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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11217 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29876/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 29876/2022 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv. ti Manlio Lubrano di Scorpaniello C.F._2
) ed DO FE ( presso lo studio dei quali, in C.F._3 C.F._4
AP, al viale A. Gramsci n. 13, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., mandataria di Controparte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dagli avv. Antonella MA Controparte_2 P.IVA_2
( ) e OR MA ( ), presso lo studio delle quali, C.F._5 C.F._6 in AP, piazza G. Matteotti n. 7, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 18.11.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1 Parte_2
7804/2022 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto, in qualità di fideiussori di
[...]
di pagare, in solido, a (cessionaria del credito in origine Controparte_3 Controparte_2 vantato da BA di AP s.p.a.), la somma di euro 695.355,00 (oltre interessi e spese del pagina 1 di 8 procedimento monitorio) dovuta sulla base del contratto di mutuo fondiario n. 0850051372123 concluso (mediante atto a rogito del notaio . n. 23262, racc. n. 6201) dalla Persona_1 debitrice principale con BA di AP s.p.a. Gli opponenti, senza contestare l'inadempimento e l'entità del credito ingiunto, hanno: 1) dedotto che l'opposta non ha provato di essere effettivamente titolare del credito azionato in sede monitoria non essendo, in particolare, possibile verificare se nell'elenco dei crediti ceduti figuri anche quello oggetto di causa;
2) eccepito la “prescrizione della garanzia fideiussoria rilasciata con il modulo del 4.12.2007, per decorso del decennio (art. 2946
c.c)” (p. 4 dell'atto di citazione), dovendo il dies a quo della prescrizione farsi decorrere dalla data
(04.10.2010) in cui “la banca creditrice ha avuto conoscenza dell'inadempimento”, oppure dalla data di notifica alla (sola) debitrice principale dell'atto di precetto (01.10.2012) ovvero dell'atto di pignoramento (17.11.2012) e dovendo in ogni caso ritenersi maturata “la prescrizione di ogni e qualsiasi somma -all'interno di quella ingiunta- dovuta dalla debitrice principale a titolo di interessi, per abbondante decorso del termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.” (pp. 4 e 5 atto di citazione); 3) dedotto la nullità parziale delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, co. 2, l n.
287/1990; 4) eccepito, in ogni caso, la maturata decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. (pur oggetto di deroga da parte dell'art. 6 della fideiussione) precisando che “qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il "dies a quo", agli effetti dell'art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni” e, pertanto, nel caso di specie “la decadenza dalla garanzia si era già verificata alla data del 01.10.2012” (p. 6 atto di citazione); 5) dedotto che, a far data dal 2008, gli odierni opponenti non hanno più avuto rapporti con la debitrice principale (della quale la sola è Parte_2 stata amministratrice e socia sino al 13.3.2008) nei confronti della quale -peraltro- sin dal 2012
l'odierna opposta ha instaurato espropriazione immobiliare avente ad oggetto bene di valore stimato in euro 896.000,00.
eccepita l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del Controparte_2 procedimento di mediazione, ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che la titolarità del credito (oggetto di cessione in blocco) in capo al cessionario può esser provata sulla base dell'avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco;
ii) che, in ogni caso, la propria titolarità del credito si desume dalla lista dei crediti ceduti e dalla missiva contenente la dichiarazione con la quale la cedente ha confermato la cessione del diritto oggetto del presente giudizio (pp. 11 e 12 della comparsa di costituzione e risposta); iii)
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che l'atto con il quale si inizia il processo pagina 2 di 8 esecutivo determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti sino alla definizione del procedimento di espropriazione;
iv) che la notifica dell'atto di precetto alla debitrice principale, “quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 del Codice Civile”, è idonea - ai sensi dell'art. 1957, co. 4, c.c. - ad interrompere la prescrizione anche nei confronti dei fideiussori;
v) che
“l'inapplicabilità alla fideiussione de qua del Provvedimento n. 55/2005 […] non deriva tanto dal fatto che si tratta di una fideiussione specifica, anziché di una fideiussione omnibus, quanto piuttosto dal fatto che non è stata prestata su un modello predisposto dalla Banca conforme allo schema ABI, censurato dall'Autorità antitrust, ma è contenuta al punto “ Parte_3 dell'allegato “Capitolato delle condizioni che formano parte integrante del contratto di finanziamento” (pp. 18 e 19 comparsa di costituzione e risposta); vi) che le fideiussioni prestate dagli opponenti non sono in alcun modo riconducibili allo schema ABI oggetto dell'accertamento di
Banca d'Italia e che, in ogni caso, le stesse sono state concluse ben dopo l'accertamento dell'autorità di vigilanza sì che gli opponenti avrebbero dovuto provare l'esistenza, al momento della sottoscrizione, di un'intesa anticoncorrenziale;
vii) che, in ogni caso, alle fideiussioni specifiche non si applica il provvedimento n. 55/2005 atteso che quest'ultimo ha ad oggetto esclusivamente le fideiussioni “omnibus”; viii) che, ancora, non sussistono i presupposti per la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c. poichè gli opponenti, al tempo soci della Controparte_3
erano pienamente consapevoli delle condizioni patrimoniali della debitrice principale e poiché
[...]
l'art. 5 delle fideiussioni prevede l'obbligo per i garanti di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della debitrice principale;
ix) che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è perfettamente valida atteso che “secondo la Suprema Corte, le norme dell'art. 1957 possiedono carattere generale
e derogabile e la relativa applicazione può essere convenzionalmente esclusa” (p. 27 della comparsa di costituzione e risposta).
Rigettata l'istanza di concessione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto è stato assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (il 23.11.2023 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione). Mutato il Giudice istruttore, assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. ed adottati i provvedimenti del 31 maggio 2024 e del 09 dicembre 2024
(mediante i quali è stato effettuato il rilievo d'ufficio sul quale ci si soffermerà di seguito), la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. (come modificato dal c.d. “correttivo
Cartabia”) all'udienza del 18.11.2025.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
pagina 3 di 8 2.1. Mediante il motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) gli opponenti non hanno inteso porre in dubbio la conclusione del contratto di cessione di crediti in blocco tra BA di AP s.p.a. e ma (si veda, in particolare, il contenuto della pagina 3 dell'atto di citazione), Controparte_2 nella sostanza, la sola ricomprensione del credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto di cessione in blocco (sulla distinzione appena delineata si vedano, di recente, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478 e Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944).
Ritiene questo Giudice che le risultanze istruttorie consentano di valutare come provata la titolarità del credito oggetto di causa in capo alla odierna opposta. L'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti in blocco (e, prima ancora, la stessa -per quanto detto, non contestata- conclusione del contratto di cessione) deve infatti ritenersi accertata sulla base di presunzioni (sulla possibilità di provare per presunzioni il contratto di cessione di crediti in blocco si veda -tra le altre- Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944), alla luce dei seguenti, concorrenti elementi: i) la disponibilità -da parte dell'opposta- della copia delle fideiussioni rilasciate dagli odierni opponenti (fideiussioni che non sono soggette ad alcun regime di pubblicità, sì che la relativa disponibilità non può che giustificarsi ai sensi dell'art. 1262 c.c.); ii) l'atto (dall'opposta prodotto il 17 aprile 2023) mediante il quale la cedente ha dichiarato di aver ceduto a tra gli altri, il credito derivante Controparte_2 dal mutuo n. 600051372123 stipulato con la Controparte_3
D'altro canto (e fermo restando che la prova per presunzioni può ritenersi fornita già solo alla luce degli elementi da ultimo richiamati) non può non rilevarsi che, nonostante il lungo tempo trascorso dal pacifico inadempimento, gli opponenti non hanno allegato di aver ricevuto richieste di pagamento da soggetti diversi rispetto a Controparte_4
[...
. Infondata (per la duplice ragione di seguito indicata) risulta pure l'eccezione di prescrizione
In primis, occorre dare atto che gli opponenti hanno sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere nei propri confronti deducendo il maturare della prescrizione dello stesso ove si ritenga il dies a quo decorrente tanto dal 04.10.2010 (prima rata insoluta), quanto dalla data di notifica alla debitrice principale dell'atto di precetto (01.10.2012) ovvero dell'atto di pignoramento (17.11.2012), non risultando ulteriori atti interruttivi sino alla notificazione del decreto ingiuntivo.
La prospettazione degli opponenti non tiene tuttavia conto del condiviso principio secondo il quale
“in tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art.
2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore pagina 4 di 8 medesimo” (Cass., sez. 6-3, ord. 24 marzo 2021, n. 8217). Per effetto di tale principio, pacifica -alla data di instaurazione del presente giudizio- la pendenza dell'espropriazione immobiliare instaurata nei confronti della debitrice principale, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, il motivo di opposizione in esame risulta infondato anche alla luce del condiviso orientamento di legittimità secondo il quale “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232, conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 30 agosto 2011, n. 17798 e Cass., sez. 3, sent. 3 febbraio 1994, n. 1110)”; tanto considerato che il mutuo (concluso nel 2007) aveva durata di quindici anni.
2.3. Anche la prospettata nullità delle garanzie per conformità delle stesse al modello ABI oggetto del provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia non può essere condivisa.
Occorre premettere l'esistenza di divergenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità quanto alla possibilità di estendere la dichiarazione di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema predisposto dall'ABI (ed oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia) alle fideiussioni specifiche (una simile possibilità, esclusa, tra le altre, da Cass., 15 luglio 2024, n. 19401
e Cass., 25 novembre 2024, n. 30383, è stata invece ammessa da Cass., sez. 3, sent. 21 ottobre 2024,
n. 27243).
Nel caso di specie, tuttavia, la questione non è dirimente, assorbente risultando invece la mancata prova (da parte degli opponenti -i quali, pure, ne erano gravati) dell'effettiva esistenza, a monte, di un'intesa restrittiva della concorrenza. L e la non hanno infatti neppure Parte_1 Parte_2 prodotto il provvedimento n. 55/2005 che costituisce prova privilegiata di una simile intesa (tra le altre, Cass., S. U., sent. 30 dicembre 2021, n. 41994), sì che la doglianza deve essere rigettata (per difetto -appunto- di prova del presupposto della assunta nullità relativa) senza necessità di ulteriormente valutare se (circostanza che questo Giudice ritiene peraltro di escludere) il richiamato provvedimento di Banca d'Italia possa rilevare quale prova dell'intesa a monte anche in relazione ad un periodo, quale quello di prestazione delle fideiussioni da parte degli odierni opponenti (2007), successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento amministrativo.
2.4. Il rigetto della doglianza da ultimo esaminata comporta infondatezza anche del motivo di opposizione teso a far accertare la maturata decadenza del diritto dell'opposta ai sensi dell'art. 1957
c.c. Tanto in ragione della valida deroga a riguardo pattuita mediante l'articolo 6 della fideiussione pagina 5 di 8 (nel senso della possibilità di deroga -addirittura implicita- all'art. 1957 c.c. si veda, tra le altre,
Cass., sez. 3, sent. 11 giugno 2012, n. 9455) oggetto pure di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Né, quanto alla , la nullità della pattuizione contrattuale da ultimo richiamata potrebbe Parte_2 inferirsi alla luce dell'art. 33, co. 2, lett. t), cod. cons. Tanto perché – come già rilevato con provvedimento del 31 maggio 2024 - la non ha sottoscritto la garanzia in qualità di Parte_2 consumatore, essendo in realtà -al tempo della conclusione del contratto- legale rappresentante della debitrice principale (tra le tante, Cass., S. U., ord. 27 febbraio 2023, n. 5868, Cass., sez. 6-1, ord. 24 gennaio 2020, n. 1666, Corte di giustizia, ord. 14 aprile 2016, C-534/15, Corte di Persona_2 giustizia, ord. 19 novembre 2015, C-74/15, ). Persona_3
2.5. Da ultimo, inconferente risulta tanto la cessazione -a far data dal 2008- dei rapporti tra gli opponenti e la debitrice principale (tale circostanza, infatti, non comporta estinzione delle obbligazioni derivanti dalla fideiussione), quanto l'instaurazione di espropriazione immobiliare nei confronti della (atteso che le parti non hanno allegato -prima ancora che Controparte_3 documentato- la realizzazione del credito dell'opposta per effetto di tale espropriazione).
3. Tanto detto con riferimento ai motivi alla base dell'opposizione, occorre ora esaminare le questioni (doverosamente -tra le tante, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit
Polska S.A. w Bielsku Białej) sollevate d'ufficio con i provvedimenti del 31 maggio 2024 e 09 dicembre 2024 mediante i quali le parti sono state invitate ad interloquire in ordine alla possibile qualità di consumatore del fideiussore e, in caso di risposta affermativa alla prima Parte_1 questione, in ordine alla possibile vessatorietà (nell'accezione del codice del consumo) della richiamata clausola di deroga all'art. 1957 c.p.c.
A fronte del rilievo officioso l'opponente ha dichiarato di volersi avvalere della tutela apprestata dal codice del consumo ed ha chiesto di accertare la vessatorietà anche dell'art. 11 della fideiussione.
3.1. Ciò posto, deve ritenersi che abbia prestato la garanzia in qualità di Parte_1 consumatore, non avendo egli (a differenza della moglie, ) alcun collegamento con la Parte_2
(cfr., tra le tante, Cass., S. U., ord. 27 febbraio 2023, n. 5868, Cass., sez. 6- Controparte_3
1, ord. 24 gennaio 2020, n. 1666, Corte di giustizia, ord. 14 aprile 2016, C-534/15, Persona_2
Corte di giustizia, ord. 19 novembre 2015, C-74/15, ) ed irrilevante risultando, ai Persona_3 fini della valutazione qui condotta, la qualità di socio dallo stesso assunta con riferimento ad altre società.
3.2. Accertata la qualità di consumatore dell' al momento della prestazione della Parte_1 garanzia occorre allora verificare se la clausola contenuta all'art. 6 della fideiussione (“Consentiamo pagina 6 di 8 espressamente alla Banca di azionare il proprio credito in via giudiziale nei confronti del debitore, di noi fideiussori o di qualsivoglia altro coobbligato o garante anche decorsi i termini di cui all'art.
1957 c.c., restando in ogni caso integri i diritti derivanti alla Banca dalla presente fideiussione fino
a totale estinzione di ogni credito della Banca verso il debitore”) sia effettivamente vessatoria.
Questo Giudice ritiene di dovere rispondere affermativamente alla questione in esame essendo sufficiente, a tal fine, richiamare le condivise decisioni di Cass., sez. 3, ord. 28 settembre 2023, n.
27558 e T. Torino, 15 marzo 2024, in dirittobancario.it.
Dichiarata la vessatorietà della clausola, occorre quindi verificare quale sia la conseguenza della nullità (art. 36 cod. cons.) dell'art. 6 della fideiussione. Tale conseguenza, tenuto conto della natura della clausola, deve essere ravvisata nella piena operatività della disciplina legale (art. 1957 c.c., appunto) che avrebbe trovato applicazione in caso di mancata pattuizione con conseguente mancata possibilità di accertare -in concreto- la maturata decadenza per la duplice ragione di seguito indicata.
3.2.1. In primis, occorre richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto (tra le altre, di recente, Cass., sez. 3, ord. 13 gennaio 2025, n. 835). Ebbene, se, alla luce del principio di effettività della tutela (artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) può ritenersi tempestiva l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata nel primo atto successivo al provvedimento mediante il quale il giudice (colmando l'asimmetria anche processuale esistente tra professionista e consumatore) rileva la possibile abusività della clausola di deroga alla norma da ultimo citata, occorre tuttavia che una simile eccezione sia, in tale (primo) atto, puntualmente sollevata.
Tanto non è accaduto con riferimento al caso concreto atteso che nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6 c.p.c. gli opponenti si sono limitati a chiedere la nullità (per vessatorietà) della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., ma non hanno eccepito la maturata decadenza della creditrice. Né a tal fine potrebbe essere valorizzata la difesa (contenuta in citazione) relativa alla decadenza ex art. 1957 c.c. in conseguenza della violazione dell'art. 2, l. n. 287/90. Tale decadenza è stata infatti prospettata per una ragione diversa rispetto a quella derivante dall'accertata nullità della clausola vessatoria (in relazione a tale ultima ipotesi difettando quindi -in definitiva- una tempestiva eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957 c.c.).
3.2.2. Fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, la decadenza ex art. 1957
c.c. non può essere dichiarata anche per la seguente ragione. L'opposta ha, sin dalla comparsa di costituzione, dedotto l'omesso pagamento delle rate di finanziamento a decorrere dal 4/10/2010 fino alla rata del 4/7/2012 e da tale ultima data, conformemente a questo stabilito dagli artt. 1 e 16 del pagina 7 di 8 contratto di mutuo, ha chiesto il rimborso anticipato delle somme dovute. Non avendo gli opponenti a riguardo svolto alcuna contestazione deve ritenersi pacifica la circostanza che la originaria creditrice ha considerato risolto il rapporto per cui è causa sin dal 04 luglio 2012.
Ebbene ha documentato: i) la notifica alla debitrice principale, da parte della Controparte_2 banca cedente, in data 01.10.2012 (e, pertanto, nel rispetto del termine previsto dall'art. 1957 c.c.), dell'atto di precetto;
ii) la notifica, in data 17.12.2012, del successivo atto di pignoramento, in seguito alla quale è stata iscritta a ruolo la procedura esecutiva, tutt'ora pendente dinanzi al
Tribunale AP (RGE n. 1773/2012).
Ne deriva che alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. può ritenersi in concreto maturata.
3.4. Quanto invece alla clausola di deroga all'art. 190 c.c. (art. 11 della fideiussione), è sufficiente osservare che la stessa non viene in rilievo ai fini dell'oggetto del presente giudizio atteso che l'art. 190 c.c. si applica esclusivamente alle obbligazioni contratte da uno dei coniugi per i bisogni della famiglia e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie (essendo stata la garanzia prestata in favore di soggetto – cui l' non è legato da vincolo coniugale). Controparte_3 Parte_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata l'attività effettivamente svolta e la semplicità delle questioni oggetto del presente giudizio) previsti dal d. m. 147/22 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 1.000.000,000.
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 7804/2022 di questo Tribunale;
2) condanna gli opponenti al pagamento, in solido, in favore degli avvocati Antonella MA e
OR MA, difensori distrattari e creditori in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 14.596,50 oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in AP, il giorno 1 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 29876/2022 R.G. avente ad oggetto: contratti ed obbligazioni varie
TRA
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avv. ti Manlio Lubrano di Scorpaniello C.F._2
) ed DO FE ( presso lo studio dei quali, in C.F._3 C.F._4
AP, al viale A. Gramsci n. 13, sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
E
( ), in persona del legale rappresentante p.t., mandataria di Controparte_1 P.IVA_1
), rappresentata e difesa dagli avv. Antonella MA Controparte_2 P.IVA_2
( ) e OR MA ( ), presso lo studio delle quali, C.F._5 C.F._6 in AP, piazza G. Matteotti n. 7, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 18.11.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto opposizione avverso il decreto n. Parte_1 Parte_2
7804/2022 mediante il quale questo Tribunale ha loro ingiunto, in qualità di fideiussori di
[...]
di pagare, in solido, a (cessionaria del credito in origine Controparte_3 Controparte_2 vantato da BA di AP s.p.a.), la somma di euro 695.355,00 (oltre interessi e spese del pagina 1 di 8 procedimento monitorio) dovuta sulla base del contratto di mutuo fondiario n. 0850051372123 concluso (mediante atto a rogito del notaio . n. 23262, racc. n. 6201) dalla Persona_1 debitrice principale con BA di AP s.p.a. Gli opponenti, senza contestare l'inadempimento e l'entità del credito ingiunto, hanno: 1) dedotto che l'opposta non ha provato di essere effettivamente titolare del credito azionato in sede monitoria non essendo, in particolare, possibile verificare se nell'elenco dei crediti ceduti figuri anche quello oggetto di causa;
2) eccepito la “prescrizione della garanzia fideiussoria rilasciata con il modulo del 4.12.2007, per decorso del decennio (art. 2946
c.c)” (p. 4 dell'atto di citazione), dovendo il dies a quo della prescrizione farsi decorrere dalla data
(04.10.2010) in cui “la banca creditrice ha avuto conoscenza dell'inadempimento”, oppure dalla data di notifica alla (sola) debitrice principale dell'atto di precetto (01.10.2012) ovvero dell'atto di pignoramento (17.11.2012) e dovendo in ogni caso ritenersi maturata “la prescrizione di ogni e qualsiasi somma -all'interno di quella ingiunta- dovuta dalla debitrice principale a titolo di interessi, per abbondante decorso del termine di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.” (pp. 4 e 5 atto di citazione); 3) dedotto la nullità parziale delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, co. 2, l n.
287/1990; 4) eccepito, in ogni caso, la maturata decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. (pur oggetto di deroga da parte dell'art. 6 della fideiussione) precisando che “qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il "dies a quo", agli effetti dell'art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni” e, pertanto, nel caso di specie “la decadenza dalla garanzia si era già verificata alla data del 01.10.2012” (p. 6 atto di citazione); 5) dedotto che, a far data dal 2008, gli odierni opponenti non hanno più avuto rapporti con la debitrice principale (della quale la sola è Parte_2 stata amministratrice e socia sino al 13.3.2008) nei confronti della quale -peraltro- sin dal 2012
l'odierna opposta ha instaurato espropriazione immobiliare avente ad oggetto bene di valore stimato in euro 896.000,00.
eccepita l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del Controparte_2 procedimento di mediazione, ha chiesto di rigettare l'opposizione deducendo: i) che la titolarità del credito (oggetto di cessione in blocco) in capo al cessionario può esser provata sulla base dell'avviso di pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco;
ii) che, in ogni caso, la propria titolarità del credito si desume dalla lista dei crediti ceduti e dalla missiva contenente la dichiarazione con la quale la cedente ha confermato la cessione del diritto oggetto del presente giudizio (pp. 11 e 12 della comparsa di costituzione e risposta); iii)
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che l'atto con il quale si inizia il processo pagina 2 di 8 esecutivo determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti sino alla definizione del procedimento di espropriazione;
iv) che la notifica dell'atto di precetto alla debitrice principale, “quale formale atto di interruzione della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2943 del Codice Civile”, è idonea - ai sensi dell'art. 1957, co. 4, c.c. - ad interrompere la prescrizione anche nei confronti dei fideiussori;
v) che
“l'inapplicabilità alla fideiussione de qua del Provvedimento n. 55/2005 […] non deriva tanto dal fatto che si tratta di una fideiussione specifica, anziché di una fideiussione omnibus, quanto piuttosto dal fatto che non è stata prestata su un modello predisposto dalla Banca conforme allo schema ABI, censurato dall'Autorità antitrust, ma è contenuta al punto “ Parte_3 dell'allegato “Capitolato delle condizioni che formano parte integrante del contratto di finanziamento” (pp. 18 e 19 comparsa di costituzione e risposta); vi) che le fideiussioni prestate dagli opponenti non sono in alcun modo riconducibili allo schema ABI oggetto dell'accertamento di
Banca d'Italia e che, in ogni caso, le stesse sono state concluse ben dopo l'accertamento dell'autorità di vigilanza sì che gli opponenti avrebbero dovuto provare l'esistenza, al momento della sottoscrizione, di un'intesa anticoncorrenziale;
vii) che, in ogni caso, alle fideiussioni specifiche non si applica il provvedimento n. 55/2005 atteso che quest'ultimo ha ad oggetto esclusivamente le fideiussioni “omnibus”; viii) che, ancora, non sussistono i presupposti per la liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c. poichè gli opponenti, al tempo soci della Controparte_3
erano pienamente consapevoli delle condizioni patrimoniali della debitrice principale e poiché
[...]
l'art. 5 delle fideiussioni prevede l'obbligo per i garanti di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della debitrice principale;
ix) che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. è perfettamente valida atteso che “secondo la Suprema Corte, le norme dell'art. 1957 possiedono carattere generale
e derogabile e la relativa applicazione può essere convenzionalmente esclusa” (p. 27 della comparsa di costituzione e risposta).
Rigettata l'istanza di concessione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto è stato assegnato il termine per l'instaurazione dell'obbligatorio tentativo di mediazione (il 23.11.2023 l'opposta ha depositato verbale negativo di mediazione). Mutato il Giudice istruttore, assegnati i termini previsti dall'art. 183, co. 6, c.p.c. ed adottati i provvedimenti del 31 maggio 2024 e del 09 dicembre 2024
(mediante i quali è stato effettuato il rilievo d'ufficio sul quale ci si soffermerà di seguito), la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. (come modificato dal c.d. “correttivo
Cartabia”) all'udienza del 18.11.2025.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
pagina 3 di 8 2.1. Mediante il motivo di opposizione sopra indicato al n. 1) gli opponenti non hanno inteso porre in dubbio la conclusione del contratto di cessione di crediti in blocco tra BA di AP s.p.a. e ma (si veda, in particolare, il contenuto della pagina 3 dell'atto di citazione), Controparte_2 nella sostanza, la sola ricomprensione del credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto di cessione in blocco (sulla distinzione appena delineata si vedano, di recente, Cass., sez. 1, ord. 29 febbraio 2024, n. 5478 e Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944).
Ritiene questo Giudice che le risultanze istruttorie consentano di valutare come provata la titolarità del credito oggetto di causa in capo alla odierna opposta. L'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti in blocco (e, prima ancora, la stessa -per quanto detto, non contestata- conclusione del contratto di cessione) deve infatti ritenersi accertata sulla base di presunzioni (sulla possibilità di provare per presunzioni il contratto di cessione di crediti in blocco si veda -tra le altre- Cass., sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944), alla luce dei seguenti, concorrenti elementi: i) la disponibilità -da parte dell'opposta- della copia delle fideiussioni rilasciate dagli odierni opponenti (fideiussioni che non sono soggette ad alcun regime di pubblicità, sì che la relativa disponibilità non può che giustificarsi ai sensi dell'art. 1262 c.c.); ii) l'atto (dall'opposta prodotto il 17 aprile 2023) mediante il quale la cedente ha dichiarato di aver ceduto a tra gli altri, il credito derivante Controparte_2 dal mutuo n. 600051372123 stipulato con la Controparte_3
D'altro canto (e fermo restando che la prova per presunzioni può ritenersi fornita già solo alla luce degli elementi da ultimo richiamati) non può non rilevarsi che, nonostante il lungo tempo trascorso dal pacifico inadempimento, gli opponenti non hanno allegato di aver ricevuto richieste di pagamento da soggetti diversi rispetto a Controparte_4
[...
. Infondata (per la duplice ragione di seguito indicata) risulta pure l'eccezione di prescrizione
In primis, occorre dare atto che gli opponenti hanno sollevato l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere nei propri confronti deducendo il maturare della prescrizione dello stesso ove si ritenga il dies a quo decorrente tanto dal 04.10.2010 (prima rata insoluta), quanto dalla data di notifica alla debitrice principale dell'atto di precetto (01.10.2012) ovvero dell'atto di pignoramento (17.11.2012), non risultando ulteriori atti interruttivi sino alla notificazione del decreto ingiuntivo.
La prospettazione degli opponenti non tiene tuttavia conto del condiviso principio secondo il quale
“in tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art.
2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore pagina 4 di 8 medesimo” (Cass., sez. 6-3, ord. 24 marzo 2021, n. 8217). Per effetto di tale principio, pacifica -alla data di instaurazione del presente giudizio- la pendenza dell'espropriazione immobiliare instaurata nei confronti della debitrice principale, l'eccezione di prescrizione va rigettata.
Fermo il carattere assorbente della considerazione che precede, il motivo di opposizione in esame risulta infondato anche alla luce del condiviso orientamento di legittimità secondo il quale “Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass., sez. 3, ord. 10 febbraio 2023, n. 4232, conf., tra le altre, Cass., sez. 3, sent. 30 agosto 2011, n. 17798 e Cass., sez. 3, sent. 3 febbraio 1994, n. 1110)”; tanto considerato che il mutuo (concluso nel 2007) aveva durata di quindici anni.
2.3. Anche la prospettata nullità delle garanzie per conformità delle stesse al modello ABI oggetto del provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia non può essere condivisa.
Occorre premettere l'esistenza di divergenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità quanto alla possibilità di estendere la dichiarazione di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema predisposto dall'ABI (ed oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia) alle fideiussioni specifiche (una simile possibilità, esclusa, tra le altre, da Cass., 15 luglio 2024, n. 19401
e Cass., 25 novembre 2024, n. 30383, è stata invece ammessa da Cass., sez. 3, sent. 21 ottobre 2024,
n. 27243).
Nel caso di specie, tuttavia, la questione non è dirimente, assorbente risultando invece la mancata prova (da parte degli opponenti -i quali, pure, ne erano gravati) dell'effettiva esistenza, a monte, di un'intesa restrittiva della concorrenza. L e la non hanno infatti neppure Parte_1 Parte_2 prodotto il provvedimento n. 55/2005 che costituisce prova privilegiata di una simile intesa (tra le altre, Cass., S. U., sent. 30 dicembre 2021, n. 41994), sì che la doglianza deve essere rigettata (per difetto -appunto- di prova del presupposto della assunta nullità relativa) senza necessità di ulteriormente valutare se (circostanza che questo Giudice ritiene peraltro di escludere) il richiamato provvedimento di Banca d'Italia possa rilevare quale prova dell'intesa a monte anche in relazione ad un periodo, quale quello di prestazione delle fideiussioni da parte degli odierni opponenti (2007), successivo rispetto a quello oggetto dell'accertamento amministrativo.
2.4. Il rigetto della doglianza da ultimo esaminata comporta infondatezza anche del motivo di opposizione teso a far accertare la maturata decadenza del diritto dell'opposta ai sensi dell'art. 1957
c.c. Tanto in ragione della valida deroga a riguardo pattuita mediante l'articolo 6 della fideiussione pagina 5 di 8 (nel senso della possibilità di deroga -addirittura implicita- all'art. 1957 c.c. si veda, tra le altre,
Cass., sez. 3, sent. 11 giugno 2012, n. 9455) oggetto pure di specifica sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Né, quanto alla , la nullità della pattuizione contrattuale da ultimo richiamata potrebbe Parte_2 inferirsi alla luce dell'art. 33, co. 2, lett. t), cod. cons. Tanto perché – come già rilevato con provvedimento del 31 maggio 2024 - la non ha sottoscritto la garanzia in qualità di Parte_2 consumatore, essendo in realtà -al tempo della conclusione del contratto- legale rappresentante della debitrice principale (tra le tante, Cass., S. U., ord. 27 febbraio 2023, n. 5868, Cass., sez. 6-1, ord. 24 gennaio 2020, n. 1666, Corte di giustizia, ord. 14 aprile 2016, C-534/15, Corte di Persona_2 giustizia, ord. 19 novembre 2015, C-74/15, ). Persona_3
2.5. Da ultimo, inconferente risulta tanto la cessazione -a far data dal 2008- dei rapporti tra gli opponenti e la debitrice principale (tale circostanza, infatti, non comporta estinzione delle obbligazioni derivanti dalla fideiussione), quanto l'instaurazione di espropriazione immobiliare nei confronti della (atteso che le parti non hanno allegato -prima ancora che Controparte_3 documentato- la realizzazione del credito dell'opposta per effetto di tale espropriazione).
3. Tanto detto con riferimento ai motivi alla base dell'opposizione, occorre ora esaminare le questioni (doverosamente -tra le tante, Corte di giustizia, 9 aprile 2024, C-582/21, FY c. Profi Credit
Polska S.A. w Bielsku Białej) sollevate d'ufficio con i provvedimenti del 31 maggio 2024 e 09 dicembre 2024 mediante i quali le parti sono state invitate ad interloquire in ordine alla possibile qualità di consumatore del fideiussore e, in caso di risposta affermativa alla prima Parte_1 questione, in ordine alla possibile vessatorietà (nell'accezione del codice del consumo) della richiamata clausola di deroga all'art. 1957 c.p.c.
A fronte del rilievo officioso l'opponente ha dichiarato di volersi avvalere della tutela apprestata dal codice del consumo ed ha chiesto di accertare la vessatorietà anche dell'art. 11 della fideiussione.
3.1. Ciò posto, deve ritenersi che abbia prestato la garanzia in qualità di Parte_1 consumatore, non avendo egli (a differenza della moglie, ) alcun collegamento con la Parte_2
(cfr., tra le tante, Cass., S. U., ord. 27 febbraio 2023, n. 5868, Cass., sez. 6- Controparte_3
1, ord. 24 gennaio 2020, n. 1666, Corte di giustizia, ord. 14 aprile 2016, C-534/15, Persona_2
Corte di giustizia, ord. 19 novembre 2015, C-74/15, ) ed irrilevante risultando, ai Persona_3 fini della valutazione qui condotta, la qualità di socio dallo stesso assunta con riferimento ad altre società.
3.2. Accertata la qualità di consumatore dell' al momento della prestazione della Parte_1 garanzia occorre allora verificare se la clausola contenuta all'art. 6 della fideiussione (“Consentiamo pagina 6 di 8 espressamente alla Banca di azionare il proprio credito in via giudiziale nei confronti del debitore, di noi fideiussori o di qualsivoglia altro coobbligato o garante anche decorsi i termini di cui all'art.
1957 c.c., restando in ogni caso integri i diritti derivanti alla Banca dalla presente fideiussione fino
a totale estinzione di ogni credito della Banca verso il debitore”) sia effettivamente vessatoria.
Questo Giudice ritiene di dovere rispondere affermativamente alla questione in esame essendo sufficiente, a tal fine, richiamare le condivise decisioni di Cass., sez. 3, ord. 28 settembre 2023, n.
27558 e T. Torino, 15 marzo 2024, in dirittobancario.it.
Dichiarata la vessatorietà della clausola, occorre quindi verificare quale sia la conseguenza della nullità (art. 36 cod. cons.) dell'art. 6 della fideiussione. Tale conseguenza, tenuto conto della natura della clausola, deve essere ravvisata nella piena operatività della disciplina legale (art. 1957 c.c., appunto) che avrebbe trovato applicazione in caso di mancata pattuizione con conseguente mancata possibilità di accertare -in concreto- la maturata decadenza per la duplice ragione di seguito indicata.
3.2.1. In primis, occorre richiamare la condivisa giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto (tra le altre, di recente, Cass., sez. 3, ord. 13 gennaio 2025, n. 835). Ebbene, se, alla luce del principio di effettività della tutela (artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) può ritenersi tempestiva l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata nel primo atto successivo al provvedimento mediante il quale il giudice (colmando l'asimmetria anche processuale esistente tra professionista e consumatore) rileva la possibile abusività della clausola di deroga alla norma da ultimo citata, occorre tuttavia che una simile eccezione sia, in tale (primo) atto, puntualmente sollevata.
Tanto non è accaduto con riferimento al caso concreto atteso che nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, co. 6 c.p.c. gli opponenti si sono limitati a chiedere la nullità (per vessatorietà) della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., ma non hanno eccepito la maturata decadenza della creditrice. Né a tal fine potrebbe essere valorizzata la difesa (contenuta in citazione) relativa alla decadenza ex art. 1957 c.c. in conseguenza della violazione dell'art. 2, l. n. 287/90. Tale decadenza è stata infatti prospettata per una ragione diversa rispetto a quella derivante dall'accertata nullità della clausola vessatoria (in relazione a tale ultima ipotesi difettando quindi -in definitiva- una tempestiva eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957 c.c.).
3.2.2. Fermo il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, la decadenza ex art. 1957
c.c. non può essere dichiarata anche per la seguente ragione. L'opposta ha, sin dalla comparsa di costituzione, dedotto l'omesso pagamento delle rate di finanziamento a decorrere dal 4/10/2010 fino alla rata del 4/7/2012 e da tale ultima data, conformemente a questo stabilito dagli artt. 1 e 16 del pagina 7 di 8 contratto di mutuo, ha chiesto il rimborso anticipato delle somme dovute. Non avendo gli opponenti a riguardo svolto alcuna contestazione deve ritenersi pacifica la circostanza che la originaria creditrice ha considerato risolto il rapporto per cui è causa sin dal 04 luglio 2012.
Ebbene ha documentato: i) la notifica alla debitrice principale, da parte della Controparte_2 banca cedente, in data 01.10.2012 (e, pertanto, nel rispetto del termine previsto dall'art. 1957 c.c.), dell'atto di precetto;
ii) la notifica, in data 17.12.2012, del successivo atto di pignoramento, in seguito alla quale è stata iscritta a ruolo la procedura esecutiva, tutt'ora pendente dinanzi al
Tribunale AP (RGE n. 1773/2012).
Ne deriva che alcuna decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. può ritenersi in concreto maturata.
3.4. Quanto invece alla clausola di deroga all'art. 190 c.c. (art. 11 della fideiussione), è sufficiente osservare che la stessa non viene in rilievo ai fini dell'oggetto del presente giudizio atteso che l'art. 190 c.c. si applica esclusivamente alle obbligazioni contratte da uno dei coniugi per i bisogni della famiglia e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie (essendo stata la garanzia prestata in favore di soggetto – cui l' non è legato da vincolo coniugale). Controparte_3 Parte_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata l'attività effettivamente svolta e la semplicità delle questioni oggetto del presente giudizio) previsti dal d. m. 147/22 per i giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale di valore sino ad euro 1.000.000,000.
P.Q.M.
Il Tribunale, a definizione del giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 7804/2022 di questo Tribunale;
2) condanna gli opponenti al pagamento, in solido, in favore degli avvocati Antonella MA e
OR MA, difensori distrattari e creditori in solido, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 14.596,50 oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in AP, il giorno 1 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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