Versione
13 aprile 1963
13 aprile 1963
Art. 1. Articolo unico.
L' articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e' sostituito dal seguente:
Art 24.
Acquisto o vendita dei generi di monopolio
Aggi e indennita'
"I generi di Monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalita' prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.
E' in facolta' dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati.
La misura della cauzione puo' essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga, prestata collettivamente e solidalmente da piu' rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni.
I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad una indennita' per il trasporto dei sali.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennita' per il trasporto dei sali, le modalita' per la loro corresponsione ai rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo".
L' articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e' sostituito dal seguente:
Art 24.
Acquisto o vendita dei generi di monopolio
Aggi e indennita'
"I generi di Monopolio devono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, con le modalita' prescritte dall'Amministrazione, e sono venduti al pubblico ai prezzi stabiliti dalla tariffa di vendita.
E' in facolta' dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei generi prelevati.
La misura della cauzione puo' essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga, prestata collettivamente e solidalmente da piu' rivenditori e per un importo minimo di lire cinque milioni.
I rivenditori sono retribuiti ad aggio e hanno inoltre diritto ad una indennita' per il trasporto dei sali.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli, vengono fissate la misura degli aggi e delle indennita' per il trasporto dei sali, le modalita' per la loro corresponsione ai rivenditori e quelle per la prestazione della cauzione di cui al secondo e terzo comma del presente articolo".
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Roma, sentenza 24/05/2022, n. 8074Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Sezione decima civile Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 21081 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2017 tra Parte_1 (C.F. C.F._1 , in giudizio con l'avv. Antonio Bucci -PARTE OPPONENTE- e CP_1 C.F. P.IVA_1 ), in giudizio con gli avv.ti Enrico AM e RI AM -PARTE OPPOSTA- OGGETTO: mandato. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni: - per parte …Leggi di più...
- procura alle liti·
- mandato senza rappresentanza·
- art. 1719 c.c.·
- art. 1720 c.c.·
- art. 163 c.p.c.·
- art. 633 c.p.c.·
- legittimazione attiva·
- garanzia autonoma a prima richiesta·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- prova scritta