Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 8 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7695/2024 R.G. Prev.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Eva Parte_1 CodiceFiscale_1
Russolillo, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura allegata in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto CP_1
Maisto, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2024, la ricorrente in epigrafe, premesso di aver presentato in data 9.12.2022 domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento delle CP_1 condizioni sanitarie legittimanti il godimento dell'indennità di accompagnamento, con esito negativo, ha dedotto di aver promosso giudizio per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il CT nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della provvidenza in oggetto.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto ai suddetti benefici, con condanna dell' al pagamento dei CP_2 ratei di indennità di accompagnamento maturati e maturandi;
spese vinte con attribuzione.
L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1 contestazioni avverso la CT;
nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, ritenuta matura per la decisione, era decisa con la presente sentenza mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
***
Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CT, a pena di inammissibilità.
1
Facendo seguito al dissenso tempestivamente manifestato, con il presente ricorso in opposizione, la parte ricorrente ha contestato le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria, lamentando in particolare la sottovalutazione delle principali affezioni a carico della ricorrente (decadimento cognitivo/demenza senile, con deficit dell'attenzione e della memoria, maculopatia distrofica, atrofia cortico-sottocorticale cronica diffusa) tali invece da comprometterne l'autonomia nelle azioni elementari di vita, come comprovato anche dal risultato dei test funzionali (MMSE, ADL, IADL). tuttavia, è opinione del giudicante che le conclusioni del CT, contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritino piena condivisione.
L'ausiliare nominato, dott.ssa , valutata nella sua interezza la Persona_1 documentazione sanitaria acquisita, effettuato l'esame clinico della perizianda, ha affermato che “la sig. è affetta dalle seguenti infermità : a.Vasculopatia Parte_1 cerebrale cronica con iniziali turbe della memoria recente. Depressione senile.
b.Cardiopatia ipertensiva in portatrice di pacemaker c.Diabete mellito tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali d.Maculopatia distrofica miopica con deficit visivo bilaterale già trattata con laserterapia e.Esiti di frattura omero sinistro non ben consolidata . Poliartrosi.
Più nel dettaglio, il CT ha osservato: La ricorrente , di anni 75, è affetta da ipertensione arteriosa in terapia farmacologica da molti anni Le complicanze cardiache sono rappresentate da ipertrofia del ventricolo sinistro con conservata cinesi globale e segmentaria del muscolo cardiaco ed iniziale fibrosclerosi dei lembi valvolari cardiaci. E' stata sottoposta ad impianto di pacemaker per un blocco atrioventricolare di terzo grado diagnosticato dopo l'insorgenza di episodio sincopale. La ricorrente si sottopone periodicamente a visite cardiologiche per il controllo del funzionamento del pacemaker , come da certificazioni cardiologiche allegate al fascicolo. La cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico in portatrice di pacemaker è in compenso emodinamico come si evince dall'esame obiettivo alla visita medica, in assenza di segni e/o sintomi d'insufficienza cardiaca, non compromette la sua autonomia nello svolgimento degli atti di vita quotidiana.
Il diabete mellito è in terapia con ipoglicemizzanti orali;
non sono riferite crisi ipo- iperglicemiche né si riscontrano complicanze significative angiopatiche e/o neurologiche.
La retinopatia con distrofia maculare e formazione di membrana epiretinica ( già trattata con laserterapia) è da imputare alla grave miopia sofferta dalla ricorrente, in assenza di segni di retinopatia diabetica, come anche certificato dallo specialista oculista alla visita del
03-07-2023. Il diabete mellito con buon controllo metabolico ( come rilevato dagli accertamenti di laboratorio allegati al fascicolo) non compromette la sua autonomia.
2 Lo stato ipertensivo sistemico e il diabete mellito hanno accelerato la fisiologica aterosclerosi dei vasi cerebrali;
la vasculopatia cerebrale infatti è affezione frequente e comune nella senescenza secondaria alla sclerosi dei vasi cerebrali con conseguente ipoafflusso sanguigno a livello della sostanza bianca cerebrale e della corteccia cerebrale ( come accertato alla Tc cerebrale allegata al fascicolo). L'ipoperfusione cronica in assenza di eventi ostruttivi e/o emorragici acuti (ictus cerebrale) determina una graduale involuzione delle strutture cerebrali con atrofia della corteccia cerebrale ed ipodensità della sostanza bianca. A tali alterazioni anatomopatologiche consegue un fisiologico e lento decadimento cognitivo senile che spesso ha insorgenza subdola con segni e sintomi sfumati : nella ricorrente si rilevano lievi turbe della memoria , orientamento nel tempo e nello spazio, calo del tono dell'umore con riduzione dell'iniziativa ideomotoria e dell'interesse nell'intraprendere attività di routine. Non si rilevano i franchi segni della demenza senile. La vasculopatia cerebrale allo stato attuale determina nella ricorrente iniziali turbe della memoria recente ed uno stato depressivo senile che non compromettono la sua autonomia nello svolgimento degli atti di vita quotidiana, contrariamente a quanto certificato dallo specialista geriatra a alla visita del 23-06-2023. Infatti al colloquio tenuto con il CT alla visita medica durante le operazioni peritali ella si è lamentata , in maniera logorroica , degli esiti della frattura dell'arto superiore sinistro e di non riuscire più a fare nulla senza l'aiuto della figlia convivente, pur presentando una lieve limitazione articolare. E' la sindrome depressiva senile presente nella ricorrente con astenia, apatia, anedonia che condiziona il suo svolgimento delle normali attività di vita quotidiana , senza che ci siano patologie che ne determinino l'impossibilità.
La spondiloartrosi è a prevalente localizzazione cervicale e lombosacrale che rappresentano i tratti della colonna vertebrale maggiormente sottoposti a carico lavorativo per la loro azione di fulcro nei movimenti del capo e del tronco. L'artrosi a carico delle articolazioni coxofemorali e delle ginocchia non compromette la stazione eretta nè la deambulazione della ricorrente come riscontrato alla visita medica nel corso delle operazioni peritali ed all'esame obiettivo con il riscontro di lievi limitazioni funzionali articolari alle manovre eseguite. All'arto superiore sinistro che presenta gli esiti di frattura traumatica dell'omero, mal consolidata per disallineamento dei capi ossei, si riscontra un deficit di elevazione ed abduzione dell'arto sinistro ( la ricorrente è destrimana) ; l'omero presenta un'angolazione della diafisi omerale che risparmia il gomito;
non è compromessa la normale funzionalità della mano omolaterale. Il deficit visivo bilaterale è conseguenza della grave miopia con distrofia maculare e formazione di membrana epiretinica già lasertrattata e di cataratta per cui è stata data indicazione ad intervento di vitrectomia. Il deficit visivo non ha compromesso la sua mobilità in ambienti anche a lei estranei quale lo studio medico nel quale la ricorrente si è spostata evitando gli ostacoli presenti.
Pertanto non si concorda con la valutazione dello specialista geriatra alla visita del 23-06-
2023 in quanto l'obiettività ed il quadro clinico rilevati dalla CT alla visita medica dell'11-11-
2023 nel corso delle operazioni peritali non coincidono con le osservazioni dello specialista geriatra né con le valutazioni conclusive circa le attività di vita quotidiana : la ricorrente al colloquio tenuto con la CT , sempre vigile e orientata , ha riferito di vivere con la figlia e di non doversi occupare di nessuna delle attività riguardanti la gestione domestica;
ha riferito di essere aiutata durante la doccia per il deficit dell'arto superiore sinistro . Nella ricorrente
3 non si riscontrano patologie cardiovascolari, metaboliche, neurologiche e osteoarticolari che compromettono la sua autonomia.
Tali conclusioni sono state ribadite anche in sede di controdeduzioni, in cui il CT ha precisato che “Nella ricorrente le neuroimaging alla TAC del 04-05-2023 refertano un' ipoperfusione vascolare della sostanza bianca ed un'atrofia corticale che sono precisamente i segni dell'invecchiamento cerebrale che si instaura lentamente e che può raggiungere stadi gravi di deterioramento cognitivo con gravi turbe del comportamento, ma non è questo il caso della ricorrente.
D'altra parte lo stesso specialista geriatra alla visita del 23-06-2023 nella valutazione dello stato cognitivo della ricorrente riporta manifestazioni lievi : disorientamento temporale ( non ricordare precisamente date , numeri e giorni della settimana e/o ricorrenze) , deficit della memoria a breve termine ( gli anziani rievocano tutta la loro vita passata ma i fatti avvenuti giorni e/o ore precedenti fanno difficoltà a riferirli) , deficit dell'attenzione ( difficoltà a concentrarsi a lungo su un'azione, su un programma alla TV , su una conversazione) , aprassia costruttiva ( disturbo nelle attività di composizione di un disegno e/o costruire un oggetto) e per quest'ultimo aspetto penso ci sia stato un errore di scrittura del collega. Pertanto i lievi disturbi cognitivi della ricorrente sono fisiologici per l'età, come già espresso nell'elaborato peritale. … non si riscontra nella ricorrente una grave patologia mentale di pertinenza psichiatrica.>.
Non valgono ad inficiare le conclusioni cui è giunto il perito nominato, quanto emerge dai certificati di visita geriatrica del 2.05.2024 e 20.06.2024 a firma del dott. , depositati Per_2 dalla parte ricorrente all'odierna udienza. Invero, tali risultanze cliniche non denotano un aggravamento delle condizioni di salute della apparendo del tutto sovrapponibili a Pt_1 quelle già valutate nella relazione peritale e nei successivi chiarimenti.
Quanto ai test ivi menzionati (MMSE, ADL, IADL) ritiene il giudice che essi non costituiscono strumento esclusivo ed indefettibile ai fini dell'accertamento del grado di capacità della persona, tanto più ove gli stessi manchino del supporto di specifiche indagini diagnostiche e valutazioni specialistiche.
Ne deriva che, a fronte dei rilievi espressi dal CT, parte ricorrente, in questo giudizio, non ha offerto argomenti idonei a confutare, sulla base della documentazione medica prodotta nella pendenza della fase per ATPO, le conclusioni definitive riportate nella relazione peritale, fondate sull'esame di tutte le patologie dedotte, valutate dal consulente in modo analitico, logico e adeguatamente motivato, e all'esito dell'esame obiettivo della paziente;
ma si è limitata ad esprimere una diversa, personale valutazione, sul presupposto di una maggiore gravità delle patologie non supportata dalla documentazione medica agli atti.
Invero, nell'esposizione del ricorso l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre genericamente e del tutto apoditticamente una diversa incidenza delle patologie riscontrate sull'autonomia della stessa.
Reputato pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente, sussistendo l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. Invero, nel caso di specie, deve ritenersi che le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente
4 errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003).
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c. Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per ATP, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Napoli, 8.01.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Gagliardi
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