Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1643.
(Rischio della perdita del bestiame).
Il rischio della perdita del bestiame e' a carico dell'affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non e' stato diversamente pattuito.
(Rischio della perdita del bestiame).
Il rischio della perdita del bestiame e' a carico dell'affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non e' stato diversamente pattuito.
Commentari • 2
- 1. Vendita di un bene con patto di riservato dominio in base all’art. 1523 c.c.De Filippis Marcello · https://www.diritto.it/ · 4 novembre 2010 · 138.76363
[…] Tale forma di contratto, come si desume dall'art. 1643 c.c. e dall'art. 2054 c.c., direttamente collegati al art. 1523 c.c., può venire sfruttata per ogni tipologia di vendita senza vincoli sulle categorie di beni di cui è possibile trasferire la proprietà. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 13
- 1. CGCE, n. C-339/89, Sentenza della Corte, Alsthom Atlantique SA contro Compagnie de construction mécanique Sulzer SA, 24/01/1991Provvedimento: […] 3 Una delle principali questioni dibattute dinanzi al giudice nazionale riguarda l' art. 1643 del codice civile francese, redatto nei seguenti termini: […]Leggi di più...
- responsabilità per prodotti difettosi·
- art. 34 Trattato CEE·
- restrizioni quantitative all'esportazione·
- libera circolazione delle merci·
- scelta legge applicabile·
- art. 85 Trattato CEE·
- presunzione assoluta di conoscenza vizi·
- tutela del consumatore·
- giurisprudenza nazionale