Articolo 1643 del Codice civile
Articolo 1642Articolo 1644
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19 aprile 1942
Art. 1643.

(Rischio della perdita del bestiame).

Il rischio della perdita del bestiame e' a carico dell'affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non e' stato diversamente pattuito.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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