Articolo 1 della Legge 7 giugno 1951, n. 529
Articolo 2
Versione
31 luglio 1951
Art. 1.
Per lo svolgimento dei compiti affidati alla Commissione per l'Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Mazzini, lo Stato corrispondera' un contributo annuo di lire 2.000.000 a favore della Commissione stessa.
Entrata in vigore il 31 luglio 1951