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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/12/2025, n. 5216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5216 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10182/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), nella qualità di genitore Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità sulla minore (c.f. Persona_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Carrà; C.F._2
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta dell'1 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 2 luglio 2024 Parte_1 nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore ha Persona_1 proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6794/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data di revisione. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali della c.t.u., in
1 quanto non corrispondenti al suo reale stato di salute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 20 maggio 2025, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in pediatria, in considerazione dell'età della minore, al fine di acquisire un secondo parere medico legale, (cfr. ordinanza del 5 giugno 2025), in questa sede l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione dott.ssa “la Per_2 minore viene riconosciuta affetta da: “DEFICIT DI GH IN TRATTAMENTO SOSTITUTIVO”. La citata affezione (…) appare attualmente in buon compenso e non cagiona alla perizianda rilevanti difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Sulla scorta di quanto testé riportato, dunque, la citata affezione non cagiona alla perizianda, di anni 11, difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età in quanto i riscontri clinici che determina non sono ritenuti dalla sottoscritta in grado di impedire lo svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana presso il proprio domicilio ed al di fuori della propria abitazione, di determinare significative modificazioni delle relazioni interpersonali con familiari e/o estranei e di pregiudicare alcuna partecipazione alla vita di comunità), anche il secondo c.t.u., pur avendo riscontrato sulla minore un ritardo della crescita staturale da deficit dell'ormone della crescita in terapia sostitutiva, ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari controversi all'esito di un'indagine particolarmente approfondita, che, come tale, merita di essere pienamente condivisa (cfr. relazione depositata il 16 luglio 2025: “Orbene, il ritardo di crescita staturale da deficit di ormone della crescita, che a volte è familiare ( nel caso in esame è presente nel padre ed in 2 cugini nel ramo paterno) e che non di rado si accompagna a ritardo della età ossea e, come nella perizianda e nel padre, anche ad un ritardo della maturazione puberale, non è una condizione morbosa così grave da causare difficoltà persistenti a svolgere i compiti le funzioni proprie dell'età evolutiva. Difatti, come hanno evidenziato i certificati agli atti, la raccolta anamnestica e l'esame clinico, le attività motorie e deambulatorie sono regolari, l'eloquio e le capacità cognitivo-mnesiche sono state sempre buone ed adeguate all'età, la periziando è in grado di svolgere le comuni attività che un coetaneo svolge alla sua età, le sue capacità di apprendimento sono state sempre buone e, per quanto riguarda la vita di relazione, è ben inserita nel gruppo dei pari ed ha buoni rapporti con le figure adulte di riferimento, mentre non si cura di avere una crescita in altezza inferiore ai coetanei. Alla luce di quanto esposto l'infermità rilevata nella perizianda (bassa statura da deficit dell'ormone della crescita) NON INTEGRA GLI ESTREMI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA INDENNITA' MENSILE DI FREQUENZA”).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che la minore non ha i requisiti sanitari per il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di frequenza.
2 Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (che, dunque, vanno messe a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la minore non ha i Persona_1 requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza;
dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti della ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro
BI LT
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. BI LT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10182/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), nella qualità di genitore Parte_1 C.F._1
esercente la responsabilità sulla minore (c.f. Persona_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Carrà; C.F._2
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta dell'1 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 2 luglio 2024 Parte_1 nella qualità di genitore esercente la responsabilità sulla minore ha Persona_1 proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 6794/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza a decorrere dalla data di revisione. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le valutazioni medico legali della c.t.u., in
1 quanto non corrispondenti al suo reale stato di salute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 20 maggio 2025, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u. con un medico specializzato in pediatria, in considerazione dell'età della minore, al fine di acquisire un secondo parere medico legale, (cfr. ordinanza del 5 giugno 2025), in questa sede l'opposizione va respinta perché, dopo il medico legale nominato nella prima fase del giudizio (cfr. relazione dott.ssa “la Per_2 minore viene riconosciuta affetta da: “DEFICIT DI GH IN TRATTAMENTO SOSTITUTIVO”. La citata affezione (…) appare attualmente in buon compenso e non cagiona alla perizianda rilevanti difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Sulla scorta di quanto testé riportato, dunque, la citata affezione non cagiona alla perizianda, di anni 11, difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età in quanto i riscontri clinici che determina non sono ritenuti dalla sottoscritta in grado di impedire lo svolgimento dei comuni atti della vita quotidiana presso il proprio domicilio ed al di fuori della propria abitazione, di determinare significative modificazioni delle relazioni interpersonali con familiari e/o estranei e di pregiudicare alcuna partecipazione alla vita di comunità), anche il secondo c.t.u., pur avendo riscontrato sulla minore un ritardo della crescita staturale da deficit dell'ormone della crescita in terapia sostitutiva, ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari controversi all'esito di un'indagine particolarmente approfondita, che, come tale, merita di essere pienamente condivisa (cfr. relazione depositata il 16 luglio 2025: “Orbene, il ritardo di crescita staturale da deficit di ormone della crescita, che a volte è familiare ( nel caso in esame è presente nel padre ed in 2 cugini nel ramo paterno) e che non di rado si accompagna a ritardo della età ossea e, come nella perizianda e nel padre, anche ad un ritardo della maturazione puberale, non è una condizione morbosa così grave da causare difficoltà persistenti a svolgere i compiti le funzioni proprie dell'età evolutiva. Difatti, come hanno evidenziato i certificati agli atti, la raccolta anamnestica e l'esame clinico, le attività motorie e deambulatorie sono regolari, l'eloquio e le capacità cognitivo-mnesiche sono state sempre buone ed adeguate all'età, la periziando è in grado di svolgere le comuni attività che un coetaneo svolge alla sua età, le sue capacità di apprendimento sono state sempre buone e, per quanto riguarda la vita di relazione, è ben inserita nel gruppo dei pari ed ha buoni rapporti con le figure adulte di riferimento, mentre non si cura di avere una crescita in altezza inferiore ai coetanei. Alla luce di quanto esposto l'infermità rilevata nella perizianda (bassa statura da deficit dell'ormone della crescita) NON INTEGRA GLI ESTREMI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA INDENNITA' MENSILE DI FREQUENZA”).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e, per l'effetto, va dichiarato che la minore non ha i requisiti sanitari per il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di frequenza.
2 Nonostante l'esito della lite (art. 91 c.p.c.), la ricorrente va esentata dal pagamento delle spese di lite avversarie e delle spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. (che, dunque, vanno messe a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la minore non ha i Persona_1 requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza;
dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti della ricorrente;
CP_1
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro
BI LT
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