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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/10/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7768/2025
TRIBUNALE DI PADOVA
- Prima sezione civile –
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CATERINA SANTINELLO Presidente Estensore
Dott.ssa FEDERICA SACCHETTO Giudice
Dott.ssa CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7768/2025 RG promossa congiuntamente da: C.F._
elettivamente domiciliata in VIA MEZZAVIA, 155/9 Pt_1 C.F._2
35020 DUE CARRARE (PD) presso lo studio dell'Avv. SARTORE MARIASERENA
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._3 introduttivo;
e elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._4
MEZZAVIA, 115/9 35020 DUE CARRARE (PD), presso lo studio dell'Avv. SARTORE
MARIASERENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._3 calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI CON L'INTERVENTO DEL P.M. INTERVENUTO PER LEGGE
Sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti in ricorso e confermate a verbale e nelle note scritte depositate in data 30.9.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
-Visto il ricorso per separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_3 [...]
Parte_2
-Visto il parere del Pubblico Ministero;
-Vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
- Visto il decreto del Presidente in data 25.7.2025, con cui è stato disposto ai sensi degli artt. 473- bis.51 e 127 ter c.p.c. che le parti e i loro difensori depositassero in via telematica entro e non oltre il
16.9.2025 la dichiarazione sottoscritta dalle parti: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di essere stato/a edotto/a della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla partecipazione all'udienza in presenza e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
di rinunciare quindi alla partecipazione all'udienza in presenza e di confermare la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- visto il successivo decreto del Presidente in data 15.9.2025 con il quale, tenuto conto dei rilievi formulati dal P.M. nel proprio parere in relazione alle previsioni concernenti l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita anche nei confronti del figlio maggiorenne e l'assegno di mantenimento a favore dei figli, ha invitato le parti a prendere posizione nelle note scritte anche su tali rilevi;
- rilevato che con decreto del 16.9.2025 il Presidente, rilevato che nelle note scritte depositate il
16.9.2025 permanevano nei confronti del figlio maggiorenne statuizioni incompatibili con la maggiore età, ha disposto la comparizione personale delle parti fissando a tal fine l'udienza del
30.9.2025;
- Viste le condizioni di separazione consensuale, come modificate nel verbale dell'udienza del
30.9.2025 e nelle note depositate in pari data;
-ritenuto che nelle condizioni di cui al verbale d'udienza e alle note depositate in data 30.9.2025 non vi è nulla che sia contrario alla legge e all'ordine pubblico e che il procedimento è stato in ogni sua parte regolare;
- rilevato invero che sono stati superati i rilievi formulati dal P.M. dal momento che l'affidamento congiunto e la regolamentazione del diritto di visita sono previsti e disciplinati solo nei confronti del figlio minore ed è inoltre stabilito il concorso al 50% di ciascun coniuge a tutte le spese ordinarie e straordinarie relative ai figli;
P.Q.M.
Il Tribunale,
-visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_3 alle condizioni riportate nel verbale d'udienza e nelle note scritte depositate Parte_2 nel fascicolo telematico il 30.9.2025
Padova, 01/10/2025
Il Presidente Dott.ssa Caterina Santinello
TRIBUNALE DI PADOVA
- Prima sezione civile –
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CATERINA SANTINELLO Presidente Estensore
Dott.ssa FEDERICA SACCHETTO Giudice
Dott.ssa CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7768/2025 RG promossa congiuntamente da: C.F._
elettivamente domiciliata in VIA MEZZAVIA, 155/9 Pt_1 C.F._2
35020 DUE CARRARE (PD) presso lo studio dell'Avv. SARTORE MARIASERENA
che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso C.F._3 introduttivo;
e elettivamente domiciliato in VIA Parte_2 C.F._4
MEZZAVIA, 115/9 35020 DUE CARRARE (PD), presso lo studio dell'Avv. SARTORE
MARIASERENA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._3 calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI CON L'INTERVENTO DEL P.M. INTERVENUTO PER LEGGE
Sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti in ricorso e confermate a verbale e nelle note scritte depositate in data 30.9.2025
IN FATTO E IN DIRITTO
-Visto il ricorso per separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_3 [...]
Parte_2
-Visto il parere del Pubblico Ministero;
-Vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
- Visto il decreto del Presidente in data 25.7.2025, con cui è stato disposto ai sensi degli artt. 473- bis.51 e 127 ter c.p.c. che le parti e i loro difensori depositassero in via telematica entro e non oltre il
16.9.2025 la dichiarazione sottoscritta dalle parti: 1) di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza; 2) di essere stato/a edotto/a della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla partecipazione all'udienza in presenza e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
di rinunciare quindi alla partecipazione all'udienza in presenza e di confermare la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- visto il successivo decreto del Presidente in data 15.9.2025 con il quale, tenuto conto dei rilievi formulati dal P.M. nel proprio parere in relazione alle previsioni concernenti l'affidamento e la regolamentazione del diritto di visita anche nei confronti del figlio maggiorenne e l'assegno di mantenimento a favore dei figli, ha invitato le parti a prendere posizione nelle note scritte anche su tali rilevi;
- rilevato che con decreto del 16.9.2025 il Presidente, rilevato che nelle note scritte depositate il
16.9.2025 permanevano nei confronti del figlio maggiorenne statuizioni incompatibili con la maggiore età, ha disposto la comparizione personale delle parti fissando a tal fine l'udienza del
30.9.2025;
- Viste le condizioni di separazione consensuale, come modificate nel verbale dell'udienza del
30.9.2025 e nelle note depositate in pari data;
-ritenuto che nelle condizioni di cui al verbale d'udienza e alle note depositate in data 30.9.2025 non vi è nulla che sia contrario alla legge e all'ordine pubblico e che il procedimento è stato in ogni sua parte regolare;
- rilevato invero che sono stati superati i rilievi formulati dal P.M. dal momento che l'affidamento congiunto e la regolamentazione del diritto di visita sono previsti e disciplinati solo nei confronti del figlio minore ed è inoltre stabilito il concorso al 50% di ciascun coniuge a tutte le spese ordinarie e straordinarie relative ai figli;
P.Q.M.
Il Tribunale,
-visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_3 alle condizioni riportate nel verbale d'udienza e nelle note scritte depositate Parte_2 nel fascicolo telematico il 30.9.2025
Padova, 01/10/2025
Il Presidente Dott.ssa Caterina Santinello