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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/07/2025, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1015/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 1015 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa su ricorso promosso da:
, con l'avv. S. Marrone, Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. M. T. Muffato, Controparte_1 resistente nonché contro
, in persona della curatrice speciale avv. R. Pellizzato, CP_2 intervenuto e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto avente ad oggetto: separazione giudiziale, e trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente: dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
disporsi l'affidamento del figlio minore ai Servizi Sociali di Mirano ovvero attuarsi comunque quanto indicato al CP_2 riguardo dalla c.t.u., determinandosi i conseguenti oneri economici a carico dei genitori e
1 fissando per il ricorrente il minimo assoluto di legge;
considerate le conclusioni cui è pervenuta la svolta perizia, disporsi l'immediato inserimento di presso una Casa Famiglia, CP_2 individuata dal Servizio Affidatario, per i tempi indicati dalla c.t.u., anche al fine di salvare pro futuro il rapporto padre-figlio, allo stato inesistente;
concedersi al ricorrente ed al figlio libero rilascio e rinnovo del passaporto o di altri documenti equipollenti validi anche per l'espatrio; ordinarsi le trascrizioni e gli adempimenti tutti di legge conseguenti;
condannarsi in ogni caso la resistente al risarcimento del danno complessivamente arrecato al ricorrente, anche ex art. 2059 c.c., quantificato in non meno di euro 50.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di
Giustizia; con integrale vittoria delle competenze e spese di lite;
in via istruttoria: […]; per la resistente: quelle rassegnate in comparsa di costituzione nonché in memoria integrativa di data 14.01.2022 nonché nelle memorie nn. 1,2 e 3 richiamate le istanze istruttorie ivi proposte nonché quanto alle contestazioni della consulenza tecnica di ufficio, si riporta alle osservazioni della propria CTP, con rinuncia alla domanda di addebito;
e cioè: pronunciare la separazione dei coniugi e ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza al Controparte_1 Parte_1 competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Mirano (Ve); disporre l'affido condiviso del figlio minorenne e non economicamente autosufficiente con collocazione CP_2 prevalente presso il domicilio della madre, determinando tempi e modalità del diritto di visita del padre con le cautele e le accortezze spiegate in narrativa;
assegnare alla ricorrente la casa coniugale, di proprietà dei genitori della stessa e sita in Mirano (Ve), via Taglio n. 19, con tutti gli arredi e suppellettili, quale genitore presso il quale viene stabilito il domicilio prevalente della prole;
fissare un termine breve entro cui il sig. dovrà lasciare la casa coniugale Pt_1
[…]; disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minorenne e non
[...] economicamente autosufficiente pari ad € 500,00 mensili rivalutabile annualmente CP_2 secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore giusta protocollo del Tribunale di Venezia;
assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio per i coniugi e per il minore;
per la curatrice speciale del minore, come da comparsa di costituzione: si riporta alle conclusioni di cui all'elaborato peritale, valutandosi l'opportunità dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Mirano, con onere di relazione periodica. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8.2.2021 ha introdotto il presente giudizio di separazione Parte_1 giudiziale dalla moglie. Espone quanto segue. Dal matrimonio delle parti, contratto in Mirano il 9.7.2011, nacque il 25.11.2013 il figlio . L'unione coniugale si è deteriorata CP_2
2 progressivamente e la resistente ha preso a dimorare stabilmente con il figlio presso l'abitazione dei genitori, sita al piano inferiore del medesimo stabile della casa familiare in Mirano. Anche per effetto dell'intromissione dei genitori della resistente, al figlio è stato impedito di stabilire un contatto diretto con il padre e la nonna paterna. La resistente avrebbe istigato il figlio a rifiutare i contatti con il padre per poi in effetti negare al ricorrente di vedere il figlio, adducendo a giustificazione la volontà contraria di quest'ultimo. La resistente avrebbe denigrato il padre agli occhi del figlio e infine lo avrebbe del tutto escluso dalla vita di quest'ultimo. A causa del provocato allontanamento del minore dal padre e del rifiuto della comunione di vita con il marito, il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla resistente.
Si è costituita in giudizio . La resistente allega che l'unione coniugale, Controparte_1 protrattasi senza problemi per due anni, si è incrinata dopo la nascita del figlio a causa dell'intromissione della madre del ricorrente nella vita familiare. Il ricorrente nulla avrebbe fatto per limitare le intromissioni della madre e non avrebbe avuto interesse alla vita familiare, specie con riferimento al minore, come per esempio durante un ricovero del figlio in epoca immediatamente successiva alla nascita. Il resistente avrebbe sempre anteposto i propri impegni lavorativi e ludici (palestra e motociclismo) alle esigenze familiari. Egli avrebbe inoltre avanzato riserve circa le spese di mantenimento del figlio, specie di natura sanitaria. Tali condotte di disinteresse si sarebbero acuite nel periodo di isolamento imposto per l'emergenza sanitaria dell'anno 2020. La resistente contesta di aver denigrato il padre presso il figlio;
ella non avrebbe mai cercato di allontanargli la figura paterna. Neppure vi sarebbero mai state interferenze dei nonni materni nella vita familiare.
È intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero.
Con ordinanza presidenziale dell'11.10.2021 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei: affido condiviso del minore;
collocazione del minore presso la madre;
assegnazione della casa familiare alla madre;
diritto di visita del padre esercitato in ambiente esterno alla casa coniugale e mediato dalla presenza della madre, al fine del recupero graduale del rapporto tra padre e figlio;
contributo al mantenimento ordinario del figlio in capo al padre nella misura di euro 400 mensili;
spese straordinarie in pari misura in capo a entrambi i genitori.
Con istanza dd. 14.10.2021 il ricorrente ha chiesto la specificazione del diritto di visita. Con ordinanza dd. 20.12.2021 a integrazione dell'ordinanza presidenziale e a definizione di tale primo sub-procedimento è stato stabilito che il diritto di visita si esercitasse per tre giorni alla settimana per la durata di due ore.
Con successiva istanza dd.
5.11.2021 il ricorrente ha chiesto che la resistente venisse ammonita e condannata al risarcimento dei danni in ragione dell'inadempimento dell'ordinanza
3 presidenziale. La resistente si è costituita in questo secondo sub-procedimento, chiedendo in via riconvenzionale la modifica dei provvedimenti assunti con l'ordinanza dd. 20.12.2021.
Nell'ambito del sub-procedimento è stato disposto l'intervento dei servizi sociali, i quali hanno depositato una relazione in data 3.10.2022. Con ordinanza del 7.4.2023 il sub-procedimento è stato definito con l'ammonizione della resistente mentre non è stata disposta alcuna modifica del regime temporaneo.
Con ordinanza dd. 6.10.2022, emessa nell'ambito del procedimento principale, i servizi sociali del sono stati incaricati di proseguire l'incarico loro conferito, al fine di Parte_2 redigere un calendario delle visite paterne e di avviare un percorso di supporto alla genitorialità.
Con ordinanza dd.
4.4.2023 sono state disposte la prosecuzione dei percorsi intrapresi presso il
Consultorio familiare di Mirano e la c.t.u. avente ad oggetto l'individuazione del regime di affidamento, l'accertamento di condotte ostative dei genitori, la previsione di eventuali interventi di limitazione della responsabilità genitoriale, la necessità di intervento a sostegno del minore e dei genitori, l'organizzazione di un calendario di visita con il genitore non collocatario. Nell'ambito della c.t.u. al minore sono stati sottoposti test psicologici e si è proceduto all'esame psichiatrico delle odierne parti (compreso il minore).
Con ordinanza dd.
9.1.2024 il Tribunale, sulla base delle relazioni depositate dalla c.t.u., ha disposto l'inserimento diurno (pomeridiano) del minore presso una comunità educativa sita in
Dolo.
A seguito del deposito dell'elaborato della c.t.u. il Tribunale ha nominato al minore una curatrice speciale che si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 9.7.2011 in Mirano.
Il matrimonio è stato trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Mirano al n.
30, p. II, s. A, uff. 1 dell'anno 2011, come risulta dagli estratti del registro prodotti dalle parti.
Il Tribunale prende atto dell'intervenuta cessazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi e provvede in conformità a dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi.
Alla sentenza seguono le annotazioni di legge.
Le parti hanno da ultimo rinunciato alle reciproche domande di addebito della separazione.
Nessuna delle parti ha svolto domanda di condanna alla corresponsione di un contributo al mantenimento.
La causa prosegue dunque per la regolazione della responsabilità genitoriale sulla prole.
*
4 2. In accoglimento delle conclusioni della c.t.u. sul punto, la prole va affidata ai Servizi sociali del . Parte_2
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, il giudice può disporre interventi di sostegno e supporto alla famiglia
(affiancamento ai genitori di un soggetto terzo), al fine di ampliare le risorse umane a disposizione del minore e senza limitazione dei poteri e dei doveri che sostanziano la responsabilità genitoriale;
oppure può disporre interventi in tutto o in parte ablativi della responsabilità genitoriale, giustificati dalla rilevata incapacità, totale o parziale, dei genitori di assolvere ai loro doveri. L'affidamento della prole ai servizi sociali rientra in questa seconda ipotesi e presuppone l'impossibilità dei genitori di assicurare il benessere morale e materiale della prole, stante il fallimento di programmi di supporto e sostegno alla genitorialità già esperiti. Il contenuto di questo genere di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale deve essere conformato al principio di proporzionalità tra misura adottata e obiettivo perseguito (Cass., sez. I, 21.11.2023 n. 32290).
Ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'affido del minore ai servizi sociali in funzione sostitutiva dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
È stata infatti accertata l'incapacità dei genitori di assolvere i loro doveri genitoriali, tale da non garantire il benessere morale e materiale del figlio, a seguito del fallimento di plurimi tentativi di sostegno alla genitorialità.
Nell'ambito dell'intervento dei servizi sociali nonché delle operazioni peritali, protrattesi per circa un biennio, si sono definitivamente accertate da una parte l'assenza in sostanza totale di rapporti tra padre e figlio e dall'altra l'incapacità della madre sotto plurimi profili di garantire il benessere del minore per ciò che attiene la sua stabilità psichica e i rapporti con il padre.
È pacifico tra le parti che quantomeno a partire dal 2020 la famiglia si è disgregata e che da quel momento sono sostanzialmente cessati i rapporti tra padre e figlio.
La resistente si è stabilita presso l'abitazione dei suoi genitori assieme al figlio e il ricorrente si
è stabilito in altra abitazione.
Su disposizione del Tribunale è stato disposto l'intervento dei servizi sociali e successivamente della c.t.u. per agevolare la ripresa dei contatti fra padre e figlio;
nonostante alcuni segnali di segno contrario risalenti all'autunno 2023, la relazione tra padre e figlio non si è mai ristabilita.
Il minore ha conservato un atteggiamento ostile e oppositivo, a tratti violento (quantomeno verbalmente), nei confronti sia del padre sia del personale intervenuto su disposizione del
Tribunale.
Le cause di questo rifiuto non possono essere attribuite a condotte del ricorrente.
5 Negli scritti difensivi della resistente mancano specifiche allegazioni di condotte del ricorrente contrarie ai suoi doveri genitoriali;
la crisi familiare viene infatti connessa causalmente all'asserita intromissione della madre del ricorrente negli affari familiari e all'indifferenza del ricorrente.
Le operazioni peritali hanno inoltre permesso di appurare che le ragioni del rifiuto del padre addotte dal minore sono prive di consistenza e motivate da affermazioni, aventi ad oggetto asseriti agiti violenti del padre, non corrispondenti al vero (relazione c.t.u., pag. 34 e ss.).
È emerso invece che queste ragioni sono da individuare nella condizione di conflitto fra i genitori (relazione dei servizi sociali dd. 30.1.2022: «la conflittualità di coppia, esplicitata in occasione degli incontri o telefonate, anche alla presenza del figlio, ha raggiunto livelli di esacerbazione tali da costituire un serio elemento di rischio e pregiudizio per la crescita evolutiva di »; relazione della psichiatra infantile, ausiliaria della c.t.u., pag. 25: «In CP_2 particolar modo egli è apparso destabilizzato dal conflitto genitoriale, al quale ha cercato di dare un senso ed una risoluzione attraverso il ricorso a meccanismo di scissione, che lo induce ad idealizzare la figura materna ed a svalutare la figura paterna, vissuta come minacciosa e persecutoria. Il minore, infatti, esprime in modo manifesto sentimenti di amore e di odio a senso unico al fine di fronteggiare la profonda lacerazione interna, connessa alla consapevolezza di essere oggetto di contesa, che determina tensioni interne, angoscia di perdita dell'oggetto e la preoccupante scelta di rinunciare ad una parte di sé, identificata nel padre, manifestando la propria incondizionata fedeltà alla madre, difendendone posizioni, pensieri, vissuti, temendone la perdita»).
Il minore, legato esclusivamente alla madre, è inautentico, dominato da meccanismi di scissione che lo inducono a una netta separazione fra buono e cattivo;
egli attribuisce il buono interamente ed esclusivamente alla madre e il cattivo interamente ed esclusivamente al padre, senza le fisiologiche ambivalenze tipiche della sua età evolutiva (relazione c.t.u. pag. 124). Risulta inibito, difeso, rigido, improntato all'evitamento del conflitto;
connotato da problematica depressiva, connotata da angoscia di perdita dell'oggetto, instabilità identificatoria, bisogno di supporto, ricorso a modalità di controllo ossessivo, di investimento narcisistico, di scissione e di identificazione proiettiva (relazione della psichiatra ausiliaria della c.t.u., pag. 24). Ne sono derivati: il rifiuto del padre;
la compromissione della sua capacità di adattamento sociale (ivi, pag. 25) e il rischio che non si strutturino processi di autonomia e di corretta regolazione emotiva (relazione c.t.u., pag. 126).
I genitori appaiono per differenti ragioni inidonei a esercitare la responsabilità genitoriale.
6 Il padre – di cui non sono state rilevate né patologie psichiatriche né carenze personologiche (si rinvia alla relazione dello psichiatra ausiliario del c.t.u., pag. 20 e s.) – infatti non ha occasione materiale di esercitare i diritti e i doveri di genitore da tempo ormai risalente, e cioè a seguito della dissoluzione della famiglia avvenuta ormai quasi un quinquennio fa.
Egli non ha attualmente alcun sostanziale contatto con il minore, alla cui vita non partecipa;
pertanto, si trova nell'impossibilità oggettiva di poter esercitare proficuamente la responsabilità genitoriale a causa dell'ormai radicato rifiuto del minore di considerarlo nella propria vita.
Lo stesso ricorrente non ha chiesto l'affido, condiviso o esclusivo che fosse, del minore.
La madre, pur non presentando un quadro psicopatologico (relazione dello psichiatra ausiliario, pag. 39 e s.), presenta profili di problematicità con riguardo alla sua funzione materna.
Ella è stata ritenuta «totalmente inadeguata» a garantire l'accesso del minore al padre, tanto da presentare notevoli difficoltà nell'accettare le seppur brevi e saltuarie visite del padre e ha ostacolato qualsiasi attività venisse a lei proposta in questo senso. Ella è inoltre incapace di approntare una risposta distaccata rispetto alle autentiche esigenze del figlio, essendo incline ad attribuire la responsabilità delle vicende conflittuali a persone e fatti esterni a sé; non dispone di adeguate funzioni critiche e riflessive, in ragione di una tendenza distorsiva della realtà a servizio del proprio Io;
infine, interpreta gli avvenimenti in funzione del proprio bisogno di mantenere un controllo sul figlio. Al di là di un ossequio formale alle disposizioni del Tribunale
e di una collaborazione apparente, non si dimostrata realmente interessata a favorire l'accesso del bambino al padre (relazione c.t.u., pag. 122 e s.).
In definitiva, non vi è disponibilità in lei a un esercizio leale e collaborativo della responsabilità genitoriale.
Va pertanto dato seguito alle indicazioni della c.t.u. circa l'affido del minore al servizio sociale del Comune di residenza.
La misura è proporzionata alle esigenze di tutela del minore.
Per tutta la durata delle operazioni peritali e nell'ambito del giudizio la resistente si è infatti mostrata incapace di intraprendere un percorso di avvicinamento al ricorrente e di favorire l'accesso del figlio al padre, tanto da essere stata ammonita dal Tribunale a causa del suo atteggiamento di finta neutralità e di apparente collaborazione. La madre non ha infatti in alcun modo posto un argine ai rifiuti del figlio di incontrare il padre. Ulteriore conferma di questa condotta non collaborativa è stata l'interruzione unilaterale della frequenza del centro diurno, disposta, come detto, con provvedimento di questo Tribunale e mai revocata, a partire da marzo
2025 (allegato alle note in sostituzione dell'udienza della curatrice speciale dd. 24.3.2025): vi
è prova che tale interruzione è dovuta a decisione unilaterale della madre (ibidem).
7 Come riscontrato dalla consulente, ella, attraverso azioni volte a condizionare il figlio, ha contribuito attivamente allo sviluppo in quest'ultimo di dinamiche psicologiche di rifiuto del padre.
È stata inoltre riscontrata l'inadeguatezza della madre a riconoscere i bisogni emotivi ed affettivi del figlio nonché a favorire la separazione e la differenziazione del figlio nella ricerca di una maggiore autonomia (relazione c.t.u., pag. 122 e ss.).
Benché siano state osservate attitudini della resistente sicuramente positive nell'accudimento materiale del minore (relazione c.t.u., pag. 121), le riscontrate carenze nel garantire al minore l'accesso all'altro genitore, nel riconoscimento delle sue esigenze emotive ed affettive nonché nel garantirgli spazi sempre maggiori di autonomia portano a formulare un giudizio di incapacità nell'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto ai bisogni non strettamente materiali del minore.
Rilevata l'impossibilità materiale del ricorrente di esercitare la responsabilità materiale e le insufficienze della resistente nel garantire il benessere psico-fisico del minore, è misura proporzionata, secondo quanto indicato dalla consulente incaricata, l'affido del minore al servizio sociale territorialmente competente in funzione sostitutiva dei genitori.
Si precisa che sul punto è stato stimolato il contraddittorio, allargato al curatore speciale del minore nominato allo scopo, il quale ha concordato con le conclusioni della consulente.
Quanto all'oggetto dell'incarico, va tenuto conto che le riscontrate carenze della resistente nell'esercizio della responsabilità genitoriale incidono sulla quasi interezza della vita del minore.
Al servizio sociale incaricato va quindi attribuita la potestà di decidere sulle scelte relative alla frequenza da parte del minore di centri diurni (su cui infra); sull'eventualità e le modalità di frequenza del padre;
sulle scelte sanitarie;
sulle scelte relative all'istruzione; sulle scelte relative ad eventuali impegni ludici ed extra-scolastici.
Come si desume dalla c.t.u. la resistente non è infatti in grado di valutare il miglior interesse del minore, che risulta ormai chiuso in un universo che comprende unicamente la madre e i nonni materni (relazione c.t.u., pag. 127) e che presenta elevato rischio di compromissione dello sviluppo del pensiero, delle competenze socio-relazionali e della capacità di costruire legami affettivi duraturi e soddisfacenti, tanto da non potersi escludere l'insorgenza di psicopatologie permanenti a carattere paranoideo (ibidem).
Conformemente a quanto indicato nella c.t.u. la durata di tale misura va, allo stato, limitata ad un anno, con possibilità tuttavia di prolungare tale periodo ove le necessità educative e di sviluppo del minore lo richiedano.
8 In considerazione del complesso quadro psicologico, che, come visto, reca i presupposti di potenziali sviluppi psicopatologici, è opportuno disporre l'intervento del Servizio di neuropsichiatria infantile dell'Azienda sanitaria territorialmente competente al fine di valutare il minore e di predisporre un eventuale supporto psicologico.
Al fine di garantire adeguata vigilanza sulla piena attuazione delle disposizioni del Tribunale va disposto l'intervento del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c., cui i Servizi sociali affidatari relazioneranno semestralmente.
Infine, è inammissibile nella presente sede la domanda svolta da entrambi i genitori circa l'autorizzazione al rilascio dei titoli validi per l'espatrio del minore, la quale è oggetto di cognizione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 3 l. 1185/1967 e presuppone il dissenso di chi eserciti la responsabilità genitoriale sul minore.
*
3. Il minore va collocato presso la madre, nonostante il contrario avviso della consulente tecnica.
Sono state illustrate le ragioni di inadeguatezza della resistente all'esercizio della responsabilità genitoriale e la situazione del minore;
tali elementi hanno determinato la consulente a suggerire il collocamento del minore presso una struttura residenziale, tanto da consentire l'allontanamento psicologico del minore dalla madre, funzionale al recupero dell'autonomia e del rapporto con il padre.
Non si può tuttavia ignorare la condotta del minore nel periodo di frequenza del centro diurno disposta dal Tribunale.
Nelle relazioni del centro diurno si legge infatti che il minore, dopo l'ingresso nella struttura, ha adottato una condotta diffidente, cui non sembrano estranei intenti oppositivi, quali il rifiuto di partecipare ai pasti comunitari in cui vengono servite pietanze di cui ignora la provenienza
(relazione centro diurno allegata alla relazione della consulente, pag. 3, relazione della c.t.u., pag. 63 e s.).
La tendenza del minore all'assunzione di tenaci condotte oppositive è stata confermata dal personale del Servizio di neuropsichiatria infantile dell'azienda sanitaria intervenuto (relazione dott.ssa dd. 23.5.2024). Nella medesima relazione si indica la necessità di limitare gli Per_1 interventi a iniziative sostanzialmente contenitive delle risposte del minore alle sollecitazioni esterne e di agevolazione all'espressione dei traumi riportati dallo stesso.
Il rischio che il minore possa reagire all'allontanamento dalla casa materna violentemente mediante l'attuazione di condotte, in definitiva, autolesionistiche è pertanto concreto.
9 Al fine di mediare tra queste opposte esigenze dell'affrancamento dall'area di influsso materno e della prevenzione di condotte pericolose per la salute del minore si reputa di mantenere la collocazione del minore presso la madre, tanto da garantire al minore la conservazione di una connessione con il suo unico contesto familiare.
Tuttavia, il Tribunale non può ignorare l'urgenza di mutare la condizione esistenziale del minore, cui deve provvedersi, stante il rischio concreto e accertato di sviluppo di psicopatologie di stampo paranoideo in un quadro depressivo già in atto.
Allo scopo appare misura idonea la collocazione prevalente del minore presso il Centro diurno, già frequentato per disposizione del Tribunale, per il maggior tempo possibile, di modo che la permanenza presso la madre si risolva nel pernottamento e nella consumazione della cena e della colazione.
La frequenza del centro diurno viene consigliata anche dal fatto che il minore ha dimostrato in tale contesto di esprimere una socialità ordinata e di sapersi autogestire con riferimento all'esecuzione dei compiti scolastici;
il Centro diurno si configura pertanto quale strumento utile al recupero della dimensione sociale, che, come si è illustrato, è allo stato compromessa
(relazione centro diurno allegata alla relazione della consulente).
Le modalità concrete della frequenza del minore sono rimesse alla decisione dei Servizi sociali affidatari, di concerto con il personale del Centro diurno.
Considerate le pregresse condotte della resistente già collocataria, è opportuno precisare che è rimessa unicamente al Servizio sociale la scelta circa la partecipazione del minore alle iniziative ludiche promosse dal Centro diurno nonché l'organizzazione delle attività estive del minore, che dovranno mantenere nei limiti del possibile l'organizzazione del tempo valida per i periodi scolastici.
Stante l'assenza di rapporti tra il minore e il padre è opportuno non disporre che la permanenza del minore presso il Centro diurno sia finalizzata già nel principio al recupero del rapporto con il padre.
La resistente ha reiterato la domanda di assegnazione della casa familiare.
Nulla vi è da provvedere sul punto, poiché è pacifico che l'abitazione è di proprietà della resistente e che il ricorrente l'ha abbandonata da tempo.
*
4. Il rifiuto completo della relazione con il padre e il fallimento di tutte le iniziative del
Tribunale volte alla riattivazione del rapporto consigliano allo stato la sospensione degli interventi allo scopo finalizzati.
10 Come indicato nella relazione del personale del Servizio di neuropsichiatria infantile sopra richiamata, la condizione attuale del minore è tale da sconsigliare interventi ulteriori rispetto a quelli di ordine meramente contenitivo e di agevolazione della rielaborazione dei traumi
(relazione dott.ssa Sbrissa dd. 23.5.2024).
Conseguentemente non si reputa allo stato di disciplinare in alcun modo specifico il diritto di visita paterno.
Sono rimesse le valutazioni e le iniziative del caso ai Servizi sociali affidatari, cui è già stato conferito in via generale l'esercizio della capacità genitoriale anche con riferimento alla frequentazione del minore con il padre, secondo i desideri espressi dal minore.
*
5. Con riferimento alla regolazione del contributo al mantenimento del minore va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 337-ter, co. IV, c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli proporzionalmente al proprio reddito. La misura dell'assegno di mantenimento che un genitore
è tenuto a corrispondere all'altro per il mantenimento della prole è stabilita in base alle attuali esigenze di vita della prole, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche dei genitori, alla valenza dei compiti domestici e di cura assunti da entrambi i genitori.
L'obbligo di contributo al mantenimento dei figli discende in via generale dall'art. 316-bis c.c. che parametra questo obbligo alle sostanze dei genitori e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Corrispondentemente tutti i figli – senza distinguere se nati nel matrimonio o fuori ovvero se in costanza o dopo la dissoluzione dell'unione fra chi li ha generati – hanno diritto di essere manutenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori ai sensi dell'art. 315-bis c.c.
Dalle disposizioni richiamate discende che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni, l'una relativa al rapporto tra genitori e figlio e l'altro relativa ai rapporti tra i genitori obbligati.
Di conseguenza, l'art. 337-ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337-ter, co. IV, n. 1 e 2, c.c.).
In secondo luogo, vengono invece in questione i rapporti interni tra genitori, in riferimento ai quali vige il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno, secondo le disposizioni sopra richiamate.
11 Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337-ter, co. IV, n. 4, c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337-ter, co. IV, nn. 3 e 5, c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
I criteri indicati valgono anche nella commisurazione del concorso dei genitori alle spese straordinarie;
non vige infatti alcuna preferenza per il concorso paritario, dovendosi pur sempre valutare la proporzione delle capacità reddituali dei genitori, delle loro risorse e dei compiti assunti nell'accudimento della prole (per i principi esposti: Cass., sez. I, 17.4.2024 n. 10359;
Cass., sez. I, 26.1.2024 n. 2536; Cass., sez. I, 27.5.2024 n. 14760).
Non sono state allegate peculiari esigenze di mantenimento del minore, né sono state documentate circostanze relative al tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di coabitazione dei coniugi tali da far presumere un tenore di vita della famiglia elevato.
Deve pertanto ritenersi che le esigenze di mantenimento della prole non eccedano quelle ordinarie di minori della medesima età.
Quanto alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti si osserva quanto segue.
Il ricorrente è lavoratore dipendente. Egli ha documentato la percezione di redditi lordi da lavoro dipendente pari in misura media nel triennio 2019-2021 a 24.400 euro circa. È pacifico che il ricorrente sia proprietario di un immobile.
La resistente è anch'ella lavoratrice dipendente. Ella ha documentato la percezione di redditi lordi da lavoro dipendente pari in misura media nel triennio 2018-2020 a 11.100 euro circa. A luglio 2024 risulta estinto un finanziamento di cui era gravata (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
È dunque comprovato il divario economico tra le parti che giustifica la previsione di un contributo al mantenimento ordinario del ricorrente, anche in considerazione del fatto che, sia pure nella misura minima sopra disposta, il minore rimane collocato presso la madre. Costei è giocoforza l'unico dei genitori che attualmente si fa carico delle esigenze delle spese di mantenimento del minore.
È opportuno confermare la misura del contributo del padre al mantenimento ordinario del minore in quella attualmente in vigore, pari a euro 400 mensili.
12 Le spese straordinarie, come definite dal Protocollo in uso a questo Tribunale, andranno sopportate in pari misura da entrambi i genitori.
*
6. Il ricorrente ha svolto domanda di risarcimento dei danni patiti a causa delle condotte ostruzionistiche, volte a escluderlo dalla vita del figlio.
Queste condotte sono state tenute in violazione sia del generale dovere di ciascun genitore di garantire l'accesso del figlio all'altro genitore sia di precisi obblighi sanciti dal Tribunale nel corso del presente giudizio.
L'art. 709-ter c.p.c. (applicabile ratione temporis al presente giudizio) consente al giudice, tra le altre cose, di condannare un genitore al risarcimento dei danni patiti dall'altro genitore anche mediante l'individuazione di una somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento.
La domanda di risarcimento del danno va accolta.
L'irrogazione di una delle sanzioni previste dalla disposizione richiamata – e dunque anche del risarcimento del danno oggi richiesto – presuppone anche solo gravi inadempimenti del genitore sanzionato, come si desume dalla formulazione letterale della norma (impiego della congiunzione disgiuntiva); pertanto, non è necessario verificare la sussistenza di un pregiudizio concreto a carico del minore (Cass. sez. I, 27.6.2018 n. 16908) o dell'altro genitore. La disposizione intende infatti colpire tutti i comportamenti che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore e che sono suscettibili di arrecare un danno al suo corretto sviluppo (Cass., sez. I, 28.12.2022 n. 37899).
Nel caso di specie è emerso dagli accertamenti della consulente d'ufficio che la resistente ha ostacolato l'accesso del minore al padre, contravvenendo ad obbligazioni nascenti anche da provvedimenti specifici del Tribunale.
Sono stati riportati nell'elaborato peritali plurimi episodi in cui la resistente ha prestato un ossequio solo formale alle disposizioni del Tribunale e alle indicazioni degli ausiliari (Servizi sociali incaricati e consulente tecnica d'ufficio), adottando in realtà un atteggiamento oppositivo rispetto alla corretta instaurazione del rapporto fra padre e figlio.
Agli incontri di dicembre 2022 con i Servizi sociali incaricati di organizzare le visite padre- figlio in spazio neutro, la resistente non ha consentito che le operazioni demandate dal Tribunale agli ausiliari avessero il loro corso, assecondando la volontà del minore di non sostenere colloqui privati con il personale ausiliario e di abbandonare le sedute prima del tempo. Gli
13 ausiliari hanno riscontrato una tendenza a manifestare un atteggiamento ostacolante della relazione padre-figlio, con adozione di condotte in apparenza neutrali, in quanto motivate dal rispetto della volontà del minore, ma di fatto concretanti il mancato sostegno alle iniziative di recupero del minore e la facilitazione delle resistenze di questi (relazioni U.O.C. Infanzia
Adolescenza Famiglia dell'ULSS Serenissima3 allegate alla relazione dei servizi sociali dd.
3.2.2023; relazione dei Servizi sociali dd. 29.9.2023).
Nel corso delle operazioni peritali è emerso che la resistente non ha comunicato al ricorrente – all'epoca esercente la responsabilità genitoriale sul figlio – la celebrazione del sacramento della prima comunione del minore, motivando tale silenzio con l'ossequio alla volontà del minore, come pure non ha favorito la partecipazione del ricorrente alla vita scolastica del figlio, precludendogli l'accesso alla chat dei genitori degli alunni della classe del figlio;
ella ha inoltre annullato unilateralmente alcuni incontri del minore in spazio neutro (relazione c.t.u. dd.
4.10.2023, pag. 2, 6 e 7; relazione c.t.u. dd. 4.12.2023, pag. 2).
Gli incontri disposti presso il ricorrente sono stati effettuati in modalità non previste dal
Tribunale e tali da non garantire l'effettivo diritto del minore ad avere un rapporto con il padre.
In particolare, è emerso che la resistente ha adottato la prassi di far incontrare il minore al padre in un parcheggio, senza smontare dal veicolo a bordo del quale giungeva con il figlio e ripartendo non appena il minore manifestava avversione al padre (elaborato c.t.u., pag. 13, 73).
Queste condotte della resistente sono state già oggetto di ammonimento da parte del Tribunale.
Da ultimo va menzionata l'interruzione della frequenza del Centro diurno disposta dal
Tribunale derivata, come sopra indicato, dalla scelta unilaterale della ricorrente, non comunicata alle controparti né al Tribunale.
Tali condotte hanno sicuramente inciso sulla relazione padre-figlio, sia direttamente, tramite l'impedimento concreto delle interazioni tra costoro, sia per via indiretta, tramite una collaborazione solo apparente con gli ausiliari del Tribunale.
In definitiva nel corso del giudizio la resistente nulla ha fatto per salvaguardare la figura paterna presso il figlio e per favorire la conservazione delle relazioni tra questi e l'altro genitore.
Ai sensi dell'art. 709-ter, co. II, n. 3), c.p.c. il risarcimento del danno patito da un genitore può avvenire mediante liquidazione di una somma a cui può aggiungersi la previsione di somme giornaliere per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti del giudice.
Si reputa nel caso di specie di liquidare il risarcimento del danno in entrambe le forme.
Quanto alla prima componente risarcitoria, essa va riconosciuta con riferimento alle condotte della resistente sopra illustrate, le quali costituiscono inadempimento del dovere di garantire l'accesso del minore all'altro genitore.
14 Il risarcimento può essere calcolato in applicazione analogica dei criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, con impiego di idonei accorgimenti. Essi si rendono necessari in quanto, mentre nel caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale si tratta di ristorare la perdita definitiva del rapporto umano con il congiunto, il presente giudizio concerne il ristoro della perdita del rapporto padre-figlio che presenta margini di emendabilità,
e pertanto non si connota in termini di definitività (Cass., sez. I, 28.11.2022 n. 34986).
Si può dunque fare impiego ai fini del calcolo dell'ammontare dei parametri liquidatori stabiliti per via di prassi per il risarcimento del danno da perdita o lesione del rapporto parentale, secondo le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, edizione 2024.
Con riferimento ai criteri liquidatori indicati nella tabella va precisato che, in assenza della prova di circostanze specifiche attinenti alla presenza di ulteriori familiari nel nucleo del danneggiato (lettera D della tabella) e alla qualità della relazione padre-figlio nel nucleo familiare in epoca precedente alla disgregazione (lettera E della tabella) nessun punto potrà essere attribuito ai fini della liquidazione del risarcimento.
L'illecito si intende perdurato dal 2021 – epoca di proposizione del giudizio, sostanzialmente contestuale alla dissoluzione della famiglia – al 2025.
Vanno pertanto attribuiti i seguenti punteggi: 27 punti, in ragione dell'età del minore nel periodo in cui è durata la sottrazione (dai sette agli undici anni di età); 20 punti, in ragione dell'età del danneggiato nel medesimo periodo (dai quarantotto ai cinquantatré anni); 16 punti, in ragione della convivenza del danneggiato con il minore prima dell'illecito. Il totale dei punti attribuibili è pertanto di 63 punti;
questo totale va moltiplicato per il valore del punto, pari a euro 3.911.
Il subtotale ottenuto (euro 246.393) va opportunamente decurtato della misura di 4/5 in ragione di quanto sopra osservato circa la non definitività del pregiudizio patito dal danneggiato, per un totale di euro 50.000, liquidati in moneta attuale e comprensivi della liquidazione in via equitativa degli interessi compensativi.
Va anche riconosciuto il risarcimento del danno nella seconda forma indicata dalla disposizione
(somma giornaliera per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti del
Tribunale), in ragione delle comprovate condotte di inadempimento dei provvedimenti del
Tribunale, sopra illustrate.
Tali condotte rendono opportuna la condanna di somme periodiche per ogni inadempimento, al fine di stimolare e garantire la collaborazione della madre collocataria all'attuazione del regime di vita del minore stabilito nella presente sentenza.
15 La somma giornaliera può essere liquidata facendo riferimento alla somma liquidata per il danno patito dal ricorrente nel lasso temporale sopra indicato (gennaio 2021 – giugno 2025, pari a 54 mesi). Ne deriva una somma giornaliera pari a euro 30,00.
La somma risarcitoria giornaliera sarà dovuta per ogni condotta ostative alla frequenza e allo svolgimento delle attività del Centro diurno disposta con la presente sentenza.
*
7. Vanno liquidate anzitutto le spese del presente giudizio principale.
Le spese di lite con riferimento al rapporto processuale tra il ricorrente e la resistente vanno compensate nella misura della metà, in ragione del carattere necessario del giudizio con riferimento alla domanda di separazione e delle conclusioni sostanzialmente concordi sul regime economico di mantenimento del minore;
seguono invece la soccombenza e vanno poste pertanto in capo alla resistente per la restante frazione.
I compensi del difensore del ricorrente vanno calcolati con applicazione delle tabelle ministeriali (d.m. 55/2014) per i giudizi ordinari di valore indeterminato di complessità media.
Vanno liquidate tutte le fasi del giudizio, che tutte hanno avuto luogo, come di seguito indicato: euro 1.701, per la fase di studio;
euro 1.204, per la fase introduttiva;
euro 1.806 per la fase istruttoria;
euro 2.905 per la fase decisionale. Ai compensi così calcolati vanno aggiunti gli accessori (rimborso forfettario delle spese e contributo alla previdenza forense) nonché l'IVA se dovuta.
Le spese di iscrizione della causa al ruolo vanno rimborsate al ricorrente in ragione della metà.
Le spese del primo sub-procedimento, avente ad oggetto la specificazione dei provvedimenti assunti con l'ordinanza presidenziale, sono irripetibili in ragione del fatto che l'oggetto del sub- procedimento è stato assorbito nella trattazione del procedimento principale.
Le spese del secondo sub-procedimento, avente ad oggetto l'ammonimento della resistente, vanno invece poste interamente in capo alla resistente in ragione dell'accoglimento dell'istanza del ricorrente.
I compensi del difensore del ricorrente vanno calcolati con impiego delle tabelle ministeriali
(d.m. 55/2014) in applicazione analogica dei parametri per i giudizi cautelari di valore indeterminato di complessità media. Vanno liquidate le fasi del giudizio che hanno avuto effettivamente luogo, come di seguito indicato: euro 1.175, per la fase di studio;
euro 851, per la fase introduttiva;
euro 993 per la fase istruttoria (compensi dimezzati in ragione dell'effettiva entità delle attività difensive svolte). Ai compensi così calcolati vanno aggiunti gli accessori
(rimborso forfettario delle spese e contributo alla previdenza forense) nonché l'IVA se dovuta.
16 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come definitivamente liquidate nel decreto dd.
10.1.2025, vanno poste in pari misura in capo a entrambe le parti in ragione del fatto che l'oggetto della consulenza comprendeva la definizione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, nell'interesse anche del ricorrente.
Le spese di lite con riferimento al rapporto processuale fra le parti e il minore, in persona della curatrice speciale, vanno compensate, in ragione del fatto che l'intervento autonomo del minore al giudizio è stato disposto per ordine del Tribunale e che non è possibile configurare una reale soccombenza della resistente rispetto al minore.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione giudiziale di e Parte_1 Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria per l'annotazione, al suo passaggio in giudicato all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Mirano in cui il matrimonio fu trascritto – Atti di matrimonio n. 30, p. II, s. A, uff. 1 dell'anno 2011;
3. affida il minore nato a [...] il [...] ivi residente in [...], ai CP_2
Servizi sociali del Comune di Mirano per la durata di un anno dalla comunicazione della sentenza ai Servizi sociali affidatari, prolungabile in base alle esigenze di vita del minore, con attribuzione ai Servizi incaricati di esercitare la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte concernenti: frequenza da parte del minore di centri diurni;
eventualità e modalità di frequenza del padre;
salute; istruzione;
impegni ludici ed extra-scolastici; dispone che i Servizi sociali incaricati relazionino semestralmente al Giudice tutelare sulla condizione del minore a partire dalla comunicazione della presente sentenza;
dispone la comunicazione della sentenza ai Servizi sociali affidatari;
4. dispone l'intervento del Servizio di neuropsichiatria infantile a sostegno del minore
[...]
, sopra generalizzato, al fine della valutazione della condizione psicologica del minore e CP_2 della predisposizione di un percorso di sostegno, ove ritenuto necessario;
5. colloca il minore presso la madre limitatamente alla permanenza notturna e dispone che per il resto del tempo il minore sia collocato presso un centro diurno (di preferenza quello già frequentato), secondo le modalità esecutive pratiche individuate dai Servizi sociali affidatari;
6. dispone che le visite paterne vengano organizzate dai Servizi sociali affidatari a seconda delle richieste del minore;
7. dispone che contribuisca al mantenimento ordinario del figlio mediante la Parte_1 corresponsione di un assegno mensile dell'importo di euro 400 mensili, da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
dispone che le
17 spese straordinarie, come definite dal Protocollo in uso a questo Tribunale, siano sopportate in pari misura da entrambe le parti;
8. condanna al pagamento di euro 50.000, già comprensivi degli interessi Controparte_1 compensativi, a favore di a titolo di risarcimento dei danni patiti;
Parte_1
9. condanna al pagamento della somma di euro 30,00 giornalieri a favore Controparte_1 di per ogni inadempimento del regime di vita del minore stabilito con la Parte_1 sentenza, come specificato in parte motiva;
10. compensa le spese di lite del procedimento principale con riferimento al rapporto processuale fra ricorrente e resistente in misura della metà; pone in capo alla resistente la restante metà che liquida in euro 3.808 per compensi del difensore, oltre rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, contributo alla previdenza forense in misura del 4% e IVA se dovuta;
pone per metà le spese di iscrizione a ruolo della causa in capo alla resistente;
pone le spese di consulenza tecnica in capo a entrambe le parti in eguale misura;
nulla per le spese del primo sub-procedimento; pone le spese di lite del secondo sub-procedimento interamente in capo alla resistente e liquida le stesse per compensi del difensore in euro 3.023, oltre rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, contributo alla previdenza forense in misura del 4%
e IVA se dovuta;
compensa integralmente le spese di lite con riferimento al rapporto processuale tra resistente e minore;
11. dispone la vigilanza del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c.;
12. dichiara inammissibile la domanda relativa all'autorizzazione al rilascio dei titoli validi per l'espatrio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 1015 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa su ricorso promosso da:
, con l'avv. S. Marrone, Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. M. T. Muffato, Controparte_1 resistente nonché contro
, in persona della curatrice speciale avv. R. Pellizzato, CP_2 intervenuto e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto avente ad oggetto: separazione giudiziale, e trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente: dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
disporsi l'affidamento del figlio minore ai Servizi Sociali di Mirano ovvero attuarsi comunque quanto indicato al CP_2 riguardo dalla c.t.u., determinandosi i conseguenti oneri economici a carico dei genitori e
1 fissando per il ricorrente il minimo assoluto di legge;
considerate le conclusioni cui è pervenuta la svolta perizia, disporsi l'immediato inserimento di presso una Casa Famiglia, CP_2 individuata dal Servizio Affidatario, per i tempi indicati dalla c.t.u., anche al fine di salvare pro futuro il rapporto padre-figlio, allo stato inesistente;
concedersi al ricorrente ed al figlio libero rilascio e rinnovo del passaporto o di altri documenti equipollenti validi anche per l'espatrio; ordinarsi le trascrizioni e gli adempimenti tutti di legge conseguenti;
condannarsi in ogni caso la resistente al risarcimento del danno complessivamente arrecato al ricorrente, anche ex art. 2059 c.c., quantificato in non meno di euro 50.000,00, ovvero nella diversa somma ritenuta di
Giustizia; con integrale vittoria delle competenze e spese di lite;
in via istruttoria: […]; per la resistente: quelle rassegnate in comparsa di costituzione nonché in memoria integrativa di data 14.01.2022 nonché nelle memorie nn. 1,2 e 3 richiamate le istanze istruttorie ivi proposte nonché quanto alle contestazioni della consulenza tecnica di ufficio, si riporta alle osservazioni della propria CTP, con rinuncia alla domanda di addebito;
e cioè: pronunciare la separazione dei coniugi e ordinare l'annotazione dell'emananda sentenza al Controparte_1 Parte_1 competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Mirano (Ve); disporre l'affido condiviso del figlio minorenne e non economicamente autosufficiente con collocazione CP_2 prevalente presso il domicilio della madre, determinando tempi e modalità del diritto di visita del padre con le cautele e le accortezze spiegate in narrativa;
assegnare alla ricorrente la casa coniugale, di proprietà dei genitori della stessa e sita in Mirano (Ve), via Taglio n. 19, con tutti gli arredi e suppellettili, quale genitore presso il quale viene stabilito il domicilio prevalente della prole;
fissare un termine breve entro cui il sig. dovrà lasciare la casa coniugale Pt_1
[…]; disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 CP_1
un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento del figlio minorenne e non
[...] economicamente autosufficiente pari ad € 500,00 mensili rivalutabile annualmente CP_2 secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore giusta protocollo del Tribunale di Venezia;
assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio per i coniugi e per il minore;
per la curatrice speciale del minore, come da comparsa di costituzione: si riporta alle conclusioni di cui all'elaborato peritale, valutandosi l'opportunità dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di Mirano, con onere di relazione periodica. CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8.2.2021 ha introdotto il presente giudizio di separazione Parte_1 giudiziale dalla moglie. Espone quanto segue. Dal matrimonio delle parti, contratto in Mirano il 9.7.2011, nacque il 25.11.2013 il figlio . L'unione coniugale si è deteriorata CP_2
2 progressivamente e la resistente ha preso a dimorare stabilmente con il figlio presso l'abitazione dei genitori, sita al piano inferiore del medesimo stabile della casa familiare in Mirano. Anche per effetto dell'intromissione dei genitori della resistente, al figlio è stato impedito di stabilire un contatto diretto con il padre e la nonna paterna. La resistente avrebbe istigato il figlio a rifiutare i contatti con il padre per poi in effetti negare al ricorrente di vedere il figlio, adducendo a giustificazione la volontà contraria di quest'ultimo. La resistente avrebbe denigrato il padre agli occhi del figlio e infine lo avrebbe del tutto escluso dalla vita di quest'ultimo. A causa del provocato allontanamento del minore dal padre e del rifiuto della comunione di vita con il marito, il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla resistente.
Si è costituita in giudizio . La resistente allega che l'unione coniugale, Controparte_1 protrattasi senza problemi per due anni, si è incrinata dopo la nascita del figlio a causa dell'intromissione della madre del ricorrente nella vita familiare. Il ricorrente nulla avrebbe fatto per limitare le intromissioni della madre e non avrebbe avuto interesse alla vita familiare, specie con riferimento al minore, come per esempio durante un ricovero del figlio in epoca immediatamente successiva alla nascita. Il resistente avrebbe sempre anteposto i propri impegni lavorativi e ludici (palestra e motociclismo) alle esigenze familiari. Egli avrebbe inoltre avanzato riserve circa le spese di mantenimento del figlio, specie di natura sanitaria. Tali condotte di disinteresse si sarebbero acuite nel periodo di isolamento imposto per l'emergenza sanitaria dell'anno 2020. La resistente contesta di aver denigrato il padre presso il figlio;
ella non avrebbe mai cercato di allontanargli la figura paterna. Neppure vi sarebbero mai state interferenze dei nonni materni nella vita familiare.
È intervenuto in giudizio il Pubblico Ministero.
Con ordinanza presidenziale dell'11.10.2021 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei: affido condiviso del minore;
collocazione del minore presso la madre;
assegnazione della casa familiare alla madre;
diritto di visita del padre esercitato in ambiente esterno alla casa coniugale e mediato dalla presenza della madre, al fine del recupero graduale del rapporto tra padre e figlio;
contributo al mantenimento ordinario del figlio in capo al padre nella misura di euro 400 mensili;
spese straordinarie in pari misura in capo a entrambi i genitori.
Con istanza dd. 14.10.2021 il ricorrente ha chiesto la specificazione del diritto di visita. Con ordinanza dd. 20.12.2021 a integrazione dell'ordinanza presidenziale e a definizione di tale primo sub-procedimento è stato stabilito che il diritto di visita si esercitasse per tre giorni alla settimana per la durata di due ore.
Con successiva istanza dd.
5.11.2021 il ricorrente ha chiesto che la resistente venisse ammonita e condannata al risarcimento dei danni in ragione dell'inadempimento dell'ordinanza
3 presidenziale. La resistente si è costituita in questo secondo sub-procedimento, chiedendo in via riconvenzionale la modifica dei provvedimenti assunti con l'ordinanza dd. 20.12.2021.
Nell'ambito del sub-procedimento è stato disposto l'intervento dei servizi sociali, i quali hanno depositato una relazione in data 3.10.2022. Con ordinanza del 7.4.2023 il sub-procedimento è stato definito con l'ammonizione della resistente mentre non è stata disposta alcuna modifica del regime temporaneo.
Con ordinanza dd. 6.10.2022, emessa nell'ambito del procedimento principale, i servizi sociali del sono stati incaricati di proseguire l'incarico loro conferito, al fine di Parte_2 redigere un calendario delle visite paterne e di avviare un percorso di supporto alla genitorialità.
Con ordinanza dd.
4.4.2023 sono state disposte la prosecuzione dei percorsi intrapresi presso il
Consultorio familiare di Mirano e la c.t.u. avente ad oggetto l'individuazione del regime di affidamento, l'accertamento di condotte ostative dei genitori, la previsione di eventuali interventi di limitazione della responsabilità genitoriale, la necessità di intervento a sostegno del minore e dei genitori, l'organizzazione di un calendario di visita con il genitore non collocatario. Nell'ambito della c.t.u. al minore sono stati sottoposti test psicologici e si è proceduto all'esame psichiatrico delle odierne parti (compreso il minore).
Con ordinanza dd.
9.1.2024 il Tribunale, sulla base delle relazioni depositate dalla c.t.u., ha disposto l'inserimento diurno (pomeridiano) del minore presso una comunità educativa sita in
Dolo.
A seguito del deposito dell'elaborato della c.t.u. il Tribunale ha nominato al minore una curatrice speciale che si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio in data 9.7.2011 in Mirano.
Il matrimonio è stato trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Mirano al n.
30, p. II, s. A, uff. 1 dell'anno 2011, come risulta dagli estratti del registro prodotti dalle parti.
Il Tribunale prende atto dell'intervenuta cessazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi e provvede in conformità a dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi.
Alla sentenza seguono le annotazioni di legge.
Le parti hanno da ultimo rinunciato alle reciproche domande di addebito della separazione.
Nessuna delle parti ha svolto domanda di condanna alla corresponsione di un contributo al mantenimento.
La causa prosegue dunque per la regolazione della responsabilità genitoriale sulla prole.
*
4 2. In accoglimento delle conclusioni della c.t.u. sul punto, la prole va affidata ai Servizi sociali del . Parte_2
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, il giudice può disporre interventi di sostegno e supporto alla famiglia
(affiancamento ai genitori di un soggetto terzo), al fine di ampliare le risorse umane a disposizione del minore e senza limitazione dei poteri e dei doveri che sostanziano la responsabilità genitoriale;
oppure può disporre interventi in tutto o in parte ablativi della responsabilità genitoriale, giustificati dalla rilevata incapacità, totale o parziale, dei genitori di assolvere ai loro doveri. L'affidamento della prole ai servizi sociali rientra in questa seconda ipotesi e presuppone l'impossibilità dei genitori di assicurare il benessere morale e materiale della prole, stante il fallimento di programmi di supporto e sostegno alla genitorialità già esperiti. Il contenuto di questo genere di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale deve essere conformato al principio di proporzionalità tra misura adottata e obiettivo perseguito (Cass., sez. I, 21.11.2023 n. 32290).
Ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'affido del minore ai servizi sociali in funzione sostitutiva dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
È stata infatti accertata l'incapacità dei genitori di assolvere i loro doveri genitoriali, tale da non garantire il benessere morale e materiale del figlio, a seguito del fallimento di plurimi tentativi di sostegno alla genitorialità.
Nell'ambito dell'intervento dei servizi sociali nonché delle operazioni peritali, protrattesi per circa un biennio, si sono definitivamente accertate da una parte l'assenza in sostanza totale di rapporti tra padre e figlio e dall'altra l'incapacità della madre sotto plurimi profili di garantire il benessere del minore per ciò che attiene la sua stabilità psichica e i rapporti con il padre.
È pacifico tra le parti che quantomeno a partire dal 2020 la famiglia si è disgregata e che da quel momento sono sostanzialmente cessati i rapporti tra padre e figlio.
La resistente si è stabilita presso l'abitazione dei suoi genitori assieme al figlio e il ricorrente si
è stabilito in altra abitazione.
Su disposizione del Tribunale è stato disposto l'intervento dei servizi sociali e successivamente della c.t.u. per agevolare la ripresa dei contatti fra padre e figlio;
nonostante alcuni segnali di segno contrario risalenti all'autunno 2023, la relazione tra padre e figlio non si è mai ristabilita.
Il minore ha conservato un atteggiamento ostile e oppositivo, a tratti violento (quantomeno verbalmente), nei confronti sia del padre sia del personale intervenuto su disposizione del
Tribunale.
Le cause di questo rifiuto non possono essere attribuite a condotte del ricorrente.
5 Negli scritti difensivi della resistente mancano specifiche allegazioni di condotte del ricorrente contrarie ai suoi doveri genitoriali;
la crisi familiare viene infatti connessa causalmente all'asserita intromissione della madre del ricorrente negli affari familiari e all'indifferenza del ricorrente.
Le operazioni peritali hanno inoltre permesso di appurare che le ragioni del rifiuto del padre addotte dal minore sono prive di consistenza e motivate da affermazioni, aventi ad oggetto asseriti agiti violenti del padre, non corrispondenti al vero (relazione c.t.u., pag. 34 e ss.).
È emerso invece che queste ragioni sono da individuare nella condizione di conflitto fra i genitori (relazione dei servizi sociali dd. 30.1.2022: «la conflittualità di coppia, esplicitata in occasione degli incontri o telefonate, anche alla presenza del figlio, ha raggiunto livelli di esacerbazione tali da costituire un serio elemento di rischio e pregiudizio per la crescita evolutiva di »; relazione della psichiatra infantile, ausiliaria della c.t.u., pag. 25: «In CP_2 particolar modo egli è apparso destabilizzato dal conflitto genitoriale, al quale ha cercato di dare un senso ed una risoluzione attraverso il ricorso a meccanismo di scissione, che lo induce ad idealizzare la figura materna ed a svalutare la figura paterna, vissuta come minacciosa e persecutoria. Il minore, infatti, esprime in modo manifesto sentimenti di amore e di odio a senso unico al fine di fronteggiare la profonda lacerazione interna, connessa alla consapevolezza di essere oggetto di contesa, che determina tensioni interne, angoscia di perdita dell'oggetto e la preoccupante scelta di rinunciare ad una parte di sé, identificata nel padre, manifestando la propria incondizionata fedeltà alla madre, difendendone posizioni, pensieri, vissuti, temendone la perdita»).
Il minore, legato esclusivamente alla madre, è inautentico, dominato da meccanismi di scissione che lo inducono a una netta separazione fra buono e cattivo;
egli attribuisce il buono interamente ed esclusivamente alla madre e il cattivo interamente ed esclusivamente al padre, senza le fisiologiche ambivalenze tipiche della sua età evolutiva (relazione c.t.u. pag. 124). Risulta inibito, difeso, rigido, improntato all'evitamento del conflitto;
connotato da problematica depressiva, connotata da angoscia di perdita dell'oggetto, instabilità identificatoria, bisogno di supporto, ricorso a modalità di controllo ossessivo, di investimento narcisistico, di scissione e di identificazione proiettiva (relazione della psichiatra ausiliaria della c.t.u., pag. 24). Ne sono derivati: il rifiuto del padre;
la compromissione della sua capacità di adattamento sociale (ivi, pag. 25) e il rischio che non si strutturino processi di autonomia e di corretta regolazione emotiva (relazione c.t.u., pag. 126).
I genitori appaiono per differenti ragioni inidonei a esercitare la responsabilità genitoriale.
6 Il padre – di cui non sono state rilevate né patologie psichiatriche né carenze personologiche (si rinvia alla relazione dello psichiatra ausiliario del c.t.u., pag. 20 e s.) – infatti non ha occasione materiale di esercitare i diritti e i doveri di genitore da tempo ormai risalente, e cioè a seguito della dissoluzione della famiglia avvenuta ormai quasi un quinquennio fa.
Egli non ha attualmente alcun sostanziale contatto con il minore, alla cui vita non partecipa;
pertanto, si trova nell'impossibilità oggettiva di poter esercitare proficuamente la responsabilità genitoriale a causa dell'ormai radicato rifiuto del minore di considerarlo nella propria vita.
Lo stesso ricorrente non ha chiesto l'affido, condiviso o esclusivo che fosse, del minore.
La madre, pur non presentando un quadro psicopatologico (relazione dello psichiatra ausiliario, pag. 39 e s.), presenta profili di problematicità con riguardo alla sua funzione materna.
Ella è stata ritenuta «totalmente inadeguata» a garantire l'accesso del minore al padre, tanto da presentare notevoli difficoltà nell'accettare le seppur brevi e saltuarie visite del padre e ha ostacolato qualsiasi attività venisse a lei proposta in questo senso. Ella è inoltre incapace di approntare una risposta distaccata rispetto alle autentiche esigenze del figlio, essendo incline ad attribuire la responsabilità delle vicende conflittuali a persone e fatti esterni a sé; non dispone di adeguate funzioni critiche e riflessive, in ragione di una tendenza distorsiva della realtà a servizio del proprio Io;
infine, interpreta gli avvenimenti in funzione del proprio bisogno di mantenere un controllo sul figlio. Al di là di un ossequio formale alle disposizioni del Tribunale
e di una collaborazione apparente, non si dimostrata realmente interessata a favorire l'accesso del bambino al padre (relazione c.t.u., pag. 122 e s.).
In definitiva, non vi è disponibilità in lei a un esercizio leale e collaborativo della responsabilità genitoriale.
Va pertanto dato seguito alle indicazioni della c.t.u. circa l'affido del minore al servizio sociale del Comune di residenza.
La misura è proporzionata alle esigenze di tutela del minore.
Per tutta la durata delle operazioni peritali e nell'ambito del giudizio la resistente si è infatti mostrata incapace di intraprendere un percorso di avvicinamento al ricorrente e di favorire l'accesso del figlio al padre, tanto da essere stata ammonita dal Tribunale a causa del suo atteggiamento di finta neutralità e di apparente collaborazione. La madre non ha infatti in alcun modo posto un argine ai rifiuti del figlio di incontrare il padre. Ulteriore conferma di questa condotta non collaborativa è stata l'interruzione unilaterale della frequenza del centro diurno, disposta, come detto, con provvedimento di questo Tribunale e mai revocata, a partire da marzo
2025 (allegato alle note in sostituzione dell'udienza della curatrice speciale dd. 24.3.2025): vi
è prova che tale interruzione è dovuta a decisione unilaterale della madre (ibidem).
7 Come riscontrato dalla consulente, ella, attraverso azioni volte a condizionare il figlio, ha contribuito attivamente allo sviluppo in quest'ultimo di dinamiche psicologiche di rifiuto del padre.
È stata inoltre riscontrata l'inadeguatezza della madre a riconoscere i bisogni emotivi ed affettivi del figlio nonché a favorire la separazione e la differenziazione del figlio nella ricerca di una maggiore autonomia (relazione c.t.u., pag. 122 e ss.).
Benché siano state osservate attitudini della resistente sicuramente positive nell'accudimento materiale del minore (relazione c.t.u., pag. 121), le riscontrate carenze nel garantire al minore l'accesso all'altro genitore, nel riconoscimento delle sue esigenze emotive ed affettive nonché nel garantirgli spazi sempre maggiori di autonomia portano a formulare un giudizio di incapacità nell'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto ai bisogni non strettamente materiali del minore.
Rilevata l'impossibilità materiale del ricorrente di esercitare la responsabilità materiale e le insufficienze della resistente nel garantire il benessere psico-fisico del minore, è misura proporzionata, secondo quanto indicato dalla consulente incaricata, l'affido del minore al servizio sociale territorialmente competente in funzione sostitutiva dei genitori.
Si precisa che sul punto è stato stimolato il contraddittorio, allargato al curatore speciale del minore nominato allo scopo, il quale ha concordato con le conclusioni della consulente.
Quanto all'oggetto dell'incarico, va tenuto conto che le riscontrate carenze della resistente nell'esercizio della responsabilità genitoriale incidono sulla quasi interezza della vita del minore.
Al servizio sociale incaricato va quindi attribuita la potestà di decidere sulle scelte relative alla frequenza da parte del minore di centri diurni (su cui infra); sull'eventualità e le modalità di frequenza del padre;
sulle scelte sanitarie;
sulle scelte relative all'istruzione; sulle scelte relative ad eventuali impegni ludici ed extra-scolastici.
Come si desume dalla c.t.u. la resistente non è infatti in grado di valutare il miglior interesse del minore, che risulta ormai chiuso in un universo che comprende unicamente la madre e i nonni materni (relazione c.t.u., pag. 127) e che presenta elevato rischio di compromissione dello sviluppo del pensiero, delle competenze socio-relazionali e della capacità di costruire legami affettivi duraturi e soddisfacenti, tanto da non potersi escludere l'insorgenza di psicopatologie permanenti a carattere paranoideo (ibidem).
Conformemente a quanto indicato nella c.t.u. la durata di tale misura va, allo stato, limitata ad un anno, con possibilità tuttavia di prolungare tale periodo ove le necessità educative e di sviluppo del minore lo richiedano.
8 In considerazione del complesso quadro psicologico, che, come visto, reca i presupposti di potenziali sviluppi psicopatologici, è opportuno disporre l'intervento del Servizio di neuropsichiatria infantile dell'Azienda sanitaria territorialmente competente al fine di valutare il minore e di predisporre un eventuale supporto psicologico.
Al fine di garantire adeguata vigilanza sulla piena attuazione delle disposizioni del Tribunale va disposto l'intervento del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c., cui i Servizi sociali affidatari relazioneranno semestralmente.
Infine, è inammissibile nella presente sede la domanda svolta da entrambi i genitori circa l'autorizzazione al rilascio dei titoli validi per l'espatrio del minore, la quale è oggetto di cognizione del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 3 l. 1185/1967 e presuppone il dissenso di chi eserciti la responsabilità genitoriale sul minore.
*
3. Il minore va collocato presso la madre, nonostante il contrario avviso della consulente tecnica.
Sono state illustrate le ragioni di inadeguatezza della resistente all'esercizio della responsabilità genitoriale e la situazione del minore;
tali elementi hanno determinato la consulente a suggerire il collocamento del minore presso una struttura residenziale, tanto da consentire l'allontanamento psicologico del minore dalla madre, funzionale al recupero dell'autonomia e del rapporto con il padre.
Non si può tuttavia ignorare la condotta del minore nel periodo di frequenza del centro diurno disposta dal Tribunale.
Nelle relazioni del centro diurno si legge infatti che il minore, dopo l'ingresso nella struttura, ha adottato una condotta diffidente, cui non sembrano estranei intenti oppositivi, quali il rifiuto di partecipare ai pasti comunitari in cui vengono servite pietanze di cui ignora la provenienza
(relazione centro diurno allegata alla relazione della consulente, pag. 3, relazione della c.t.u., pag. 63 e s.).
La tendenza del minore all'assunzione di tenaci condotte oppositive è stata confermata dal personale del Servizio di neuropsichiatria infantile dell'azienda sanitaria intervenuto (relazione dott.ssa dd. 23.5.2024). Nella medesima relazione si indica la necessità di limitare gli Per_1 interventi a iniziative sostanzialmente contenitive delle risposte del minore alle sollecitazioni esterne e di agevolazione all'espressione dei traumi riportati dallo stesso.
Il rischio che il minore possa reagire all'allontanamento dalla casa materna violentemente mediante l'attuazione di condotte, in definitiva, autolesionistiche è pertanto concreto.
9 Al fine di mediare tra queste opposte esigenze dell'affrancamento dall'area di influsso materno e della prevenzione di condotte pericolose per la salute del minore si reputa di mantenere la collocazione del minore presso la madre, tanto da garantire al minore la conservazione di una connessione con il suo unico contesto familiare.
Tuttavia, il Tribunale non può ignorare l'urgenza di mutare la condizione esistenziale del minore, cui deve provvedersi, stante il rischio concreto e accertato di sviluppo di psicopatologie di stampo paranoideo in un quadro depressivo già in atto.
Allo scopo appare misura idonea la collocazione prevalente del minore presso il Centro diurno, già frequentato per disposizione del Tribunale, per il maggior tempo possibile, di modo che la permanenza presso la madre si risolva nel pernottamento e nella consumazione della cena e della colazione.
La frequenza del centro diurno viene consigliata anche dal fatto che il minore ha dimostrato in tale contesto di esprimere una socialità ordinata e di sapersi autogestire con riferimento all'esecuzione dei compiti scolastici;
il Centro diurno si configura pertanto quale strumento utile al recupero della dimensione sociale, che, come si è illustrato, è allo stato compromessa
(relazione centro diurno allegata alla relazione della consulente).
Le modalità concrete della frequenza del minore sono rimesse alla decisione dei Servizi sociali affidatari, di concerto con il personale del Centro diurno.
Considerate le pregresse condotte della resistente già collocataria, è opportuno precisare che è rimessa unicamente al Servizio sociale la scelta circa la partecipazione del minore alle iniziative ludiche promosse dal Centro diurno nonché l'organizzazione delle attività estive del minore, che dovranno mantenere nei limiti del possibile l'organizzazione del tempo valida per i periodi scolastici.
Stante l'assenza di rapporti tra il minore e il padre è opportuno non disporre che la permanenza del minore presso il Centro diurno sia finalizzata già nel principio al recupero del rapporto con il padre.
La resistente ha reiterato la domanda di assegnazione della casa familiare.
Nulla vi è da provvedere sul punto, poiché è pacifico che l'abitazione è di proprietà della resistente e che il ricorrente l'ha abbandonata da tempo.
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4. Il rifiuto completo della relazione con il padre e il fallimento di tutte le iniziative del
Tribunale volte alla riattivazione del rapporto consigliano allo stato la sospensione degli interventi allo scopo finalizzati.
10 Come indicato nella relazione del personale del Servizio di neuropsichiatria infantile sopra richiamata, la condizione attuale del minore è tale da sconsigliare interventi ulteriori rispetto a quelli di ordine meramente contenitivo e di agevolazione della rielaborazione dei traumi
(relazione dott.ssa Sbrissa dd. 23.5.2024).
Conseguentemente non si reputa allo stato di disciplinare in alcun modo specifico il diritto di visita paterno.
Sono rimesse le valutazioni e le iniziative del caso ai Servizi sociali affidatari, cui è già stato conferito in via generale l'esercizio della capacità genitoriale anche con riferimento alla frequentazione del minore con il padre, secondo i desideri espressi dal minore.
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5. Con riferimento alla regolazione del contributo al mantenimento del minore va osservato quanto segue.
Ai sensi dell'art. 337-ter, co. IV, c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli proporzionalmente al proprio reddito. La misura dell'assegno di mantenimento che un genitore
è tenuto a corrispondere all'altro per il mantenimento della prole è stabilita in base alle attuali esigenze di vita della prole, al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alle risorse economiche dei genitori, alla valenza dei compiti domestici e di cura assunti da entrambi i genitori.
L'obbligo di contributo al mantenimento dei figli discende in via generale dall'art. 316-bis c.c. che parametra questo obbligo alle sostanze dei genitori e alla capacità di lavoro professionale o casalingo.
Corrispondentemente tutti i figli – senza distinguere se nati nel matrimonio o fuori ovvero se in costanza o dopo la dissoluzione dell'unione fra chi li ha generati – hanno diritto di essere manutenuti, educati, istruiti e assistiti moralmente dai genitori ai sensi dell'art. 315-bis c.c.
Dalle disposizioni richiamate discende che l'obbligo di mantenimento dei figli ha due dimensioni, l'una relativa al rapporto tra genitori e figlio e l'altro relativa ai rapporti tra i genitori obbligati.
Di conseguenza, l'art. 337-ter c.c., nel disciplinare la misura del contributo al mantenimento del figlio pone subito, come parametri da tenere in considerazione, le attuali esigenze dei figli e il tenore di vita goduto da questi ultimi durante la convivenza con entrambi i genitori (art. 337-ter, co. IV, n. 1 e 2, c.c.).
In secondo luogo, vengono invece in questione i rapporti interni tra genitori, in riferimento ai quali vige il principio di proporzionalità rispetto al reddito di ciascuno, secondo le disposizioni sopra richiamate.
11 Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337-ter, co. IV, n. 4, c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337-ter, co. IV, nn. 3 e 5, c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
I criteri indicati valgono anche nella commisurazione del concorso dei genitori alle spese straordinarie;
non vige infatti alcuna preferenza per il concorso paritario, dovendosi pur sempre valutare la proporzione delle capacità reddituali dei genitori, delle loro risorse e dei compiti assunti nell'accudimento della prole (per i principi esposti: Cass., sez. I, 17.4.2024 n. 10359;
Cass., sez. I, 26.1.2024 n. 2536; Cass., sez. I, 27.5.2024 n. 14760).
Non sono state allegate peculiari esigenze di mantenimento del minore, né sono state documentate circostanze relative al tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di coabitazione dei coniugi tali da far presumere un tenore di vita della famiglia elevato.
Deve pertanto ritenersi che le esigenze di mantenimento della prole non eccedano quelle ordinarie di minori della medesima età.
Quanto alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti si osserva quanto segue.
Il ricorrente è lavoratore dipendente. Egli ha documentato la percezione di redditi lordi da lavoro dipendente pari in misura media nel triennio 2019-2021 a 24.400 euro circa. È pacifico che il ricorrente sia proprietario di un immobile.
La resistente è anch'ella lavoratrice dipendente. Ella ha documentato la percezione di redditi lordi da lavoro dipendente pari in misura media nel triennio 2018-2020 a 11.100 euro circa. A luglio 2024 risulta estinto un finanziamento di cui era gravata (doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
È dunque comprovato il divario economico tra le parti che giustifica la previsione di un contributo al mantenimento ordinario del ricorrente, anche in considerazione del fatto che, sia pure nella misura minima sopra disposta, il minore rimane collocato presso la madre. Costei è giocoforza l'unico dei genitori che attualmente si fa carico delle esigenze delle spese di mantenimento del minore.
È opportuno confermare la misura del contributo del padre al mantenimento ordinario del minore in quella attualmente in vigore, pari a euro 400 mensili.
12 Le spese straordinarie, come definite dal Protocollo in uso a questo Tribunale, andranno sopportate in pari misura da entrambi i genitori.
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6. Il ricorrente ha svolto domanda di risarcimento dei danni patiti a causa delle condotte ostruzionistiche, volte a escluderlo dalla vita del figlio.
Queste condotte sono state tenute in violazione sia del generale dovere di ciascun genitore di garantire l'accesso del figlio all'altro genitore sia di precisi obblighi sanciti dal Tribunale nel corso del presente giudizio.
L'art. 709-ter c.p.c. (applicabile ratione temporis al presente giudizio) consente al giudice, tra le altre cose, di condannare un genitore al risarcimento dei danni patiti dall'altro genitore anche mediante l'individuazione di una somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento.
La domanda di risarcimento del danno va accolta.
L'irrogazione di una delle sanzioni previste dalla disposizione richiamata – e dunque anche del risarcimento del danno oggi richiesto – presuppone anche solo gravi inadempimenti del genitore sanzionato, come si desume dalla formulazione letterale della norma (impiego della congiunzione disgiuntiva); pertanto, non è necessario verificare la sussistenza di un pregiudizio concreto a carico del minore (Cass. sez. I, 27.6.2018 n. 16908) o dell'altro genitore. La disposizione intende infatti colpire tutti i comportamenti che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore e che sono suscettibili di arrecare un danno al suo corretto sviluppo (Cass., sez. I, 28.12.2022 n. 37899).
Nel caso di specie è emerso dagli accertamenti della consulente d'ufficio che la resistente ha ostacolato l'accesso del minore al padre, contravvenendo ad obbligazioni nascenti anche da provvedimenti specifici del Tribunale.
Sono stati riportati nell'elaborato peritali plurimi episodi in cui la resistente ha prestato un ossequio solo formale alle disposizioni del Tribunale e alle indicazioni degli ausiliari (Servizi sociali incaricati e consulente tecnica d'ufficio), adottando in realtà un atteggiamento oppositivo rispetto alla corretta instaurazione del rapporto fra padre e figlio.
Agli incontri di dicembre 2022 con i Servizi sociali incaricati di organizzare le visite padre- figlio in spazio neutro, la resistente non ha consentito che le operazioni demandate dal Tribunale agli ausiliari avessero il loro corso, assecondando la volontà del minore di non sostenere colloqui privati con il personale ausiliario e di abbandonare le sedute prima del tempo. Gli
13 ausiliari hanno riscontrato una tendenza a manifestare un atteggiamento ostacolante della relazione padre-figlio, con adozione di condotte in apparenza neutrali, in quanto motivate dal rispetto della volontà del minore, ma di fatto concretanti il mancato sostegno alle iniziative di recupero del minore e la facilitazione delle resistenze di questi (relazioni U.O.C. Infanzia
Adolescenza Famiglia dell'ULSS Serenissima3 allegate alla relazione dei servizi sociali dd.
3.2.2023; relazione dei Servizi sociali dd. 29.9.2023).
Nel corso delle operazioni peritali è emerso che la resistente non ha comunicato al ricorrente – all'epoca esercente la responsabilità genitoriale sul figlio – la celebrazione del sacramento della prima comunione del minore, motivando tale silenzio con l'ossequio alla volontà del minore, come pure non ha favorito la partecipazione del ricorrente alla vita scolastica del figlio, precludendogli l'accesso alla chat dei genitori degli alunni della classe del figlio;
ella ha inoltre annullato unilateralmente alcuni incontri del minore in spazio neutro (relazione c.t.u. dd.
4.10.2023, pag. 2, 6 e 7; relazione c.t.u. dd. 4.12.2023, pag. 2).
Gli incontri disposti presso il ricorrente sono stati effettuati in modalità non previste dal
Tribunale e tali da non garantire l'effettivo diritto del minore ad avere un rapporto con il padre.
In particolare, è emerso che la resistente ha adottato la prassi di far incontrare il minore al padre in un parcheggio, senza smontare dal veicolo a bordo del quale giungeva con il figlio e ripartendo non appena il minore manifestava avversione al padre (elaborato c.t.u., pag. 13, 73).
Queste condotte della resistente sono state già oggetto di ammonimento da parte del Tribunale.
Da ultimo va menzionata l'interruzione della frequenza del Centro diurno disposta dal
Tribunale derivata, come sopra indicato, dalla scelta unilaterale della ricorrente, non comunicata alle controparti né al Tribunale.
Tali condotte hanno sicuramente inciso sulla relazione padre-figlio, sia direttamente, tramite l'impedimento concreto delle interazioni tra costoro, sia per via indiretta, tramite una collaborazione solo apparente con gli ausiliari del Tribunale.
In definitiva nel corso del giudizio la resistente nulla ha fatto per salvaguardare la figura paterna presso il figlio e per favorire la conservazione delle relazioni tra questi e l'altro genitore.
Ai sensi dell'art. 709-ter, co. II, n. 3), c.p.c. il risarcimento del danno patito da un genitore può avvenire mediante liquidazione di una somma a cui può aggiungersi la previsione di somme giornaliere per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti del giudice.
Si reputa nel caso di specie di liquidare il risarcimento del danno in entrambe le forme.
Quanto alla prima componente risarcitoria, essa va riconosciuta con riferimento alle condotte della resistente sopra illustrate, le quali costituiscono inadempimento del dovere di garantire l'accesso del minore all'altro genitore.
14 Il risarcimento può essere calcolato in applicazione analogica dei criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, con impiego di idonei accorgimenti. Essi si rendono necessari in quanto, mentre nel caso di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale si tratta di ristorare la perdita definitiva del rapporto umano con il congiunto, il presente giudizio concerne il ristoro della perdita del rapporto padre-figlio che presenta margini di emendabilità,
e pertanto non si connota in termini di definitività (Cass., sez. I, 28.11.2022 n. 34986).
Si può dunque fare impiego ai fini del calcolo dell'ammontare dei parametri liquidatori stabiliti per via di prassi per il risarcimento del danno da perdita o lesione del rapporto parentale, secondo le tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, edizione 2024.
Con riferimento ai criteri liquidatori indicati nella tabella va precisato che, in assenza della prova di circostanze specifiche attinenti alla presenza di ulteriori familiari nel nucleo del danneggiato (lettera D della tabella) e alla qualità della relazione padre-figlio nel nucleo familiare in epoca precedente alla disgregazione (lettera E della tabella) nessun punto potrà essere attribuito ai fini della liquidazione del risarcimento.
L'illecito si intende perdurato dal 2021 – epoca di proposizione del giudizio, sostanzialmente contestuale alla dissoluzione della famiglia – al 2025.
Vanno pertanto attribuiti i seguenti punteggi: 27 punti, in ragione dell'età del minore nel periodo in cui è durata la sottrazione (dai sette agli undici anni di età); 20 punti, in ragione dell'età del danneggiato nel medesimo periodo (dai quarantotto ai cinquantatré anni); 16 punti, in ragione della convivenza del danneggiato con il minore prima dell'illecito. Il totale dei punti attribuibili è pertanto di 63 punti;
questo totale va moltiplicato per il valore del punto, pari a euro 3.911.
Il subtotale ottenuto (euro 246.393) va opportunamente decurtato della misura di 4/5 in ragione di quanto sopra osservato circa la non definitività del pregiudizio patito dal danneggiato, per un totale di euro 50.000, liquidati in moneta attuale e comprensivi della liquidazione in via equitativa degli interessi compensativi.
Va anche riconosciuto il risarcimento del danno nella seconda forma indicata dalla disposizione
(somma giornaliera per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti del
Tribunale), in ragione delle comprovate condotte di inadempimento dei provvedimenti del
Tribunale, sopra illustrate.
Tali condotte rendono opportuna la condanna di somme periodiche per ogni inadempimento, al fine di stimolare e garantire la collaborazione della madre collocataria all'attuazione del regime di vita del minore stabilito nella presente sentenza.
15 La somma giornaliera può essere liquidata facendo riferimento alla somma liquidata per il danno patito dal ricorrente nel lasso temporale sopra indicato (gennaio 2021 – giugno 2025, pari a 54 mesi). Ne deriva una somma giornaliera pari a euro 30,00.
La somma risarcitoria giornaliera sarà dovuta per ogni condotta ostative alla frequenza e allo svolgimento delle attività del Centro diurno disposta con la presente sentenza.
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7. Vanno liquidate anzitutto le spese del presente giudizio principale.
Le spese di lite con riferimento al rapporto processuale tra il ricorrente e la resistente vanno compensate nella misura della metà, in ragione del carattere necessario del giudizio con riferimento alla domanda di separazione e delle conclusioni sostanzialmente concordi sul regime economico di mantenimento del minore;
seguono invece la soccombenza e vanno poste pertanto in capo alla resistente per la restante frazione.
I compensi del difensore del ricorrente vanno calcolati con applicazione delle tabelle ministeriali (d.m. 55/2014) per i giudizi ordinari di valore indeterminato di complessità media.
Vanno liquidate tutte le fasi del giudizio, che tutte hanno avuto luogo, come di seguito indicato: euro 1.701, per la fase di studio;
euro 1.204, per la fase introduttiva;
euro 1.806 per la fase istruttoria;
euro 2.905 per la fase decisionale. Ai compensi così calcolati vanno aggiunti gli accessori (rimborso forfettario delle spese e contributo alla previdenza forense) nonché l'IVA se dovuta.
Le spese di iscrizione della causa al ruolo vanno rimborsate al ricorrente in ragione della metà.
Le spese del primo sub-procedimento, avente ad oggetto la specificazione dei provvedimenti assunti con l'ordinanza presidenziale, sono irripetibili in ragione del fatto che l'oggetto del sub- procedimento è stato assorbito nella trattazione del procedimento principale.
Le spese del secondo sub-procedimento, avente ad oggetto l'ammonimento della resistente, vanno invece poste interamente in capo alla resistente in ragione dell'accoglimento dell'istanza del ricorrente.
I compensi del difensore del ricorrente vanno calcolati con impiego delle tabelle ministeriali
(d.m. 55/2014) in applicazione analogica dei parametri per i giudizi cautelari di valore indeterminato di complessità media. Vanno liquidate le fasi del giudizio che hanno avuto effettivamente luogo, come di seguito indicato: euro 1.175, per la fase di studio;
euro 851, per la fase introduttiva;
euro 993 per la fase istruttoria (compensi dimezzati in ragione dell'effettiva entità delle attività difensive svolte). Ai compensi così calcolati vanno aggiunti gli accessori
(rimborso forfettario delle spese e contributo alla previdenza forense) nonché l'IVA se dovuta.
16 Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come definitivamente liquidate nel decreto dd.
10.1.2025, vanno poste in pari misura in capo a entrambe le parti in ragione del fatto che l'oggetto della consulenza comprendeva la definizione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, nell'interesse anche del ricorrente.
Le spese di lite con riferimento al rapporto processuale fra le parti e il minore, in persona della curatrice speciale, vanno compensate, in ragione del fatto che l'intervento autonomo del minore al giudizio è stato disposto per ordine del Tribunale e che non è possibile configurare una reale soccombenza della resistente rispetto al minore.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione giudiziale di e Parte_1 Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria per l'annotazione, al suo passaggio in giudicato all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Mirano in cui il matrimonio fu trascritto – Atti di matrimonio n. 30, p. II, s. A, uff. 1 dell'anno 2011;
3. affida il minore nato a [...] il [...] ivi residente in [...], ai CP_2
Servizi sociali del Comune di Mirano per la durata di un anno dalla comunicazione della sentenza ai Servizi sociali affidatari, prolungabile in base alle esigenze di vita del minore, con attribuzione ai Servizi incaricati di esercitare la responsabilità genitoriale relativamente alle scelte concernenti: frequenza da parte del minore di centri diurni;
eventualità e modalità di frequenza del padre;
salute; istruzione;
impegni ludici ed extra-scolastici; dispone che i Servizi sociali incaricati relazionino semestralmente al Giudice tutelare sulla condizione del minore a partire dalla comunicazione della presente sentenza;
dispone la comunicazione della sentenza ai Servizi sociali affidatari;
4. dispone l'intervento del Servizio di neuropsichiatria infantile a sostegno del minore
[...]
, sopra generalizzato, al fine della valutazione della condizione psicologica del minore e CP_2 della predisposizione di un percorso di sostegno, ove ritenuto necessario;
5. colloca il minore presso la madre limitatamente alla permanenza notturna e dispone che per il resto del tempo il minore sia collocato presso un centro diurno (di preferenza quello già frequentato), secondo le modalità esecutive pratiche individuate dai Servizi sociali affidatari;
6. dispone che le visite paterne vengano organizzate dai Servizi sociali affidatari a seconda delle richieste del minore;
7. dispone che contribuisca al mantenimento ordinario del figlio mediante la Parte_1 corresponsione di un assegno mensile dell'importo di euro 400 mensili, da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
dispone che le
17 spese straordinarie, come definite dal Protocollo in uso a questo Tribunale, siano sopportate in pari misura da entrambe le parti;
8. condanna al pagamento di euro 50.000, già comprensivi degli interessi Controparte_1 compensativi, a favore di a titolo di risarcimento dei danni patiti;
Parte_1
9. condanna al pagamento della somma di euro 30,00 giornalieri a favore Controparte_1 di per ogni inadempimento del regime di vita del minore stabilito con la Parte_1 sentenza, come specificato in parte motiva;
10. compensa le spese di lite del procedimento principale con riferimento al rapporto processuale fra ricorrente e resistente in misura della metà; pone in capo alla resistente la restante metà che liquida in euro 3.808 per compensi del difensore, oltre rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, contributo alla previdenza forense in misura del 4% e IVA se dovuta;
pone per metà le spese di iscrizione a ruolo della causa in capo alla resistente;
pone le spese di consulenza tecnica in capo a entrambe le parti in eguale misura;
nulla per le spese del primo sub-procedimento; pone le spese di lite del secondo sub-procedimento interamente in capo alla resistente e liquida le stesse per compensi del difensore in euro 3.023, oltre rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%, contributo alla previdenza forense in misura del 4%
e IVA se dovuta;
compensa integralmente le spese di lite con riferimento al rapporto processuale tra resistente e minore;
11. dispone la vigilanza del Giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c.;
12. dichiara inammissibile la domanda relativa all'autorizzazione al rilascio dei titoli validi per l'espatrio.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
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