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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/08/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: Dott. Raffaele Califano Presidente Dott.ssa Michela Palladino Giudice Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2028/2023 R.G., avente ad oggetto “Separazione personale dei coniugi” e vertente TRA
, Cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Angela Imbriani;
ricorrente E
, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Controparte_1 CodiceFiscale_2
Capobianco; resistente Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: all'udienza del 2.7.2025 le parti hanno chiesto omologarsi la separazione alle condizioni riportate nell'accordo sottoscritto personalmente dai coniugi e allegato al verbale della citata udienza.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 17.06.2023, adiva il Tribunale di Avellino per Parte_1 sentire dichiarare la separazione personale dal proprio coniuge, all'uopo esponendo:
- di aver contratto con matrimonio concordatario il 7.3.2009; Controparte_1
Per_
- che dall'unione coniugale sono nate due figlie, di anni 14 (nata il [...]) e di anni Per_2 13
(9.9.2010);
- che nel corso degli anni il rapporto di coniugio si è sempre più incrinato e di fatto la convivenza è divenuta intollerabile.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate in ricorso. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 11.9.2023 si costituiva in giudizio
, la quale aderiva alla domanda di separazione, pur formulando autonome istanze in Controparte_1 relazione alle condizioni proposte. Disposta ed espletata CTU sulle modalità di affidamento delle figlie minori, acquisite le relazioni dei servizi sociali incaricati del monitoraggio sul rapporto madre-figlie, il GD emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti. Indi, depositate le memorie integrative, espletata, su richiesta delle parti, mediazione familiare, all'udienza del 2.7.2025, dopo ampia discussione, il Giudice Istruttore proponeva alle parti di addivenire ad una separazione consensuale alle condizioni indicate. Le parti accettavano le condizioni proposte e sottoscrivevano personalmente l'accordo allegato al verbale di udienza. Chiedevano, dunque, omologarsi la separazione consensuale. Il Giudice, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e dell'intervenuto accordo, assegnava la causa in decisione al Collegio.
*** La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento. Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente richiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e allegato al verbale di udienza del 2 luglio 2025, che di seguito si riportano:
Tali condizioni concordate non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e rispondono all'interesse della prole minore di età. Possono dunque essere poste a base della presente decisione. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti dal Parte_1 Controparte_1 matrimonio contratto in Sant'Angelo dei Lombardi il 7 marzo 2009, alle condizioni concordate dalle parti come riportate nell'accordo sottoscritto e allegato al verbale di udienza del 2 luglio 2025, da intendersi come parte integrante della presente sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) pone le spese di CTU a definitivo carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
4) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Montella di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2009 atto n. 1 Serie B parte II Ufficio 1, e manda la cancelleria per i relativi adempimenti. Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Giudice est. Il Presidente Dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati: Dott. Raffaele Califano Presidente Dott.ssa Michela Palladino Giudice Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2028/2023 R.G., avente ad oggetto “Separazione personale dei coniugi” e vertente TRA
, Cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Angela Imbriani;
ricorrente E
, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Controparte_1 CodiceFiscale_2
Capobianco; resistente Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: all'udienza del 2.7.2025 le parti hanno chiesto omologarsi la separazione alle condizioni riportate nell'accordo sottoscritto personalmente dai coniugi e allegato al verbale della citata udienza.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 17.06.2023, adiva il Tribunale di Avellino per Parte_1 sentire dichiarare la separazione personale dal proprio coniuge, all'uopo esponendo:
- di aver contratto con matrimonio concordatario il 7.3.2009; Controparte_1
Per_
- che dall'unione coniugale sono nate due figlie, di anni 14 (nata il [...]) e di anni Per_2 13
(9.9.2010);
- che nel corso degli anni il rapporto di coniugio si è sempre più incrinato e di fatto la convivenza è divenuta intollerabile.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni indicate in ricorso. Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 11.9.2023 si costituiva in giudizio
, la quale aderiva alla domanda di separazione, pur formulando autonome istanze in Controparte_1 relazione alle condizioni proposte. Disposta ed espletata CTU sulle modalità di affidamento delle figlie minori, acquisite le relazioni dei servizi sociali incaricati del monitoraggio sul rapporto madre-figlie, il GD emetteva i provvedimenti temporanei e urgenti. Indi, depositate le memorie integrative, espletata, su richiesta delle parti, mediazione familiare, all'udienza del 2.7.2025, dopo ampia discussione, il Giudice Istruttore proponeva alle parti di addivenire ad una separazione consensuale alle condizioni indicate. Le parti accettavano le condizioni proposte e sottoscrivevano personalmente l'accordo allegato al verbale di udienza. Chiedevano, dunque, omologarsi la separazione consensuale. Il Giudice, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e dell'intervenuto accordo, assegnava la causa in decisione al Collegio.
*** La domanda di separazione è fondata e meritevole di accoglimento. Le emergenze processuali consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Il Tribunale, pertanto, considerato che nella fattispecie concreta ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio rileva che le parti hanno congiuntamente richiesto di recepirsi nell'emananda sentenza le condizioni dalle stesse concordate e riportate nell'accordo sottoscritto e allegato al verbale di udienza del 2 luglio 2025, che di seguito si riportano:
Tali condizioni concordate non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume e rispondono all'interesse della prole minore di età. Possono dunque essere poste a base della presente decisione. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti dal Parte_1 Controparte_1 matrimonio contratto in Sant'Angelo dei Lombardi il 7 marzo 2009, alle condizioni concordate dalle parti come riportate nell'accordo sottoscritto e allegato al verbale di udienza del 2 luglio 2025, da intendersi come parte integrante della presente sentenza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) pone le spese di CTU a definitivo carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna;
4) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di Montella di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2009 atto n. 1 Serie B parte II Ufficio 1, e manda la cancelleria per i relativi adempimenti. Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Giudice est. Il Presidente Dr.ssa Valentina Pierri dott. Raffaele Califano