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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 31/10/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1518/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD IN Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1518/2023 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17/09/2025, vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1
NT EL ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima pagina 1 di 4
- R
I
C
O
R
R
E
N
T
E
– e
, nata in [...] in data [...] , rappresenta e difesa dall'Avv. Luisa Manini Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.09.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 14. 7.2023 ha adito il Tribunale di Spoleto chiedendo la Parte_1 separazione giudiziale dalla coniuge . Controparte_1
Assumeva di avere contratto matrimonio concordatario in Campello sul Clitunno in data 29.9.2013 ; che dall' unione sono nati figli minori in data 3.10.2009 e in data 28.1.2013 , che Per_1 Per_2 nel settembre 2020 lasciava la casa coniugale avendo intrapreso una relazione Controparte_1 extraconiugale;
il figlio minore rimaneva a vivere con il padre mentre la figlia si Per_2 Per_1 stabiliva presso la madre;
attualmente i coniugi mantengono direttamente i figli mentre le spese straordinarie hanno sempre fatto carico sullo stesso . Pt_1
Chiedeva, pertanto, la separazione con addebito a carico di , l'affidamento Controparte_1 condiviso dei figli minori con collocamento di presso il padre e di presso la madre , Per_2 Per_1 con diritto di visita di ciascun genitore a settimane alterne ma in maniera tale che fratello e sorella stessero insieme per conservare il loro legame , nonché due pomeriggi a settimana insieme presso la madre e presso il padre, le festività alternate e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive
, mantenimento diretto dei figli e con spese straordinarie poste a carico dello stesso nella misura Pt_1 del 60% e a carico della nella misura del 40% , assegnazione della casa familiare alla fino CP_1 CP_1
a quando convivrà con la stessa la figlia minore . Per_1
Si costituiva in giudizio chiedendo la pronuncia sulla separazione con sentenza Controparte_1 parziale;
chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa familiare , l'affido condiviso dei figli minori, con pagina 2 di 4 collocamento di entrambi presso di sé, e con dirittto di visita del padre;
con contributo al mantenimento da porsi a carico del nella misura di euro 250,00 per ciascun figlio oltre le spese straordinarie Pt_1 nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico suo .
Venivano assunti i provvedimenti provvisori e con il provvedimento del 12.7.2025 veniva nominato curatore speciale dei minori l'avv.to Persona_3
All'udienza del 18 settembre 2025 veniva trattenuta in decisione in punto di status Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione che il Tribunale ritiene fondata.
La natura delle doglianze esposte dalla parte ricorrente, le risultanze processuali, hanno ampiamente comprovato l'impossibilità di una ricomposizione dell'unione coniugale, interrotta ormai da diversi anni.
Tutti gli elementi sopra indicati consentono di ricavare in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 comma
1 c.c.. Conseguentemente, in accoglimento della richiesta delle parti deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
La causa dovrà invece proseguire per ciò che concerne la decisione sulla domanda di addebito e sulle altre questioni di natura accessoria, come da separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Campello sul Clitunno in data 29.9.2013 ,
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campello sul Clitunno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
pagina 3 di 4 Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente est.
UD IN
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa UD IN Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1518/2023 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 17/09/2025, vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Parte_1
NT EL ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima pagina 1 di 4
- R
I
C
O
R
R
E
N
T
E
– e
, nata in [...] in data [...] , rappresenta e difesa dall'Avv. Luisa Manini Controparte_1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17.09.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato il 14. 7.2023 ha adito il Tribunale di Spoleto chiedendo la Parte_1 separazione giudiziale dalla coniuge . Controparte_1
Assumeva di avere contratto matrimonio concordatario in Campello sul Clitunno in data 29.9.2013 ; che dall' unione sono nati figli minori in data 3.10.2009 e in data 28.1.2013 , che Per_1 Per_2 nel settembre 2020 lasciava la casa coniugale avendo intrapreso una relazione Controparte_1 extraconiugale;
il figlio minore rimaneva a vivere con il padre mentre la figlia si Per_2 Per_1 stabiliva presso la madre;
attualmente i coniugi mantengono direttamente i figli mentre le spese straordinarie hanno sempre fatto carico sullo stesso . Pt_1
Chiedeva, pertanto, la separazione con addebito a carico di , l'affidamento Controparte_1 condiviso dei figli minori con collocamento di presso il padre e di presso la madre , Per_2 Per_1 con diritto di visita di ciascun genitore a settimane alterne ma in maniera tale che fratello e sorella stessero insieme per conservare il loro legame , nonché due pomeriggi a settimana insieme presso la madre e presso il padre, le festività alternate e 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive
, mantenimento diretto dei figli e con spese straordinarie poste a carico dello stesso nella misura Pt_1 del 60% e a carico della nella misura del 40% , assegnazione della casa familiare alla fino CP_1 CP_1
a quando convivrà con la stessa la figlia minore . Per_1
Si costituiva in giudizio chiedendo la pronuncia sulla separazione con sentenza Controparte_1 parziale;
chiedeva, altresì, l'assegnazione della casa familiare , l'affido condiviso dei figli minori, con pagina 2 di 4 collocamento di entrambi presso di sé, e con dirittto di visita del padre;
con contributo al mantenimento da porsi a carico del nella misura di euro 250,00 per ciascun figlio oltre le spese straordinarie Pt_1 nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico suo .
Venivano assunti i provvedimenti provvisori e con il provvedimento del 12.7.2025 veniva nominato curatore speciale dei minori l'avv.to Persona_3
All'udienza del 18 settembre 2025 veniva trattenuta in decisione in punto di status Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
Considerato in diritto
Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione che il Tribunale ritiene fondata.
La natura delle doglianze esposte dalla parte ricorrente, le risultanze processuali, hanno ampiamente comprovato l'impossibilità di una ricomposizione dell'unione coniugale, interrotta ormai da diversi anni.
Tutti gli elementi sopra indicati consentono di ricavare in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta impossibile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 comma
1 c.c.. Conseguentemente, in accoglimento della richiesta delle parti deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
La causa dovrà invece proseguire per ciò che concerne la decisione sulla domanda di addebito e sulle altre questioni di natura accessoria, come da separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando unicamente sulla domanda di separazione, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Campello sul Clitunno in data 29.9.2013 ,
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campello sul Clitunno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
- Rimette la decisione sulle spese di giudizio alla sentenza definitiva;
- Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
pagina 3 di 4 Così deciso in Spoleto, nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente est.
UD IN
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