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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 23/01/2026, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 697/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7056/2022 depositato il 30/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo - Indirizzo_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2158/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 09/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2038 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
· L'appello è stato proposto da Ricorrente_1 contro la sentenza n. 2158/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso relativo all'IMU anno 2013.
· L'appellante deduce:
o Errata statuizione sull'inammissibilità del ricorso (asserita tempestività).
o Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
o Incompetenza della Giunta a deliberare sul valore delle aree edificabili.
o Errata determinazione del valore dell'area edificabile.
o Illegittimità delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio il Comune di Priolo Gargallo che chiedeva la conferma della sentenza di primo grado e che non è, quindi, consentita una semplice riproposizione delle eccezioni formulate con il ricorso originario.
Controdeduce quanto segue:
1. L'avviso emesso dal Comune di Priolo Gargallo contiene un allegato ove vengono riportate tutte le informazioni catastali di ogni singolo immobile oggetto di accertamento, oltre ad analitico prospetto di calcolo.
Alla luce di ciò, l'atto impugnato contiene una descrizione precisa e puntualedei vari passaggi logici che hanno guidato l'ente impositore nell'attività di accertamento e nella conseguente redazione dell'atto oggetto di impugnazione.
2. L'appellante, in aggiunta, sostiene che l'ente impositore ha attribuito alle aree soggette ad accertamento un valore di mercato di € 45,00 mq con delibera G.C. n. 192/2007, senza però spiegare come sia pervenuto alla determinazione di tali valori. Rileva che l'avviso di accertamento impugnato menziona e fa riferimento specifico alla delibera della G.C. n. 192/2007; essendo stato riportato il contenuto essenziale delle delibere non era necessaria alcuna allegazione, trattandosi, comunque, nel caso di specie di atti a contenuto normativo, già conosciuti dalla contribuente per effetto della loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Priolo Gargallo.
3. SULL'ASSERITA INCOMPETENZA DELLA GIUNTA A DELIBERARE SUL VALORE DELLE AREE
EDIFICABILI
Essendo, ancora vigente in Sicilia l'art. 32 L. 142/1990 (tra le competenze del Consiglio Comunale vi è
“l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi ”), la giurisprudenza ha riconosciuto che in Sicilia la competenza a deliberare le aliquote dei tributi è del Consiglio Comunale. Correttamente ha, quindi, operato il Comune di Priolo Gargallo che ha determinato i valori delle aliquote esattamente con delibera di Consiglio Comunale.
Si specifica che, in ogni caso, con la deliberazione di Giunta Municipale n. 192/2007, il Comune di Priolo Gargallo non ha fissato le aliquote in materia IMU, ma ha semplicemente determinato il valore delle aree edificabili, cioè ha rilevato i suddetti valori medi recependoli in un atto amministrativo generale (senza effetti vincolanti-limitativi del potere di accertamento del tributo) ovvero anche al solo scopo di uniformare od indirizzare l'attività di accertamento degli uffici comunali (norma interna).
4. SULL'ASSERITA ERRATA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'AREA EDIFICABILE SU CUI
RICADONO I TERRENI OGGETTO DELL'ATTO IMPUGNATO
I cespiti di proprietà dell'appellante, secondo gli strumenti urbanistici del Comune di Priolo Gargallo, sono fiscalmente edificabili e quindi assoggettabili ad IMU, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del D. Lgs.
n. 504/1992 e dell'art. 5, co. 5 del predetto decreto legislativo.
1) Invero, ai fini dell'applicazione della normativa IMU, l'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 504/1992, individua come area fabbricabile “l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità”. Inoltre, si rileva che l'edificabilità fiscale è cosa ben diversa dalla edificabilità edilizia e ciò vale per tutti i tributi, come risulta chiaramente dall'art. 36 co. 2 del
D.L. 223/2006: “… un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo ”.
L'appellante possiede nel Comune di Priolo Gargallo delle aree che secondo gli strumenti urbanistici dell'Ente sono da considerare fiscalmente edificabili e quindi assoggettabili a IMU.
Nel caso di specie, l'appellante possiede delle aree che secondo gli strumenti urbanistici dell'Ente sono da considerare fiscalmente edificabili e quindi assoggettabili a IMU;
tali aree risultano censite nel Comune di
Priolo Gargallo al Estremi_Catastali_1.
2) Per quanto riguarda la sussistenza di vincoli, se pur incidono sulle potenzialità edificatorie del terreno, tuttavia, non escludono la sua natura edificabile e l'assoggettabilità all'imposta, che risulta comunque dovuta.
Questo è quanto affermato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ord. n. 3951/2020
(ALLEGATO N. 8) e Cass. ord. n. 19963/2019 (ALLEGATO N. 9). Nello specifico, l'appellante contesta la sussistenza del vincolo S.I.N. (sito di interesse nazionale) e del vincolo idrogeologico. Si tratta di vincoli non assoluti, i quali non incidono sulla natura edificabile del terreno. Lo stesso giudice amministrativo, sent. TAR
Puglia n. 101/2021, sostiene che la presenza di un vincolo “…non comporta l'inedificabilità assoluta dell'area, per cui possono essere realizzati gli interventi consentiti dalla strumentazione urbanistica che non danneggiano o non mettono in pericolo i valori ambientali tutelati ”.
Nel caso di specie, i cespiti ricadono nell'area edificabile definita dal PRG che, occorre ribadire, non esclude l'edificabilità delle aree oggetto di accertamento, all'opposto, prevede svariate destinazioni d'uso.
SULL'ASSERITA ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI IRROGATE
Rileva di avere correttamente applicato le sanzioni in quanto le stesse hanno carattere accessorio rispetto alla obbligazione principale e trovano automatica applicazione. Giova osservare, comunque, che nell'avviso di accertamento impugnato è stata esplicitamente indicata la motivazione dell'irrogazione delle sanzioni, che, seppur avvenuta con atto contestuale ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 472/1997, riporta esaustiva indicazione delle ragioni che hanno condotto alla stessa, oltre che analitico prospetto di calcolo suddiviso per periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla tempestività del ricorso
Dalla documentazione prodotta in appello (busta di notifica e ricevuta) emerge che la notifica dell'avviso e la proposizione del ricorso rientrano nei termini di legge. Pertanto, la declaratoria di inammissibilità della sentenza di primo grado va riformata.
La produzione in appello è legittima secondo qunto stabilito dall'art. 58 dlgs 546/96 ratione temporis.
Pertanto il ricorso va affrontato nel merito e la parte appellante può prospettare legittimamente i motivi di primo grado non scrutinati da primo giudice.
1. Regolarità della notifica dell'avviso di accertamento
L'avviso è stato notificato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, modalità espressamente consentita dall'art. 11, co. 2, D.Lgs. 504/1992 e confermata da consolidata giurisprudenza (Cass. n.
24248/2019; Corte Cost. n. 175/2018). Non è richiesta la relata di notifica, sicché la doglianza è infondata.
2. Difetto di motivazione inesistente
L'atto impugnato contiene tutti gli elementi essenziali (dati catastali, calcolo, riferimento alla delibera G.M. n. 192/2007). La motivazione per relationem è legittima, come affermato dalla Cassazione (ord. n. 593/2021; sent. n. 3502/2020).
3. Competenza della Giunta Municipale
In Sicilia, la disciplina è regolata dall'art. 32 L. 142/1990, come recepito dalla L.R. 48/1991. La Giunta ha operato correttamente, limitandosi a fissare valori medi di riferimento senza effetti vincolanti, attività ricognitiva ammessa dalla giurisprudenza.
4. Determinazione del valore delle aree
I terreni sono fiscalmente edificabili ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 504/1992 e art. 36 D.L. 223/2006, indipendentemente da vincoli urbanistici o ambientali, che non escludono la natura edificabile (Cass. n.
1465/2020; ord. n. 3951/2020). Il Comune ha applicato i parametri normativi (art. 5, co. 5, D.Lgs. 504/1992).
5. Legittimità delle sanzioni
Le sanzioni sono accessorie e automatiche rispetto alla maggiore imposta dovuta (art. 13 D.Lgs. 471/1997), correttamente motivate nell'avviso. Esse sono conseguenziali della violazione e inapplicabile nel caso concreto è l'art. 12 sulla continuazione atteso chè l'anno d'imposta oggetto del presente giudizo è solo l'anno 2013.
L'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 ripropone le medesime doglianze già oggetto di precedente giudizio per annualità diversa (2014), definito con sentenza n. 121/2021 della C.G.T. di I grado di Siracusa, che ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'operato dell'Ente impositore affrontando nel merito le medesime questioni e statuendo secondo principi conformi alla giurisprudenza di legittimità. Anche in tale sentenza è stato confermato che la notifica diretta a mezzo posta è legittima, la Giunta può fissare valori medi per fini ricognitivi
Si compensano le spese del doppio grado di giudizio attesa la complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
In riforma della sentenza di primo grado
Annulla la statuizione di inammissibilità del ricorso Rigetta l'appello di Ricorrente_1 nel merito e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Palermo,30.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7056/2022 depositato il 30/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo - Indirizzo_1
Difeso da
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2158/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 09/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2038 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
· L'appello è stato proposto da Ricorrente_1 contro la sentenza n. 2158/2022 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso relativo all'IMU anno 2013.
· L'appellante deduce:
o Errata statuizione sull'inammissibilità del ricorso (asserita tempestività).
o Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
o Incompetenza della Giunta a deliberare sul valore delle aree edificabili.
o Errata determinazione del valore dell'area edificabile.
o Illegittimità delle sanzioni.
Si costituiva in giudizio il Comune di Priolo Gargallo che chiedeva la conferma della sentenza di primo grado e che non è, quindi, consentita una semplice riproposizione delle eccezioni formulate con il ricorso originario.
Controdeduce quanto segue:
1. L'avviso emesso dal Comune di Priolo Gargallo contiene un allegato ove vengono riportate tutte le informazioni catastali di ogni singolo immobile oggetto di accertamento, oltre ad analitico prospetto di calcolo.
Alla luce di ciò, l'atto impugnato contiene una descrizione precisa e puntualedei vari passaggi logici che hanno guidato l'ente impositore nell'attività di accertamento e nella conseguente redazione dell'atto oggetto di impugnazione.
2. L'appellante, in aggiunta, sostiene che l'ente impositore ha attribuito alle aree soggette ad accertamento un valore di mercato di € 45,00 mq con delibera G.C. n. 192/2007, senza però spiegare come sia pervenuto alla determinazione di tali valori. Rileva che l'avviso di accertamento impugnato menziona e fa riferimento specifico alla delibera della G.C. n. 192/2007; essendo stato riportato il contenuto essenziale delle delibere non era necessaria alcuna allegazione, trattandosi, comunque, nel caso di specie di atti a contenuto normativo, già conosciuti dalla contribuente per effetto della loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Priolo Gargallo.
3. SULL'ASSERITA INCOMPETENZA DELLA GIUNTA A DELIBERARE SUL VALORE DELLE AREE
EDIFICABILI
Essendo, ancora vigente in Sicilia l'art. 32 L. 142/1990 (tra le competenze del Consiglio Comunale vi è
“l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi ”), la giurisprudenza ha riconosciuto che in Sicilia la competenza a deliberare le aliquote dei tributi è del Consiglio Comunale. Correttamente ha, quindi, operato il Comune di Priolo Gargallo che ha determinato i valori delle aliquote esattamente con delibera di Consiglio Comunale.
Si specifica che, in ogni caso, con la deliberazione di Giunta Municipale n. 192/2007, il Comune di Priolo Gargallo non ha fissato le aliquote in materia IMU, ma ha semplicemente determinato il valore delle aree edificabili, cioè ha rilevato i suddetti valori medi recependoli in un atto amministrativo generale (senza effetti vincolanti-limitativi del potere di accertamento del tributo) ovvero anche al solo scopo di uniformare od indirizzare l'attività di accertamento degli uffici comunali (norma interna).
4. SULL'ASSERITA ERRATA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'AREA EDIFICABILE SU CUI
RICADONO I TERRENI OGGETTO DELL'ATTO IMPUGNATO
I cespiti di proprietà dell'appellante, secondo gli strumenti urbanistici del Comune di Priolo Gargallo, sono fiscalmente edificabili e quindi assoggettabili ad IMU, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del D. Lgs.
n. 504/1992 e dell'art. 5, co. 5 del predetto decreto legislativo.
1) Invero, ai fini dell'applicazione della normativa IMU, l'art. 2, comma 2, del D. Lgs. 504/1992, individua come area fabbricabile “l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità”. Inoltre, si rileva che l'edificabilità fiscale è cosa ben diversa dalla edificabilità edilizia e ciò vale per tutti i tributi, come risulta chiaramente dall'art. 36 co. 2 del
D.L. 223/2006: “… un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali adottati dal Comune, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo ”.
L'appellante possiede nel Comune di Priolo Gargallo delle aree che secondo gli strumenti urbanistici dell'Ente sono da considerare fiscalmente edificabili e quindi assoggettabili a IMU.
Nel caso di specie, l'appellante possiede delle aree che secondo gli strumenti urbanistici dell'Ente sono da considerare fiscalmente edificabili e quindi assoggettabili a IMU;
tali aree risultano censite nel Comune di
Priolo Gargallo al Estremi_Catastali_1.
2) Per quanto riguarda la sussistenza di vincoli, se pur incidono sulle potenzialità edificatorie del terreno, tuttavia, non escludono la sua natura edificabile e l'assoggettabilità all'imposta, che risulta comunque dovuta.
Questo è quanto affermato dalla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ord. n. 3951/2020
(ALLEGATO N. 8) e Cass. ord. n. 19963/2019 (ALLEGATO N. 9). Nello specifico, l'appellante contesta la sussistenza del vincolo S.I.N. (sito di interesse nazionale) e del vincolo idrogeologico. Si tratta di vincoli non assoluti, i quali non incidono sulla natura edificabile del terreno. Lo stesso giudice amministrativo, sent. TAR
Puglia n. 101/2021, sostiene che la presenza di un vincolo “…non comporta l'inedificabilità assoluta dell'area, per cui possono essere realizzati gli interventi consentiti dalla strumentazione urbanistica che non danneggiano o non mettono in pericolo i valori ambientali tutelati ”.
Nel caso di specie, i cespiti ricadono nell'area edificabile definita dal PRG che, occorre ribadire, non esclude l'edificabilità delle aree oggetto di accertamento, all'opposto, prevede svariate destinazioni d'uso.
SULL'ASSERITA ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI IRROGATE
Rileva di avere correttamente applicato le sanzioni in quanto le stesse hanno carattere accessorio rispetto alla obbligazione principale e trovano automatica applicazione. Giova osservare, comunque, che nell'avviso di accertamento impugnato è stata esplicitamente indicata la motivazione dell'irrogazione delle sanzioni, che, seppur avvenuta con atto contestuale ai sensi dell'art. 17 D.lgs. n. 472/1997, riporta esaustiva indicazione delle ragioni che hanno condotto alla stessa, oltre che analitico prospetto di calcolo suddiviso per periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla tempestività del ricorso
Dalla documentazione prodotta in appello (busta di notifica e ricevuta) emerge che la notifica dell'avviso e la proposizione del ricorso rientrano nei termini di legge. Pertanto, la declaratoria di inammissibilità della sentenza di primo grado va riformata.
La produzione in appello è legittima secondo qunto stabilito dall'art. 58 dlgs 546/96 ratione temporis.
Pertanto il ricorso va affrontato nel merito e la parte appellante può prospettare legittimamente i motivi di primo grado non scrutinati da primo giudice.
1. Regolarità della notifica dell'avviso di accertamento
L'avviso è stato notificato a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, modalità espressamente consentita dall'art. 11, co. 2, D.Lgs. 504/1992 e confermata da consolidata giurisprudenza (Cass. n.
24248/2019; Corte Cost. n. 175/2018). Non è richiesta la relata di notifica, sicché la doglianza è infondata.
2. Difetto di motivazione inesistente
L'atto impugnato contiene tutti gli elementi essenziali (dati catastali, calcolo, riferimento alla delibera G.M. n. 192/2007). La motivazione per relationem è legittima, come affermato dalla Cassazione (ord. n. 593/2021; sent. n. 3502/2020).
3. Competenza della Giunta Municipale
In Sicilia, la disciplina è regolata dall'art. 32 L. 142/1990, come recepito dalla L.R. 48/1991. La Giunta ha operato correttamente, limitandosi a fissare valori medi di riferimento senza effetti vincolanti, attività ricognitiva ammessa dalla giurisprudenza.
4. Determinazione del valore delle aree
I terreni sono fiscalmente edificabili ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 504/1992 e art. 36 D.L. 223/2006, indipendentemente da vincoli urbanistici o ambientali, che non escludono la natura edificabile (Cass. n.
1465/2020; ord. n. 3951/2020). Il Comune ha applicato i parametri normativi (art. 5, co. 5, D.Lgs. 504/1992).
5. Legittimità delle sanzioni
Le sanzioni sono accessorie e automatiche rispetto alla maggiore imposta dovuta (art. 13 D.Lgs. 471/1997), correttamente motivate nell'avviso. Esse sono conseguenziali della violazione e inapplicabile nel caso concreto è l'art. 12 sulla continuazione atteso chè l'anno d'imposta oggetto del presente giudizo è solo l'anno 2013.
L'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 ripropone le medesime doglianze già oggetto di precedente giudizio per annualità diversa (2014), definito con sentenza n. 121/2021 della C.G.T. di I grado di Siracusa, che ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'operato dell'Ente impositore affrontando nel merito le medesime questioni e statuendo secondo principi conformi alla giurisprudenza di legittimità. Anche in tale sentenza è stato confermato che la notifica diretta a mezzo posta è legittima, la Giunta può fissare valori medi per fini ricognitivi
Si compensano le spese del doppio grado di giudizio attesa la complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
In riforma della sentenza di primo grado
Annulla la statuizione di inammissibilità del ricorso Rigetta l'appello di Ricorrente_1 nel merito e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Palermo,30.10.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE