Corte Cost., sentenza 22/01/2026, n. 6
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Sentenza 22 gennaio 2026

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    Illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno. La norma censurata è irragionevole perché frustra l’obiettivo della disciplina di regolarizzare la posizione dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ma privi di titolo legale al soggiorno. Inoltre, contrasta con il principio d’eguaglianza, determinando un trattamento diverso per situazioni sostanzialmente identiche (stranieri entrati irregolarmente in Italia rispetto a quelli entrati irregolarmente in altro Stato Schengen). Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. restano assorbite.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 6 del 2026, si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77. Il Consiglio di Stato, terza sezione, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 25 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e agli artt. 21, 24, 27, 28, 29 e 30 del regolamento (UE) 2018/1861. La disposizione censurata impedisce l'ammissione alle procedure di emersione di rapporti di lavoro per i cittadini stranieri segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Il giudice rimettente ha ritenuto la norma irragionevole e in contrasto con il principio di eguaglianza, poiché preclude la valutazione in concreto della pericolosità e la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'istanza, basandosi sull'automatismo ostativo della segnalazione Schengen, anche quando questa sia dovuta unicamente all'ingresso irregolare in un altro Stato membro. Il Consiglio di Stato ha evidenziato come tale automatismo frustri la finalità della normativa di emersione e crei un trattamento diseguale tra stranieri entrati irregolarmente in Italia e quelli transitati da altri Paesi Schengen.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 103, comma 10, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione i cittadini stranieri segnalati nel SIS per il solo fatto di non aver osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno. La Corte ha ritenuto fondate le censure relative alla violazione dell'art. 3 Cost., sia sotto il profilo della ragionevolezza che dell'eguaglianza. È stata evidenziata la contraddittorietà tra la ratio della disciplina di emersione e la norma censurata, che impedisce la regolarizzazione di chi è già presente sul territorio nazionale senza titolo di soggiorno. Inoltre, è stato considerato irragionevole e discriminatorio precludere l'accesso alle procedure a chi è stato segnalato per ingresso irregolare in un altro Stato Schengen, mentre lo consente a chi è entrato direttamente in Italia, pur in assenza di titolo. La Corte ha precisato che la normativa sovranazionale, sia la Convenzione di Schengen che il regolamento UE 2018/1861, non impone un divieto assoluto di rilascio di titoli di soggiorno in presenza di una segnalazione Schengen, ma richiede una valutazione individuale e una consultazione tra Stati membri, che consenta di verificare la reale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza. Pertanto, l'automatismo ostativo previsto dalla norma censurata è stato ritenuto illegittimo. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. sono state dichiarate assorbite.

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 22/01/2026, n. 6
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 6
Data del deposito : 22 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

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