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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 4307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4307 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12179/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12179/2024 R.G.
TRA
n. a CESA (CE) il 02/08/1955 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
GL IO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, DE BENEDICTIS ITALA, CATALANO DAVIDE, UM OL E RE IDA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 07/10/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per non aver considerato adeguatamente le patologie sofferte e l'incidenza delle stesse sulla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato la perizianda affetta da “1)sindrome mieloproliferativa (cod.x anal9323 70% ; 2)cardiopatia ipertensiva (cod 6446)..50%; 3)poliartrosi(7010).. 40%” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate, confermando le considerazioni medico-legali anche in sede di risposta alle controdeduzioni formulate dall'istante e ripetute con il presente giudizio.
Il CTU, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art.3, co.
3. L.10471992, ha rilevato che: “La deambulazione è autonoma…soggetto orientata nel tempo, nel luogo e nello spazio. Non presenta agitazione psichica né stato di ansia. La capacità di critica, di fissazione e di rievocazione è normale… Quindi si riconosce la signora invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_1
2 persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 e 124/98) grave 100%.
Bisogna tuttavia, aggiungere che la stessa non ha bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita in quanto e' autosufficiente. Per la legge 104/92 si riconosce articolo 3 comma 1.”
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, il consulente ha motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
Le argomentazioni del consulente risultano, pertanto, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive in ordine alla valutazione della necessità di assistenza e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Sul punto, tuttavia, si ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal CTU nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Ed infatti, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità.
3 Inoltre, devono essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla mancata valutazione, da parte del CTU, di altre patologie in quanto l'istante non indica specificamente quale sia la documentazione medica dalla quale desumere la sussistenza delle stesse.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Infine, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 2426/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaela Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12179/2024 R.G.
TRA
n. a CESA (CE) il 02/08/1955 rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
GL IO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CUZZUPOLI CP_1
LUCA, DE BENEDICTIS ITALA, CATALANO DAVIDE, UM OL E RE IDA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 07/10/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non aveva avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare delle prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle sue conclusioni per non aver considerato adeguatamente le patologie sofferte e l'incidenza delle stesse sulla capacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato la perizianda affetta da “1)sindrome mieloproliferativa (cod.x anal9323 70% ; 2)cardiopatia ipertensiva (cod 6446)..50%; 3)poliartrosi(7010).. 40%” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate, confermando le considerazioni medico-legali anche in sede di risposta alle controdeduzioni formulate dall'istante e ripetute con il presente giudizio.
Il CTU, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art.3, co.
3. L.10471992, ha rilevato che: “La deambulazione è autonoma…soggetto orientata nel tempo, nel luogo e nello spazio. Non presenta agitazione psichica né stato di ansia. La capacità di critica, di fissazione e di rievocazione è normale… Quindi si riconosce la signora invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_1
2 persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 e 124/98) grave 100%.
Bisogna tuttavia, aggiungere che la stessa non ha bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita in quanto e' autosufficiente. Per la legge 104/92 si riconosce articolo 3 comma 1.”
Contrariamente a quanto dedotto dall'istante, il consulente ha motivato le proprie conclusioni, sia sulla base della documentazione medica in atti sia sulla base dell'esame obiettivo.
Le argomentazioni del consulente risultano, pertanto, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive in ordine alla valutazione della necessità di assistenza e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Sul punto, tuttavia, si ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal CTU nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare.
Ed infatti, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità.
3 Inoltre, devono essere censurate le carenze assertive contenute in ricorso in ordine alla mancata valutazione, da parte del CTU, di altre patologie in quanto l'istante non indica specificamente quale sia la documentazione medica dalla quale desumere la sussistenza delle stesse.
In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Infine, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 2426/2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaela Sorrentino
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