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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 588/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 588/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. GAGLIARDONE DANIELA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. GAGLIARDONE DANIELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 17/08/2019 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in SIRACUSA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
1698/2023 pubbl. il 19/12/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in SIRACUSA il 17/08/2019, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 3 SIRACUSA, nell'Anno 2019 Parte 2 Serie C N. 312, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) i coniugi continueranno a vivere separati;
b) i coniugi non dovranno versare nulla l'uno in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
c) compensate le spese del presente giudizio;
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SIRACUSA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 588/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. GAGLIARDONE DANIELA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. GAGLIARDONE DANIELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 17/08/2019 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in SIRACUSA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
1698/2023 pubbl. il 19/12/2023, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in SIRACUSA il 17/08/2019, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 3 SIRACUSA, nell'Anno 2019 Parte 2 Serie C N. 312, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) i coniugi continueranno a vivere separati;
b) i coniugi non dovranno versare nulla l'uno in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
c) compensate le spese del presente giudizio;
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SIRACUSA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 22/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3