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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1489/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Gabriella De Seta Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Carmela Trotta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.4.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239008764401000, notificata dall'agente della riscossione il 28.3.2024 nella parte relativa agli avvisi di addebito n. 33420160001514464000, n. 33420160004498350000, n.
33420170002359535000 e n. 33420180002107206000, chiedendo la declaratoria di illegittimità/nullità/annullamento dell'atto opposto e degli avvisi di addebito presupposti, nonché di non debenza delle somme pretese.
1 Lamentava, in particolare, l'intervenuta prescrizione del credito contributivo portato dagli avvisi di addebito presupposti per il decorso del termine quinquennale, e ciò anche in ipotesi di avvenuta notifica di tali atti.
e si costituivano in giudizio contestando CP_1 Controparte_2 il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile atteso che mira (anche) ad accertare l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale maturata (pure) in epoca successiva alla data di notifica degli atti presupposti, qualificandosi sotto questo profilo l'azione in termini di opposizione alla esecuzione ex art. 650 c.p.c, come tale non assoggettata al termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, a fortiori, a quello di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 (che riguarda l'opposizione a cartella/avviso di addebito).
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio l' ha offerto la prova dell'avvenuta notifica alla CP_1 parte ricorrente degli avvisi di addebito presupposti qui di interesse, depositando i relativi avvisi di ricevimento (cfr. fasc. ). CP_1
L'agente della riscossione ha, invece, dedotto e documentato (cfr. fasc. ) CP_3 di aver interrotto il termine quinquennale di prescrizione, tra l'altro, con la notifica alla ricorrente, in data 18.10.2021, dell'intimazione di pagamento n.
03420219000919679000.
Le contestazioni di parte ricorrente alla produzione documentale offerta dell' e dall'agente della riscossione (cfr. note scritte depositate il CP_4
2.7.2024) non possono essere accolte.
Lamenta, in particolare, parte ricorrente che “[..] gli avvisi di ricevimento di ciascun AVA opposto, prodotti in copia semplice, si compongono di due stampe in cui solo nella prima facciata è riportato il numero identificativo della raccomandata, mentre nella seconda è contenuta la sola dicitura “avviso di ricevimento”, senza specifica di alcun numero identificativo e, per giunta, il
2 timbro apposto dal sevizio postale risulta completamente illeggibile [..]” e che
“[..] Ancora, il Giudicante adito non potrà che rilevare l'illegittimità e/o nullità della pretesa creditoria e della successiva procedura di riscossione per carenza di adempimenti essenziali nel procedimento di notifica, proprio sulla base della documentazione depositata in atti dalle resistenti. Infatti, sia l' CP_1
(relativamente agli Ava) che L'Agente per la riscossione (per l'intimazione di pagamento n. 03420219000919679000) sostengono la ritualità della notificata ex art. dell'art. 139 c.p.c., dimenticando, però, quanto espressamente sancito all'art. 60, lettera b-bis) del DPR n. 600 del 1973, in virtù del quale “ai fini del perfezionamento della notifica degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente secondo le norme stabiliti dagli art. 137 e ss del
c.p.c… se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso…il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione, a mezzo di lettera raccomandata
[..]”. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione depositata telematicamente dalle controparti, risulta carente ogni riferimento/prova circa
l'invio della raccomandata informativa, di conseguenza deve concludersi che la prova richiesta ai fini della ritualità del procedimento notificatorio non è stata fornita dalle resistente. Inoltre si evidenzia che le consegnatarie, diverse dal reale destinatario della consegna, non sono neanche familiari conviventi della
[..]” (così nelle note scritte). Parte_1
In senso contrario alle doglianze di parte ricorrente si osserva, tuttavia: 1) che gli avvisi di ricevimento degli avvisi di addebito depositati dall' sono CP_1 costituiti, ciascuno, da un unico atto con facciata fronte/retro sicchè non è necessario che il numero identificativo della raccomandata sia indicato anche nella seconda facciata, poiché, appunto, trattandosi di un unico atto è sufficiente, ai fini della riconducibilità dell'avviso di ricevimento all'avviso di addebito notificato, che detto numero sia indicato nella facciata (fronte) che reca i dati della spedizione (codice prog. utente, ufficio e data di spedizione, codice a barre e soggetto mittente cui restituire l'atto); 2) è del tutto ininfluente la circostanza che il timbro apposto dall'ufficio postale nell'avviso di ricevimento sia illeggibile (rilievo questo comunque non fondato poichè la data apposta con il timbro è ben comprensibile e coincidente con quella, annotata a
3 mano, apposta a fianco dell'indicazione del nominato del soggetto ricevente l'atto) posto che si tratta, in ogni caso, di elemento non idoneo a mettere in discussione l'avvenuta notifica dell'atto; 2) non occorre, ai fini del perfezionamento della notifica degli atti (avvisi di addebito e intimazione di pagamento), l'invio della c.d. raccomandata informativa poichè dalla produzione documentale offerta dalle resistenti si ricava che la notifica degli atti è avvenuta mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, sicchè, trattandosi di forma “semplificata” di notificazione (così
Corte Cost. n. 175/2018), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 e non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 28872/2018, Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 12470/2020
e Corte Cost. n. 175/2018); 3) è irrilevante che, come lamenta la parte ricorrente, le persone consegnatarie non siano familiari conviventi poiché, come ricorda la giurisprudenza di legittimità, “qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (cfr. Cass. 4160/2022): gli avvisi di ricevimento indicano la menzione del nominativo della persona ricevente l'atto ) ed il grado di parentela con il destinatario dell'atto (è Persona_1 indicato “madre”) e non è idoneo a provare la mancata conoscenza dell'atto da parte del destinatario lo stato di famiglia prodotto dalla parte ricorrente.
È dunque provata sia la notifica degli avvisi di addebito presupposti che dell'intimazione di pagamento n. 03420219000919679000.
Tanto precisato, dalla notifica degli avvisi di addebito n.
33420160004498350000 (avvenuta il 18.11.2016), n.
33420170002359535000 (avvenuta il 2.10.2017) e n.
33420180002107206000 (avvenuta il 17.07.2018) e sino a quella dell'intimazione di pagamento n. 03420219000919679000 (18.10.2021) non è decorso il termine quinquennale di prescrizione e detto termine è stato, poi,
4 utilmente interrotto dalla notifica dell'intimazione qui impugnata (avvenuta il
28.3.2024).
In relazione a tali avvisi di addebito non è quindi maturata alcuna prescrizione.
Non è neppure intervenuta la prescrizione del credito contributivo portato dall'avviso di addebito n. 33420160001514464000 (notificato il 12.5.2016) poiché la notifica della citata intimazione di pagamento n.
03420219000919679000 è avvenuta il 18.10.2021, entro il termine quinquennale.
Occorre invero tenere conto della sospensione (per complessivi n. 311 giorni) dei termini di prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020 nonché di quello relativo al periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 disposta dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21.
Per effetto di tale sospensione la notifica dell'intimazione n.
03420219000919679000 è intervenuta entro il quinquennio decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito n. 33420160001514464000.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 2.540,00 oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 5 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
5
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1489/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Gabriella De Seta Parte_1 opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena opposta
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con Avv. Carmela Trotta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.4.2024 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420239008764401000, notificata dall'agente della riscossione il 28.3.2024 nella parte relativa agli avvisi di addebito n. 33420160001514464000, n. 33420160004498350000, n.
33420170002359535000 e n. 33420180002107206000, chiedendo la declaratoria di illegittimità/nullità/annullamento dell'atto opposto e degli avvisi di addebito presupposti, nonché di non debenza delle somme pretese.
1 Lamentava, in particolare, l'intervenuta prescrizione del credito contributivo portato dagli avvisi di addebito presupposti per il decorso del termine quinquennale, e ciò anche in ipotesi di avvenuta notifica di tali atti.
e si costituivano in giudizio contestando CP_1 Controparte_2 il ricorso di cui chiedevano la declaratoria di inammissibilità ovvero di rigetto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
L'opposizione è ammissibile atteso che mira (anche) ad accertare l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale maturata (pure) in epoca successiva alla data di notifica degli atti presupposti, qualificandosi sotto questo profilo l'azione in termini di opposizione alla esecuzione ex art. 650 c.p.c, come tale non assoggettata al termine di cui all'art. 617 c.p.c. e, a fortiori, a quello di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 (che riguarda l'opposizione a cartella/avviso di addebito).
Nel merito l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio l' ha offerto la prova dell'avvenuta notifica alla CP_1 parte ricorrente degli avvisi di addebito presupposti qui di interesse, depositando i relativi avvisi di ricevimento (cfr. fasc. ). CP_1
L'agente della riscossione ha, invece, dedotto e documentato (cfr. fasc. ) CP_3 di aver interrotto il termine quinquennale di prescrizione, tra l'altro, con la notifica alla ricorrente, in data 18.10.2021, dell'intimazione di pagamento n.
03420219000919679000.
Le contestazioni di parte ricorrente alla produzione documentale offerta dell' e dall'agente della riscossione (cfr. note scritte depositate il CP_4
2.7.2024) non possono essere accolte.
Lamenta, in particolare, parte ricorrente che “[..] gli avvisi di ricevimento di ciascun AVA opposto, prodotti in copia semplice, si compongono di due stampe in cui solo nella prima facciata è riportato il numero identificativo della raccomandata, mentre nella seconda è contenuta la sola dicitura “avviso di ricevimento”, senza specifica di alcun numero identificativo e, per giunta, il
2 timbro apposto dal sevizio postale risulta completamente illeggibile [..]” e che
“[..] Ancora, il Giudicante adito non potrà che rilevare l'illegittimità e/o nullità della pretesa creditoria e della successiva procedura di riscossione per carenza di adempimenti essenziali nel procedimento di notifica, proprio sulla base della documentazione depositata in atti dalle resistenti. Infatti, sia l' CP_1
(relativamente agli Ava) che L'Agente per la riscossione (per l'intimazione di pagamento n. 03420219000919679000) sostengono la ritualità della notificata ex art. dell'art. 139 c.p.c., dimenticando, però, quanto espressamente sancito all'art. 60, lettera b-bis) del DPR n. 600 del 1973, in virtù del quale “ai fini del perfezionamento della notifica degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente secondo le norme stabiliti dagli art. 137 e ss del
c.p.c… se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso…il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione, a mezzo di lettera raccomandata
[..]”. Nel caso di specie, dall'esame della documentazione depositata telematicamente dalle controparti, risulta carente ogni riferimento/prova circa
l'invio della raccomandata informativa, di conseguenza deve concludersi che la prova richiesta ai fini della ritualità del procedimento notificatorio non è stata fornita dalle resistente. Inoltre si evidenzia che le consegnatarie, diverse dal reale destinatario della consegna, non sono neanche familiari conviventi della
[..]” (così nelle note scritte). Parte_1
In senso contrario alle doglianze di parte ricorrente si osserva, tuttavia: 1) che gli avvisi di ricevimento degli avvisi di addebito depositati dall' sono CP_1 costituiti, ciascuno, da un unico atto con facciata fronte/retro sicchè non è necessario che il numero identificativo della raccomandata sia indicato anche nella seconda facciata, poiché, appunto, trattandosi di un unico atto è sufficiente, ai fini della riconducibilità dell'avviso di ricevimento all'avviso di addebito notificato, che detto numero sia indicato nella facciata (fronte) che reca i dati della spedizione (codice prog. utente, ufficio e data di spedizione, codice a barre e soggetto mittente cui restituire l'atto); 2) è del tutto ininfluente la circostanza che il timbro apposto dall'ufficio postale nell'avviso di ricevimento sia illeggibile (rilievo questo comunque non fondato poichè la data apposta con il timbro è ben comprensibile e coincidente con quella, annotata a
3 mano, apposta a fianco dell'indicazione del nominato del soggetto ricevente l'atto) posto che si tratta, in ogni caso, di elemento non idoneo a mettere in discussione l'avvenuta notifica dell'atto; 2) non occorre, ai fini del perfezionamento della notifica degli atti (avvisi di addebito e intimazione di pagamento), l'invio della c.d. raccomandata informativa poichè dalla produzione documentale offerta dalle resistenti si ricava che la notifica degli atti è avvenuta mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, sicchè, trattandosi di forma “semplificata” di notificazione (così
Corte Cost. n. 175/2018), trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non già quelle previste dalla l. n. 890 del 1982 e non sussiste l'obbligo dell'invio della c.d. raccomandata informativa al destinatario dell'atto (cfr. Cass. n. 28872/2018, Cass. n. 10037/2019, Cass. n. 12470/2020
e Corte Cost. n. 175/2018); 3) è irrilevante che, come lamenta la parte ricorrente, le persone consegnatarie non siano familiari conviventi poiché, come ricorda la giurisprudenza di legittimità, “qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (cfr. Cass. 4160/2022): gli avvisi di ricevimento indicano la menzione del nominativo della persona ricevente l'atto ) ed il grado di parentela con il destinatario dell'atto (è Persona_1 indicato “madre”) e non è idoneo a provare la mancata conoscenza dell'atto da parte del destinatario lo stato di famiglia prodotto dalla parte ricorrente.
È dunque provata sia la notifica degli avvisi di addebito presupposti che dell'intimazione di pagamento n. 03420219000919679000.
Tanto precisato, dalla notifica degli avvisi di addebito n.
33420160004498350000 (avvenuta il 18.11.2016), n.
33420170002359535000 (avvenuta il 2.10.2017) e n.
33420180002107206000 (avvenuta il 17.07.2018) e sino a quella dell'intimazione di pagamento n. 03420219000919679000 (18.10.2021) non è decorso il termine quinquennale di prescrizione e detto termine è stato, poi,
4 utilmente interrotto dalla notifica dell'intimazione qui impugnata (avvenuta il
28.3.2024).
In relazione a tali avvisi di addebito non è quindi maturata alcuna prescrizione.
Non è neppure intervenuta la prescrizione del credito contributivo portato dall'avviso di addebito n. 33420160001514464000 (notificato il 12.5.2016) poiché la notifica della citata intimazione di pagamento n.
03420219000919679000 è avvenuta il 18.10.2021, entro il termine quinquennale.
Occorre invero tenere conto della sospensione (per complessivi n. 311 giorni) dei termini di prescrizione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 disposta dall'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n.
27/2020 nonché di quello relativo al periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 disposta dall'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21.
Per effetto di tale sospensione la notifica dell'intimazione n.
03420219000919679000 è intervenuta entro il quinquennio decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito n. 33420160001514464000.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 2.540,00 oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 5 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
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