TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 14/10/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1513/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona della Giudice EN OV pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 1513/2025 promossa da: opponenti:
, e CP_1 C.F._1 CP_2
, entrambe con l'avv. dom. Alessandro Moscatelli e l'avv. EN Ponso C.F._2
di Vicenza, giusta procura depositata, contro opposta:
, con gli avv. dom. Controparte_3 P.IVA_1
EL e PE AI di Bassano del Grappa, giusta procura depositata;
In punto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 390/2025;
CONCLUSIONI di parte opponente:
“I- IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
pagina 1 di 5 a- Accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Bolzano e, per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare immediatamente il d.i. n. 390/2025 del 31.03.2025 emesso dal
Tribunale di Bolzano a favore di Controparte_3
b- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”
(omissis); di parte opposta:
“Si richiama la nota 1.9.2025, insistendo per il rigetto dell'altrui eccezione d'incompetenza funzionale del Tribunale di Bolzano, con conferma, invece, della relativa competenza e con emissione di adeguato provvedimento per l'ulteriore corso del procedimento”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) La premesso che le eredi e Controparte_3 CP_1 CP_2
sono subentrate al padre deceduto , mentre l'intermediaria è la
[...] Persona_1 [...]
da essa incorporata, ha esposto che con sentenza n. 300/2004 il Controparte_4
Tribunale di Bassano del Grappa ha dichiarato la nullità degli investimenti in titoli dell'Est europeo eseguiti da , condannando la banca a restituire € 5.099.308,53 oltre interessi, CP_1
cui essa ha dato corso;
che con sentenza n. 432/2009 la Corte d'appello di Venezia ha accolto l'appello della banca, fissando la decorrenza degli interessi dal 21.12.1999, ed essa ha chiesto invano la restituzione degli interessi pagati in più di € 296.609,78; che, ottenuto un decreto ingiuntivo per tale importo, con sentenza n. 32/2016 il Tribunale di Vicenza, decidendo sull'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo, statuendo che era creditore di € CP_1
270.285,77; che la banca ha quindi pagato € 384.546,36; che la Corte di cassazione con sentenza n. 1614/2025, accogliendo il ricorso incidentale, ha statuito che la banca ha due opzioni per recuperare quanto pagato senza causa: o inserire la richiesta di restituzione nel giudizio di rinvio, oppure agire con autonomo giudizio;
che essa quindi ha proposto richiesta di ingiunzione per quanto pagato senza causa al Tribunale di Bolzano ex art. 1182 co. 3 c.p.c.
pagina 2 di 5 Integrato il ricorso, con decreto ingiuntivo n. 390/2025 del 31.03.2025 è stato ingiunte alle signore di pagare la citata somma. CP_1
e hanno proposto opposizione, eccependo – per quanto di CP_1 CP_2
interesse – l'incompetenza territoriale/funzionale di questo Tribunale.
La si è costituita, opponendosi all'eccezione. CP_3
Instaurato il contraddittorio su tale questione, la causa è stata discussa in via di trattazione scritta ex art. 281 sexies c.p.c., e rimessa in decisione con ordinanza del 14.10.2025.
2) L'eccezione di incompetenza è fondata.
L'art. 389 c.p.c. dispone che le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio.
Se è pur vero che il giudizio ex art. 389 c.p.c. soddisfa l'esigenza di garantire la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata, e che pertanto “il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni ex art. 389 c.p.c. sono autonomi e possono essere instaurati separatamente” (Cass., ord. 26.09.2023 n. 274); tuttavia la competenza funzionale dell'autonomo giudizio instaurato per le restituzioni spetta al giudice del rinvio, come si legge in parte motiva di tale sentenza: “nel codice di rito, in effetti, non si rinviene alcun divieto o impedimento a promuovere separatamente, innanzi al giudice designato a norma dell'art. 383 cod.proc.civ., il giudizio di rinvio e quello per le restituzioni o la riduzione in pristino, essendo, anzi, tale possibilità desumibile dall'espressa previsione, contenuta nell'art. 389 cod.proc.civ., di un giudizio autonomo per la restituzione o la riduzione in pristino”.
Nello stesso senso si richiama anche la seguente pronuncia della Suprema Corte, ord.
05.08.2021 n. 22359: “La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza, successivamente cassata in sede di legittimità, deve essere proposta esclusivamente dinanzi al giudice competente per effetto del rinvio, e non dinanzi al giudice che sarebbe
pagina 3 di 5 competente secondo le norme ordinarie, al fine di consentire che la domanda avente per oggetto le restituzioni, che è pur sempre relativa alla vicenda sostanziale oggetto del giudizio in relazione al quale il diritto alle restituzioni è sorto, venga trattata nel grado di giudizio al quale il processo era arrivato prima della cassazione o in cui è stato rimandato per effetto di essa;
nondimeno, ove la domanda sia proposta al giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, la relativa eccezione d'incompetenza funzionale deve essere formulata non oltre la prima udienza di trattazione”.
Si ritiene, quindi, che l'azione di restituzione, promuovibile in via autonoma, sia attratta per competenza funzionale al giudice previsto ex art. 383 c.p.c., ossia al giudice del rinvio, che nella fattispecie è la Corte d'appello di Venezia (cfr. sentenza n. 1614/2025 della Corte di cassazione, doc. n. 15 oppon.)
Attesa la tempestiva eccezione formulata dalle opponenti, il Tribunale deve declinare la propria competenza a favore della Corte d'appello di Venezia.
La decisione va assunta con sentenza, per la necessità di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono pertanto poste in capo a parte opposta (Cass., ord.
25.01.2024 n. 2399). Vanno liquidate per il valore del decreto ingiuntivo secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, senza riconoscere fase istruttoria, essendo la causa passata in decisione sulla questione preliminare sollevata, di semplice soluzione.
Si precisa che la presente sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Bolzano, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile, definitivamente pronunziando,
1) accerta e dichiara l'incompetenza del Tribunale di Bolzano;
2) dichiara la competenza funzionale della Corte d'appello di Venezia;
pagina 4 di 5 3) revoca il decreto ingiuntivo n. 390/2025, pronunciato dal Giudice unico del Tribunale di
Bolzano in data 31.03.2025;
4) condanna l'opposta a rifondere alle opponenti sig.re Controparte_3
le spese di lite, che liquida in € 6.023,00 per compenso di avvocato, € 634,00 per CP_1
anticipazioni, oltre al rimborso spese forfettario del 15 %, oltre ad IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie.
Bolzano, 14/10/2025 la Giudice
EN OV
pagina 5 di 5