in materia di cessione del quinto tra gli oneri rilevanti in materia di usura. In estrema sintesi, l'impugnazione di parte appellante si fonda sul rilievo per cui il principio di simmetria - richiamato anche dalle Sezioni Unite con riferimento alla commissione di massimo scoperto e agli interessi moratori - impedisce di ricomprendere tra i costi oggetto di rilevazione, ai fini della valutazione del TEG della singola operazione, il premio assicurativo connesso al finanziamento giacché, in base alle Istruzioni della Banca d'Italia, applicabili ratione temporis, non ne era prevista la rilevazione ai fini di determinare i tassi oltre i quali il finanziamento concretava un'operazione usuraria. I precedenti della Suprema Corte sono però univoci nell'affermare il principio di diritto che le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto devono essere considerati ai fini del calcolo del T.E.G. e, quindi, ai fini della verifica del superamento della soglia usuraria (in tal senso, specificamente per i finanziamenti con cessione del quinto, Cass., 25 luglio 2024 n. 20699; Cass., 29 pagina 4 di 7 gennaio 2024 n. 2600; Cass., 24 ottobre 2023, n. 29501; Cass., 14 luglio 2023, n. 20247; Cass., 21 giugno
2023, n. 17839; Cass., 1 febbraio 2022, n. 3025; Cass., 26 novembre 2021, n. 37058; Cass., 20 agosto 2020, n. 17466; Cass., 24 settembre 2018, n. 22458; Cass., 6 marzo 2018, n. 5160; il medesimo principio di inclusione è stato inoltre affermato per altre categorie di costi assicurativi, tra le altre, da Cass. 7 febbraio
2024 n. 3545; Cass., 15 novembre 2023, n. 31734; Cass., 15 giugno 2023, n. 17187; Cass., 29 novembre 2022, n. 35102; Cass., 5 aprile 2017, n. 8806). La giurisprudenza di legittimità, in tema di assicurazione contratta in occasione di un finanziamento concesso a fronte della cessione del quinto dello stipendio, ha affermato “il principio che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, cod. pen., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (così, da ultimo, Cass., 25 luglio 2024 n. 20699). A conforto di questa affermazione è stata sottolineata la portata sistematica della norma racchiusa nell'art. 644, comma 5, c.p., a tenore della quale “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, così che il mero elemento costituito dal fatto che il costo risulti comunque collegato all'erogazione del credito impone che di esso si tenga conto ai fini della determinazione del costo del finanziamento. È stato evidenziato come le spese per l'assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, obbligatorie per i prestiti da rimborsare con cessione del quinto dello stipendio, siano oneri assicurativi obbligatori, ben distinti dalle “tasse ed imposte”, espressamente escluse dal calcolo dell'usura ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p., con la conseguenza che esse vanno ricomprese nella determinazione del TEG, relativo allo specifico rapporto esaminato, non essendo condivisibile l'equiparazione di tali voci e trattandosi di un onere che il mutuatario ha sostenuto ai fini del finanziamento. Né si ritiene che queste considerazioni siano scalfite dalle difformi Istruzioni del 2006 adottate da Banca d'Italia ove era previsto che, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito non rilevassero i costi assicurativi, che non erano nemmeno inseriti nella rilevazione del T.E.G.M. del 2006. Precisamente, secondo le istruzioni Banca d'Italia del 2006, «Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza». Al riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che: «In disparte, per vero, dal fatto che trattandosi di fonti normative secondarie non discende da esse alcun vincolo all'attività interpretativa del giudice, è in contrario assorbente il rilievo, a cui ha dato corpo l'arresto in punto di inclusione nei costi del finanziamento della commissione di massimo scoperto di SS.UU. 16303/2018, secondo cui la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso un particolare costo – come nell'occasione avveniva per la c.m.s. prima del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2 – rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare. La mancata inclusione nei decreti ministeriali non è quindi ragione per escludere tali voci di costo alla determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli. Rilievo, questo, che ha poi trovato ulteriore valorizzazione anche in SS.UU. 19597/2020 allorché, con riferimento agli interessi moratori – che anche nei decreti ministeriali sino al d.m. 22 marzo 2002 non erano oggetto di rilevazione – si è affermato che in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato, è giocoforza comparare il TEG del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il TEGM pagina 5 di 7 così come in detti decreto rilevato, onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all'interesse moratorio lecitamente applicato. E dunque attesa l'eadem ratio, siffatto ragionamento ben si presta ad essere riprodotto anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al d.m. maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEGM, esclusione che quindi non impedisce che ai fini della determinazione della soglia usuraria di essi si tenga conto» (Cass. n. 20699\2024 cit.). Ancora, con riguardo al rilievo del principio di simmetria invocato dalla difesa di parte appellante, è stato affermato che «l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né e idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito, elemento sussistente nel caso di specie, anche in ragione dell'obbligatorietà della polizza assicurativa per i contratti di prestito con cessione del quinto dello stipendio» (Cass., 24 ottobre 2023 n. 29501). Alla luce di tali principi il primo motivo di appello va rigettato
3.2. Con il secondo motivo di impugnazione, è stata censurata la sentenza di primo grado laddove ha applicato la sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. senza tener conto della circostanza che tale previsione necessariamente implica un rinvio al reato di usura e che l'art. 644, comma 1, c.p. comprende non solo l'elemento oggettivo ma anche l'elemento soggettivo, nella specie insussistente. Il motivo di appello non è fondato. Come rilevato dalla difesa dell'appellata, la giurisprudenza ha rilevato che la «La clausola nulla ex articolo 1815, secondo comma, c.c. si pone su un piano diverso, a nulla rilevando l'esistenza o meno di un dolo sotteso alla formazione della volontà di stipulare detta clausola. Nell'applicazione dell'articolo 1815, secondo comma, c.c. non si è di fronte a un “usuraio” né ad una “vittima del reato”, bensì, soltanto, ad una nullità per violazione di norma imperativa» (Cass., 9 novembre 2020 n. 24992, che ha ulteriormente precisato come la pattuizione di interessi con un saggio superiore al tasso soglia non costituisca, di per sé, reato, dal momento che coincide esclusivamente con l'elemento oggettivo della fattispecie criminosa, laddove l'articolo 644 c.p. prevede un delitto doloso, il quale, naturalmente, è costituito anche dallo specifico elemento soggettivo). Con riguardo alla questione oggetto d'esame, la giurisprudenza ha inoltre rilevato come la sanzione civilistica prevista dall'art. 1815, secondo comma, c.c. sia ricollegata unicamente al superamento del tasso soglia, laddove è stato evidenziato che la gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica l'obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse (v. art. 644 c.p.). In questo senso, è stato osservato che le spese di assicurazione, conteggiate ai fini della configurabilità dell'usura, debbano necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva;
pertanto, una volta accertato che il superamento del tasso soglia consegue all'inclusione del costo della polizza nel calcolo del TEG, anche il suddetto costo andrà espunto dalle somme dovute dal mutuatario ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c. (così Trib. Milano, G.U. dott.ssa Guantario, 24 settembre 2024 n. 8268).
3.3. Infine, non può trovare accoglimento l'accoglimento la richiesta di anonimizzazione delle generalità e/o di ogni altro dato identificativo avanzata dall'appellante ai sensi dell'art. 52 Parte_1
d.lgs. n. 193\2003. Al riguardo, è stato rilevato come, per effetto delle modifiche normative intervenute nel corso del 2011 l'istanza di anonimizzazione possa essere proposta unicamente da persone fisiche. Precisamente, è stato affermato che, in tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, l'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 legittima alla proposizione della relativa istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi la sola persona dell'interessato da pagina 6 di 7 individuarsi - per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4, lett. i) del d.lgs. cit., dall'art. 40 del d.l. n. 201 del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 che ha eliminato il riferimento alla persona giuridica - esclusivamente con la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi “legittimi”, da intendersi come motivi “opportuni” (così, Cass., 9 febbraio 2022 n. 4167; GI Cass., ordinanza 7 agosto 2020 n. 16807). In tal senso rileva anche il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e, in particolare il considerando n. 14. 3.4. Dei principi sin qui illustrati il giudice di pace ha fatto piena applicazione, laddove ha ritenuto le spese di assicurazione nella specie computabili per il calcolo nel TEG e ha conseguentemente applicato la disciplina di cui all'art. 1815 comma 2 c.c. In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 4413/2023.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante e vengono liquidate in dispositivo in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta (quindi, con esclusione di compensi per la fase istruttoria) e della complessità delle questioni esaminate.
5. Infine, il Tribunale, in funzione di giudice di appello, rileva che nella fattispecie ricorrono, stante l'integrale rigetto dell'appello, i presupposti per l'operatività del disposto di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012 per il versamento, ad opera della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 Controparte_1 di Milano n. 4413/2023, così provvede:
a. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 4413/2023, depositata in data 27 giugno 2023;
b. condanna al pagamento, in favore di , delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite, che liquida in € 1.701,00 per compenso di avvocato, oltre ad IVA e CPA come per legge;
c. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, pari ad € 147,00. Così deciso a Milano, in data 31 gennaio 2025
Il giudice Ada Favarolo
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