Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
1537 2022
Udienza del 16.04.2025
Il Giudice, visto il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione del processo in forma scritta, ai sensi dell'art. 83, comma quinto, D.L. 18/2020 convertito con L. 27/2020, come modificato dalla
L. 77/2020, lette le note scritte depositate dalle parti, decide la causa ai sensi dell'art. 6 del d. lgs n. 150/11, dando lettura della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Feola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1537 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione, vertente
T R A
, in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 Pt_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. Emilio Ursomanno, con sede in Giugliano in Campania
[...]
(NA) alla via Vicinale Pacchianella n. 85;
RICORRENTI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI-
Capitaneria di Porto di Napoli, rappresentata e difesa dal luogotenente Giuseppe Stellato, con sede in Napoli alla Piazzale Pisacane n.1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione depositato in data 23 febbraio 2022, la società Parte_1 ed il sig. proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 81 del Parte_2
24.01.2022, con cui il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Capitaneria di Porto di Napoli ingiungeva il pagamento della somma di € 5.343,98 sia al sig. , quale Parte_2
comandante della motonave ed autore della violazione contestata, che alla società cooperativa in qualità di obbligata in solido. Parte_1
I ricorrenti impugnavano altresì il provvedimento di assegnazione punti del comandante n. 3 del
25.01.2022, con relativa annotazione sul documento matricolare, al marittimo , quale Parte_2
comandante di unità di pesca sigla 11NA047 nonché relativa comunicazione al centro controllo nazionale pesca.
Con la su indicata ordinanza ingiunzione è stata sanzionata la violazione prevista dagli artt. 10 comma
2 lett. a) del D.lgs. n. 4/12, che così dispone: “(…) 2. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europee e nazionali vigenti, è fatto divieto di: a)detenere, sbarcare
e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente …”, oltre che alla violazione dall'art. 11 comma
5 lettera c) del D.lgs. 4/12, perché pescava: c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro”.
Il ricorrente a sostegno dell'illegittimità del provvedimento sanzionatorio formulava motivi sulla competenza territoriale, sulla mancata contestazione immediata, sul difetto di motivazione, sulla eccessività della sanzione applicata.
Si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili - Capitaneria di Porto di
Napoli, contestando i motivi di opposizione e chiedendone il rigetto. In particolare il resistente chiedeva la remissione del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli quale foro competente nonché la riunione dei procedimenti ex art. 273 e ss. c.p.c..
Ciò premesso, l'opposizione proposta va dichiarata inammissibile per i seguenti motivi. Le parti hanno rappresentato che avverso la medesima ordinanza ingiunzione gli odierni ricorrenti hanno proposto opposizione anche dinanzi al Tribunale di Napoli, tanto da insistere per la riunione dei due processi.
Nelle more del presente giudizio, il procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Napoli è stato definito, tanto che agli atti è stata depositata la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9726/2024 del
11.11.2024 relativa al proc. rg 4610/2022 , con la quale il Giudice ha rigettato l'opposizione.
Non risulta che avverso tale sentenza sia stato proposto appello, avendo il ricorrente espressamente dedotto nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.03.2025 e per la odierna udienza, di stare valutando motivi di impugnazione, confermando in tal modo che alcuna impugnazione, ad oggi, risulta proposta.
Allo stato, pertanto, non è più possibile applicare l'istituto della litispendenza.
Invero, non sussiste litispendenza tra una causa pendente in primo grado e un'altra già definita con sentenza, ancorché non siano decorsi i termini per impugnarla, sia perché, ai fini della configurabilità della litispendenza, è necessario che cause identiche pendano dinanzi a giudici diversi, ma nel medesimo grado, sia perché, finché l'impugnazione non è proposta, non c'è un giudice investito della lite, con conseguente non configurabilità della contemporanea pendenza di due giudizi sull'identica causa (Cass. 9313/2007).
Va ancora precisato che le questioni in tema di litispendenza vanno decise con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia, dovendosi tenere conto anche delle vicende processuali sopravvenute, sicché, in caso di intervenuta definizione di uno dei due giudizi pendenti, come nel caso di specie, cessano appunto le condizioni per l'applicabilità dell'art. 39 c.p.c. (Cass. 18252/2015).
Alla luce dei principi esposti, non potendosi applicare la regola di cui all'art. 39 c.p.c. (dichiarazione di litispendenza e cancellazione della causa dal ruolo, da parte del giudice successivamente adito), neppure può procedersi alla decisione nel merito, ostandovi il divieto del “ne bis in idem”, in ragione del quale una controversia tra due parti non può essere giudicata due volte.
Tale principio, come è noto, serve a garantire la certezza e la stabilità delle decisioni giudiziarie e ad evitare il contrasto tra giudicati.
Per tale motivo l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Quanto alle spese di lite, essendosi l'autorità amministrativa avvalsa di un dipendente appositamente delegato (ai sensi dell'art. 23 comma quarto L. n. 689/81), la stessa non può ottenere la condanna dell'opponente soccombente né al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel dipendente amministrativo che sta in giudizio, né alla refusione delle spese vive che abbia affrontato concretamente per lo svolgimento della difesa, non avendole specificamente indicate e provate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice dott.ssa Maria Feola, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile, iscritta al n. 1537/2022, così provvede:
1. dichiara l'opposizione inammissibile;
2. nulla sulle spese.
Santa Maria Capua Vetere, così deciso all'udienza del 16.04.2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Feola