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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5537 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5032 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 13 giugno 2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica, vertente
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore unico p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste
Morcavallo e Achille Morcavallo in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, via Arno n. 6;
APPELLANTE
1 E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Frontoni e Gianluca Luzi in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, via
Guido d'Arezzo n. 2;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
4355/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 77400/2014 R.G., pubblicata in data 28/02/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << a seguito dell'aggiudicazione – in data 22.4.2005 da all CP_2 Controparte_3 [...]
quale Contraente Generale (ai Controparte_4
sensi dell'art. 1, c. 2, lett. f) della Legge n. 443/2001 e dell'art. 9 D.lgs. n.
190/2002), faceva seguito la stipula del contratto del 9.5.2005, per la realizzazione con qualsiasi mezzo dei “lavori di costruzione della E90 tratto
SS n. 106 Jonica – cat. B- dallo svincolo di QU (Km. 178+350) allo svincolo di RI IC (Km. 191+500) e lavori di prolungamento della SS
n. 280 dei Due Mari dallo svincolo di San NA allo svincolo di Germaneto
– DG21/04. Una parte di questi lavori, con contratto del 13.05.2013, veniva affidata dall a per l'importo di € CP_3 Parte_1
500.000,00. Sebbene il termine lavori – ai sensi dell'articolo 12.3 del contratto – fosse fissato al 31.07.2013, la stipula di due atti aggiuntivi portava il termine finale al 31.03.2014 e l'importo complessivo ad €
1.100.000,00. Nel corso del rapporto nasceva contrasto sulla
2 contabilizzazione dei lavori. Da considerare che, ai sensi dell'articolo 6.5 del medesimo contratto, la contabilizzazione – provvisoria – non significava accettazione dei lavori eseguiti o dei materiali impiegati, avendo natura e funzione provvisoria e residuando in facoltà di parte committente, a fine lavori, effettuare revisione ed apportare modifiche alla contabilità finale.
Avvalendosi della facoltà contrattuale individuata, l' CP_3
effettuava rettifiche in contabilità per la cifra di € 321.895,28. Con il SAL finale (situazione 8 al 21.02.2014) sosteneva esser emerso un credito dell'ATI nei confronti di per la cifra di € 194.297.395,00 in CP_3
considerazione dei lavori effettuati realmente e della duplicazione richiamata. Da considerare che con nota del 27.01.2014 Parte_1
aveva al contrario emesso fatture relative a diversi contratti e chiesto pagamenti per la cifra complessiva di € 657.592,69, sebbene solo alcune fatture– le n. 55, 59, 65, 76, 83 - fossero riferibili al contratto sub iudice.
Nasceva quindi il contenzioso che poi portava al presente giudizio, ritenendo in contrario avviso di aver provveduto al pagamento di tutto CP_3
quanto dovuto a cagione ed in relazione del riscontro successivo, in sede di contabilità definitiva, di alcune duplicazioni soprattutto sulla manodopera impiegata ed anzi di avanzare crediti. A fondamento delle proprie doglianze rilevava come il contratto di subappalto dedotto Parte_2
in giudizio rappresentasse un tipico caso di abuso di dipendenza economica, da sanzionare ai sensi dell'articolo 9 della Legge 192/1998. Dell'abuso il contratto de quo aveva gli indici più significativi, proprio nella clausola di cui all'articolo 6, che evidenziava che nel caso di ritardo il subappaltatore avrebbe potuto pretendere solo interessi corrispettivi ed in misura non superiore all'interesse legale – disposto contrastante questo con la previsione di cui all'art 7 D.lgs 231/2002 nel testo modulato con D.lgs 192/2012 – e nella previsione secondo la quale la committente avrebbe potuto effettuare ritenute di garanzia sino al 25% delle somme dovute. La nullità avrebbe
3 dovuto esser intesa ai sensi dell'articolo 1418 comma II c.c. e quindi di tipo parziale con eterointegrazione delle clausole abusive con quelle ex lege. E quindi, l'esigibilità dei crediti andava individuata al 31 giorno successivo alla fattura, gli interessi dovevano esser calcolati al saggio di mora. Il credito dell'attrice, secondo questa impostazione – in contrario avviso a quanto sostenuto dalla committente – ammontava ad € 557.244,31 somma sulla quale dovevano altresì calcolarsi gli interessi di mora al giorno successivo al saldo nel saggio individuato dalla normativa (BCE + 8 punti). Le conclusioni erano consequenziali. l'ATI chiedeva il rigetto della domanda CP_3
invece evidenziando a fondamento delle proprie argomentazioni la piena legittimità delle previsioni contrattuali liberamente sottoscritte da
[...]
Rivendicava l'inesistenza di alcuna situazione di abuso di Parte_2
dipendenza economica. Evidenziava inoltre la decadenza dell'attrice da qualsivoglia contestazione per non aver iscritto apposita riserva in contabilità. Eccepiva che i crediti sarebbero stati in ogni caso inesigibili, in difetto di dimostrazione della regolarità contributiva e retributiva e fiscale.
In ogni caso nel merito i buoni prodotti risultavano illeggibili, i crediti di cui si chiedeva il pagamento non trovavano riscontro nella contabilità dei lavori,
e con riguardo agli interessi ribadiva la legittimità della clausola inibente il diritto agli interessi moratori. Incardinata in tal modo la causa, concessi i termini per il deposito di memorie, in sede istruttoria il G.I. riservando le valutazioni all'esito della causa del merito riteneva disporre consulenza tecnica di ufficio e demandava al c.t.u. il seguente quesito: “il consulente tecnico, esaminati gli atti di causa e la documentazione allegata, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici eventualmente nominati, esperita ogni opportuna indagine: a) determini il credito residuo eventualmente vantato dalla computando gli interessi moratori al saggio legale Parte_3
ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 sugli importi specificati nelle fatture indicate nel prospetto redatto alle pagg. 13 e 14 dell'atto di citazione, con le
4 decorrenze ivi indicate, imputando i pagamenti nel frattempo intervenuti in primo luogo agli interessi;
b) determini il credito residuo eventualmente vantato dalla computando gli interessi moratori al Parte_3
saggio legale ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 sugli importi specificati nel prospetto allegato alla nota di del 21.2.2014 (doc. 23 fasc. CP_1 CP_3
e doc. 26 fasc. con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alle Pt_3
fatture – indicate nel prospetto redatto alle pagg. 13 e 14 dell'atto di citazione
– a cui ciascuna voce di credito è riferibile, imputando i pagamenti nel frattempo intervenuti in primo luogo agli interessi”. Depositata la consulenza tecnica di ufficio – contestate le sue conclusioni in ragione del fatto che il c.t.u non avesse redatto la stessa in ragione di quanto dalla stessa attrice inserito nel sistema dati SCIAMANO – con valenza confessoria – e quindi veniva richiesta l'integrazione della stessa o la sostituzione del consulente tecnico di ufficio. In ogni caso la causa veniva ritenuta suscettibile di esser definita sulla base degli atti, e rinviata per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano riportandosi a quanto precedentemente espresso. >>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 4355/2020 così statuiva: << A)
Rigetta le domande proposte dalla parte attrice. B) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella misura di 40569,37
(compreso rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A). Le spese di consulenza tecnica si pongono definitivamente a carico di parte attrice.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< la domanda proposta dalla parte attrice non è fondata, e deve esser rigettata. Il presente
Tribunale – conformemente all'orientamento della Corte Suprema di
Cassazione SSUU n. 26242/2014 – ritiene di poter decidere la controversia facendo uso e richiamo al principio della c.d. “ragione più liquida della decisione” che consente l'esame di una situazione assorbente e di più
5 agevole e rapido scrutinio, pur se per ipotesi logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'articolo
276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Ed in effetti occorre dire che sono in campo, prima di esaminare il merito delle contestazioni, una pluralità di questioni.
La prima, quella dell'abuso di posizione dominante, è lamentata dalla parte attrice nei confronti della convenuta, con richiesta di applicazione dell'articolo 9 della Legge 192/1998, sulla c.d. sub fornitura. Va infatti considerato che detto principio è stato effettivamente ritenuto fattispecie di applicazione generale dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, e come tale invocabile in ogni rapporto contrattuale nel quale sia ravvisabile un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti.
In ragione dell'integrazione di questa situazione di abuso, riscontrati i parametri dello stesso sul piano oggettivo e soggettivo, la conseguenza sarebbe la nullità del patto attraverso il quale si realizzi l'abuso, nullità parziale ai sensi dell'articolo 1418 comma II c.c. con integrazione della previsione legale in sostituzione di quella colpita da nullità ex art 1339 c.c.
( nella fattispecie la previsione circa la natura e la misura degli interessi in caso di ritardo nei pagamenti in violazione delle previsioni di cui al D.lgs
231/2002 sui ritardi nelle transazioni commerciali). La seconda questione, affrontata la prima, potrebbe portare all'esame circa la valenza, confessoria o meno, circa i dati inseriti dalla appaltatrice nel sistema SCIAMANO relativi alla fornitura di manodopera, che costituiscono l'elemento principale di contrasto tra le parti nella redazione della contabilità, sostenendo la parte attrice l'irrilevanza degli stessi rispetto alle scritturazioni e contabilizzazioni operate nei buoni, sostenendo in contrario avviso il superamento delle stesse per la valenza confessoria delle comunicazioni effettuate dallo stesso appaltatore sul sistema SCIAMANO la parte convenuta. La terza questione si articola invece in ordine all'eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta: la parte convenuta, riscontrando il carattere pubblico dell'appalto
6 sottoscritto tra le parti, sostiene e rivendica l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici, e tra queste quelle di cui al Regolamento artt.
165 e 174 del DPR 559/1999, nonché l'articolo 33 del contratto di affidamento. In ragione di queste disposizioni, normative e convenzionali, dovrebbe concludersi per la decadenza in cui è incorsa parte attrice nella contestazione delle risultanze contabili, con ogni conseguenza in materia di pretese creditorie avanzate a qualsivoglia titolo ove non rispettati i termini e la forma delle contestazioni. Salve le altre questioni sollevate. Detto ciò,
l'applicazione del citato principio sollecitato dalle Sezioni Unite del
26242/2014, impone logicamente affrontare questo profilo per primo, per la valenza assorbente che potrebbe avere la sua soluzione nell'economia del giudizio. Appare evidente che questo argomento, presuppone ovviamente, la soluzione del quesito circa la natura – privata o pubblica – del contratto sub iudice che appare contestata tra le parti. In realtà, nella valutazione del
Tribunale dubbi, circa la natura pubblica del contratto, non possono porsi.
Ed infatti da un lato il carattere pubblico delle opere o dei lavori, assoggettato alla disciplina dei contratti pubblici, ha assunto un significato diverso dal passato: l'evoluzione del diritto uni- europeo indica il particolare regime giuridico cui i lavori sono sottoposti, anche se commessi – negli specifici casi – a soggetti privati e/o destinati a dar luogo ad opere private. Se è vero che la normativa di settore si applica in primo luogo alle pubbliche amministrazioni (statali, regioni enti locali, enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico) accanto a tali figure ha investito progressivamente soggetti caratterizzati dall'attinenza, quanto meno economica, alla sfera pubblica anche se non aventi necessariamente veste pubblica: vi rientrano infatti gli organismi di diritto pubblico aventi veste societaria: ( per esempio etc); Controparte_5
solo formalmente una società di capitali, avendo quale socio CP_2
unico il Ministero dell'Economia ed essendo sottoposta al controllo ed alla
7 vigilanza tecnica ed operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti: è dunque una pubblica amministrazione;
vi rientrano anche società di capitali con capitale pubblico, anche se non maggioritario, che operano ai fini della produzione di beni e servizi e che non sono destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza ( art 32 comma 1 lett.
c D.lgs 163/2006), ovvero società miste preposte in sede locale lo svolgimento di servizi ( art 32 comma 1 lett. cit. art 113 D.lgs 2000 n. 267), ovvero imprese pubbliche soggette a dominanza pubblica che operano nei settori speciali ( art 3 e 207 D.lgs cit.), paradossalmente anche soggetti privati che si rendono esecutori di lavori di edilizia in particolari categorie
( art 32 comma 1 lett. d, cit.) concessionari di lavori di pubblici i di servizi pubblici ( art 32 lett. b ed f D.lgs 163/2006); inoltre nei settori privati ed anche nel caso di privati che si rendano esecutori di lavori di edilizia privata, al ricorrere di certe condizioni. Quindi a nulla rileva il solo fatto che iano società per azioni, per qualificare “privato” il CP_3 Pt_1
contratto di affidamento dei lavori di cui è causa e quindi non assoggettato alla disciplina prevista per i contratti pubblici ratione temporis (D.lgs
163/2006 e Dpr 559/1999). Ad ogni buon conto si consideri che nella fattispecie concreta, stiamo trattando di lavori pubblici affidati da ad CP_2
e di cui una frazione è stata affidata dall'ATI alla società attrice CP_1
con il contratto del 13 Maggio 2013 e basterebbe questo per ritenere assoggettata alla disciplina la presente convenzione: il contratto sub iudice è un affidamento da parte di un Contraente Generale (nell'ambito dell'esecuzione dell'opera pubblica commissionata). Peraltro, l'articolo 1 dell'atto aggiuntivo al contratto di affidamento prevede espressamente che
“le premesse, tutti gli allegati, i documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed assumono a ogni effetto valore di patto”. Tra gli allegati vi è – appunto - il capitolato speciale di affidamento, norme generali (B3 nella numerazione contrattuale)
8 comprensivo dell'allegato NG11 (B11 nella predetta numerazione): quest'ultimo allegato elenca tra le norme di applicazione il regolamento di cui al numero 554/1999 applicabile alla fase esecutiva, e ad esso le parti hanno inteso fare riferimento per individuare le norme applicabili. Tra queste vi rientrano proprio gli articoli 165 e 174 del Dpr 554/1999: il primo - che ha ad oggetto le eccezioni e le riserve dell'appaltatore nel registro di contabilità – come noto pone l'obbligo della firma del registro di contabilità da parte dell'appaltatore nel giorno stesso in cui gli viene presentato, con la facoltà, in caso diverso, di fruire del termine perentorio di 15 giorni per firmarlo, con o senza riserva. Al comma tre si prevede la forma della riserva, esplicitata al più nel termine di 15 giorni individuando le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione le cifre di compenso cui ritiene avere diritto;
al comma cinque stabilisce – come noto – le conseguenze: se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande formulate nel registro di contabilità il conto finale sia si ritiene da lui definitivamente accettato. Non diversamente l'articolo 174 statuisce il medesimo meccanismo con riferimento al c.d. conto finale: l'invito del RUP alla sottoscrizione del conto finale, il divieto di iscrivere domande per oggetto o importo diverso da quello formulato nel registro di contabilità e l'obbligo di confermarlo: l'inadempienza (mancata firma, mancata conferma) determina la conseguenza legale: il conto si ritiene definitivamente accettato.
Analogamente l'esame del contratto di affidamento tra e CP_3
prevede espressamente che: “Le domande e le riserve del Pt_1
contraente dovranno essere formulate a pena di decadenza entro il termine perentorio di giorni 10 naturali e consecutivi, da quando i fatti che le motivano si sono verificati. Ove la fonte genetica della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva deve essere formulata pena di decadenza, entro i 10 giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti
9 continuativi stessi, ma comunque in tempi tali da consentire la tempestiva riproposizione nei confronti di ANAS… con la chiosa finale: “Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalità diverse ovvero al di fuori dei limiti indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed il Contraente decadrà dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.” Ora non pare contestato che con il SAL Finale (“situazione n. 8” per lavori a tutto il
21.2.2014), tenuto conto dei lavori effettivamente svolti dall'impresa e della detrazione delle voci contabilizzate due volte, parte attrice sosteneva che le risultanze della contabilità lasciassero emergere a proprio favore un importo di Euro 194.397,295. Detta contabilità finale veniva ricevuta in triplice copia dalla il 24.2.2014 per la relativa sottoscrizione, che tuttavia non Pt_1
provvedeva né a sottoscriverla, né a restituirla. Decorrevano quindi i termini previsti dalla normativa pubblica e convenzionale senza che Pt_1
procedesse alle contestazioni ed alle esplicitazioni previste. E quindi non pare dubitabile che l'esito e la conseguenza di quanto previsto sia quella di decadenza dal diritto di avanzare pretese sul punto esplicitata dagli articoli
173 D.p.r. 554/1999 e 33 del contratto di affidamento. Non pare possa accogliersi la
contro
- eccezione sollevata dalla parte attrice – risultando anzi l'argomentazione indiretta dimostrazione della fondatezza dell'addebito dell'ATI – secondo la quale vi sarebbe stata contestazione delle revisioni contabili con la lettera del 3.3.2014: con la lettera non possono esser ritenuti assolti gli oneri formali e di contenuto prescritti per assurgere a livello di riserva. Quindi deve concludersi ritenendo che parte attrice sia decaduta definitivamente dalla possibilità di iscrivere riserve, avendo di fatto accettato implicitamente la contabilità finale dell'affidamento. La conseguenza è quindi il rigetto delle domande di parte attrice. Il carattere pregiudiziale del rilievo consente di non affrontare le argomentazioni successive afferenti al merito delle valutazioni offerte sul punto dalla consulenza tecnica di ufficio, ovvero della valenza dell'inserimento dei dati nel sistema SCIAMANO, ed
10 infine dell'omessa dimostrazione dell'attrice - a seguito di eccezione tempestivamente sollevata dalla convenuta ATI - della regolarità contributiva e retributiva dell'impresa attrice. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo – governate dalle previsioni di cui al DM 55/2014 – nella misura media e parametrate al valore.
Le spese di consulenza tecnica si pongono definitivamente a carico di parte attrice.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando tre motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:< deduzione, riformare integralmente la Sentenza del Tribunale Ordinario di
Roma Sez. II Civile n. 4355/2020 pubblicata il 28/02/2020, non notificata, ed in accoglimento della domanda attorea, accertata in via incidentale la grave iniquità delle clausole di cui agli artt. 6, 7 e 8 del documento contrattuale, in riferimento al tempo di esigibilità dei crediti, alla misura degli interessi da ritardo nei pagamenti, alle trattenute ed alla tempistica del loro svincolo, dichiarare che l'esigibilità dei crediti di
[...]
ed il saggio degli interessi di mora, sono regolati dal Parte_1
D.Lgs. n. 231/2002, e, per l'effetto, condannare la Controparte_6
in concordato preventivo, al pagamento della somma di € 557.244,31, oltre interessi ed accessori dal 19/10/2014 al soddisfo. In subordine condannare in concordato preventivo, al pagamento, per le causali di cui CP_1
al presente atto, della somma che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi moratori come per legge. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.>>
§ 4.1 – All'udienza di prima comparizione del 26 febbraio 2021 la Corte dichiarava la contumacia di in concordato preventivo, rigettava CP_1
l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 13 giugno 2025.
11 § 4.2 – In data 22 aprile 2021 si costituiva evidenziando che CP_1
essendo stato omologato il concordato preventivo essa società era ritornata in bonis. Eccepiva l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< - respingere integralmente l'appello formulato da in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di prime cure;
in estremo subordine, accogliere le conclusioni già rassegnate da in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., in prime cure: a) respingere integralmente la domanda attorea, in quanto inammissibile, decaduta, infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum debeatur e non provata;
b) per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta da in favore di CP_1
in relazione al contratto di affidamento di opere Parte_1
generali per la realizzazione di completamento di opere minori e ripristini di opere già realizzate, di cui è causa, a qualsiasi titolo e ragione, per tutti i motivi esposti;
c) in subordine, accertare e dichiarare che qualsivoglia somma eventualmente dovuta è allo stato inesigibile, non essendosi verificati i presupposti di legge e di contratto”. d) In via istruttoria, accogliere le richieste istruttorie formulate in prime cure, riepilogate nella comparsa conclusionale, già formulate all'udienza del 8 febbraio 2017 in prime cure e, segnatamente, prova per interpello e testimoniale nonché integrazione e/o rinnovazione della ctu. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio (si precisa che controparte non ha ancora provveduto alla corresponsione delle spese giudiziali liquidate in prime cure). >>
§ 4.3 – All'udienza del 13 giugno 2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come in atti e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti il termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
12 § 4.4– In data 14 luglio 2025 hanno depositato comparsa conclusionale i difensori delle parti ed in data 2 (l'appellante) e 3 (l'appellata) settembre la memoria di replica. In data 4 settembre il fascicolo risulta rimesso alla Corte per la decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << error in procedendo e/o in iudicando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 176 d.lgs. 163/2006>>,
l'appellante censurava la sentenza di primo grado per avere il Tribunale ritenuto il carattere pubblicistico del contratto e l'applicabilità del Codice appalti e del Regolamento attuativo. Rappresentava che il Tribunale aveva correttamente qualificato quale contraente generale salvo poi CP_3
applicare malamente il disposto di cui all'art. 176 del d.lgs. 163/2006 (codice appalti applicabile ratione temporis) che prevede: << il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi >> ( comma 7) specificando che << i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice >> ( comma 6). Rappresentava che nel caso di specie i rapporti tra
– qualificata in sentenza Contraente generale – e CP_1 [...]
(terzo esecutore) – rimanevano regolati in ambito civilistico Parte_1
quale appalto di diritto privato a cui non si applicava il Codice degli appalti.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << falsa applicazione degli artt. 165
e 174 d.p.r. n. 554/1999 – travisamento dei fatti ->>, deduceva l'inapplicabilità, al caso di specie, del regolamento n. 554/1999 e dell'allegato NG11, che non era accluso al contratto e, dunque, era sconosciuto a essa appellante. Censurava la sentenza di primo grado per avere il Tribunale affermato che nel corso del rapporto contrattuale erano insorti dei contrasti tra le parti;
sosteneva che essa società si era limitata a
13 richiedere i pagamenti derivanti dalla contabilità già formata tra le parti e risultante dai buoni redatti in contraddittorio, mai contestati prima dell'ultimazione dei lavori, né nel presente giudizio. Significava che contrariamente a quanto statuito in sentenza, il contrasto circa la contabilizzazione dei lavori era nato solo successivamente alla richiesta di pagamento del 27/01/2014, con riguardo ai lavori eseguiti nel 2013 in quanto l'importo già risultante dalla contabilità già formata veniva unilateralmente decurtato da con la nota del febbraio 2014, ovvero CP_3
successivamente alla richiesta di pagamento formulata da essa società
Sosteneva che il Tribunale aveva erroneamente interpretato la Pt_1
clausola contrattuale relativa alla facoltà di effettuare rettifiche in contabilità, in quanto esse erano ammissibili solo se riferite alla qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati. Rappresentava che essa appellante non aveva l'onere di iscrivere riserve sia perché si era limitata a richiedere le somme risultanti dalla contabilità già approvata, sia perché, in tema di appalto, la richiesta di pagamento degli interessi maturati a causa del ritardato versamento di acconti nel corso dei lavori non doveva costituire oggetto di riserva. Deduceva l'inconferenza del richiamo, da parte del Tribunale agli artt. 165 e 174 del d.p.r. n. 544/1999, nonché l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice aveva attribuito valore di conto finale ad un riepilogo dei conteggi che, secondo l'art.
6.7 del contratto, non aveva le caratteristiche di un conto finale. Censurava, inoltre, il passo motivazionale della sentenza di primo grado in cui il Giudice aveva affermato << non pare possa accogliersi la
contro
- eccezione sollevata dalla parte attrice – risultando anzi l'argomentazione indiretta dimostrazione della fondatezza dell'addebito dell'ATI – secondo la quale vi sarebbe stata contestazione delle revisioni contabili con la lettera del 3.3.2014: con la lettera non possono esser ritenuti assolti gli oneri formali e di contenuto prescritti per assurgere a livello di riserva. Quindi deve concludersi ritenendo che parte attrice sia
14 decaduta definitivamente dalla possibilità di iscrivere riserve, avendo di fatto accettato implicitamente la contabilità finale dell'affidamento >>. Al riguardo, deduceva che nella nota inviata difettavano i requisiti formali del conto finale;
precisava che secondo la giurisprudenza di legittimità, la presunzione relativa di accettazione del conto finale poteva essere vinta per mezzo della prova della volontà dell'appaltatore di non accettarlo, volontà che essa appellante aveva in effetti manifestato con la nota del 3/03/2014.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << omessa pronuncia sulla domanda – abuso di dipendenza economica – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 L. n. 192/1998 >>, censurava la sentenza per aver omesso di valutare l'eccezione di dipendenza economica di essa piccola impresa con Pt_1
riferimento al rapporto di subappalto. In particolare, deduceva l'abusività delle clausole 6, 7 e 8 del contratto, dalle quali aveva tratto CP_3
vantaggi economici.
Con ulteriore profilo lamentava che la contabilità, unilateralmente rettificata dall'appellata, era incomprensibile e incompleta, avendo controparte omesso di allegare alcuni buoni, prodotti invece da essa appellante. Rappresentava che le registrazioni sui buoni e la contabilità redatta sulla base di questi avrebbero potuto essere superati solo con il disconoscimento della firma apposta in nome dell'appellata, contestandone la falsità, ovvero con l'impugnativa per errore, attività non compiute dall'appellata. Sosteneva che non vi era una nuova contabilità e che si trattava di una manipolazione posta in essere dall'appellata, sfruttando la clausola contrattuale di provvisorietà della contabilità, che aveva tuttavia il fine di valutare la qualità dei lavori e dei materiali. Rappresentava, inoltre, che la CTU aveva confermato la ricostruzione contabile operata da essa appellante. Con riferimento alle contestazioni relative agli operai presenti in cantiere risultanti dai buoni, rappresentava che le registrazioni riguardanti i noli si riferivano alle
15 corrispondenti voci dell'elenco dei prezzi unitari, riguardanti esclusivamente i noli con operatore, dei quali pertanto era necessaria la presenza in cantiere.
Con riguardo al sistema c.d. deduceva che i dati Controparte_7
comunicati attraverso detto sistema non avevano alcun valore ai fini del contratto, in quanto detti adempimenti richiesti dalla erano CP_8
riferibili ad obiettivi di tutela dalle infiltrazioni criminali. Precisava che i dati inseriti da essa appellante nel suddetto sistema non includevano il personale alla guida dei mezzi d'opera, essendo sufficiente indicare il personale e i mezzi individuabili a distanza. Infine, rilevava di aver fornito prova dell'esigibilità del proprio credito e della regolarità della documentazione prodotta, credito pari a euro 557.224,31.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Il primo ed il secondo motivo possono venir esaminati congiuntamente afferendo le questioni trattate a profili relativi alla qualificazione del contratto, per rispondere al quesito se esso sia riconducibile alla disciplina dell'appalto pubblico e se l'appaltatore sia soggetto all'onere di formulazione di riserve nel registro contabilità.
Essi sono infondati.
Osserva la Corte che il tribunale ha correttamente ricondotto il rapporto tra e sebbene qualificabile come contratto CP_1 Parte_1
di diritto privato nell'alveo della disciplina dell'appalto pubblico.
Il Tribunale,invero, dopo aver premesso che aveva affidato, a seguito CP_2
di aggiudicazione, ad , Controparte_3 [...]
(quale Contraente Generale) i lavori pubblici meglio Controparte_4
indicati in atti (a cui faceva seguito la stipula del contratto del 9 maggio
2005) riscontrava che con successivo contratto del 13 CP_3
maggio 2013, affidava in sub appalto a una parte di Parte_1
16 detti lavori di esecuzione dell'opera pubblica commissionati ad essa
[...]
CP_3
Al riguardo si osserva che il tribunale è incorso in mero errore materiale essendo il contratto n. 153 tra e intervenuto in CP_3 Parte_1
data 3 maggio 2013 e non 13 maggio.
Il documento risulta, tuttavia, correttamente scrutinato nelle sue clausole e con corretta interpretazione del contratto.
Il tribunale, infatti, ha evidenziato che il contratto di affidamento di opere generali per la realizzazione di completamenti di opere minori e ripristini di opere già realizzate intervenuto tra e CP_1 Parte_1
richiamava espressamente il capitolato speciale di affidamento norme generali (B3 della numerazione contrattuale), comprensivo dell'allegato NG
11 (B11 nella numerazione contrattuale), che a sua volta elencava, tra le norme di applicazione per la fase esecutiva, il regolamento generale dei lavori pubblici di cui al DPR n. 554/1999, oltre al codice appalti DLgs n.
163/2006. Sulla scorta di tanto e procedendo alla decisione della causa in applicazione del criterio della ragione più liquida – ovvero posponendo la disamina della prima questione relativa all'abuso di posizione dominante e della seconda questione relativa alla valenza, confessoria o meno, circa i dati inseriti dall'appaltatrice nel sistema Sciamano – esaminava la questione relativa all'eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta, ritenuta idonea a definire il giudizio.
Il Tribunale ha evidenziato che il DRP n. 554/1999, agli artt. 165 e 174, disciplina l'obbligo delle riserve per la contestazione della contabilità e che tanto costituiva il regolamento normativo del rapporto inter partes, espressamente voluto dalle parti e posto a base del contenuto negoziale;
inoltre, il Tribunale ha sottolineato che nel contratto tra e CP_3 Pt_1
risultava espressamente previsto che: < contraente dovranno essere formulate a pena di decadenza entro il termine
17 perentorio di giorni dieci naturali e consecutivi da quando i fatti che le motivano si sono verificati>> e risultava espressamente sancita la decadenza per l'ipotesi di contestazioni e/o richieste formulate con modalità diverse o in tempi diversi.
È quindi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal Tribunale ex art. 1362 cod. civ. nella parte in cui ha ritenuto di qualificare come soggetto alla disciplina pubblicistica il contratto in quanto le disposizioni del DPR
n.554/99 venivano a trovare applicazione per il contratto di appalto in esame in forza di espressa pattuizione e quale fonte negoziale.
In fatto, il Tribunale ha riscontrato che il Sal finale veniva inviato in triplice copia a il 24 febbraio 2014 per la relativa Parte_1
sottoscrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 175 co. 3 reg.; che esso non veniva né sottoscritto né restituito, né risultavano iscritte riserve, con la conseguenza che, come espressamente osservato in motivazione: << decorrevano i termini previsti dalla normativa pubblica e convenzionale senza che procedesse alle contestazioni ed alle esplicitazioni Pt_1
previste>>. A tal fine il Tribunale ha evidenziato che la contestazione delle revisioni contabili operata da con la lettera del 3 marzo 2014 era Pt_1
inaccoglibile in quanto resa senza il rispetto degli oneri formali previsti dalla normativa di cui al DPR 554/1999 in tema di riserve, integralmente recepita nel contratto inter partes.
Osserva la Corte che tale passo motivazionale non risulta attinto da specifico motivo in quanto l'appellante si è limitato ad affermare: “la nota datata
03.03.2014 deve senz'altro intendersi quale contestazione del conto medesimo.”, senza prendere posizione sugli addebiti di mancata sottoscrizione del SAL finale, della mancata restituzione dello stesso, della mancata iscrizione delle contestazioni in detto documento, della mancata osservanza delle formalità di cui all'art. 174 co. 3 DPR 554/1999, non essendosi la società presentata alla convocazione per la Pt_1
18 sottoscrizione della contabilità finale né nella data prevista, né nei successivi trenta giorni. Né risulta mai giustificata tale mancata comparizione.
Il Tribunale ha correttamente interpretato il contratto del 3 maggio 2013 in quanto in una pluralità di clausole, in effetti, si riscontra che il Contraente ovvero dichiara di essere in possesso dei requisiti di Parte_1
qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in relazione alla prestazione affidata, nonché dei requisiti generali di cui all'art. 38 del citato D.Lgs 163/2006; l'art. 3 richiama espressamente gli allegati;
l'art. 6.7 ( pag. 21) prescrive che << il Conto Finale dei lavori, corredato della documentazione prevista dall'art. 173 del regolamento di attuazione DPR 554/1999 e s.m.i. sarà redatto dal Committente una volta redatta la contabilità relativa ai lavori di spettanza del Contraente, predisposta dal direttore dei Lavori ed approvata da Detto conto CP_2
finale sarà redatto entro 90 giorni dalla data del Verbale di ultimazione dei lavori. La rata di saldo sarà predisposta dietro presentazione di regolare fattura entro 90 giorni dalla redazione del Conto Finale e comunque entro
180 giorni dal citato Verbale. (…)
Si osserva, ad integrazione di quanto già argomentato dal giudice di prime cure, che anche per l'ipotesi di Subaffidamento del contraente le parti nel contratto hanno concordato la sottoposizione del rapporto alle condizioni previste per gli appaltatori dei lavori pubblici (cfr. art. 16 pag. 33-34): << il
Contraente può subaffidare i lavori ad esso affidati nei limiti ad alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici ed in conformità a quanto disposto dall'art.18 della legge n. 55/90 come modificata dall'art. 118 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163>>
L'allegato B11, che costituisce parte integrante del contratto 3 maggio 2013,
è il capitolato speciale d'affidamento norme generali Allegato NG 11 di titolato<< Norme del regolamento n. 554/1999 applicabili alla fase CP_2
esecutiva delle attività affidate al Contraente generale>> estese, in virtù del
19 richiamo nel contratto al rapporto tra Contraente generale e CP_1
Contraente ( Parte_1
L'assoggettabilità del contratto 3 maggio 2013 alla normativa sugli appalti pubblici deriva dal richiamo espresso contenuto in detto contratto al regolamento generale dei lavori pubblici ex DPR n.554/1999, al Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici ed alla normativa di cui al D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163; risulta sempre di fonte negoziale il richiamo alle disposizioni in tema di riserve ad alla disciplina degli artt. 164, 165 e 174
DPR n.554/99.
La statuizione di rigetto della domanda di di Parte_1
pagamento di spettanze economiche risulta fondata sul rilievo del mancato rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 165 e 174 citato DPR, ciò in quanto la richiesta del Contraente risulta avanzata con la nota del 26 settembre 2014 quando invece già con la nota del 21 febbraio CP_3
2014, aveva redatto la contabilità finale in esito al SAL Finale situazione n.
8 per lavori a tutto il 21.2.2014 e proceduto, a norma dell'art. 6 del contratto,
a rettificare gli importi provvisori già erogati espungendo le maggiori somme risultate non dovute : << sono emersi errori di imputazione delle partite contabilizzate. Tali anomalie devono pertanto essere oggetto di rettifica ai sensi dell'art. 6 del Contratto citato (..)>>
Si osserva che la motivazione di prime cure è corretta essendo corretto sia il richiamo all'art. 6 del contratto, che l'applicazione dell'art.174 DPR cit. che prevede espressamente che le riserve e domande dell'appaltatore siano iscritte nel registro di contabilità e siano confermate nel conto finale, la cui mancata sottoscrizione equivale ad accettazione;
è incontestato che l'appaltatore non aveva proceduto ad inserire riserve.
Dall'esame dei motivi di gravame non emergono elementi di segno contrario che consentano di mettere in dubbio che il richiamo esplicito alle 20 disposizioni del DPR 554/99 - comprensive di quelle che prevedono decadenze a carico dell'appaltatore - ne abbia comportato l'inserimento legittimo nel regolamento negoziale concordato, con conseguente applicazione delle stesse. (cfr. Cass. n. 10235/2025)
§ 6.3 – il terzo motivo
Osserva la Corte che il motivo viene formulato con doglianza di omessa pronuncia che non è pertinente in quanto il Tribunale ha dimostrato non solo di avere avuto piena cognizione di tutte le domande, ma ha espressamente affermato di decidere la causa facendo ricorso al criterio motivazionale della ragione più liquida. Invero, come illustrato nel superiore svolgimento al paragrafo 3, il tribunale ha motivato che << occorre dire che sono in campo, prima di esaminare il merito delle contestazioni, una pluralità di questioni.
La prima quella dell'abuso di posizione dominante (..) la seconda (..) la valenza confessoria o meno circa i dati inseriti dall'appaltatrice nel sistema
Sciamano (..) >> per poi espressamente affermare di esaminare per prima la questione relativa all'eccepita decadenza per mancata iscrizione delle riserve per << la valenza assorbente che potrebbe avere la sua soluzione nell'economia del giudizio.>> Ed in effetti, nel penultimo capoverso della motivazione, il primo giudice ha espressamente affermato che il rilievo pregiudiziale consente di non affrontare le argomentazioni successive afferenti al merito delle valutazioni in punto di CTU, valenza dell'inserimento dei dati nel sistema Sciamanno, omessa dimostrazione da parte dell'attrice - a seguito di eccezione tempestiva sollevata dalla Contr convenuta – della regolarità contributiva e retributiva dell'impresa attrice.
Tanto premesso osserva la Corte che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del criterio motivazionale della ragione più liquida con riguardo alle questioni di merito puntualmente trascritte nell'ultima parte della
21 motivazione, ma non anche con riguardo alla questione dedotta con la prima parte del motivo in esame e relativa all'abuso della posizione dominante, tant'è che la stessa non figura nell'elencazione finale in cui sono puntualmente individuati i temi “ di merito” rimasti assorbiti per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di decadenza.
Il motivo in esame va, quindi, dichiarato inammissibile in relazione alle deduzioni afferenti agli aspetti contabili della vicenda, essendo essi rimasti assorbiti per effetto della conferma della sentenza di prime cure con riguardo all'eccezione di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve, con conseguente irretrattabilità della contabilità finale.
Il motivo in esame, invece, va scrutinato con riguardo alla doglianza di abuso di dipendenza economica previsto e sanzionato dall'art. 9 della L. n.
192/1998 che l'appellante ha invocato in relazione alle clausole n. 6,7 e 8 del contratto. Più in particolare con riguardo: a) alla clausola 6.8 ne ha dedotto l'abuso nella parte in cui è previsto che in caso di ritardo nei pagamenti il subappaltatore poteva pretendere solo gli interessi corrispettivi, in misura non superiore al saggio legale;
b) alla clausole 7 -8 ha dedotto l'abuso nella parte in cui autorizzavano la committente ad effettuare ritenute di garanzia fino al 25% delle somme dovute ed a svincolare non prima di un anno dall'ultimazione dei lavori;
c) nel punto 6.5 con riguardo all'esigibilità dei crediti a 120 giorni fine mese dalla fattura e della rata di saldo entro 90 giorni dalla redazione del conto finale e comunque entro 180 giorni dalla data del verbale di Ultimazione lavori (punto 6.4).
Tanto premesso va osservato, in iure, che il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, ha il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, sicché esso: < sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un
22 eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui.>> ( principio enunciato da Cass. n. 27435/2024)
La Suprema Corte con la pronuncia n. 1184/2020 ha così illustrato la portata della norma: << In tema di contratto di fornitura, l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto;
nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di
"dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui.>> ( conf. Cass. SU n. 24906/2011)
23 Ebbene, nel caso in esame, le clausole contrattuali oggetto di denuncia sono state sottoposte a specifica contrattazione ed a dichiarazione del seguente contenuto: << pur essendo il presente contratto espressione della libera volontà contrattuale e pur essendo state contrattate le singole clausole, che quindi non sono state convenute sulla base di moduli o formulari predisposti da una sola delle parti, entrambe le parti dichiarano per mero tuziorismo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute negli articoli riportati >> e così, per quel che qui rileva, le clausole nn.
6.7.8. oggetto di specifica sottoscrizione separata.
Va poi aggiunto che al contratto del 3 maggio 2013 ha fatto seguito la stipula in data 23 luglio 2013 dell'atto aggiuntivo n. 1 con cui venivano affidate ulteriori attività (con rideterminazione dell'importo del contratto da €
800.000 in luogo di € 300.000 e la data di ultimazione dei lavori veniva differita al 30 settembre 2013). In data 27 settembre 2013 veniva stipulato l'atto aggiuntivo n. 2 (con importo contrattuale incrementato ad €
1.100.000,000 e data ultimazione lavori differita al 31.03.2014).
Osserva la Corte che ha sottoscritto gli atti aggiuntivi Parte_1
di rilevante importo, concordando, di volta in volta, condizioni contrattuali identiche a quelle ora contestate di abuso, comportamento che non può dirsi sintomatico dell'abuso quanto, all'evidenza ed al contrario, della convenienza commerciale di continuare la collaborazione con CP_1
In relazione alla posizione soggettiva del soggetto asserito
[...]
“dominante” si osserva ha contestato di aver posto in essere condotte CP_3
volte a stritolare economicamente la controparte per fini e vantaggi propri, avendo chiarito di aver traslato nel contratto con le Parte_1
medesime condizioni già in essere nel contratto pubblico tra ed essa CP_2
CP_3
24 Nella comparsa di costituzione e risposta (pag. 27) nel contestare la CP_3
censura di iniquità di talune clausole contrattuali e di posizione di presunta
“ debolezza” e di dipendenza economica in capo a Parte_1
osservava che il contratto per cui è causa aveva ad oggetto l'esecuzione di lavori pubblici (di rifacimento lavorazioni, completamenti opere minori) inerenti opere di natura strategica (costruzione della E 90 tratto SS ,106
Jonica e lavori di prolungamento della SS 280 dei Due Mari ), sicché doveva conformarsi anche alla normativa antimafia ed alle norme in materia di subappalto (ed es. anche la disciplina della qualificazione SOA), alla regolamentazione del Codice appalti e del relativo regolamento attuativo, e che tanto doveva valere anche per il subappalto;
che era dirimente osservare che esso Contraente generale era soggetto nei confronti del committente principale a dette medesime clausole contestate da e CP_2 Pt_1
che il sub contraente, a sua volta, rimaneva soggetto alla medesima disciplina speciale, diversa da quella applicabile ai contratti di diritto comune.
Nessuno squilibrio appare evidente essendo accaduto che nella libera pattuizione, le regole concordate tra e venissero traslate nel CP_2 CP_3
rapporto tra e che, a propria volta, per poter partecipare CP_3 Pt_1
all'affidamento di detti lavori doveva necessariamente essere in possesso dei requisiti dimensionali ed organizzativi richiesti (SOA), qualificazione che abilitava l'Impresa a partecipare a gare ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di 1/5.
Sempre con riguardo alla denuncia di contraente debole che
[...]
rivendica a sé si osserva che essa è smentita, oggettivamente, Parte_1
dalla stessa classificazione SOA che porta a non poter qualificare detta impresa come modesta, trattandosi di società di rilevanti dimensioni e di rilevanti capacità economiche.
25 Orbene, nella memoria ex art. 183 co. 6 secondo termine parte attrice, odierna appellante, nulla ha contestato avverso la qualificazione SOA essendosi limitata a dedurre < L'Impresa , Parte_1
appartiene al novero delle piccole imprese. Negli anni in cui ha lavorato per conto di il fatturato di quei lavori ha inciso in misura CP_1
consistente sul complessivo volume d'affari. La “dipendenza economica” dell'Impresa attrice dalle commesse può essere facilmente CP_3
desunta attraverso il riscontro dei bilanci degli anni 2012 e 2013.>>; quali docc. 11 e 12 depositava i bilanci di esercizio 2012 e 2013.
Tali deduzioni di vengono rese a confutazione della Parte_1
memoria 183 co. 6 primo termine di << Emerge quindi lampante CP_3
che non è in alcun modo applicabile alla fattispecie in esame, inerente l'esecuzione di lavori affidati da Contraente Generale, la normativa sulla subfornitura, invocata da un'impresa che è tutt'altro che in posizione
“debole”, in quanto, a titolo esemplificativo: - operante da anni nel settore, - qualificata per lavori pubblici di notevole entità, e quindi anche - di rilevanti dimensioni e capacità economiche, - priva di vincoli di esclusiva verso
Sul punto si rinvia a quanto esposto alle pagg. 27 e ss. della CP_3
comparsa di costituzione e risposta di > CP_1
Difetta, infine, la prova che sia rimasta priva di reali Parte_1
alternative economiche sul mercato dal momento che è dimostrato che non aveva alcun vincolo di esclusiva con CP_3
Il motivo va quindi respinto per insussistenza dei presupposti caratterizzanti l'abuso di dipendenza economica.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa che va individuato nell'importo di euro 557.244,31 (come da
26 conclusioni di primo grado reiterate in appello), nei valori medi per tutte le fasi.
§ 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti Parte_1 CP_1
dal Tribunale di Roma n. 4355/2020 pubblicata in data 28/02/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 26.155,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezione Civile della Corte d'appello di Roma del giorno 19 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5032 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 13 giugno 2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica, vertente
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore unico p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste
Morcavallo e Achille Morcavallo in virtù di procura rilasciata a margine dell'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, via Arno n. 6;
APPELLANTE
1 E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Frontoni e Gianluca Luzi in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, via
Guido d'Arezzo n. 2;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
4355/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 77400/2014 R.G., pubblicata in data 28/02/2020.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << a seguito dell'aggiudicazione – in data 22.4.2005 da all CP_2 Controparte_3 [...]
quale Contraente Generale (ai Controparte_4
sensi dell'art. 1, c. 2, lett. f) della Legge n. 443/2001 e dell'art. 9 D.lgs. n.
190/2002), faceva seguito la stipula del contratto del 9.5.2005, per la realizzazione con qualsiasi mezzo dei “lavori di costruzione della E90 tratto
SS n. 106 Jonica – cat. B- dallo svincolo di QU (Km. 178+350) allo svincolo di RI IC (Km. 191+500) e lavori di prolungamento della SS
n. 280 dei Due Mari dallo svincolo di San NA allo svincolo di Germaneto
– DG21/04. Una parte di questi lavori, con contratto del 13.05.2013, veniva affidata dall a per l'importo di € CP_3 Parte_1
500.000,00. Sebbene il termine lavori – ai sensi dell'articolo 12.3 del contratto – fosse fissato al 31.07.2013, la stipula di due atti aggiuntivi portava il termine finale al 31.03.2014 e l'importo complessivo ad €
1.100.000,00. Nel corso del rapporto nasceva contrasto sulla
2 contabilizzazione dei lavori. Da considerare che, ai sensi dell'articolo 6.5 del medesimo contratto, la contabilizzazione – provvisoria – non significava accettazione dei lavori eseguiti o dei materiali impiegati, avendo natura e funzione provvisoria e residuando in facoltà di parte committente, a fine lavori, effettuare revisione ed apportare modifiche alla contabilità finale.
Avvalendosi della facoltà contrattuale individuata, l' CP_3
effettuava rettifiche in contabilità per la cifra di € 321.895,28. Con il SAL finale (situazione 8 al 21.02.2014) sosteneva esser emerso un credito dell'ATI nei confronti di per la cifra di € 194.297.395,00 in CP_3
considerazione dei lavori effettuati realmente e della duplicazione richiamata. Da considerare che con nota del 27.01.2014 Parte_1
aveva al contrario emesso fatture relative a diversi contratti e chiesto pagamenti per la cifra complessiva di € 657.592,69, sebbene solo alcune fatture– le n. 55, 59, 65, 76, 83 - fossero riferibili al contratto sub iudice.
Nasceva quindi il contenzioso che poi portava al presente giudizio, ritenendo in contrario avviso di aver provveduto al pagamento di tutto CP_3
quanto dovuto a cagione ed in relazione del riscontro successivo, in sede di contabilità definitiva, di alcune duplicazioni soprattutto sulla manodopera impiegata ed anzi di avanzare crediti. A fondamento delle proprie doglianze rilevava come il contratto di subappalto dedotto Parte_2
in giudizio rappresentasse un tipico caso di abuso di dipendenza economica, da sanzionare ai sensi dell'articolo 9 della Legge 192/1998. Dell'abuso il contratto de quo aveva gli indici più significativi, proprio nella clausola di cui all'articolo 6, che evidenziava che nel caso di ritardo il subappaltatore avrebbe potuto pretendere solo interessi corrispettivi ed in misura non superiore all'interesse legale – disposto contrastante questo con la previsione di cui all'art 7 D.lgs 231/2002 nel testo modulato con D.lgs 192/2012 – e nella previsione secondo la quale la committente avrebbe potuto effettuare ritenute di garanzia sino al 25% delle somme dovute. La nullità avrebbe
3 dovuto esser intesa ai sensi dell'articolo 1418 comma II c.c. e quindi di tipo parziale con eterointegrazione delle clausole abusive con quelle ex lege. E quindi, l'esigibilità dei crediti andava individuata al 31 giorno successivo alla fattura, gli interessi dovevano esser calcolati al saggio di mora. Il credito dell'attrice, secondo questa impostazione – in contrario avviso a quanto sostenuto dalla committente – ammontava ad € 557.244,31 somma sulla quale dovevano altresì calcolarsi gli interessi di mora al giorno successivo al saldo nel saggio individuato dalla normativa (BCE + 8 punti). Le conclusioni erano consequenziali. l'ATI chiedeva il rigetto della domanda CP_3
invece evidenziando a fondamento delle proprie argomentazioni la piena legittimità delle previsioni contrattuali liberamente sottoscritte da
[...]
Rivendicava l'inesistenza di alcuna situazione di abuso di Parte_2
dipendenza economica. Evidenziava inoltre la decadenza dell'attrice da qualsivoglia contestazione per non aver iscritto apposita riserva in contabilità. Eccepiva che i crediti sarebbero stati in ogni caso inesigibili, in difetto di dimostrazione della regolarità contributiva e retributiva e fiscale.
In ogni caso nel merito i buoni prodotti risultavano illeggibili, i crediti di cui si chiedeva il pagamento non trovavano riscontro nella contabilità dei lavori,
e con riguardo agli interessi ribadiva la legittimità della clausola inibente il diritto agli interessi moratori. Incardinata in tal modo la causa, concessi i termini per il deposito di memorie, in sede istruttoria il G.I. riservando le valutazioni all'esito della causa del merito riteneva disporre consulenza tecnica di ufficio e demandava al c.t.u. il seguente quesito: “il consulente tecnico, esaminati gli atti di causa e la documentazione allegata, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici eventualmente nominati, esperita ogni opportuna indagine: a) determini il credito residuo eventualmente vantato dalla computando gli interessi moratori al saggio legale Parte_3
ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 sugli importi specificati nelle fatture indicate nel prospetto redatto alle pagg. 13 e 14 dell'atto di citazione, con le
4 decorrenze ivi indicate, imputando i pagamenti nel frattempo intervenuti in primo luogo agli interessi;
b) determini il credito residuo eventualmente vantato dalla computando gli interessi moratori al Parte_3
saggio legale ex art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 sugli importi specificati nel prospetto allegato alla nota di del 21.2.2014 (doc. 23 fasc. CP_1 CP_3
e doc. 26 fasc. con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alle Pt_3
fatture – indicate nel prospetto redatto alle pagg. 13 e 14 dell'atto di citazione
– a cui ciascuna voce di credito è riferibile, imputando i pagamenti nel frattempo intervenuti in primo luogo agli interessi”. Depositata la consulenza tecnica di ufficio – contestate le sue conclusioni in ragione del fatto che il c.t.u non avesse redatto la stessa in ragione di quanto dalla stessa attrice inserito nel sistema dati SCIAMANO – con valenza confessoria – e quindi veniva richiesta l'integrazione della stessa o la sostituzione del consulente tecnico di ufficio. In ogni caso la causa veniva ritenuta suscettibile di esser definita sulla base degli atti, e rinviata per la precisazione delle conclusioni che le parti rassegnavano riportandosi a quanto precedentemente espresso. >>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 4355/2020 così statuiva: << A)
Rigetta le domande proposte dalla parte attrice. B) Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella misura di 40569,37
(compreso rimborso forfettario spese generali, nonché IVA e C.p.A). Le spese di consulenza tecnica si pongono definitivamente a carico di parte attrice.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< la domanda proposta dalla parte attrice non è fondata, e deve esser rigettata. Il presente
Tribunale – conformemente all'orientamento della Corte Suprema di
Cassazione SSUU n. 26242/2014 – ritiene di poter decidere la controversia facendo uso e richiamo al principio della c.d. “ragione più liquida della decisione” che consente l'esame di una situazione assorbente e di più
5 agevole e rapido scrutinio, pur se per ipotesi logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'articolo
276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Ed in effetti occorre dire che sono in campo, prima di esaminare il merito delle contestazioni, una pluralità di questioni.
La prima, quella dell'abuso di posizione dominante, è lamentata dalla parte attrice nei confronti della convenuta, con richiesta di applicazione dell'articolo 9 della Legge 192/1998, sulla c.d. sub fornitura. Va infatti considerato che detto principio è stato effettivamente ritenuto fattispecie di applicazione generale dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione, e come tale invocabile in ogni rapporto contrattuale nel quale sia ravvisabile un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti.
In ragione dell'integrazione di questa situazione di abuso, riscontrati i parametri dello stesso sul piano oggettivo e soggettivo, la conseguenza sarebbe la nullità del patto attraverso il quale si realizzi l'abuso, nullità parziale ai sensi dell'articolo 1418 comma II c.c. con integrazione della previsione legale in sostituzione di quella colpita da nullità ex art 1339 c.c.
( nella fattispecie la previsione circa la natura e la misura degli interessi in caso di ritardo nei pagamenti in violazione delle previsioni di cui al D.lgs
231/2002 sui ritardi nelle transazioni commerciali). La seconda questione, affrontata la prima, potrebbe portare all'esame circa la valenza, confessoria o meno, circa i dati inseriti dalla appaltatrice nel sistema SCIAMANO relativi alla fornitura di manodopera, che costituiscono l'elemento principale di contrasto tra le parti nella redazione della contabilità, sostenendo la parte attrice l'irrilevanza degli stessi rispetto alle scritturazioni e contabilizzazioni operate nei buoni, sostenendo in contrario avviso il superamento delle stesse per la valenza confessoria delle comunicazioni effettuate dallo stesso appaltatore sul sistema SCIAMANO la parte convenuta. La terza questione si articola invece in ordine all'eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta: la parte convenuta, riscontrando il carattere pubblico dell'appalto
6 sottoscritto tra le parti, sostiene e rivendica l'applicazione delle norme in materia di contratti pubblici, e tra queste quelle di cui al Regolamento artt.
165 e 174 del DPR 559/1999, nonché l'articolo 33 del contratto di affidamento. In ragione di queste disposizioni, normative e convenzionali, dovrebbe concludersi per la decadenza in cui è incorsa parte attrice nella contestazione delle risultanze contabili, con ogni conseguenza in materia di pretese creditorie avanzate a qualsivoglia titolo ove non rispettati i termini e la forma delle contestazioni. Salve le altre questioni sollevate. Detto ciò,
l'applicazione del citato principio sollecitato dalle Sezioni Unite del
26242/2014, impone logicamente affrontare questo profilo per primo, per la valenza assorbente che potrebbe avere la sua soluzione nell'economia del giudizio. Appare evidente che questo argomento, presuppone ovviamente, la soluzione del quesito circa la natura – privata o pubblica – del contratto sub iudice che appare contestata tra le parti. In realtà, nella valutazione del
Tribunale dubbi, circa la natura pubblica del contratto, non possono porsi.
Ed infatti da un lato il carattere pubblico delle opere o dei lavori, assoggettato alla disciplina dei contratti pubblici, ha assunto un significato diverso dal passato: l'evoluzione del diritto uni- europeo indica il particolare regime giuridico cui i lavori sono sottoposti, anche se commessi – negli specifici casi – a soggetti privati e/o destinati a dar luogo ad opere private. Se è vero che la normativa di settore si applica in primo luogo alle pubbliche amministrazioni (statali, regioni enti locali, enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico) accanto a tali figure ha investito progressivamente soggetti caratterizzati dall'attinenza, quanto meno economica, alla sfera pubblica anche se non aventi necessariamente veste pubblica: vi rientrano infatti gli organismi di diritto pubblico aventi veste societaria: ( per esempio etc); Controparte_5
solo formalmente una società di capitali, avendo quale socio CP_2
unico il Ministero dell'Economia ed essendo sottoposta al controllo ed alla
7 vigilanza tecnica ed operativa del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti: è dunque una pubblica amministrazione;
vi rientrano anche società di capitali con capitale pubblico, anche se non maggioritario, che operano ai fini della produzione di beni e servizi e che non sono destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza ( art 32 comma 1 lett.
c D.lgs 163/2006), ovvero società miste preposte in sede locale lo svolgimento di servizi ( art 32 comma 1 lett. cit. art 113 D.lgs 2000 n. 267), ovvero imprese pubbliche soggette a dominanza pubblica che operano nei settori speciali ( art 3 e 207 D.lgs cit.), paradossalmente anche soggetti privati che si rendono esecutori di lavori di edilizia in particolari categorie
( art 32 comma 1 lett. d, cit.) concessionari di lavori di pubblici i di servizi pubblici ( art 32 lett. b ed f D.lgs 163/2006); inoltre nei settori privati ed anche nel caso di privati che si rendano esecutori di lavori di edilizia privata, al ricorrere di certe condizioni. Quindi a nulla rileva il solo fatto che iano società per azioni, per qualificare “privato” il CP_3 Pt_1
contratto di affidamento dei lavori di cui è causa e quindi non assoggettato alla disciplina prevista per i contratti pubblici ratione temporis (D.lgs
163/2006 e Dpr 559/1999). Ad ogni buon conto si consideri che nella fattispecie concreta, stiamo trattando di lavori pubblici affidati da ad CP_2
e di cui una frazione è stata affidata dall'ATI alla società attrice CP_1
con il contratto del 13 Maggio 2013 e basterebbe questo per ritenere assoggettata alla disciplina la presente convenzione: il contratto sub iudice è un affidamento da parte di un Contraente Generale (nell'ambito dell'esecuzione dell'opera pubblica commissionata). Peraltro, l'articolo 1 dell'atto aggiuntivo al contratto di affidamento prevede espressamente che
“le premesse, tutti gli allegati, i documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed assumono a ogni effetto valore di patto”. Tra gli allegati vi è – appunto - il capitolato speciale di affidamento, norme generali (B3 nella numerazione contrattuale)
8 comprensivo dell'allegato NG11 (B11 nella predetta numerazione): quest'ultimo allegato elenca tra le norme di applicazione il regolamento di cui al numero 554/1999 applicabile alla fase esecutiva, e ad esso le parti hanno inteso fare riferimento per individuare le norme applicabili. Tra queste vi rientrano proprio gli articoli 165 e 174 del Dpr 554/1999: il primo - che ha ad oggetto le eccezioni e le riserve dell'appaltatore nel registro di contabilità – come noto pone l'obbligo della firma del registro di contabilità da parte dell'appaltatore nel giorno stesso in cui gli viene presentato, con la facoltà, in caso diverso, di fruire del termine perentorio di 15 giorni per firmarlo, con o senza riserva. Al comma tre si prevede la forma della riserva, esplicitata al più nel termine di 15 giorni individuando le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione le cifre di compenso cui ritiene avere diritto;
al comma cinque stabilisce – come noto – le conseguenze: se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande formulate nel registro di contabilità il conto finale sia si ritiene da lui definitivamente accettato. Non diversamente l'articolo 174 statuisce il medesimo meccanismo con riferimento al c.d. conto finale: l'invito del RUP alla sottoscrizione del conto finale, il divieto di iscrivere domande per oggetto o importo diverso da quello formulato nel registro di contabilità e l'obbligo di confermarlo: l'inadempienza (mancata firma, mancata conferma) determina la conseguenza legale: il conto si ritiene definitivamente accettato.
Analogamente l'esame del contratto di affidamento tra e CP_3
prevede espressamente che: “Le domande e le riserve del Pt_1
contraente dovranno essere formulate a pena di decadenza entro il termine perentorio di giorni 10 naturali e consecutivi, da quando i fatti che le motivano si sono verificati. Ove la fonte genetica della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva deve essere formulata pena di decadenza, entro i 10 giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti
9 continuativi stessi, ma comunque in tempi tali da consentire la tempestiva riproposizione nei confronti di ANAS… con la chiosa finale: “Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalità diverse ovvero al di fuori dei limiti indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed il Contraente decadrà dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.” Ora non pare contestato che con il SAL Finale (“situazione n. 8” per lavori a tutto il
21.2.2014), tenuto conto dei lavori effettivamente svolti dall'impresa e della detrazione delle voci contabilizzate due volte, parte attrice sosteneva che le risultanze della contabilità lasciassero emergere a proprio favore un importo di Euro 194.397,295. Detta contabilità finale veniva ricevuta in triplice copia dalla il 24.2.2014 per la relativa sottoscrizione, che tuttavia non Pt_1
provvedeva né a sottoscriverla, né a restituirla. Decorrevano quindi i termini previsti dalla normativa pubblica e convenzionale senza che Pt_1
procedesse alle contestazioni ed alle esplicitazioni previste. E quindi non pare dubitabile che l'esito e la conseguenza di quanto previsto sia quella di decadenza dal diritto di avanzare pretese sul punto esplicitata dagli articoli
173 D.p.r. 554/1999 e 33 del contratto di affidamento. Non pare possa accogliersi la
contro
- eccezione sollevata dalla parte attrice – risultando anzi l'argomentazione indiretta dimostrazione della fondatezza dell'addebito dell'ATI – secondo la quale vi sarebbe stata contestazione delle revisioni contabili con la lettera del 3.3.2014: con la lettera non possono esser ritenuti assolti gli oneri formali e di contenuto prescritti per assurgere a livello di riserva. Quindi deve concludersi ritenendo che parte attrice sia decaduta definitivamente dalla possibilità di iscrivere riserve, avendo di fatto accettato implicitamente la contabilità finale dell'affidamento. La conseguenza è quindi il rigetto delle domande di parte attrice. Il carattere pregiudiziale del rilievo consente di non affrontare le argomentazioni successive afferenti al merito delle valutazioni offerte sul punto dalla consulenza tecnica di ufficio, ovvero della valenza dell'inserimento dei dati nel sistema SCIAMANO, ed
10 infine dell'omessa dimostrazione dell'attrice - a seguito di eccezione tempestivamente sollevata dalla convenuta ATI - della regolarità contributiva e retributiva dell'impresa attrice. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo – governate dalle previsioni di cui al DM 55/2014 – nella misura media e parametrate al valore.
Le spese di consulenza tecnica si pongono definitivamente a carico di parte attrice.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando tre motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:< deduzione, riformare integralmente la Sentenza del Tribunale Ordinario di
Roma Sez. II Civile n. 4355/2020 pubblicata il 28/02/2020, non notificata, ed in accoglimento della domanda attorea, accertata in via incidentale la grave iniquità delle clausole di cui agli artt. 6, 7 e 8 del documento contrattuale, in riferimento al tempo di esigibilità dei crediti, alla misura degli interessi da ritardo nei pagamenti, alle trattenute ed alla tempistica del loro svincolo, dichiarare che l'esigibilità dei crediti di
[...]
ed il saggio degli interessi di mora, sono regolati dal Parte_1
D.Lgs. n. 231/2002, e, per l'effetto, condannare la Controparte_6
in concordato preventivo, al pagamento della somma di € 557.244,31, oltre interessi ed accessori dal 19/10/2014 al soddisfo. In subordine condannare in concordato preventivo, al pagamento, per le causali di cui CP_1
al presente atto, della somma che sarà ritenuta di giustizia, con gli interessi moratori come per legge. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.>>
§ 4.1 – All'udienza di prima comparizione del 26 febbraio 2021 la Corte dichiarava la contumacia di in concordato preventivo, rigettava CP_1
l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 13 giugno 2025.
11 § 4.2 – In data 22 aprile 2021 si costituiva evidenziando che CP_1
essendo stato omologato il concordato preventivo essa società era ritornata in bonis. Eccepiva l'inammissibilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni:<< - respingere integralmente l'appello formulato da in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., in quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di prime cure;
in estremo subordine, accogliere le conclusioni già rassegnate da in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., in prime cure: a) respingere integralmente la domanda attorea, in quanto inammissibile, decaduta, infondata in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum debeatur e non provata;
b) per l'effetto, dichiarare che nessuna somma è dovuta da in favore di CP_1
in relazione al contratto di affidamento di opere Parte_1
generali per la realizzazione di completamento di opere minori e ripristini di opere già realizzate, di cui è causa, a qualsiasi titolo e ragione, per tutti i motivi esposti;
c) in subordine, accertare e dichiarare che qualsivoglia somma eventualmente dovuta è allo stato inesigibile, non essendosi verificati i presupposti di legge e di contratto”. d) In via istruttoria, accogliere le richieste istruttorie formulate in prime cure, riepilogate nella comparsa conclusionale, già formulate all'udienza del 8 febbraio 2017 in prime cure e, segnatamente, prova per interpello e testimoniale nonché integrazione e/o rinnovazione della ctu. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio (si precisa che controparte non ha ancora provveduto alla corresponsione delle spese giudiziali liquidate in prime cure). >>
§ 4.3 – All'udienza del 13 giugno 2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni come in atti e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti il termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
12 § 4.4– In data 14 luglio 2025 hanno depositato comparsa conclusionale i difensori delle parti ed in data 2 (l'appellante) e 3 (l'appellata) settembre la memoria di replica. In data 4 settembre il fascicolo risulta rimesso alla Corte per la decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << error in procedendo e/o in iudicando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 176 d.lgs. 163/2006>>,
l'appellante censurava la sentenza di primo grado per avere il Tribunale ritenuto il carattere pubblicistico del contratto e l'applicabilità del Codice appalti e del Regolamento attuativo. Rappresentava che il Tribunale aveva correttamente qualificato quale contraente generale salvo poi CP_3
applicare malamente il disposto di cui all'art. 176 del d.lgs. 163/2006 (codice appalti applicabile ratione temporis) che prevede: << il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi >> ( comma 7) specificando che << i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice >> ( comma 6). Rappresentava che nel caso di specie i rapporti tra
– qualificata in sentenza Contraente generale – e CP_1 [...]
(terzo esecutore) – rimanevano regolati in ambito civilistico Parte_1
quale appalto di diritto privato a cui non si applicava il Codice degli appalti.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << falsa applicazione degli artt. 165
e 174 d.p.r. n. 554/1999 – travisamento dei fatti ->>, deduceva l'inapplicabilità, al caso di specie, del regolamento n. 554/1999 e dell'allegato NG11, che non era accluso al contratto e, dunque, era sconosciuto a essa appellante. Censurava la sentenza di primo grado per avere il Tribunale affermato che nel corso del rapporto contrattuale erano insorti dei contrasti tra le parti;
sosteneva che essa società si era limitata a
13 richiedere i pagamenti derivanti dalla contabilità già formata tra le parti e risultante dai buoni redatti in contraddittorio, mai contestati prima dell'ultimazione dei lavori, né nel presente giudizio. Significava che contrariamente a quanto statuito in sentenza, il contrasto circa la contabilizzazione dei lavori era nato solo successivamente alla richiesta di pagamento del 27/01/2014, con riguardo ai lavori eseguiti nel 2013 in quanto l'importo già risultante dalla contabilità già formata veniva unilateralmente decurtato da con la nota del febbraio 2014, ovvero CP_3
successivamente alla richiesta di pagamento formulata da essa società
Sosteneva che il Tribunale aveva erroneamente interpretato la Pt_1
clausola contrattuale relativa alla facoltà di effettuare rettifiche in contabilità, in quanto esse erano ammissibili solo se riferite alla qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati. Rappresentava che essa appellante non aveva l'onere di iscrivere riserve sia perché si era limitata a richiedere le somme risultanti dalla contabilità già approvata, sia perché, in tema di appalto, la richiesta di pagamento degli interessi maturati a causa del ritardato versamento di acconti nel corso dei lavori non doveva costituire oggetto di riserva. Deduceva l'inconferenza del richiamo, da parte del Tribunale agli artt. 165 e 174 del d.p.r. n. 544/1999, nonché l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice aveva attribuito valore di conto finale ad un riepilogo dei conteggi che, secondo l'art.
6.7 del contratto, non aveva le caratteristiche di un conto finale. Censurava, inoltre, il passo motivazionale della sentenza di primo grado in cui il Giudice aveva affermato << non pare possa accogliersi la
contro
- eccezione sollevata dalla parte attrice – risultando anzi l'argomentazione indiretta dimostrazione della fondatezza dell'addebito dell'ATI – secondo la quale vi sarebbe stata contestazione delle revisioni contabili con la lettera del 3.3.2014: con la lettera non possono esser ritenuti assolti gli oneri formali e di contenuto prescritti per assurgere a livello di riserva. Quindi deve concludersi ritenendo che parte attrice sia
14 decaduta definitivamente dalla possibilità di iscrivere riserve, avendo di fatto accettato implicitamente la contabilità finale dell'affidamento >>. Al riguardo, deduceva che nella nota inviata difettavano i requisiti formali del conto finale;
precisava che secondo la giurisprudenza di legittimità, la presunzione relativa di accettazione del conto finale poteva essere vinta per mezzo della prova della volontà dell'appaltatore di non accettarlo, volontà che essa appellante aveva in effetti manifestato con la nota del 3/03/2014.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << omessa pronuncia sulla domanda – abuso di dipendenza economica – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 L. n. 192/1998 >>, censurava la sentenza per aver omesso di valutare l'eccezione di dipendenza economica di essa piccola impresa con Pt_1
riferimento al rapporto di subappalto. In particolare, deduceva l'abusività delle clausole 6, 7 e 8 del contratto, dalle quali aveva tratto CP_3
vantaggi economici.
Con ulteriore profilo lamentava che la contabilità, unilateralmente rettificata dall'appellata, era incomprensibile e incompleta, avendo controparte omesso di allegare alcuni buoni, prodotti invece da essa appellante. Rappresentava che le registrazioni sui buoni e la contabilità redatta sulla base di questi avrebbero potuto essere superati solo con il disconoscimento della firma apposta in nome dell'appellata, contestandone la falsità, ovvero con l'impugnativa per errore, attività non compiute dall'appellata. Sosteneva che non vi era una nuova contabilità e che si trattava di una manipolazione posta in essere dall'appellata, sfruttando la clausola contrattuale di provvisorietà della contabilità, che aveva tuttavia il fine di valutare la qualità dei lavori e dei materiali. Rappresentava, inoltre, che la CTU aveva confermato la ricostruzione contabile operata da essa appellante. Con riferimento alle contestazioni relative agli operai presenti in cantiere risultanti dai buoni, rappresentava che le registrazioni riguardanti i noli si riferivano alle
15 corrispondenti voci dell'elenco dei prezzi unitari, riguardanti esclusivamente i noli con operatore, dei quali pertanto era necessaria la presenza in cantiere.
Con riguardo al sistema c.d. deduceva che i dati Controparte_7
comunicati attraverso detto sistema non avevano alcun valore ai fini del contratto, in quanto detti adempimenti richiesti dalla erano CP_8
riferibili ad obiettivi di tutela dalle infiltrazioni criminali. Precisava che i dati inseriti da essa appellante nel suddetto sistema non includevano il personale alla guida dei mezzi d'opera, essendo sufficiente indicare il personale e i mezzi individuabili a distanza. Infine, rilevava di aver fornito prova dell'esigibilità del proprio credito e della regolarità della documentazione prodotta, credito pari a euro 557.224,31.
§ 6 – L'analisi dei motivi
§ 6.1 – Il primo ed il secondo motivo possono venir esaminati congiuntamente afferendo le questioni trattate a profili relativi alla qualificazione del contratto, per rispondere al quesito se esso sia riconducibile alla disciplina dell'appalto pubblico e se l'appaltatore sia soggetto all'onere di formulazione di riserve nel registro contabilità.
Essi sono infondati.
Osserva la Corte che il tribunale ha correttamente ricondotto il rapporto tra e sebbene qualificabile come contratto CP_1 Parte_1
di diritto privato nell'alveo della disciplina dell'appalto pubblico.
Il Tribunale,invero, dopo aver premesso che aveva affidato, a seguito CP_2
di aggiudicazione, ad , Controparte_3 [...]
(quale Contraente Generale) i lavori pubblici meglio Controparte_4
indicati in atti (a cui faceva seguito la stipula del contratto del 9 maggio
2005) riscontrava che con successivo contratto del 13 CP_3
maggio 2013, affidava in sub appalto a una parte di Parte_1
16 detti lavori di esecuzione dell'opera pubblica commissionati ad essa
[...]
CP_3
Al riguardo si osserva che il tribunale è incorso in mero errore materiale essendo il contratto n. 153 tra e intervenuto in CP_3 Parte_1
data 3 maggio 2013 e non 13 maggio.
Il documento risulta, tuttavia, correttamente scrutinato nelle sue clausole e con corretta interpretazione del contratto.
Il tribunale, infatti, ha evidenziato che il contratto di affidamento di opere generali per la realizzazione di completamenti di opere minori e ripristini di opere già realizzate intervenuto tra e CP_1 Parte_1
richiamava espressamente il capitolato speciale di affidamento norme generali (B3 della numerazione contrattuale), comprensivo dell'allegato NG
11 (B11 nella numerazione contrattuale), che a sua volta elencava, tra le norme di applicazione per la fase esecutiva, il regolamento generale dei lavori pubblici di cui al DPR n. 554/1999, oltre al codice appalti DLgs n.
163/2006. Sulla scorta di tanto e procedendo alla decisione della causa in applicazione del criterio della ragione più liquida – ovvero posponendo la disamina della prima questione relativa all'abuso di posizione dominante e della seconda questione relativa alla valenza, confessoria o meno, circa i dati inseriti dall'appaltatrice nel sistema Sciamano – esaminava la questione relativa all'eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta, ritenuta idonea a definire il giudizio.
Il Tribunale ha evidenziato che il DRP n. 554/1999, agli artt. 165 e 174, disciplina l'obbligo delle riserve per la contestazione della contabilità e che tanto costituiva il regolamento normativo del rapporto inter partes, espressamente voluto dalle parti e posto a base del contenuto negoziale;
inoltre, il Tribunale ha sottolineato che nel contratto tra e CP_3 Pt_1
risultava espressamente previsto che: < contraente dovranno essere formulate a pena di decadenza entro il termine
17 perentorio di giorni dieci naturali e consecutivi da quando i fatti che le motivano si sono verificati>> e risultava espressamente sancita la decadenza per l'ipotesi di contestazioni e/o richieste formulate con modalità diverse o in tempi diversi.
È quindi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal Tribunale ex art. 1362 cod. civ. nella parte in cui ha ritenuto di qualificare come soggetto alla disciplina pubblicistica il contratto in quanto le disposizioni del DPR
n.554/99 venivano a trovare applicazione per il contratto di appalto in esame in forza di espressa pattuizione e quale fonte negoziale.
In fatto, il Tribunale ha riscontrato che il Sal finale veniva inviato in triplice copia a il 24 febbraio 2014 per la relativa Parte_1
sottoscrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 175 co. 3 reg.; che esso non veniva né sottoscritto né restituito, né risultavano iscritte riserve, con la conseguenza che, come espressamente osservato in motivazione: << decorrevano i termini previsti dalla normativa pubblica e convenzionale senza che procedesse alle contestazioni ed alle esplicitazioni Pt_1
previste>>. A tal fine il Tribunale ha evidenziato che la contestazione delle revisioni contabili operata da con la lettera del 3 marzo 2014 era Pt_1
inaccoglibile in quanto resa senza il rispetto degli oneri formali previsti dalla normativa di cui al DPR 554/1999 in tema di riserve, integralmente recepita nel contratto inter partes.
Osserva la Corte che tale passo motivazionale non risulta attinto da specifico motivo in quanto l'appellante si è limitato ad affermare: “la nota datata
03.03.2014 deve senz'altro intendersi quale contestazione del conto medesimo.”, senza prendere posizione sugli addebiti di mancata sottoscrizione del SAL finale, della mancata restituzione dello stesso, della mancata iscrizione delle contestazioni in detto documento, della mancata osservanza delle formalità di cui all'art. 174 co. 3 DPR 554/1999, non essendosi la società presentata alla convocazione per la Pt_1
18 sottoscrizione della contabilità finale né nella data prevista, né nei successivi trenta giorni. Né risulta mai giustificata tale mancata comparizione.
Il Tribunale ha correttamente interpretato il contratto del 3 maggio 2013 in quanto in una pluralità di clausole, in effetti, si riscontra che il Contraente ovvero dichiara di essere in possesso dei requisiti di Parte_1
qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in relazione alla prestazione affidata, nonché dei requisiti generali di cui all'art. 38 del citato D.Lgs 163/2006; l'art. 3 richiama espressamente gli allegati;
l'art. 6.7 ( pag. 21) prescrive che << il Conto Finale dei lavori, corredato della documentazione prevista dall'art. 173 del regolamento di attuazione DPR 554/1999 e s.m.i. sarà redatto dal Committente una volta redatta la contabilità relativa ai lavori di spettanza del Contraente, predisposta dal direttore dei Lavori ed approvata da Detto conto CP_2
finale sarà redatto entro 90 giorni dalla data del Verbale di ultimazione dei lavori. La rata di saldo sarà predisposta dietro presentazione di regolare fattura entro 90 giorni dalla redazione del Conto Finale e comunque entro
180 giorni dal citato Verbale. (…)
Si osserva, ad integrazione di quanto già argomentato dal giudice di prime cure, che anche per l'ipotesi di Subaffidamento del contraente le parti nel contratto hanno concordato la sottoposizione del rapporto alle condizioni previste per gli appaltatori dei lavori pubblici (cfr. art. 16 pag. 33-34): << il
Contraente può subaffidare i lavori ad esso affidati nei limiti ad alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici ed in conformità a quanto disposto dall'art.18 della legge n. 55/90 come modificata dall'art. 118 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163>>
L'allegato B11, che costituisce parte integrante del contratto 3 maggio 2013,
è il capitolato speciale d'affidamento norme generali Allegato NG 11 di titolato<< Norme del regolamento n. 554/1999 applicabili alla fase CP_2
esecutiva delle attività affidate al Contraente generale>> estese, in virtù del
19 richiamo nel contratto al rapporto tra Contraente generale e CP_1
Contraente ( Parte_1
L'assoggettabilità del contratto 3 maggio 2013 alla normativa sugli appalti pubblici deriva dal richiamo espresso contenuto in detto contratto al regolamento generale dei lavori pubblici ex DPR n.554/1999, al Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici ed alla normativa di cui al D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163; risulta sempre di fonte negoziale il richiamo alle disposizioni in tema di riserve ad alla disciplina degli artt. 164, 165 e 174
DPR n.554/99.
La statuizione di rigetto della domanda di di Parte_1
pagamento di spettanze economiche risulta fondata sul rilievo del mancato rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 165 e 174 citato DPR, ciò in quanto la richiesta del Contraente risulta avanzata con la nota del 26 settembre 2014 quando invece già con la nota del 21 febbraio CP_3
2014, aveva redatto la contabilità finale in esito al SAL Finale situazione n.
8 per lavori a tutto il 21.2.2014 e proceduto, a norma dell'art. 6 del contratto,
a rettificare gli importi provvisori già erogati espungendo le maggiori somme risultate non dovute : << sono emersi errori di imputazione delle partite contabilizzate. Tali anomalie devono pertanto essere oggetto di rettifica ai sensi dell'art. 6 del Contratto citato (..)>>
Si osserva che la motivazione di prime cure è corretta essendo corretto sia il richiamo all'art. 6 del contratto, che l'applicazione dell'art.174 DPR cit. che prevede espressamente che le riserve e domande dell'appaltatore siano iscritte nel registro di contabilità e siano confermate nel conto finale, la cui mancata sottoscrizione equivale ad accettazione;
è incontestato che l'appaltatore non aveva proceduto ad inserire riserve.
Dall'esame dei motivi di gravame non emergono elementi di segno contrario che consentano di mettere in dubbio che il richiamo esplicito alle 20 disposizioni del DPR 554/99 - comprensive di quelle che prevedono decadenze a carico dell'appaltatore - ne abbia comportato l'inserimento legittimo nel regolamento negoziale concordato, con conseguente applicazione delle stesse. (cfr. Cass. n. 10235/2025)
§ 6.3 – il terzo motivo
Osserva la Corte che il motivo viene formulato con doglianza di omessa pronuncia che non è pertinente in quanto il Tribunale ha dimostrato non solo di avere avuto piena cognizione di tutte le domande, ma ha espressamente affermato di decidere la causa facendo ricorso al criterio motivazionale della ragione più liquida. Invero, come illustrato nel superiore svolgimento al paragrafo 3, il tribunale ha motivato che << occorre dire che sono in campo, prima di esaminare il merito delle contestazioni, una pluralità di questioni.
La prima quella dell'abuso di posizione dominante (..) la seconda (..) la valenza confessoria o meno circa i dati inseriti dall'appaltatrice nel sistema
Sciamano (..) >> per poi espressamente affermare di esaminare per prima la questione relativa all'eccepita decadenza per mancata iscrizione delle riserve per << la valenza assorbente che potrebbe avere la sua soluzione nell'economia del giudizio.>> Ed in effetti, nel penultimo capoverso della motivazione, il primo giudice ha espressamente affermato che il rilievo pregiudiziale consente di non affrontare le argomentazioni successive afferenti al merito delle valutazioni in punto di CTU, valenza dell'inserimento dei dati nel sistema Sciamanno, omessa dimostrazione da parte dell'attrice - a seguito di eccezione tempestiva sollevata dalla Contr convenuta – della regolarità contributiva e retributiva dell'impresa attrice.
Tanto premesso osserva la Corte che il Tribunale ha fatto corretta applicazione del criterio motivazionale della ragione più liquida con riguardo alle questioni di merito puntualmente trascritte nell'ultima parte della
21 motivazione, ma non anche con riguardo alla questione dedotta con la prima parte del motivo in esame e relativa all'abuso della posizione dominante, tant'è che la stessa non figura nell'elencazione finale in cui sono puntualmente individuati i temi “ di merito” rimasti assorbiti per effetto dell'accoglimento dell'eccezione di decadenza.
Il motivo in esame va, quindi, dichiarato inammissibile in relazione alle deduzioni afferenti agli aspetti contabili della vicenda, essendo essi rimasti assorbiti per effetto della conferma della sentenza di prime cure con riguardo all'eccezione di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve, con conseguente irretrattabilità della contabilità finale.
Il motivo in esame, invece, va scrutinato con riguardo alla doglianza di abuso di dipendenza economica previsto e sanzionato dall'art. 9 della L. n.
192/1998 che l'appellante ha invocato in relazione alle clausole n. 6,7 e 8 del contratto. Più in particolare con riguardo: a) alla clausola 6.8 ne ha dedotto l'abuso nella parte in cui è previsto che in caso di ritardo nei pagamenti il subappaltatore poteva pretendere solo gli interessi corrispettivi, in misura non superiore al saggio legale;
b) alla clausole 7 -8 ha dedotto l'abuso nella parte in cui autorizzavano la committente ad effettuare ritenute di garanzia fino al 25% delle somme dovute ed a svincolare non prima di un anno dall'ultimazione dei lavori;
c) nel punto 6.5 con riguardo all'esigibilità dei crediti a 120 giorni fine mese dalla fattura e della rata di saldo entro 90 giorni dalla redazione del conto finale e comunque entro 180 giorni dalla data del verbale di Ultimazione lavori (punto 6.4).
Tanto premesso va osservato, in iure, che il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall'art. 9 della l. n. 192 del 1998, ha il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, sicché esso: < sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un
22 eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l'abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui.>> ( principio enunciato da Cass. n. 27435/2024)
La Suprema Corte con la pronuncia n. 1184/2020 ha così illustrato la portata della norma: << In tema di contratto di fornitura, l'abuso di dipendenza economica, di cui all'art. 9 della l. n. 192 del 1998, è nozione indeterminata il cui accertamento postula l'enucleazione della causa concreta della singola operazione che il complessivo regolamento negoziale realizza, secondo un criterio teleologico di valutazione, in via di fatto, della liceità dell'interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto;
nell'applicazione della norma è pertanto necessario: 1) quanto alla sussistenza della situazione di
"dipendenza economica", indagare se lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti sia "eccessivo", essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato (p. es., perché impossibilitato a differenziare agevolmente la propria attività o per avere adeguato l'organizzazione e gli investimenti in vista di quel rapporto); 2) quanto all'"abuso", indagare la condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante (quale, p. es., modificare le proprie strategie di espansione, adattare il tipo o la quantità di prodotto, o anche spuntare migliori condizioni), mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui.>> ( conf. Cass. SU n. 24906/2011)
23 Ebbene, nel caso in esame, le clausole contrattuali oggetto di denuncia sono state sottoposte a specifica contrattazione ed a dichiarazione del seguente contenuto: << pur essendo il presente contratto espressione della libera volontà contrattuale e pur essendo state contrattate le singole clausole, che quindi non sono state convenute sulla base di moduli o formulari predisposti da una sola delle parti, entrambe le parti dichiarano per mero tuziorismo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute negli articoli riportati >> e così, per quel che qui rileva, le clausole nn.
6.7.8. oggetto di specifica sottoscrizione separata.
Va poi aggiunto che al contratto del 3 maggio 2013 ha fatto seguito la stipula in data 23 luglio 2013 dell'atto aggiuntivo n. 1 con cui venivano affidate ulteriori attività (con rideterminazione dell'importo del contratto da €
800.000 in luogo di € 300.000 e la data di ultimazione dei lavori veniva differita al 30 settembre 2013). In data 27 settembre 2013 veniva stipulato l'atto aggiuntivo n. 2 (con importo contrattuale incrementato ad €
1.100.000,000 e data ultimazione lavori differita al 31.03.2014).
Osserva la Corte che ha sottoscritto gli atti aggiuntivi Parte_1
di rilevante importo, concordando, di volta in volta, condizioni contrattuali identiche a quelle ora contestate di abuso, comportamento che non può dirsi sintomatico dell'abuso quanto, all'evidenza ed al contrario, della convenienza commerciale di continuare la collaborazione con CP_1
In relazione alla posizione soggettiva del soggetto asserito
[...]
“dominante” si osserva ha contestato di aver posto in essere condotte CP_3
volte a stritolare economicamente la controparte per fini e vantaggi propri, avendo chiarito di aver traslato nel contratto con le Parte_1
medesime condizioni già in essere nel contratto pubblico tra ed essa CP_2
CP_3
24 Nella comparsa di costituzione e risposta (pag. 27) nel contestare la CP_3
censura di iniquità di talune clausole contrattuali e di posizione di presunta
“ debolezza” e di dipendenza economica in capo a Parte_1
osservava che il contratto per cui è causa aveva ad oggetto l'esecuzione di lavori pubblici (di rifacimento lavorazioni, completamenti opere minori) inerenti opere di natura strategica (costruzione della E 90 tratto SS ,106
Jonica e lavori di prolungamento della SS 280 dei Due Mari ), sicché doveva conformarsi anche alla normativa antimafia ed alle norme in materia di subappalto (ed es. anche la disciplina della qualificazione SOA), alla regolamentazione del Codice appalti e del relativo regolamento attuativo, e che tanto doveva valere anche per il subappalto;
che era dirimente osservare che esso Contraente generale era soggetto nei confronti del committente principale a dette medesime clausole contestate da e CP_2 Pt_1
che il sub contraente, a sua volta, rimaneva soggetto alla medesima disciplina speciale, diversa da quella applicabile ai contratti di diritto comune.
Nessuno squilibrio appare evidente essendo accaduto che nella libera pattuizione, le regole concordate tra e venissero traslate nel CP_2 CP_3
rapporto tra e che, a propria volta, per poter partecipare CP_3 Pt_1
all'affidamento di detti lavori doveva necessariamente essere in possesso dei requisiti dimensionali ed organizzativi richiesti (SOA), qualificazione che abilitava l'Impresa a partecipare a gare ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di 1/5.
Sempre con riguardo alla denuncia di contraente debole che
[...]
rivendica a sé si osserva che essa è smentita, oggettivamente, Parte_1
dalla stessa classificazione SOA che porta a non poter qualificare detta impresa come modesta, trattandosi di società di rilevanti dimensioni e di rilevanti capacità economiche.
25 Orbene, nella memoria ex art. 183 co. 6 secondo termine parte attrice, odierna appellante, nulla ha contestato avverso la qualificazione SOA essendosi limitata a dedurre < L'Impresa , Parte_1
appartiene al novero delle piccole imprese. Negli anni in cui ha lavorato per conto di il fatturato di quei lavori ha inciso in misura CP_1
consistente sul complessivo volume d'affari. La “dipendenza economica” dell'Impresa attrice dalle commesse può essere facilmente CP_3
desunta attraverso il riscontro dei bilanci degli anni 2012 e 2013.>>; quali docc. 11 e 12 depositava i bilanci di esercizio 2012 e 2013.
Tali deduzioni di vengono rese a confutazione della Parte_1
memoria 183 co. 6 primo termine di << Emerge quindi lampante CP_3
che non è in alcun modo applicabile alla fattispecie in esame, inerente l'esecuzione di lavori affidati da Contraente Generale, la normativa sulla subfornitura, invocata da un'impresa che è tutt'altro che in posizione
“debole”, in quanto, a titolo esemplificativo: - operante da anni nel settore, - qualificata per lavori pubblici di notevole entità, e quindi anche - di rilevanti dimensioni e capacità economiche, - priva di vincoli di esclusiva verso
Sul punto si rinvia a quanto esposto alle pagg. 27 e ss. della CP_3
comparsa di costituzione e risposta di > CP_1
Difetta, infine, la prova che sia rimasta priva di reali Parte_1
alternative economiche sul mercato dal momento che è dimostrato che non aveva alcun vincolo di esclusiva con CP_3
Il motivo va quindi respinto per insussistenza dei presupposti caratterizzanti l'abuso di dipendenza economica.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla base dello scaglione di valore della causa che va individuato nell'importo di euro 557.244,31 (come da
26 conclusioni di primo grado reiterate in appello), nei valori medi per tutte le fasi.
§ 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti Parte_1 CP_1
dal Tribunale di Roma n. 4355/2020 pubblicata in data 28/02/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 26.155,00 per compensi, oltre CP_1
rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezione Civile della Corte d'appello di Roma del giorno 19 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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