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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 17/10/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 935/2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. AO NG Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 935/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. MISERENDINO CARMELA Parte_1 e
con il patrocinio dell' Avv. Francesco Iuliano Controparte_1
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio Conclusioni delle parti:
▪ il signor si impegna a corrispondere entro e non oltre il Parte_1
13/10/2025, direttamente al figlio , concorde la signora Per_1 Controparte_1 la somma complessiva di € 917,77 comprendente i seguenti importi:
o € 354,00 corrispondente al mantenimento ordinario del mese di maggio 2025;
o € 102,00 corrispondente all'aumento ISTAT;
o € 463,77 corrispondente alle spese straordinarie pregresse al mese di maggio 2025;
▪ con l'adempimento del pagamento previsto che dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario con le coordinate che saranno indicate, le parti si riterranno integralmente e reciprocamente soddisfatte e nulla avranno a pretendere l'una dall'altra per le causali e i fatti di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento;
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva che Parte_1 in data 26/04/1984 avevano contratto matrimonio in Palermo con la sig.ra
[...]
CP_1 che con sentenza n. 1428/2015 emessa il 3.5.2015 il l Tribunale di Palermo aveva definito le questioni economiche sottese al già pronunciato divorzio.
1 Assumeva parte ricorrente che la regolamentazione dei rapporti stabilita in quella sede non era più rispondente alla situazione in essere in quanto il figlio era Per_1 divenuto maggiorenne ed era economicamente indipendente. Chiedeva quindi la modifica delle condizioni di divorzio come riportato in ricorso Si costituiva la ricorrente e si opponeva formalmente alle domande ma asseriva che, nelle more, le parti avevano composto la controversia. All'udienza del 14.10.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei termini sopra indicati. Ritiene il Collegio che la situazione venutasi a creare in seguito alla pronuncia di divorzio abbia profondamento inciso sulla regolamentazione dei rapporti disposta in quella sede sicchè le domande formulate dalle parti possano essere accolte. Si dispone la compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura e degli esiti del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica della sentenza n. 1428/2015 emessa il 3.5.2015 dal Tribunale di Palermo, dispone in conformità agli accordi delle parti. Spese compensate. Ferrara, 16.10.2025
Il Presidente est
AO NG
2
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara composto da: Dott. AO NG Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 935/2025 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. MISERENDINO CARMELA Parte_1 e
con il patrocinio dell' Avv. Francesco Iuliano Controparte_1
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio Conclusioni delle parti:
▪ il signor si impegna a corrispondere entro e non oltre il Parte_1
13/10/2025, direttamente al figlio , concorde la signora Per_1 Controparte_1 la somma complessiva di € 917,77 comprendente i seguenti importi:
o € 354,00 corrispondente al mantenimento ordinario del mese di maggio 2025;
o € 102,00 corrispondente all'aumento ISTAT;
o € 463,77 corrispondente alle spese straordinarie pregresse al mese di maggio 2025;
▪ con l'adempimento del pagamento previsto che dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario con le coordinate che saranno indicate, le parti si riterranno integralmente e reciprocamente soddisfatte e nulla avranno a pretendere l'una dall'altra per le causali e i fatti di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento;
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. esponeva che Parte_1 in data 26/04/1984 avevano contratto matrimonio in Palermo con la sig.ra
[...]
CP_1 che con sentenza n. 1428/2015 emessa il 3.5.2015 il l Tribunale di Palermo aveva definito le questioni economiche sottese al già pronunciato divorzio.
1 Assumeva parte ricorrente che la regolamentazione dei rapporti stabilita in quella sede non era più rispondente alla situazione in essere in quanto il figlio era Per_1 divenuto maggiorenne ed era economicamente indipendente. Chiedeva quindi la modifica delle condizioni di divorzio come riportato in ricorso Si costituiva la ricorrente e si opponeva formalmente alle domande ma asseriva che, nelle more, le parti avevano composto la controversia. All'udienza del 14.10.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei termini sopra indicati. Ritiene il Collegio che la situazione venutasi a creare in seguito alla pronuncia di divorzio abbia profondamento inciso sulla regolamentazione dei rapporti disposta in quella sede sicchè le domande formulate dalle parti possano essere accolte. Si dispone la compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura e degli esiti del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale modifica della sentenza n. 1428/2015 emessa il 3.5.2015 dal Tribunale di Palermo, dispone in conformità agli accordi delle parti. Spese compensate. Ferrara, 16.10.2025
Il Presidente est
AO NG
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