Sentenza 15 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/12/2022, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 01958/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00848/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS- (notificato in data 25.4.2018: doc. 1), con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione ha rigettato la domanda del 19.2.2016 del ricorrente per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità “ Tiroidectomia totale con linfoadenectomia cervicale per k papillare multifocale ”, nonché di ogni altro atto a questi presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso, in quanto lesivo ancorché ignoto, donde la riserva di motivi aggiunti, ivi inclusi i pareri del Comitato di Verifica nn. -OMISSIS- del 5.10.2017 e -OMISSIS- del 29.1.2018, la nota del 9.10.2017 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Direzione di Amministrazione, i rapporti informativi delle singole missioni all'estero (nei limiti dell'interesse del ricorrente);
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da ascriversi alla Tab. A - Cat. 8 e alla concessione dell'equo indennizzo per l'infermità di cui alla domanda del 19.2.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, in servizio permanente presso il N.O.R.M. Comando provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS-, con il grado di Appuntato, ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-, con cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha rigettato la domanda presentata in data 19.2.2016 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo in relazione all'infermità « Tiroidectomia totale con linfoadenectomia cervicale per k papillare multifocale in buon compenso farmacologico ed in continuo follow up », nonché i presupposti pareri del Comitato di Verifica nn. -OMISSIS- del 5.10.2017 e -OMISSIS- del 29.1.2018.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- a far data dal 12.1.2005 e sino al 22.3.2015 il sig. -OMISSIS- “è stato in forza al -OMISSIS- … reparto speciale dell'organizzazione mobile dell'Arma dei Carabinieri (inquadrato nella 2ª Brigata Mobile), preposto allo svolgimento delle missioni estere, anche ad alto profilo operativo”;
- durante “i dieci anni di militanza nel -OMISSIS-, il ricorrente ha partecipato a numerose missioni estere (in cui è stato esposto al prolungato contatto con le nano-particelle in cui si frammentava l’uranio impoverito) e precisamente: - in Iraq, dal 24.6.2005 al 27.10.2005; - in Kosovo, dal 21.4.2007 al 5.1.2008; - in Afghanistan, dal 3.8.2010 al 6.1.2011, dal 30.6.2011 al 4.12.2011, dal 28.6.2012 al 24.11.2012 e dal 7.6.2013 al 18.12.2013”;
- il ricorrente, “in vista delle anzidette missioni all’estero, è stato sottoposto a numerose vaccinazioni, che notoriamente provocano carenza immunologica”;
- “nelle citate missioni è stato quotidianamente esposto a vari fattori di rischio che … hanno generato la patologia tumorale per cui è stata presentata la domanda del 19.2.2016: uranio impoverito, nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, temperature estremamente torride, inadeguata alimentazione, fornitura idrica altamente cancerogena, stress, etc.”;
- “in data 3.10.2015, il ricorrente … ha effettuato una visita specialistica endocrinologica privata … che ha evidenziato la diagnosi (conosciuta il 9.10.2015) di « carcinoma papillare ben differenziato della tiroide »”;
- “in data 2.12.2015 il ricorrente è stato sottoposto a intervento chirurgico di « Tiroidectomia totale + linfadenectomia del compartimento centrale + sampling laterocervicale destro (III livello) », presso l’U.O. di Chirurgia Endocrina e Metabolica del Policlinico “A. Gemelli” di Roma”;
- “l’esame istologico ha confermato la gravità della patologia tumorale (« carcinoma papillare tiroideo angioinvasivo multifocale (pT3m). Metastasi linfonoidali di carcinoma papillare » e, pertanto, il ricorrente ha avviato un programma terapeutico “radio-metabolico” e “salvavita”, con visite specialistiche e controlli periodici, a cui tuttora è sottoposto”;
- con istanza del 19.2.2016, il ricorrente ha “domandato il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per la infermità “Carcinoma papillare della Tiroide””;
- con processo verbale prot. -OMISSIS- del 12.7.2016 “la CMO di Bari ha giudicato l’infermità de qua ascrivibile alla Tabella A - Cat. 8”;
- con parere prot. -OMISSIS- del 5.10.2017, “il Comitato di Verifica ha negato la riconducibilità della patologia sofferta a fatti di servizio, in ragione del fatto che “ nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici (radiazioni ionizzanti sulla zona cervicale, trattamenti con Iodio 131 o esposizione a questo isotopo) potenzialmente idonei a dar luogo alla genesi neoplastica, che nella forma in esame riconosce in una certa percentuale di casi la presenza di familiarità. Pertanto, è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti agli atti ”;
- al parere del Comitato di verifica ha fatto seguito il preavviso di diniego dell’istanza;
- con nota del 25.10.2017 “il ricorrente ha presentato delle memorie”;
- con parere prot. -OMISSIS- del 29.1.2018, il Comitato di Verifica “ha confermato il precedente giudizio negativo”;
- stante il predetto parere, “il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con decreto n. -OMISSIS- ha rigettato la domanda del ricorrente, non ritenendo dipendente da causa di servizio l'infermità di carcinoma papillare della tiroide, negandogli di conseguenza il riconoscimento dell'equo indennizzo”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “il parere espresso dal Comitato di Verifica si esprime in termini succinti e generici, omettendo di valutare se le attività svolte in concreto dal ricorrente e gli episodi specifici possano avere avuto, o meno, una incidenza causale sull’insorgenza della denunciata patologia”;
- in particolare, il “Comitato di Verifica non ha tenuto in debito conto altre circostanze dirimenti (ai fini dell’insorgere della patologia lamentata): il ricorrente è stato impiegato, con ruoli operativi e ad alto rischio, in teatri di guerra e in obiettivi sensibili, che sono stati oggetto di bombardamenti delle Forze Nato, e quindi appare fuor di dubbio che il sig. -OMISSIS- è stato esposto a fattori di rischio per la salute”;
- inoltre, “il gravato parere del CVCS non considera - anche soltanto in termini probabilistici - la grave carenza immunologica del ricorrente associata all’insorgenza o alla progressione della malattia, alle numerose vaccinazioni effettuate, all’esposizione a temperature estremamente torride (in alcuni casi anche superiori ai 50°), all’inadeguata alimentazione, alla fornitura idrica altamente cancerogena e allo stress”;
- “la superficiale e negligente condotta amministrativa in qualche modo ha determinato un ritardo diagnostico”;
- “è incontestabile che il ricorrente ha partecipato a varie missioni internazionali (Iraq, Kosovo, Afganistan): si tratta di “teatri di conflitto” in cui l’esposizione all’uranio impoverito è stata significativa, per l’effetto dell’inalazione di sostanze cancerogene a seguito dell’impatto dei proiettili e/o ordigni all’uranio impoverito”.
4. L’autorità ministeriale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
5. Nella udienza pubblica del 24.11.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.
6.1. La storia lavorativa del ricorrente è caratterizzata:
- dalla partecipazione a numerose missioni all’estero in teatri di guerra notoriamente esposti a sostanze tossiche;
- dalla preventiva sottoposizione del medesimo ricorrente alle necessarie vaccinazioni.
6.2. Le predette circostanze non sono state adeguatamente valutate nel parere espresso dal Comitato di verifica.
Il predetto parere è strutturato in termini generici ed apodittici, dal momento che non esamina nel dettaglio l’attività lavorativa del ricorrente, né la specificità dei fattori di rischio a cui il medesimo è stato esposto, con particolare riferimento alla rispettiva rilevanza eziologica rispetto alla insorgenza del carcinoma papillare della tiroide, anche soltanto in termini probabilistici: “ Per l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto fra le patologie contratte da militari e il loro impiego in zone operative quali i Balcani, l'Iraq, l'Afghanistan e il Libano, e per il riconoscimento del concorso di altri fattori collegati ai contesti fortemente degradati ed inquinati delle stesse, non deve essere richiesta, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione, in termini probabilistico-statistici, come indicato nelle Relazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta approvate nelle sedute del 12 febbraio 2008 e del 9 gennaio 2013 ” (T.A.R. Torino, Sez. I, 06/03/2015 n. 429).
6.3. A tale carenza non può supplire il laconico riferimento al fatto che “ non risultano fattori specifici (radiazioni ionizzanti sulla zona cervicale, trattamenti con Iodio 131 o esposizione a questo isotopo) potenzialmente idonei a dar luogo alla genesi neoplastica ”, dal momento che non sono stati indicati gli accertamenti in forza dei quali è stata esclusa l’esposizione a fattori di rischio specifici, tenuto conto dell’ampio materiale istruttorio di cui l’Amministrazione dispone in materia, e ciò a maggior ragione ove si tenga conto del fatto che, di norma, “ gli specifici precedenti di servizio del ricorrente in aree di guerra, ove maggiore appare il rischio di esposizione a sostanze potenzialmente cancerogene (specie, in contesti, quali il Kosovo e l'Iraq, nei quali è provato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito) sono circostanze idonee ad integrare quantomeno un principio di prova del nesso eziologico rispetto alla patologia insorta che ha poi portato alla morte del militare ” (T.A.R. Roma, Sez. I, 07/06/2021 n. 6724).
6.4. Né risultano doverosamente esaminati tutti i possibili fattori di rischio, anche ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nel parere dal Comitato di verifica.
In tal senso, è stato osservato che: “ Sono illegittimi i pareri medico-legale del Comitato di verifica per le cause di servizio che escludono la riconducibilità a causa di servizio dell'infermità patita dall'interessato — militare già in missione di pace in Kosovo e Libano — sulla scorta di una motivazione di stile, stereotipata e, comunque, meramente apparente, sicuramente non in grado di consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha indotto ad escludere il nesso di causalità tra attività espletata e patologia insorta. Nella fattispecie, il Comitato di Verifica non ha né menzionato il complesso insieme di fattori di rischio riconducibili all'esposizione di inquinanti in ambito lavorativo (l'interessato, in qualità di meccanico di mezzi corrazzati, era particolarmente esposto ad agenti inquinanti e cancerogeni), né tantomeno fornito congrue ragioni per escludere che le particolari condizioni di impiego del militare potessero aver influito sull'insorgere della patologia in contestazione ” (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Sez. I, 08.02.2017 n. 55).
6.5. In ogni caso, il Comitato di verifica ha completamente omesso di considerare la rilevanza eziologica delle vaccinazioni a cui è stato sottoposto il ricorrente, laddove invece la giurisprudenza di questo TAR ha ritenuto che il giudizio in questione resta irrimediabilmente viziato, sotto il profilo motivazionale e istruttorio, dalla omessa valutazione “ dell’eventuale incidenza quantomeno concausale di fattori connessi al servizio, consistenti nelle ripetute vaccinazioni, nel particolare stato di stress nei teatri operativi (vedi da ultimo Tar. Bolzano, sez. I, 08 febbraio 2017, n. 55; Tar Genova, sez. I, 29 settembre 2016, n. 956; Tar Lazio, sez. I, 19 aprile 2016, n. 4545) ” (TAR Lecce, Sez. II, 17.05.2018 n. 816).
6.6. In definitiva, il diniego è inficiato da carenza di istruttoria e difetto di motivazione quanto alla valutazione dell’attività lavorativa del ricorrente e della rilevanza causale di tutti i fattori di rischio rispetto all’insorgenza della patologia, ciò che determina l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono poste, come da dispositivo, a carico del Ministero della Difesa, mentre possono essere compensate nei confronti delle altre parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida nella misura di € 2.000,00, oltre al recupero del contributo unificato. Compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.