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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/11/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott. Chiara Flavia Scarselli Giudice O.P.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili iscritto al n. 2613/2025 V.G. promosso da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Laica Giannelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Piazza Matteotti n. 17, Buonconvento (SI)
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni: “1) i coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento;
2) la figlia minore resta affidata congiuntamente alla madre e al Per_1 padre, con collocazione presso la residenza della madre in Manduria (TA) via Padre Pio da Pietralcina,
3) I genitori si impegnano a dedicare le loro energie affettive ad un loro equilibrato sviluppo, ed a gestire i periodi duranti i quali la figlia sarà presente presso uno solo dei genitori, anche separatamente, le decisioni educative di ordinaria amministrazione, comunicando all'altro genitore le scelte e la motivazione, mentre le scelte di maggiore importanza relative alla crescita e all'educazione, così come quelle mediche, vacanze individuali, scelte scolastiche religiose e sportive resteranno affidate alla comune responsabilità e condivisione dei due genitori e pertanto dovranno essere discusse e prese dai due genitori insieme.
4) i coniugi hanno deciso di concordare nel modo che segue la presenza della figlia presso ciascuno di loro, tenendo conto del primario interesse della minore, della tenera età della stessa, delle future esigenze anche sportive e di svago, e delle esigenze lavorative dei genitori: il padre, vista la attuale distanza tra la residenza dello stesso e quella della madre, avrà la facoltà di vedere e tenere con sé la figlia un fine settimana al mese, prendendola presso l'abitazione della madre il sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 18,00, e ciò per tutto il periodo del lavoro estivo del padre;
terminata la stagione estiva, da ottobre 2025, il padre vedrà la figlia a fine settimana alterni dal, sempre dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 18,00. Il tutto compatibilmente con le esigenze di studio della minore e dandosi atto i coniugi della possibilità di derogare a tale calendario, previo accordo da raggiungersi per le vie brevi.
5) Per quanto riguarda le vacanze natalizie, il padre trascorrerà con la figlia alternativamente di anno in anno il giorno di Natale e quello di Santo
2 Stefano, mentre l'anno successivo vi trascorrerà il primo giorno dell'anno e il giorno dell'Epifania. Durante le vacanze natalizie il Sig. potrà Pt_2 tenere con sé la figlia per tre giorni consecutivi previo accordo con la madre.
6) Per quanto riguarda, invece, le festività Pasquali, sempre alternativamente di anno in anno, il padre trascorrerà con la figlia il giorno di Pasqua o il lunedì di Pasqua.
7) Infine per quanto attiene alle vacanze estive, verranno concordate tra i genitori una settimana nella quale il padre terrà con sé la figlia, potendoli portare in vacanza dove meglio riterrà, previa comunicazione alla madre del luogo scelto. Allo stesso modo la madre comunicherà al padre la settimana consecutiva nella quale potrà portare con sé in vacanza la figlia, previa comunicazione, con congruo anticipo, al padre del luogo prescelto. I coniugi potranno portare con sé la figlia fuori dal territorio nazionale solo con autorizzazione scritta dell'altro genitore.
7) Il signor si obbliga e si impegna a corrispondere a titolo di contributo Pt_2 al mantenimento della figlia minore la somma complessiva di euro 200,00
(duecento/00), entro e comunque non oltre il 20 di ogni mese, da versare direttamente alla madre, con adeguamento I.S.T.A.T.
Le spese straordinarie, cioè le spese mediche, scolastiche e sportive che dovessero rendersi necessarie nell'interesse della figlia, e tra cui vengono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per visite mediche specialistiche, per apparecchi oculistici ed odontoiatrici, non coperti dal sistema nazionale sanitario, per libri di testo, tasse scolastiche, gite di istruzione e viaggi studio, per la frequentazione di corsi sportivi e musicali, dovranno essere previamente concordate tra i coniugi e, una volta documentate, saranno a carico dei coniugi in misura del 50% ciascuno. I buoni mensa per la minore saranno a carico di entrambi i genitori in misura del 50% ciascuno.
3 8) Entrambi i genitori ritengono primario il diritto della figlia di mantenere un rapporto quanto più possibile ampio, sereno e gratificante con entrambe le figure parentali e, conseguentemente, ciascuno di essi assume, come fondamentale proprio dovere civile ed umano, il favorire nella prole l'affetto ed il rispetto verso l'altro. I genitori dovranno reciprocamente informarsi di ogni questione che, sotto qualsivoglia profilo, possa riguardare la vita della figlia e dovranno fattivamente collaborare per una serena e non conflittuale crescita dei medesimi.
9) i coniugi si danno atto di avere precedentemente risolto e concordato ogni altra questione economica e riguardante la suddivisione dei beni mobili di loro proprietà.
10) I ricorrenti si rilasciano reciprocamente il consenso per l'inserimento della minore nel passaporto e per ogni e qualsivoglia autorizzazione si rendesse necessaria per l'espatrio concordato della figlia per le vacanze o altro”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.51
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 14/11/2018, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Latiano (BR) nell'anno 2018, parte II, Serie A, n. 50 e che si sono separati consensuale con sentenza del 02/05/2024 di questo Tribunale;
ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970;
4 rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nata la figlia in data 26/04/2018 e ritenuto che le condizioni pattuite sono Per_1 rispondenti al suo interesse morale e materiale;
Solo con riferimento al punto 10 sul passaporto deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970;
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
14/11/2018 tra i coniugi nata il [...] a [...]_1
(TA) e , nato il [...] a [...], atto trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Latiano (BR) nell'anno 2018, parte II, Serie A, n. 50 alle condizioni in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Latiano (BR) in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso oggi in Siena, 31/10/2025
5 Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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