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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/08/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5653/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 5653/2025
R.G. instaurato da
( con l'avv. GUEYE AMINATA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. SALL BABACAR Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 9/6/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) la figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento e residenza presso la madre;
2) la gestione ordinaria della figlia sarà esercitata in via disgiunta tra i genitori ed in concomitanza con i rispettivi tempi di frequentazione.
Sulle questioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute,
i genitori decideranno di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa;
3) quanto alle frequentazioni padre-figlia, il padre vedrà e terrà con sé, ogni qualvolta lo desideri, compreso il pernottamento, previo accordo con la madre e compatibilmente con i desideri, bisogni e necessità dei figli nonché dei genitori stessi. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità: - una volta a Persona_1
1 settimana, dopo la scuola fino a dopo cena quando il padre la riaccompagnerà presso la casa della madre;
- un sabato ogni due, dalle 14 alle 18 in base agli accordi con la madre, allorquando il padre la riaccompagnerà dalla madre;
- per una settimana consecutiva, durante il periodo di sospensione scolastica di estiva della minore;
i genitori, pertanto, si impegnano reciprocamente ad accordarsi, con congruo preavviso entro il giorno 10 giugno di ogni anno, sul periodo prescelto ed a comunicarsi la meta per l'eventuale villeggiatura che trascorreranno con il minore;
- metà delle vacanze natalizie a ciascun coniuge, e comunque il giorno del Santo Natale alternato di anno in anno con quello della
Vigilia; - metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; - anche i ponti connessi alle ulteriori festività del calendario saranno alternati tra i genitori (a titolo esemplificativo: Santo Patrono, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, I novembre, 8 dicembre ecc.) così come il compleanno dei figlia, senza che questo possa in alcun modo limitare e/o privare il minore dal festeggiare la propria ricorrenza con i propri coetanei, anche alla presenza dell'altro genitore cui non spetterebbe il diritto di frequentazione (solo durante le ore utili alla festa con gli amici). - diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e la figlia verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare.
4) Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, in via anticipata a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile di € 200,00 (duecento cinquanta/euro) finché la figlia non avrà raggiunto la maggiore età ed avrà raggiunto la totale autosufficienza economica, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat costo-vita a decorrere dal mese di gennaio 2025; qualora la figlia, raggiunta la maggiore età, non dovesse più convivere con la madre e non fosse in alcun modo a carico della stessa, detto importo, su richiesta della stessa figlia verrà a lei direttamente versato. 5) Il padre continuerà a concorrere integralmente alle spese non coperte dall'assegno di mantenimento che si rendessero necessarie per la minore, facendosene carico al 50%, secondo il seguente schema (allorché dette spese venissero anticipate dalla madre, il padre che non ha subito l'esborso, corrisponderà alla signora l'importo dovuto all'atto della presentazione della relativa documentazione fiscale, fattura/ricevuta/scontrino fiscale entro i successivi 10 giorni): - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
2 Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) La casa coniugale sita in CI, via degli Artigiani 7 in locazione resta nella disponibilità della madre;
7) i coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi sussistente;
8) le parti chiedono concordemente di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarano di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis 51 II e III c.p.c. ed all'impugnazione della sentenza;
9) il padre rinuncia a favore della madre la sua quota di assegno unico od ogni altro sostegno a favore dei minori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/3/2025, le parti hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in data 11/4/2019 a CI (BS), iscritto nel registro dello
Stato Civile del medesimo Comune (atto n. 56, parte I, anno 2019 – doc. 3), unione dalla quale è nata la figlia (n. 21/2/2020 – doc. 4). Persona_1
Le parti hanno adito la giurisdizione italiana secondo il criterio della residenza abituale ex art. 3, lett. a), par. iv), Reg. UE n. 1111/2019 e contestualmente hanno chiesto l'applicazione della legge
3 senegalese ex art. 5, lett. c), Reg. UE n. 1259/2010, in quanto legge dello stato di cui entrambi i coniugi hanno la cittadinanza (doc. 5, 5-bis, 6), al fine di addivenire direttamente allo scioglimento del matrimonio senza previo ottenimento del provvedimento di separazione, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 9/6/2025 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
***
Deve preliminarmente dichiararsi la sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 par. 1, lettera a), § iv, del regolamento U.E. n. 2019/1111, a norma del quale sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio e alla separazione personale dei coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova “in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi”: le parti, infatti, sono residenti in Italia rispettivamente a CI (BS) e US
(BS) e la loro vita matrimoniale si è svolta prevalentemente sul territorio italiano.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi applicabile al caso di specie la legge senegalese ai sensi dell'art. 5, par. 1, lettera c), del regolamento U.E. n. 1259/2010, a norma del quale i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle leggi espressamente indicate dal Regolamento, fra le quali “la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”. Nella fattispecie entrambi i coniugi hanno cittadinanza senegalese (cfr. doc.
5-5 bis-6 allegati al ricorso introduttivo).
La legge senegalese (cfr. artt. 158 ss. Code de la Famille Sénégalais - doc. 7) prevede che non sia necessario il previo ottenimento di un provvedimento di separazione per conseguire la pronuncia del divorzio.
Nel caso di specie, è evidente che il matrimonio si è ormai completamente ed irrimediabilmente deteriorato, ciò anche perché i coniugi sono entrambi concordi nel richiedere la pronuncia di divorzio
(i.e. scioglimento del matrimonio) e le condizioni appaiono adeguate, anche nell'interesse della figlia minore, il cui ascolto si reputa pertanto manifestamente superfluo, stante anche la tenera età della stessa.
Tale domanda merita, quindi, accoglimento non sussistendo ragioni ostative alla pronuncia del divorzio (Cass. Civ. n. 24542/2016).
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di CI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
4 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in CI, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 5653/2025
R.G. instaurato da
( con l'avv. GUEYE AMINATA Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. SALL BABACAR Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 9/6/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1) la figlia è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento e residenza presso la madre;
2) la gestione ordinaria della figlia sarà esercitata in via disgiunta tra i genitori ed in concomitanza con i rispettivi tempi di frequentazione.
Sulle questioni di straordinaria amministrazione relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute,
i genitori decideranno di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa;
3) quanto alle frequentazioni padre-figlia, il padre vedrà e terrà con sé, ogni qualvolta lo desideri, compreso il pernottamento, previo accordo con la madre e compatibilmente con i desideri, bisogni e necessità dei figli nonché dei genitori stessi. In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé secondo le seguenti modalità: - una volta a Persona_1
1 settimana, dopo la scuola fino a dopo cena quando il padre la riaccompagnerà presso la casa della madre;
- un sabato ogni due, dalle 14 alle 18 in base agli accordi con la madre, allorquando il padre la riaccompagnerà dalla madre;
- per una settimana consecutiva, durante il periodo di sospensione scolastica di estiva della minore;
i genitori, pertanto, si impegnano reciprocamente ad accordarsi, con congruo preavviso entro il giorno 10 giugno di ogni anno, sul periodo prescelto ed a comunicarsi la meta per l'eventuale villeggiatura che trascorreranno con il minore;
- metà delle vacanze natalizie a ciascun coniuge, e comunque il giorno del Santo Natale alternato di anno in anno con quello della
Vigilia; - metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; - anche i ponti connessi alle ulteriori festività del calendario saranno alternati tra i genitori (a titolo esemplificativo: Santo Patrono, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, I novembre, 8 dicembre ecc.) così come il compleanno dei figlia, senza che questo possa in alcun modo limitare e/o privare il minore dal festeggiare la propria ricorrenza con i propri coetanei, anche alla presenza dell'altro genitore cui non spetterebbe il diritto di frequentazione (solo durante le ore utili alla festa con gli amici). - diversi e/o ulteriori accordi in ordine alla frequentazione tra il padre e la figlia verranno stabiliti dai genitori secondo le necessità ed esigenze che si dovessero presentare.
4) Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, in via anticipata a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile di € 200,00 (duecento cinquanta/euro) finché la figlia non avrà raggiunto la maggiore età ed avrà raggiunto la totale autosufficienza economica, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat costo-vita a decorrere dal mese di gennaio 2025; qualora la figlia, raggiunta la maggiore età, non dovesse più convivere con la madre e non fosse in alcun modo a carico della stessa, detto importo, su richiesta della stessa figlia verrà a lei direttamente versato. 5) Il padre continuerà a concorrere integralmente alle spese non coperte dall'assegno di mantenimento che si rendessero necessarie per la minore, facendosene carico al 50%, secondo il seguente schema (allorché dette spese venissero anticipate dalla madre, il padre che non ha subito l'esborso, corrisponderà alla signora l'importo dovuto all'atto della presentazione della relativa documentazione fiscale, fattura/ricevuta/scontrino fiscale entro i successivi 10 giorni): - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
2 Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) La casa coniugale sita in CI, via degli Artigiani 7 in locazione resta nella disponibilità della madre;
7) i coniugi dichiarano di aver regolamentato ogni altro rapporto economico e patrimoniale tra gli stessi sussistente;
8) le parti chiedono concordemente di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarano di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473 bis 51 II e III c.p.c. ed all'impugnazione della sentenza;
9) il padre rinuncia a favore della madre la sua quota di assegno unico od ogni altro sostegno a favore dei minori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/3/2025, le parti hanno proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio celebrato in data 11/4/2019 a CI (BS), iscritto nel registro dello
Stato Civile del medesimo Comune (atto n. 56, parte I, anno 2019 – doc. 3), unione dalla quale è nata la figlia (n. 21/2/2020 – doc. 4). Persona_1
Le parti hanno adito la giurisdizione italiana secondo il criterio della residenza abituale ex art. 3, lett. a), par. iv), Reg. UE n. 1111/2019 e contestualmente hanno chiesto l'applicazione della legge
3 senegalese ex art. 5, lett. c), Reg. UE n. 1259/2010, in quanto legge dello stato di cui entrambi i coniugi hanno la cittadinanza (doc. 5, 5-bis, 6), al fine di addivenire direttamente allo scioglimento del matrimonio senza previo ottenimento del provvedimento di separazione, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo come confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 9/6/2025 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
***
Deve preliminarmente dichiararsi la sussistenza della giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 par. 1, lettera a), § iv, del regolamento U.E. n. 2019/1111, a norma del quale sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio e alla separazione personale dei coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova “in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi”: le parti, infatti, sono residenti in Italia rispettivamente a CI (BS) e US
(BS) e la loro vita matrimoniale si è svolta prevalentemente sul territorio italiano.
Sempre in via preliminare, deve ritenersi applicabile al caso di specie la legge senegalese ai sensi dell'art. 5, par. 1, lettera c), del regolamento U.E. n. 1259/2010, a norma del quale i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle leggi espressamente indicate dal Regolamento, fra le quali “la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo”. Nella fattispecie entrambi i coniugi hanno cittadinanza senegalese (cfr. doc.
5-5 bis-6 allegati al ricorso introduttivo).
La legge senegalese (cfr. artt. 158 ss. Code de la Famille Sénégalais - doc. 7) prevede che non sia necessario il previo ottenimento di un provvedimento di separazione per conseguire la pronuncia del divorzio.
Nel caso di specie, è evidente che il matrimonio si è ormai completamente ed irrimediabilmente deteriorato, ciò anche perché i coniugi sono entrambi concordi nel richiedere la pronuncia di divorzio
(i.e. scioglimento del matrimonio) e le condizioni appaiono adeguate, anche nell'interesse della figlia minore, il cui ascolto si reputa pertanto manifestamente superfluo, stante anche la tenera età della stessa.
Tale domanda merita, quindi, accoglimento non sussistendo ragioni ostative alla pronuncia del divorzio (Cass. Civ. n. 24542/2016).
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di CI, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
4 1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in CI, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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