Articolo 1 della Legge 18 febbraio 1963, n. 303
Versione
13 aprile 1963
Art. 1. Articolo unico.

L' articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e' sostituito dal seguente:

Art 24.
Acquisto o vendita dei generi di monopolio
Aggi e indennita'

"I generi di Monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalita' prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.
E' in facolta' dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati.
La misura della cauzione puo' essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga, prestata collettivamente e solidalmente da piu' rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni.
I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad una indennita' per il trasporto dei sali.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennita' per il trasporto dei sali, le modalita' per la loro corresponsione ai rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo".

Entrata in vigore il 13 aprile 1963
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