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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ARGENTINO PIETRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 911/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Massafra - Via Livatino 74016 Massafra TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 0637202500021866000 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Il procuratore di parte ricorrente si riporta alle proprie memorie e ai propri scritti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 13/05/2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di presa in carico n. 10637202500021866/000 del 09/04/2025, notificatogli il 28/04/2025, mediante il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di
Taranto gli comunicava che, in data 20/03/2025, il comune di Massafra le aveva affidato, per l'avvio dell'attività di riscossione, l'incarico di recuperare le somme richieste, a titolo di recupero della TASI da lui dovuta, con l'avviso di accertamento n. 562/2017, notificato il 23/12/2022.
Eccepiva il ricorrente la illegittimità del provvedimento per: a) violazione dell'art. 6 bis della legge n. 212/2000, 24 e 97 Costituzione non avendo la controparte attivato il contraddittorio endoprocedimentale;
b) difetto di titolo esecutivo stante l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento suindicato da parte di questa Corte con sentenza n. 756/2024 su cui, peraltro, pende l'appello; c) ingiustificato avvio dell'attività di riscossione in presenza di un avviso di accertamento parzialmente annullato e, comunque, violazione dell'art. 68 del D. L. vo n. 546/1992 stante l'eccessività dell'importo richiesto in pendenza di appello, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Allegava al ricorso copia: dell'avviso di presa in carico opposto;
dell'avviso di accertamento di cui innanzi;
della sentenza di questa Corte succitata e della documentazione riferibile al giudizio di appello pendente.
Il 27/06/2025 si costituiva l'agente della riscossione mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava la non impugnabilità di un avviso di presa in carico e, comunque, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze del contribuente attinenti al merito della pretesa perché riferibili esclusivamente all'operato dell'ente impositore ed essendo esso mero esecutore di un ordine dallo stesso ricevuto, concludendo per il rigetto del ricorso in via principale o, in via subordinata, per una declaratoria di assenza di responsabilità da parte sua in caso di accoglimento dell'avversa domanda, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
Il 22/07/2025 si costituiva il comune di Massafra mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali sosteneva l'infondatezza, l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per tutte le ragioni che si riservava di precisare in corso di causa.
In data 15/08/2025 il predetto ricorrente provvedeva al deposito di memoria con la quale, ribadendo la fondatezza delle sue ragioni, rappresentava l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso e la genericità dell'atto di costituzione dell'ente impositore.
Con ordinanza n. 720 del 28/10/2025, l'adita Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
In data 30/12/2025, l'ente impositore provvedeva al deposito del medesimo avviso di accertamento unitamente alla documentazione relativa alla sua notifica, della sentenza di questa Corte n.
756/2024 e di un provvedimento attestante la sospensione della riscossione coattiva.
Il 16/01/2026 lo stesso ente provvedeva all'invio di memoria con la quale sosteneva l'inammissibilità del ricorso sia perché la controparte avrebbe formulato censure riferite all'avviso di accertamento che non sarebbe oggetto del presente giudizio e sia perché l'atto opposto non sarebbe autonomamente impugnabile e, comunque, l'infondatezza nel merito dello stesso.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Va premesso che l'avviso di presa in carico impugnato consiste in una comunicazione con la quale il concessionario della riscossione rende noto al contribuente di avere ricevuto in carico le somme dovute all'ente/ufficio impositore, derivanti da accertamento esecutivo.
La sua funzione, sostanzialmente, è quella di sostituire la cartella di pagamento laddove essa, come avviene nell'accertamento suddetto, non è più utilizzabile.
Tanto premesso, va rilevato che sia in ambito dottrinario che di giurisprudenza di merito, sono emersi pareri discordanti sulla impugnabilità di tale avviso, proprio in considerazione del fatto che la cartella di pagamento è senz'altro un atto impugnabile e, quindi, ci si è chiesto se anche l'avviso di presa in carico, in quanto sostitutivo della stessa, lo sia altrettanto.
Su tale questione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21254/2023, chiarendo che, in linea di principio, l'avviso di presa in carico non sia un atto autonomamente impugnabile.
Con tale decisione, il Supremo Collegio ha ritenuto che “nonostante l'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 – comma 1 – del D. L. vo non debba essere considerato tassativo, quelli che non risultano inclusi nello stesso elenco, possono essere ritenuti impugnabili solo quando siano
“concretamente lesivi” e, tale, non può essere considerato l'avviso in esame che non contiene né un'intimazione di pagamento né altro tipo di imposizione nei confronti del contribuente (cfr., anche,
Cass. n. 13775/2019 e n. 22184/2017).
Sostanzialmente, si è in presenza di “un atto amministrativo senza valenza provvedimentale perché privo di forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario”.
La tesi che in ambito dottrinario o giurisprudenziale di merito ritiene che detto avviso sia autonomamente impugnabile si basa su una difficilmente ipotizzabile assimilazione di esso all'intimazione di pagamento il cui contenuto non lo si rinviene nel primo in forma esplicita, potendo essere solo dedotto da un'interpretazione soggettiva del destinatario, che si vede recapitare l'informazione del passaggio di competenza della propria pratica tributaria da un'amministrazione a un'altra.
Ma la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che “l'unico caso nel quale l'avviso di presa in carico è provvedimento autonomamente e validamente impugnabile si verifica quando questo costituisca il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario”, avendo l'Amministrazione Finanziaria omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo.
Nella fattispecie, costituisce circostanza pacifica tra le parti la regolare notifica al contribuente dell'avviso di accertamento tanto che ha proposto opposizione avverso lo stesso.
L'obbiettiva controvertibilità della causa di inammissibilità, costituisce giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado, decidendo in composizione monocratica, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di presa in carico di cui in premessa e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ARGENTINO PIETRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 911/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Massafra - Via Livatino 74016 Massafra TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 0637202500021866000 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Il procuratore di parte ricorrente si riporta alle proprie memorie e ai propri scritti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato per via telematica a questa Corte di Giustizia Tributaria il 13/05/2025, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di presa in carico n. 10637202500021866/000 del 09/04/2025, notificatogli il 28/04/2025, mediante il quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di
Taranto gli comunicava che, in data 20/03/2025, il comune di Massafra le aveva affidato, per l'avvio dell'attività di riscossione, l'incarico di recuperare le somme richieste, a titolo di recupero della TASI da lui dovuta, con l'avviso di accertamento n. 562/2017, notificato il 23/12/2022.
Eccepiva il ricorrente la illegittimità del provvedimento per: a) violazione dell'art. 6 bis della legge n. 212/2000, 24 e 97 Costituzione non avendo la controparte attivato il contraddittorio endoprocedimentale;
b) difetto di titolo esecutivo stante l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento suindicato da parte di questa Corte con sentenza n. 756/2024 su cui, peraltro, pende l'appello; c) ingiustificato avvio dell'attività di riscossione in presenza di un avviso di accertamento parzialmente annullato e, comunque, violazione dell'art. 68 del D. L. vo n. 546/1992 stante l'eccessività dell'importo richiesto in pendenza di appello, concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Allegava al ricorso copia: dell'avviso di presa in carico opposto;
dell'avviso di accertamento di cui innanzi;
della sentenza di questa Corte succitata e della documentazione riferibile al giudizio di appello pendente.
Il 27/06/2025 si costituiva l'agente della riscossione mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali evidenziava la non impugnabilità di un avviso di presa in carico e, comunque, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze del contribuente attinenti al merito della pretesa perché riferibili esclusivamente all'operato dell'ente impositore ed essendo esso mero esecutore di un ordine dallo stesso ricevuto, concludendo per il rigetto del ricorso in via principale o, in via subordinata, per una declaratoria di assenza di responsabilità da parte sua in caso di accoglimento dell'avversa domanda, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite.
Il 22/07/2025 si costituiva il comune di Massafra mediante invio telematico di controdeduzioni con le quali sosteneva l'infondatezza, l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per tutte le ragioni che si riservava di precisare in corso di causa.
In data 15/08/2025 il predetto ricorrente provvedeva al deposito di memoria con la quale, ribadendo la fondatezza delle sue ragioni, rappresentava l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso e la genericità dell'atto di costituzione dell'ente impositore.
Con ordinanza n. 720 del 28/10/2025, l'adita Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
In data 30/12/2025, l'ente impositore provvedeva al deposito del medesimo avviso di accertamento unitamente alla documentazione relativa alla sua notifica, della sentenza di questa Corte n.
756/2024 e di un provvedimento attestante la sospensione della riscossione coattiva.
Il 16/01/2026 lo stesso ente provvedeva all'invio di memoria con la quale sosteneva l'inammissibilità del ricorso sia perché la controparte avrebbe formulato censure riferite all'avviso di accertamento che non sarebbe oggetto del presente giudizio e sia perché l'atto opposto non sarebbe autonomamente impugnabile e, comunque, l'infondatezza nel merito dello stesso.
All'udienza di trattazione, la causa veniva riservata per la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Va premesso che l'avviso di presa in carico impugnato consiste in una comunicazione con la quale il concessionario della riscossione rende noto al contribuente di avere ricevuto in carico le somme dovute all'ente/ufficio impositore, derivanti da accertamento esecutivo.
La sua funzione, sostanzialmente, è quella di sostituire la cartella di pagamento laddove essa, come avviene nell'accertamento suddetto, non è più utilizzabile.
Tanto premesso, va rilevato che sia in ambito dottrinario che di giurisprudenza di merito, sono emersi pareri discordanti sulla impugnabilità di tale avviso, proprio in considerazione del fatto che la cartella di pagamento è senz'altro un atto impugnabile e, quindi, ci si è chiesto se anche l'avviso di presa in carico, in quanto sostitutivo della stessa, lo sia altrettanto.
Su tale questione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21254/2023, chiarendo che, in linea di principio, l'avviso di presa in carico non sia un atto autonomamente impugnabile.
Con tale decisione, il Supremo Collegio ha ritenuto che “nonostante l'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 – comma 1 – del D. L. vo non debba essere considerato tassativo, quelli che non risultano inclusi nello stesso elenco, possono essere ritenuti impugnabili solo quando siano
“concretamente lesivi” e, tale, non può essere considerato l'avviso in esame che non contiene né un'intimazione di pagamento né altro tipo di imposizione nei confronti del contribuente (cfr., anche,
Cass. n. 13775/2019 e n. 22184/2017).
Sostanzialmente, si è in presenza di “un atto amministrativo senza valenza provvedimentale perché privo di forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario”.
La tesi che in ambito dottrinario o giurisprudenziale di merito ritiene che detto avviso sia autonomamente impugnabile si basa su una difficilmente ipotizzabile assimilazione di esso all'intimazione di pagamento il cui contenuto non lo si rinviene nel primo in forma esplicita, potendo essere solo dedotto da un'interpretazione soggettiva del destinatario, che si vede recapitare l'informazione del passaggio di competenza della propria pratica tributaria da un'amministrazione a un'altra.
Ma la giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che “l'unico caso nel quale l'avviso di presa in carico è provvedimento autonomamente e validamente impugnabile si verifica quando questo costituisca il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario”, avendo l'Amministrazione Finanziaria omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo.
Nella fattispecie, costituisce circostanza pacifica tra le parti la regolare notifica al contribuente dell'avviso di accertamento tanto che ha proposto opposizione avverso lo stesso.
L'obbiettiva controvertibilità della causa di inammissibilità, costituisce giusto motivo di integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado, decidendo in composizione monocratica, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di presa in carico di cui in premessa e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.