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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/09/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Francesca
RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4494 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nato in Argentina a [...] il [...], Parte_1
, nato in Argentina a [...] il [...], Parte_2
, nato in Argentina a [...] il [...], Parte_3
, nata in Argentina a [...] il [...], Parte_4
, nato in Argentina a [...] il [...], Parte_5
, nata in Argentina a [...] il [...], Parte_6
, nata in Argentina a [...], provincia di Buenos Aires il Parte_7
29.10.1996,
, nata in Argentina a [...] il [...], residenti in Parte_8
Argentina e non in possesso di codice fiscale italiano, rappresentati e difesi dall'avv.
ON EG - LI (cod. fisc. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliati presso il suo studio in Roma Via Po n.12, presso cui elegge domicilio.
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro. Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , Controparte_1 chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano di , è nato in Italia, a [...], ed Persona_1 emigrato in Argentina, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato di essere discendenti di Per_1
, è nato in Italia, a [...], il 18.51905, si è sposato in Argentina a
[...]
Buenos Aires, il 28.11.1931 con;
è deceduto in Argentina a Controparte_2
Buenos Aires, il 20.6.2004 è stato naturalizzato cittadino argentino il 29.12.1938;dal matrimonio nasceva in Argentina a Buenos Aires, il 13.4.1935; la Persona_2 quale si è sposata in Argentina a Buenos Aires, il 2.10.1957 con Persona_3
è deceduta in Argentina a Buenos Aires, il 19.68.2020,dal matrimonio nasceva
[...]
(ricorrente) in Argentina a Buenos Aires, il 4.10.1958; che si è Parte_1 sposato in Argentina a Buenos Aires, il 9.11.1988 con dal Persona_4 matrimonio nasceva in Argentina a Buenos Aires, il 6.1.1960; Parte_2 che si sposava in Argentina a Buenos Aires, il 20.11.1987 con;
Persona_5 [...]
(ricorrente), figlio di e Parte_3 Persona_3 Persona_2 nato in Argentina a [...], il [...]; si è sposato in Argentina a San Miguel del Monte, provincia di Buenos Aires, il 26.12.1986 con Controparte_3
(ricorrente), figlia di e Parte_4 Parte_1 Persona_4
è nata in Argentina a [...], il [...]; (ricorrente),
[...] Parte_5 figlio di e è nato in Argentina a [...], il Parte_2 Persona_5
7.8.1989 ; (ricorrente), figlia di e Parte_6 Parte_3 CP_3
è nata in Argentina a [...], il [...]; si è sposata in Argentina a San
[...]
Miguel del Monte, provincia di Buenos Aires, il 6.12.2019 con di Persona_6 nazionalità argentina;
, figlia di e Parte_7 Parte_3 CP_3
è nata in Argentina a [...], provincia di Buenos Aires, il
[...]
Pag. 2 di 5 29.10.1996; , figlia di e Parte_8 Parte_3 CP_3
è nata in Argentina a [...], il [...].
[...]
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il d'Italia di a Buenos Aires e a La Plata, seguendo le istruzioni Parte_9 Parte_9 reperibili sul sito web istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la Parte_9 cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_1 domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 22 settembre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di CA (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in
Argentina.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo
Pag. 3 di 5 di naturalizzazione argentina dell'avo italiano, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n.
25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_9
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. Pt_10
362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Pag. 4 di 5 Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale
d'Italia a Buenos Aires e a La Plata, territorialmente competente per la rispettiva residenza, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle Controparte_1 questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 22.09.2025.
Il Giudice dott.ssa Francesca RO
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI
DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Francesca
RO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4494 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nato in Argentina a [...] il [...], Parte_1
, nato in Argentina a [...] il [...], Parte_2
, nato in Argentina a [...] il [...], Parte_3
, nata in Argentina a [...] il [...], Parte_4
, nato in Argentina a [...] il [...], Parte_5
, nata in Argentina a [...] il [...], Parte_6
, nata in Argentina a [...], provincia di Buenos Aires il Parte_7
29.10.1996,
, nata in Argentina a [...] il [...], residenti in Parte_8
Argentina e non in possesso di codice fiscale italiano, rappresentati e difesi dall'avv.
ON EG - LI (cod. fisc. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliati presso il suo studio in Roma Via Po n.12, presso cui elegge domicilio.
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro. Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , Controparte_1 chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano di , è nato in Italia, a [...], ed Persona_1 emigrato in Argentina, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato di essere discendenti di Per_1
, è nato in Italia, a [...], il 18.51905, si è sposato in Argentina a
[...]
Buenos Aires, il 28.11.1931 con;
è deceduto in Argentina a Controparte_2
Buenos Aires, il 20.6.2004 è stato naturalizzato cittadino argentino il 29.12.1938;dal matrimonio nasceva in Argentina a Buenos Aires, il 13.4.1935; la Persona_2 quale si è sposata in Argentina a Buenos Aires, il 2.10.1957 con Persona_3
è deceduta in Argentina a Buenos Aires, il 19.68.2020,dal matrimonio nasceva
[...]
(ricorrente) in Argentina a Buenos Aires, il 4.10.1958; che si è Parte_1 sposato in Argentina a Buenos Aires, il 9.11.1988 con dal Persona_4 matrimonio nasceva in Argentina a Buenos Aires, il 6.1.1960; Parte_2 che si sposava in Argentina a Buenos Aires, il 20.11.1987 con;
Persona_5 [...]
(ricorrente), figlio di e Parte_3 Persona_3 Persona_2 nato in Argentina a [...], il [...]; si è sposato in Argentina a San Miguel del Monte, provincia di Buenos Aires, il 26.12.1986 con Controparte_3
(ricorrente), figlia di e Parte_4 Parte_1 Persona_4
è nata in Argentina a [...], il [...]; (ricorrente),
[...] Parte_5 figlio di e è nato in Argentina a [...], il Parte_2 Persona_5
7.8.1989 ; (ricorrente), figlia di e Parte_6 Parte_3 CP_3
è nata in Argentina a [...], il [...]; si è sposata in Argentina a San
[...]
Miguel del Monte, provincia di Buenos Aires, il 6.12.2019 con di Persona_6 nazionalità argentina;
, figlia di e Parte_7 Parte_3 CP_3
è nata in Argentina a [...], provincia di Buenos Aires, il
[...]
Pag. 2 di 5 29.10.1996; , figlia di e Parte_8 Parte_3 CP_3
è nata in Argentina a [...], il [...].
[...]
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il d'Italia di a Buenos Aires e a La Plata, seguendo le istruzioni Parte_9 Parte_9 reperibili sul sito web istituzionale del al fine di vedersi riconoscere la Parte_9 cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la Controparte_1 domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 22 settembre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di CA (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in
Argentina.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo
Pag. 3 di 5 di naturalizzazione argentina dell'avo italiano, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n.
25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Argentina, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_9
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. Pt_10
362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Pag. 4 di 5 Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale
d'Italia a Buenos Aires e a La Plata, territorialmente competente per la rispettiva residenza, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle Controparte_1 questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 22.09.2025.
Il Giudice dott.ssa Francesca RO
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