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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/11/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n.r.g.a.c. 1609/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
nella causa civile iscritta al n.1609/2021 r.g.a.c., vertente
tra
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco MORTELLITI appellante
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Francesca Silvia GIORDANO appellato
oggetto: cessione credito conclusioni: come da verbale di udienza del 20.11.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.In seguito a ricorso depositato da il Giudice di pace di Parte_1
Reggio Calabria ha ingiunto (d.i. n. 247/2017) ad il pagamento della CP_1 somma di € 2.346,00 oltre interessi, onorari e spese del monitorio, a titolo di compensi per le attività di consulenza (impianto UTA per monitoraggio della legionella) per l'anno
2014 conclusesi l'1.8.2014 presso la 'Fondazione Hospice via delle stelle' ed a fronte delle quali aveva emesso la fattura n. 17 dell'1.8.2014.
1.1.Avverso il predetto d.i. ha proposto opposizione il quale, pur CP_1 non contestando lo svolgimento delle prestazioni di consulenza da parte di Parte_1
1 , ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva avendo lo stesso, in Pt_1 adempimento dell'obbligazione assunta, ceduto in data 26.7.2016 il credito vantato a sua volta e per pari importo nei confronti della 'Fondazione Hospice via delle stelle'.
Quindi, ritenuto che la cessione del credito sopra indicata dovesse intendersi pro soluto, in assenza di precisazioni di segno contrario, ha eccepito di non essere tenuto ad alcun pagamento nei confronti del che, peraltro, in data 18.5.2017, aveva ottenuto Pt_1 un pagamento parziale di € 361,00 da parte della 'Fondazione Hospice via delle stelle'.
Ha lamentato pertanto la violazione dei precetti di correttezza e buona fede, rilevanti ai fini di una condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., ed ha formulato le seguenti conclusioni:
'1) preliminarmente revocare e/o annullare il d.i. n. 247/2017, emesso dal Gdp di Reggio
Calabria – dott. Comperatore – in data 10.3.2017 e depositato il 24.3.2017, perché nullo/annullabile/inefficace in quanto emesso nei confronti di un soggetto diverso dal debitore;
2) in ogni caso e solo in via subordinata e per la denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse CP di non accogliere la primaria istanza, rideterminare l'importo dovuto dall'ing. in ragione del pagamento di € 361,00 già effettuato dalla Fondazione Hospice via delle stelle in favore del;
Pt_1
3) condannare il per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., per le motivazioni Pt_1 esposte in narrativa, con risarcimento da quantificarsi in via equitativa;
4) in ogni caso, condannare il alla refusione di spese e competenze del presente giudizio, da Pt_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario'.
1.2.Costituendosi in giudizio, ha contestato quando Parte_1
CP_ argomentato dallo rilevando, in primo luogo, che la cessione del credito opposta è del tutto inefficace giacché, al momento della cessione, il credito non esisteva così come Part attestato dalla 'Fondazione Hospice via delle stelle' con la del 31.10.2016, così CP_ venendo in rilievo il disposto di cui all'art. 1266 comma 1 c.c.; tanto più che lo non aveva mai adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 1262 c.c. di consegnare la documentazione attestante l'esistenza di un suo credito verso la 'Fondazione Hospice via delle stelle'.
Quanto al pagamento della somma di € 361,12 effettuato dalla 'Fondazione
Hospice via delle stelle' in data 18.5.2017 ha evidenziato che dalla nota di accompagnamento emessa dalla predetta Fondazione emerge: CP_ a) che lo aveva già ricevuto il pagamento vantato, ossia il credito ceduto e
2 b) che il pagamento di € 361,12 è stato effettuato in esecuzione della cessione del CP_ credito notificata, ma per un credito maturato dallo solo il 31.12.2016, ossia in data posteriore rispetto alla cessione dei crediti del 5.10.2016. CP_ L'opposto ha tratto conferma da quanto esposto che lo aveva ceduto un credito inesistente.
Ha evidenziato che trattasi di pagamento parziale che, ai sensi dell'art. 1195 c.c., deve essere imputato al pagamento degli interessi.
Il inoltre ha rilevato la violazione dei doveri di correttezza e buona fede in Pt_1
CP_ capo allo il quale aveva dapprima ceduto un credito inesistente e, in seguito, aveva fatto in modo che la 'Fondazione Hospice via delle stelle' pagasse parte minimale del debito da lui contratto.
Ha concluso formulando le seguenti conclusioni:
'1) rigettare la opposizione proposta, con conferma del decreto ingiuntivo;
CP 2) condannare l'ing. per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., per le motivazioni esposte in narrativa, con risarcimento da quantificarsi in via equitativa;
3) con vittoria di spese e competenze di lite'.
2.Con la sentenza n. 1292/2020 il Giudice di pace di Reggio Calabria ha accolto l'opposizione presentata da , ha revocato pertanto il d.i. n. 247/2017 ed ha CP_1 condannato alla refusione delle spese legali sostenute Parte_1 dall'opponente.
3.Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1 rilevando, con un primo motivo, che la sentenza di primo grado è errata nella parte in cui non ha ritenuto accertata l'inesistenza dei crediti ceduti con la conseguente inefficacia della cessione del credito del 5.10.2016, così come dimostrato dalla pec inviata dalla
'Fondazione Hospice via delle stelle' il 31.10.2016, e conseguente obbligazione di pagamento in capo all'odierno appellato ex art. 1266 c.c. CP_ Ha ulteriormente ribadito che lo non ha mai consegnato i documenti giustificativi del preteso credito ceduto, rivelatosi inesistente, e che lo stesso ha collocato la cessione del credito, documentalmente datata 5.10.2016, alla data del 26.7.2016.
Con un secondo motivo di appello ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, quand'anche avesse ritenuto esistente il credito alla data della cessione dello CP_ stesso da parte dello , ai sensi dell'art. 1198 c.c. detta cessione deve intendersi pro
3 solvendo.
Ha presentato le seguenti conclusioni:
'
1.rigettare la opposizione proposta in primo grado, con conferma del decreto ingiuntivo;
CP
2.per l'effetto, condannare l'Ing. a corrispondere al dott. la somma riportata nel Pt_1 decreto ingiuntivo o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori maturati e maturandi dal dovuto al soddisfo;
CP
3. condannare l'ing. per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., per le motivazioni esposte in narrativa, con risarcimento da quantificarsi in via equitativa;
4. condannare l'appellato a rifondere all'appellante le spese processuali riportate nella sentenza di primo grado e già dallo stesso corrisposte a beneficio del procuratore distrattario;
5. con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario'.
3.1.Costituendosi nella fase di appello, ha eccepito che il , nel CP_1 Pt_1 costituirsi nel giudizio di primo grado, non aveva mai chiesto l'accertamento della validità della intervenuta cessione dei crediti, limitandosi ad asserirne l'inefficacia; ha evidenziato, quindi, che la suddetta inefficacia può essere accertata solo giudizialmente, previa domanda da parte del soggetto che vi ha interesse, domanda, tuttavia, mai formulata dall'odierno appellante, sicché l'accertamento, che comunque incidentalmente il GdP ha effettuato, non sarebbe neanche dovuto avvenire, perché non richiesto.
Ha rilevato che tutte le contestazioni formulate nell'atto di appello in ordine alla esistenza della cessione e alle sue caratteristiche sono inutili e prive di fondamento, poiché tali doglianze avrebbero dovuto – e potuto – esser fatte valere in sede di opposizione, previa domanda di accertamento della invalidità e/o inefficacia della cessione.
Ha contestato, comunque, la ricostruzione dei fatti effettuata dal rilevando Pt_1
CP_ che la cessione del credito è avvenuta il 26.7.2016, allorquando l'ing. ha trasmesso l'atto firmato, e non 5.10.2016 come risultante dal documento prodotto in atti che, tuttavia, riporta una modifica “a penna” (disconosciuta in quanto non sottoscritta e non CP_ concordata). Quella modifica, invero, non è stata di certo autorizzata dall'ing. , che ha trasmesso atto di cessione sottoscritto già a Luglio 2016. CP_ Lo ha infine contestato la natura pro solvendo della cessione del credito intercorsa tra le parti rimarcando che dall'atto di cessione non emergono precisazioni di
4 sorta in ordine alla natura della cessione, che è da presumersi pro soluto (art. 1267 c.c.), dunque senza diritto di rivalsa del cessionario nei confronti del cedente in caso di mancata riscossione del credito.
Ha contestato, altresì, di non aver consegnato la documentazione attestante l'esistenza del credito ed ha sottolineato che, quand'anche si ritenesse applicabile al caso di specie l'art. 1198 c.c., in ogni caso il non avrebbe avuto azione nei confronti Pt_1
CP_ dello . Infatti, ha sottolineato che, in tema di cessione del credito in luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 1198 c.c., grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente l'onere di provare l'inesigibilità del credito e l'insolvenza del debitore ceduto, ovvero che vi è stata escussione infruttuosa di quest'ultimo, e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da sua negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
'1) rigettare per i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto dal dott. Parte_1 perché del tutto infondato in fatto e diritto;
2) conseguentemente, confermare in toto la sentenza n. 1292/2020 emessa dal GdP di Reggio
Calabria, dott.ssa Alfano, in data 10.11.2020, depositata in data 17.11.2020 e resa all'esito del giudizio RG 1980/2017;
3) con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c.'.
4.Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii determinati dalla riassegnazione del procedimento, all'udienza del 20.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; quindi, la decisione è stata riservata ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
5.In punto di diritto va innanzitutto premesso che l'odierna controversia è sussumibile nell'alveo applicativo dell'art. 1198 c.c., recante la disciplina della cessione di credito in luogo di adempimento, la quale ha natura e funzione solutoria rispetto ad un precedente rapporto obbligatorio, nel caso di specie scaturito dall'espletamento dell'attività di consulenza tecnica svolta dall'appellante in favore Parte_1 della struttura “Fondazione Hospice via delle Stelle'' per conto dello studio di ingegneria di , per la quale lo stesso aveva emesso fattura n. 17 dell'1.8.2014. CP_1 Pt_1
Come noto, l'articolo 1198 c.c. testualmente recita: “quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa
5 volontà delle parti.''
In accordo al dato normativo, pertanto, la regola iuris prescritta nel caso di cessione di credito in luogo di adempimento, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1267 c.c., incide sulla natura pro solvendo e non pro soluto della cessione, con la conseguenza che il debitore cedente non è liberato finché il ceduto non ha pagato quanto dovuto al creditore cessionario. Ne consegue che nel caso disciplinato dall'art. 1198 c.c., la cessione non comporta l'immediata estinzione dell'obbligazione, la quale deriva solo dalla riscossione del credito da parte del cessionario, salvo diverso accordo tra le parti.
Sul punto, costante è l'insegnamento della Corte di Cassazione nell'affermare, coerentemente al dato normativo, che “la cessione del credito in luogo dell'adempimento, prevista all'art. 1198 c.c., non comporta l'immediata liberazione del debitore originario, la quale consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma soltanto l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito;
all'interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario. Ne consegue che finché non è esigibile il credito ceduto pro solvendo tale non è nemmeno il credito originario;
mentre quando quest'ultimo diviene esigibile, non per ciò stesso lo diviene anche il credito originario, atteso l'onere della preventiva escussione (da parte del cessionario) del debitore ceduto, stante il rinvio operato dall'art. 1198, secondo comma, c.c. Ne consegue ulteriormente che, non essendovi estinzione del debito originario — con trasformazione novativa in obbligazione accessoria di garanzia del debito ceduto
—, ma rimanendo in vita entrambi i debiti, con impossibilità di chiedere al cedente l'adempimento del debito originario in difetto di previa infruttuosa escussione del debitore ceduto, solo da tale momento, in conformità con il principio posto all'art. 2935 c.c., inizia a decorrere la prescrizione relativa al debito ceduto''(Cassazione civ. n. 3469/2007).
Nel condividere le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità e applicandole al caso di specie, deve ritenersi assorbente di ogni altra questione la circostanza che, accertata la natura della cessione oggetto di giudizio come cessione in luogo di adempimento ai sensi dell'art. 1198 c.c., in difetto di diverso ed espresso accordo tra le parti, la stessa cessione deve presumersi pro solvendo, con la CP_ conseguenza che il debitore cedente – nella fattispecie l'appellato - non può considerarsi liberato fintanto che non avvenga la riscossione del credito da parte del
6 cessionario.
5.1.In punto di onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che “in conformità al principio generale secondo il quale l'onere della prova dell'estinzione dell'obbligazione incombe al debitore ex articolo 2697 del codice civile, nonché della regola sancita dall'articolo 1198 (secondo il quale, nel caso di cessione di un credito in luogo del previsto mezzo di adempimento, l'estinzione della obbligazione si verifica solo con la riscossione del credito), l'onere della prova che il credito ceduto sia stato pagato incombe al cedente e non al cessionario” (Cassazione civn.
15141/2022). CP_ Con riferimento al caso di specie, il debitore non ha provato nel corso del giudizio l'avvenuto pagamento del credito ceduto in favore del cessionario, essendosi limitato a contestare la natura pro solvendo della cessione intercorsa tra le parti e, di conseguenza, a sostenere l'effetto liberatorio prodotto in proprio favore.
Dall'altro lato, il creditore cessionario, odierno appellante, ha debitamente soddisfatto l'onere probatorio gravante a suo capo, provando l'infruttuosa escussione del credito e la perdurante insolvenza del debitore ceduto, mediante la produzione documentale della pec del 31.10.2016 con la quale la Fondazione Hospice aveva CP_ disconosciuto il credito vantato dallo , nonché, altresì, mediante la produzione della CP_ nota emessa dalla predetta Fondazione il 18.5.17, dalla quale è emerso che lo aveva già ricevuto il pagamento oggetto del credito vantato, e che il versamento di € 361,12 era stato effettuato in esecuzione di un credito maturato solo il 31.12.2016, ossia in data posteriore rispetto alla cessione dei crediti del 5.10.2016.
Sul punto, deve condividersi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 15223/2010, la quale ha ribadito che “nel caso di cessione del credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 c.c.), grava sul cessionario, che agisce nei confronti del cedente, dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, cioè che vi è stata infruttuosa escussione di quest'ultimo e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il medesimo ad opera del cessionario, il quale è tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche eventualmente mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi. In conseguenza della cessione, quindi, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulti insolvente il creditore potrà rivolgersi al debitore originario'' (Cassazione civ. n.
7 15223/2010)
5.2.Per le ragioni suesposte, in riforma integrale della sentenza n. 1292/2020 di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria ed in accoglimento dell'appello in ragione dell'infruttuosa escussione del credito ceduto e della mancata soddisfazione del credito vantato dall'appellante, l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
247/2017 deve essere rigettata.
5.3.Occorre infatti precisare che il pagamento parziale avvenuto il 18.5.2017, correttamente imputato dal agli interessi ai sensi dell'art. 1194 c.c., non determina Pt_1 la revoca del decreto ingiuntivo n. 247/2017 giacché gli interessi moratori maturati (€
496,26) tra l'1.8.2014 ed il 18.5.2017 sono superiori all'importo del pagamento parziale (€
361,12).
Infatti, come recentemente e condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte
(Cass. n. 19605/2025 - pagg. 3 e ss. della motivazione) '…gli interessi moratori, previsti in caso di ritardo nel pagamento dei compensi e\o corrispettivi, di cui al d. lgs. 231/2002, sono dovuti anche nei confronti dei liberi professionisti, prescindendo tale disciplina dalla natura pubblica o privata dei soggetti coinvolti. Il d. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, che ha recepito la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento di nelle transazioni commerciali, all'articolo 1 prevede la propria applicazione “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”; ed all'articolo 2, al primo comma, lettera a), stabilisce a sua volta che, ai fini del decreto medesimo, per “transazioni commerciali” si intendono “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo ( in tal senso Cass. Sez. 2, n. 10528 del 31/03/2022)”. La definizione della transazione commerciale viene integrata sotto il profilo soggettivo identificando chi è abilitato a porla in essere mediante le lettere b) e c), che include nella nozione di “imprenditore” “ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione”' (così, anche, Cass. n. 1265/2025).
Ai sensi dell'art. 4 comma 1 d.lgs. n. 231/2002, peraltro, 'gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento'.
6.Occorre, infine, esaminare la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il giudicante ritiene che la suddetta richiesta non sia meritevole di accoglimento,
8 non ravvisandosi nella condotta dell'appellato costituito nel presente giudizio un abuso del processo o una forma di resistenza alla pretesa altrui caratterizzata da malafede o colpa grave. Le tesi di parte appellata, infatti, non appaiono integrare un'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità delle proprie ragioni.
7.Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri prossimi ai massimi, stante il pregio dell'attività difensiva svolta e l'incidenza della stessa rispetto all'esito della lite, di cui al d.m. n. 55/2014, così come successivamente modificato, tenuto conto del valore della controversia.
P.q.m
.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello presentato da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 1292/2020 emessa dal Giudice di pace di Reggio Calabria, così
[...] provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza del
Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 1292/2020, rigettando l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 247/2017 proposta da nei confronti di CP_1 [...]
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese processuali sostenute nei CP_1 due gradi di giudizio da liquidate in € 3.200,00 per compensi, oltre Parte_1 accessori di legge e spese documentate, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Mortelliti dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.11.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
nella causa civile iscritta al n.1609/2021 r.g.a.c., vertente
tra
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesco MORTELLITI appellante
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. Francesca Silvia GIORDANO appellato
oggetto: cessione credito conclusioni: come da verbale di udienza del 20.11.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1.In seguito a ricorso depositato da il Giudice di pace di Parte_1
Reggio Calabria ha ingiunto (d.i. n. 247/2017) ad il pagamento della CP_1 somma di € 2.346,00 oltre interessi, onorari e spese del monitorio, a titolo di compensi per le attività di consulenza (impianto UTA per monitoraggio della legionella) per l'anno
2014 conclusesi l'1.8.2014 presso la 'Fondazione Hospice via delle stelle' ed a fronte delle quali aveva emesso la fattura n. 17 dell'1.8.2014.
1.1.Avverso il predetto d.i. ha proposto opposizione il quale, pur CP_1 non contestando lo svolgimento delle prestazioni di consulenza da parte di Parte_1
1 , ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva avendo lo stesso, in Pt_1 adempimento dell'obbligazione assunta, ceduto in data 26.7.2016 il credito vantato a sua volta e per pari importo nei confronti della 'Fondazione Hospice via delle stelle'.
Quindi, ritenuto che la cessione del credito sopra indicata dovesse intendersi pro soluto, in assenza di precisazioni di segno contrario, ha eccepito di non essere tenuto ad alcun pagamento nei confronti del che, peraltro, in data 18.5.2017, aveva ottenuto Pt_1 un pagamento parziale di € 361,00 da parte della 'Fondazione Hospice via delle stelle'.
Ha lamentato pertanto la violazione dei precetti di correttezza e buona fede, rilevanti ai fini di una condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., ed ha formulato le seguenti conclusioni:
'1) preliminarmente revocare e/o annullare il d.i. n. 247/2017, emesso dal Gdp di Reggio
Calabria – dott. Comperatore – in data 10.3.2017 e depositato il 24.3.2017, perché nullo/annullabile/inefficace in quanto emesso nei confronti di un soggetto diverso dal debitore;
2) in ogni caso e solo in via subordinata e per la denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenesse CP di non accogliere la primaria istanza, rideterminare l'importo dovuto dall'ing. in ragione del pagamento di € 361,00 già effettuato dalla Fondazione Hospice via delle stelle in favore del;
Pt_1
3) condannare il per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., per le motivazioni Pt_1 esposte in narrativa, con risarcimento da quantificarsi in via equitativa;
4) in ogni caso, condannare il alla refusione di spese e competenze del presente giudizio, da Pt_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario'.
1.2.Costituendosi in giudizio, ha contestato quando Parte_1
CP_ argomentato dallo rilevando, in primo luogo, che la cessione del credito opposta è del tutto inefficace giacché, al momento della cessione, il credito non esisteva così come Part attestato dalla 'Fondazione Hospice via delle stelle' con la del 31.10.2016, così CP_ venendo in rilievo il disposto di cui all'art. 1266 comma 1 c.c.; tanto più che lo non aveva mai adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 1262 c.c. di consegnare la documentazione attestante l'esistenza di un suo credito verso la 'Fondazione Hospice via delle stelle'.
Quanto al pagamento della somma di € 361,12 effettuato dalla 'Fondazione
Hospice via delle stelle' in data 18.5.2017 ha evidenziato che dalla nota di accompagnamento emessa dalla predetta Fondazione emerge: CP_ a) che lo aveva già ricevuto il pagamento vantato, ossia il credito ceduto e
2 b) che il pagamento di € 361,12 è stato effettuato in esecuzione della cessione del CP_ credito notificata, ma per un credito maturato dallo solo il 31.12.2016, ossia in data posteriore rispetto alla cessione dei crediti del 5.10.2016. CP_ L'opposto ha tratto conferma da quanto esposto che lo aveva ceduto un credito inesistente.
Ha evidenziato che trattasi di pagamento parziale che, ai sensi dell'art. 1195 c.c., deve essere imputato al pagamento degli interessi.
Il inoltre ha rilevato la violazione dei doveri di correttezza e buona fede in Pt_1
CP_ capo allo il quale aveva dapprima ceduto un credito inesistente e, in seguito, aveva fatto in modo che la 'Fondazione Hospice via delle stelle' pagasse parte minimale del debito da lui contratto.
Ha concluso formulando le seguenti conclusioni:
'1) rigettare la opposizione proposta, con conferma del decreto ingiuntivo;
CP 2) condannare l'ing. per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., per le motivazioni esposte in narrativa, con risarcimento da quantificarsi in via equitativa;
3) con vittoria di spese e competenze di lite'.
2.Con la sentenza n. 1292/2020 il Giudice di pace di Reggio Calabria ha accolto l'opposizione presentata da , ha revocato pertanto il d.i. n. 247/2017 ed ha CP_1 condannato alla refusione delle spese legali sostenute Parte_1 dall'opponente.
3.Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1 rilevando, con un primo motivo, che la sentenza di primo grado è errata nella parte in cui non ha ritenuto accertata l'inesistenza dei crediti ceduti con la conseguente inefficacia della cessione del credito del 5.10.2016, così come dimostrato dalla pec inviata dalla
'Fondazione Hospice via delle stelle' il 31.10.2016, e conseguente obbligazione di pagamento in capo all'odierno appellato ex art. 1266 c.c. CP_ Ha ulteriormente ribadito che lo non ha mai consegnato i documenti giustificativi del preteso credito ceduto, rivelatosi inesistente, e che lo stesso ha collocato la cessione del credito, documentalmente datata 5.10.2016, alla data del 26.7.2016.
Con un secondo motivo di appello ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, quand'anche avesse ritenuto esistente il credito alla data della cessione dello CP_ stesso da parte dello , ai sensi dell'art. 1198 c.c. detta cessione deve intendersi pro
3 solvendo.
Ha presentato le seguenti conclusioni:
'
1.rigettare la opposizione proposta in primo grado, con conferma del decreto ingiuntivo;
CP
2.per l'effetto, condannare l'Ing. a corrispondere al dott. la somma riportata nel Pt_1 decreto ingiuntivo o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori maturati e maturandi dal dovuto al soddisfo;
CP
3. condannare l'ing. per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., per le motivazioni esposte in narrativa, con risarcimento da quantificarsi in via equitativa;
4. condannare l'appellato a rifondere all'appellante le spese processuali riportate nella sentenza di primo grado e già dallo stesso corrisposte a beneficio del procuratore distrattario;
5. con vittoria di spese e competenze di lite dei due gradi di giudizio, da distrarsi a favore del procuratore antistatario'.
3.1.Costituendosi nella fase di appello, ha eccepito che il , nel CP_1 Pt_1 costituirsi nel giudizio di primo grado, non aveva mai chiesto l'accertamento della validità della intervenuta cessione dei crediti, limitandosi ad asserirne l'inefficacia; ha evidenziato, quindi, che la suddetta inefficacia può essere accertata solo giudizialmente, previa domanda da parte del soggetto che vi ha interesse, domanda, tuttavia, mai formulata dall'odierno appellante, sicché l'accertamento, che comunque incidentalmente il GdP ha effettuato, non sarebbe neanche dovuto avvenire, perché non richiesto.
Ha rilevato che tutte le contestazioni formulate nell'atto di appello in ordine alla esistenza della cessione e alle sue caratteristiche sono inutili e prive di fondamento, poiché tali doglianze avrebbero dovuto – e potuto – esser fatte valere in sede di opposizione, previa domanda di accertamento della invalidità e/o inefficacia della cessione.
Ha contestato, comunque, la ricostruzione dei fatti effettuata dal rilevando Pt_1
CP_ che la cessione del credito è avvenuta il 26.7.2016, allorquando l'ing. ha trasmesso l'atto firmato, e non 5.10.2016 come risultante dal documento prodotto in atti che, tuttavia, riporta una modifica “a penna” (disconosciuta in quanto non sottoscritta e non CP_ concordata). Quella modifica, invero, non è stata di certo autorizzata dall'ing. , che ha trasmesso atto di cessione sottoscritto già a Luglio 2016. CP_ Lo ha infine contestato la natura pro solvendo della cessione del credito intercorsa tra le parti rimarcando che dall'atto di cessione non emergono precisazioni di
4 sorta in ordine alla natura della cessione, che è da presumersi pro soluto (art. 1267 c.c.), dunque senza diritto di rivalsa del cessionario nei confronti del cedente in caso di mancata riscossione del credito.
Ha contestato, altresì, di non aver consegnato la documentazione attestante l'esistenza del credito ed ha sottolineato che, quand'anche si ritenesse applicabile al caso di specie l'art. 1198 c.c., in ogni caso il non avrebbe avuto azione nei confronti Pt_1
CP_ dello . Infatti, ha sottolineato che, in tema di cessione del credito in luogo dell'adempimento, ai sensi dell'art. 1198 c.c., grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente l'onere di provare l'inesigibilità del credito e l'insolvenza del debitore ceduto, ovvero che vi è stata escussione infruttuosa di quest'ultimo, e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da sua negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
'1) rigettare per i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto dal dott. Parte_1 perché del tutto infondato in fatto e diritto;
2) conseguentemente, confermare in toto la sentenza n. 1292/2020 emessa dal GdP di Reggio
Calabria, dott.ssa Alfano, in data 10.11.2020, depositata in data 17.11.2020 e resa all'esito del giudizio RG 1980/2017;
3) con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c.'.
4.Acquisito il fascicolo di primo grado, dopo una serie di rinvii determinati dalla riassegnazione del procedimento, all'udienza del 20.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; quindi, la decisione è stata riservata ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
5.In punto di diritto va innanzitutto premesso che l'odierna controversia è sussumibile nell'alveo applicativo dell'art. 1198 c.c., recante la disciplina della cessione di credito in luogo di adempimento, la quale ha natura e funzione solutoria rispetto ad un precedente rapporto obbligatorio, nel caso di specie scaturito dall'espletamento dell'attività di consulenza tecnica svolta dall'appellante in favore Parte_1 della struttura “Fondazione Hospice via delle Stelle'' per conto dello studio di ingegneria di , per la quale lo stesso aveva emesso fattura n. 17 dell'1.8.2014. CP_1 Pt_1
Come noto, l'articolo 1198 c.c. testualmente recita: “quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa
5 volontà delle parti.''
In accordo al dato normativo, pertanto, la regola iuris prescritta nel caso di cessione di credito in luogo di adempimento, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1267 c.c., incide sulla natura pro solvendo e non pro soluto della cessione, con la conseguenza che il debitore cedente non è liberato finché il ceduto non ha pagato quanto dovuto al creditore cessionario. Ne consegue che nel caso disciplinato dall'art. 1198 c.c., la cessione non comporta l'immediata estinzione dell'obbligazione, la quale deriva solo dalla riscossione del credito da parte del cessionario, salvo diverso accordo tra le parti.
Sul punto, costante è l'insegnamento della Corte di Cassazione nell'affermare, coerentemente al dato normativo, che “la cessione del credito in luogo dell'adempimento, prevista all'art. 1198 c.c., non comporta l'immediata liberazione del debitore originario, la quale consegue solo alla realizzazione del credito ceduto, ma soltanto l'affiancamento al credito originario di quello ceduto, con la funzione di consentire al creditore di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest'ultimo credito;
all'interno di questa situazione di compresenza, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulta insolvente il creditore può rivolgersi al debitore originario. Ne consegue che finché non è esigibile il credito ceduto pro solvendo tale non è nemmeno il credito originario;
mentre quando quest'ultimo diviene esigibile, non per ciò stesso lo diviene anche il credito originario, atteso l'onere della preventiva escussione (da parte del cessionario) del debitore ceduto, stante il rinvio operato dall'art. 1198, secondo comma, c.c. Ne consegue ulteriormente che, non essendovi estinzione del debito originario — con trasformazione novativa in obbligazione accessoria di garanzia del debito ceduto
—, ma rimanendo in vita entrambi i debiti, con impossibilità di chiedere al cedente l'adempimento del debito originario in difetto di previa infruttuosa escussione del debitore ceduto, solo da tale momento, in conformità con il principio posto all'art. 2935 c.c., inizia a decorrere la prescrizione relativa al debito ceduto''(Cassazione civ. n. 3469/2007).
Nel condividere le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità e applicandole al caso di specie, deve ritenersi assorbente di ogni altra questione la circostanza che, accertata la natura della cessione oggetto di giudizio come cessione in luogo di adempimento ai sensi dell'art. 1198 c.c., in difetto di diverso ed espresso accordo tra le parti, la stessa cessione deve presumersi pro solvendo, con la CP_ conseguenza che il debitore cedente – nella fattispecie l'appellato - non può considerarsi liberato fintanto che non avvenga la riscossione del credito da parte del
6 cessionario.
5.1.In punto di onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che “in conformità al principio generale secondo il quale l'onere della prova dell'estinzione dell'obbligazione incombe al debitore ex articolo 2697 del codice civile, nonché della regola sancita dall'articolo 1198 (secondo il quale, nel caso di cessione di un credito in luogo del previsto mezzo di adempimento, l'estinzione della obbligazione si verifica solo con la riscossione del credito), l'onere della prova che il credito ceduto sia stato pagato incombe al cedente e non al cessionario” (Cassazione civn.
15141/2022). CP_ Con riferimento al caso di specie, il debitore non ha provato nel corso del giudizio l'avvenuto pagamento del credito ceduto in favore del cessionario, essendosi limitato a contestare la natura pro solvendo della cessione intercorsa tra le parti e, di conseguenza, a sostenere l'effetto liberatorio prodotto in proprio favore.
Dall'altro lato, il creditore cessionario, odierno appellante, ha debitamente soddisfatto l'onere probatorio gravante a suo capo, provando l'infruttuosa escussione del credito e la perdurante insolvenza del debitore ceduto, mediante la produzione documentale della pec del 31.10.2016 con la quale la Fondazione Hospice aveva CP_ disconosciuto il credito vantato dallo , nonché, altresì, mediante la produzione della CP_ nota emessa dalla predetta Fondazione il 18.5.17, dalla quale è emerso che lo aveva già ricevuto il pagamento oggetto del credito vantato, e che il versamento di € 361,12 era stato effettuato in esecuzione di un credito maturato solo il 31.12.2016, ossia in data posteriore rispetto alla cessione dei crediti del 5.10.2016.
Sul punto, deve condividersi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità con sentenza n. 15223/2010, la quale ha ribadito che “nel caso di cessione del credito in luogo dell'adempimento (art. 1198 c.c.), grava sul cessionario, che agisce nei confronti del cedente, dare la prova dell'esigibilità del credito e dell'insolvenza del debitore ceduto, cioè che vi è stata infruttuosa escussione di quest'ultimo e che la mancata realizzazione del credito per totale o parziale insolvenza del debitore ceduto non è dipesa da negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il medesimo ad opera del cessionario, il quale è tenuto ad un comportamento volto alla tutela del credito ceduto, anche eventualmente mediante richiesta di provvedimenti cautelari e conservativi. In conseguenza della cessione, quindi, il credito originario entra in fase di quiescenza, e rimane inesigibile per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto, in quanto solo quando il medesimo risulti insolvente il creditore potrà rivolgersi al debitore originario'' (Cassazione civ. n.
7 15223/2010)
5.2.Per le ragioni suesposte, in riforma integrale della sentenza n. 1292/2020 di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria ed in accoglimento dell'appello in ragione dell'infruttuosa escussione del credito ceduto e della mancata soddisfazione del credito vantato dall'appellante, l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
247/2017 deve essere rigettata.
5.3.Occorre infatti precisare che il pagamento parziale avvenuto il 18.5.2017, correttamente imputato dal agli interessi ai sensi dell'art. 1194 c.c., non determina Pt_1 la revoca del decreto ingiuntivo n. 247/2017 giacché gli interessi moratori maturati (€
496,26) tra l'1.8.2014 ed il 18.5.2017 sono superiori all'importo del pagamento parziale (€
361,12).
Infatti, come recentemente e condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte
(Cass. n. 19605/2025 - pagg. 3 e ss. della motivazione) '…gli interessi moratori, previsti in caso di ritardo nel pagamento dei compensi e\o corrispettivi, di cui al d. lgs. 231/2002, sono dovuti anche nei confronti dei liberi professionisti, prescindendo tale disciplina dalla natura pubblica o privata dei soggetti coinvolti. Il d. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, che ha recepito la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento di nelle transazioni commerciali, all'articolo 1 prevede la propria applicazione “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”; ed all'articolo 2, al primo comma, lettera a), stabilisce a sua volta che, ai fini del decreto medesimo, per “transazioni commerciali” si intendono “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo ( in tal senso Cass. Sez. 2, n. 10528 del 31/03/2022)”. La definizione della transazione commerciale viene integrata sotto il profilo soggettivo identificando chi è abilitato a porla in essere mediante le lettere b) e c), che include nella nozione di “imprenditore” “ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione”' (così, anche, Cass. n. 1265/2025).
Ai sensi dell'art. 4 comma 1 d.lgs. n. 231/2002, peraltro, 'gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento'.
6.Occorre, infine, esaminare la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il giudicante ritiene che la suddetta richiesta non sia meritevole di accoglimento,
8 non ravvisandosi nella condotta dell'appellato costituito nel presente giudizio un abuso del processo o una forma di resistenza alla pretesa altrui caratterizzata da malafede o colpa grave. Le tesi di parte appellata, infatti, non appaiono integrare un'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità delle proprie ragioni.
7.Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri prossimi ai massimi, stante il pregio dell'attività difensiva svolta e l'incidenza della stessa rispetto all'esito della lite, di cui al d.m. n. 55/2014, così come successivamente modificato, tenuto conto del valore della controversia.
P.q.m
.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello presentato da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 1292/2020 emessa dal Giudice di pace di Reggio Calabria, così
[...] provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma integralmente la sentenza del
Giudice di Pace di Reggio Calabria n. 1292/2020, rigettando l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 247/2017 proposta da nei confronti di CP_1 [...]
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese processuali sostenute nei CP_1 due gradi di giudizio da liquidate in € 3.200,00 per compensi, oltre Parte_1 accessori di legge e spese documentate, da distrarsi in favore dell'avv. Francesco Mortelliti dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.11.2025
Il Giudice dott. Dionisio Pantano
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