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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/02/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6882/2023 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentato e difeso, C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv.to FERRETTI PIERLUCA, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata il 01/05/1978 in ALBANIA (C.F. , residente in CP_1 C.F._2
SOMMA VESUVIANA (NA) alla via Marina n. 29,
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza svoltasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. in data 5.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.07.2024, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con in data 27.07.2000 in Brusciano, rappresentando CP_1 che dalla suddetta unione sono nati quattro figli (nato il [...]), (nato il Per_1 Per_2
15.12.2004), e (nato il [...]). Chiedeva di confermare, in merito ai Per_3 Per_4 provvedimenti accessori, quanto già disposto in sede di separazione, ossia la decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e le ulteriori statuizioni accessorie.
pur ritualmente citata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si costituiva. CP_1
Sentito il ricorrente all'udienza del 27.01.2025, svoltasi con le modalità della trattazione mista ai sensi dell'art. 127bis c.p.c., rilevato che non erano stati articolati mezzi istruttori e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato dal Collegio rinviava per discussione e decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. all'udienza del 5.2.2025 da svolgersi con le modalità della trattazione scritta.
Lette le note, la causa veniva riservata per la decisione al collegio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, stante la mancata costituzione della resistente pur in presenza di regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, va dichiarata la contumacia di
[...]
CP_1
2. Va dato atto che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata
2 l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Il ricorrente poi dichiara la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della l.
898/1970.
4. Con riguardo alle statuizioni relative ai figli minori ed (nata il [...]), il Per_3 Per_4
Collegio ritiene di confermare quanto già disposto in sede di separazione. Ed invero, con sentenza n. 519 del 15.03.2022, passata in giudicato, è stata dichiarata decaduta dalla CP_1 responsabilità genitoriale.
Tenuto conto che la resistente, pur regolarmente citata, non ha richiesto la reintegrazione nella responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 332 c.c. e preso atto che nulla è mutato rispetto alle circostanze poste alla base della predetta statuizione, in totale assenza di rapporti (come riferito dal con i figli minori, va confermata la dichiarazione di decadenza ed il conseguente affidamento Pt_1 dei figli minori e al padre e sospensione del diritto di visita. Per_3 Per_4
Nulla va disposto in merito alla casa coniugale, avendo il ricorrente dichiarato di averla abbandonata.
Va parimenti confermato in capo a della quale il ricorrente riferisce di non avere CP_1 alcuna notizia sin dall'allontanamento della casa coniugale, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenne ma non ancora autosufficiente, ed nella Per_2 Per_3 Per_4 complessiva misura di € 150,00, oltre rivalutazione ed aggiornamento annuale ISTAT, nonché la partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
5. Considerata la natura necessitata della pronuncia e la contumacia di parte resistente, si rinvengono gravi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
✓ Dichiara la contumacia di CP_1
✓ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27.07.2000 in
3 Brusciano da e , trascritto nei registri degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del Comune di Brusciano al n. 5, parte 1 – anno 2000;
✓ Conferma la decadenza dalla responsabilità genitoriale di sui minori CP_1 Per_3 ed e la sospensione del diritto di visita;
Per_4
✓ Affida i minori ed al padre;
Per_3 Per_4
✓ Determina in € 150,00 complessivi, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat,
l'assegno di mantenimento per i figli ed , che dovrà Per_2 Per_3 Per_4 CP_1 versare entro il 5 di ogni mese a Parte_1
✓ Dispone che ciascun genitore contribuisca al 50% delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli, ove concordate o documentate ed urgenti;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato di civile del Comune di Brusciano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
✓ Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21/02/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa. Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice;
Dott.ssa. Federica Peluso Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6882/2023 avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato il [...] in [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...], rappresentato e difeso, C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv.to FERRETTI PIERLUCA, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata il 01/05/1978 in ALBANIA (C.F. , residente in CP_1 C.F._2
SOMMA VESUVIANA (NA) alla via Marina n. 29,
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
1 INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza svoltasi con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. in data 5.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.07.2024, ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio contratto con in data 27.07.2000 in Brusciano, rappresentando CP_1 che dalla suddetta unione sono nati quattro figli (nato il [...]), (nato il Per_1 Per_2
15.12.2004), e (nato il [...]). Chiedeva di confermare, in merito ai Per_3 Per_4 provvedimenti accessori, quanto già disposto in sede di separazione, ossia la decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e le ulteriori statuizioni accessorie.
pur ritualmente citata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non si costituiva. CP_1
Sentito il ricorrente all'udienza del 27.01.2025, svoltasi con le modalità della trattazione mista ai sensi dell'art. 127bis c.p.c., rilevato che non erano stati articolati mezzi istruttori e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato dal Collegio rinviava per discussione e decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. all'udienza del 5.2.2025 da svolgersi con le modalità della trattazione scritta.
Lette le note, la causa veniva riservata per la decisione al collegio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, stante la mancata costituzione della resistente pur in presenza di regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, va dichiarata la contumacia di
[...]
CP_1
2. Va dato atto che il Pubblico Ministero è stato tempestivamente informato del presente giudizio, non inficiando il mancato deposito del parere la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed invero, come confermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. civ. 11915/1998; Cass. Civ. 12062/2000), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nei casi previsti dalla legge non si traduce nella necessaria partecipazione alle udienze istruttorie o nell'obbligo di rassegnare le conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio ma presuppone esclusivamente che l'ufficio sia stato informato onde poter esercitare i poteri espressamente attribuitigli dalla legge.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui agli artt. 1 l. n. 898 del 1970, dal momento che risulta provata
2 l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale così come delineata dallo schema legislativo di cui agli artt. 143 – 147 c.c. nonché dall'art. 30 della Carta Costituzionale.
Ed inoltre, risulta integrata la condizione dell'azione di cui all'art. 3, co. 2, l. 898/1970 dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge.
Il ricorrente poi dichiara la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi a decorrere dalla data di comparizione in sede di separazione.
Va dunque accolta la relativa domanda e vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della l.
898/1970.
4. Con riguardo alle statuizioni relative ai figli minori ed (nata il [...]), il Per_3 Per_4
Collegio ritiene di confermare quanto già disposto in sede di separazione. Ed invero, con sentenza n. 519 del 15.03.2022, passata in giudicato, è stata dichiarata decaduta dalla CP_1 responsabilità genitoriale.
Tenuto conto che la resistente, pur regolarmente citata, non ha richiesto la reintegrazione nella responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 332 c.c. e preso atto che nulla è mutato rispetto alle circostanze poste alla base della predetta statuizione, in totale assenza di rapporti (come riferito dal con i figli minori, va confermata la dichiarazione di decadenza ed il conseguente affidamento Pt_1 dei figli minori e al padre e sospensione del diritto di visita. Per_3 Per_4
Nulla va disposto in merito alla casa coniugale, avendo il ricorrente dichiarato di averla abbandonata.
Va parimenti confermato in capo a della quale il ricorrente riferisce di non avere CP_1 alcuna notizia sin dall'allontanamento della casa coniugale, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenne ma non ancora autosufficiente, ed nella Per_2 Per_3 Per_4 complessiva misura di € 150,00, oltre rivalutazione ed aggiornamento annuale ISTAT, nonché la partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
5. Considerata la natura necessitata della pronuncia e la contumacia di parte resistente, si rinvengono gravi motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
✓ Dichiara la contumacia di CP_1
✓ Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27.07.2000 in
3 Brusciano da e , trascritto nei registri degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio del Comune di Brusciano al n. 5, parte 1 – anno 2000;
✓ Conferma la decadenza dalla responsabilità genitoriale di sui minori CP_1 Per_3 ed e la sospensione del diritto di visita;
Per_4
✓ Affida i minori ed al padre;
Per_3 Per_4
✓ Determina in € 150,00 complessivi, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat,
l'assegno di mantenimento per i figli ed , che dovrà Per_2 Per_3 Per_4 CP_1 versare entro il 5 di ogni mese a Parte_1
✓ Dispone che ciascun genitore contribuisca al 50% delle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli, ove concordate o documentate ed urgenti;
✓ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato di civile del Comune di Brusciano per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
✓ Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21/02/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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