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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 22/12/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1893/2024
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1893/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 9 dicembre 2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Riccione (RN), Viale FI BI n. 19, rappresentata e difesa, in forza di procura apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Viola Foschi (Codice fiscale: ) del Foro di Rimini ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Viola Foschi in Verucchio (RN), via Casale n.
78/E; il quale procuratore dichiara di voler ricevere le proprie comunicazioni al n. fax 0541.670718 all'indirizzo Pec: giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
Contro
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Riccione (RN) Via Foligno n. 2;
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 9 dicembre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 6 luglio 2024 la sig.ra ha chiesto lo scioglimento del matrimonio Pt_1 contratto con il sig. in data 30.08.2007 nel corso del quale sono nati due figli CP_1 Per_1
(12.08.2003) e (16.04.2010). Per_2
Con riferimento alla vicenda coniugale, la ricorrente ha dichiarato che, in una prima fase, è riuscita a coniugare la sua attività professionale con la cura del nucleo familiare ma a far data dal 2008 “le stringenti pressioni psicologiche del sig. tese a far lasciare alla odierna ricorrente il proprio lavoro per dedicarsi interamente alla CP_1 famiglia ed alla casa, e la necessità di accudire il piccolo di soli cinque anni hanno preso il sopravvento ed hanno Per_1 portato la sig.ra ad assecondare la richiesta del marito, abbandonando la carriera lavorativa”. Pt_1
La sig.ra ha proseguito evidenziando che con sentenza di separazione n. 1065/2023 sono stati Pt_1 disciplinati anche i profili inerenti all'affidamento e al mantenimento della prole secondo la seguente disciplina: “-Affida la figlia minore a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegna la Per_2 casa familiare;
- Dispone che il padre possa frequentare la figlia secondo il calendario riportato in motivazione al Per_2 paragrafo n. 4 (NDR ossia: ogni mercoledì a cena e il sabato o la domenica pomeriggio dalle ore 15 alle ore 22 con alternanza dei periodi di sospensione scolastica e di festività, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze della minore); - Pone a carico di con decorrenza dalla presente pronuncia e ferme per il pregresso le CP_1 statuizioni indicate in parte motiva, il versamento mensile di € 800,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli Per_1
e (€ 400,00 ciascuno), annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di Per_2 ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna”.
In ordine ai rapporti tra il sig. e i figli, la sig.ra ha esposto che le ragioni CP_1 Pt_1 dell'allontanamento “sono da ricercarsi non nella condotta della Sig.ra o degli stessi figli, bensì nell'atteggiamento Pt_1 disinteressato e distaccato dello stesso Sig. che dal proprio allontanamento dalla casa familiare (e in realtà anche CP_1 prima) si è reso totalmente estraneo ai figli, ai loro interessi ed alle loro esigenze”. Ha proseguito parte ricorrente sottolineando che “il Sig. si disinteressa anche delle questioni di salute dei minori: ad esempio quando il figlio CP_1 si è rotto il naso, il padre non si è mai premurato di accompagnarlo alle visite o di chiedergli come stesse. Medesimo Per_1 trattamento per quanto riguarda la scogliosi di cui è affetto. L'unico interesse a tali problemi di salute che il padre mostra, è quello di lamentarsi per le conseguenti spese e ometterne il rimborso”. Anche i contatti telefonici tra il resistente e i pagina 2 di 11 figli, a detta della ricorrente, sono del tutto sporadici in quando a far data dal 31 marzo 2024 il padre ha chiamato solo in un paio di occasioni. Per_2
Sotto il profilo economico la sig.ra ha rappresentato che il sig. ha omesso di Pt_1 CP_1 corrispondere il mantenimento così come stabilito con sentenza di separazione e ha sempre omesso di rimborsarle le spese straordinarie. La ricorrente ha altresì precisato che il resistente presta servizio presso la società Color TE srl e percepisce uno stipendio mensile di euro 1.800,00 oltre che svolgere taluni lavori saltuari al sabato mattina mentre lei “è iscritta alle liste del Centro per l'impiego della provincia di Rimini dall'anno 2021 ma, ovviamente, l'età e la prolungata assenza dal mercato del lavoro, rendono pressoché nulle ogni chances di trovare un'occupazione”.
Da ultimo, parte ricorrente ha altresì chiesto la condanna di controparte al versamento dell'assegno divorzile anche alla luce di quelle che sono le forzose rinunce alle quali per volere del marito è stata costretta e che l'hanno indotta a lasciare la sua attività lavorativa (“è indubbio che la ricorrente abbia sacrificato le proprie aspettative economiche e lavorative per potersi dedicare alla cura del ménage familiare, e ciò (come già sopra ampiamente rilevato) per scelta principalmente dettata dal Sig. che non gradiva il ruolo manageriale della moglie, CP_1 impiego che la teneva fuori di casa più di quanto egli volesse”).
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 26 novembre 2024, il sig. è comparso privo di legale rappresentante e ha chiesto un breve rinvio al fine di costituirsi in CP_1 giudizio in conformità alla disciplina di legge. Alla successiva udienza del 10 dicembre 2024, il Giudice, stante la mancata costituzione del resistente, ha proceduto all'ascolto della ricorrente e ha rimesso la causa alla decisione del Collegio per la pronuncia sulla domanda di scioglimento del matrimonio. Con ordinanza adottata all'esito della Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024, il Collegio ha ordinato alla Guardia di
Finanza di depositare documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale del sig. e ha CP_1 fissato per l'esame della citata documentazione l'udienza del 17 giugno 2025. In tale circostanza, l'Avv.
Foschi ha sottolineato l'inadempimento del sig. al pagamento del contributo al mantenimento e il CP_1
Giudice ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 9 dicembre 2025 all'esito della quale la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 5.10.2020, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. pagina 3 di 11 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
La presente pronuncia, successiva a quella non definitiva in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie, attinenti all'affido e alla collocazione del minore e alla determinazione del quantum degli obblighi di mantenimento gravanti sul resistente.
SULL'AFFIDO ESCLUSIVO RAFFORZATO DELLA MINORE, SULLA COLLOCAZIONE E SULLA
DISCIPLINA INERENTE ALLE VISITE
Parte ricorrente ha concluso chiedendo che venga disposto l'affido super esclusivo della minore Per_2 deducendo che il padre si è totalmente disinteressato della figlia sottraendosi ai doveri paterni ivi compreso quello di mantenimento della prole. Più nel dettaglio la ricorrente ha così dedotto: “Nel 2024 solo l'intervento dei legali ha convinto il Sig. a prestare il consenso. Nel 2025, invece, il 26 settembre la Sig.ra chiedeva per CP_1 Pt_1 mail al padre di autorizzarla a prestare il consenso per entrambi i genitori per lo sportello psicologo e per il patto di responsabilità, avvisandolo che in caso contrario i moduli da lui sottoscritti avrebbero dovuto essere consegnati entro il giorno successivo. Il Sig. si limitava a riscontrare la mail con la frase “Assolutamente no” e il giorno successivo NON faceva CP_1 pervenire i moduli firmati. Il 28.09.2025, allora, la Sig.ra si vedeva costretta ad inviare un'ulteriore mail, scrivendo Pt_1
“Non ho ancora ricevuto firmati i moduli inviati. Sono stati raccolti in classe ieri come avevo scritto. Aggiungo questo e spero entro sera di averli tutti così almeno domani può consegnarli come hanno già fatto i suoi compagni di classe. Grazie”. Il Per_2
Sig. rispondeva per la seconda volta “Assolutamente no”. CP_1
In punto di diritto occorre evidenziare che l'art. 337 ter c.c. dispone che il Giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. La stessa norma prosegue prevedendo che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Solo in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., pertanto, comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza e interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, nonché l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione pagina 4 di 11 della vita quotidiana (ad esempio, per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
L'affido esclusivo ad uno dei genitori costituisce una soluzione eccezionale consentita esclusivamente quando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore. In caso di affidamento esclusivo l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta al solo genitore affidatario. Tuttavia, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori e il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Con l'affido esclusivo, pertanto, la titolarità della responsabilità genitoriale rimane comunque in capo ad entrambi i coniugi ma il suo esercizio è limitato al solo genitore affidatario.
Il criterio sulla base del quale orientare la scelta tra affido condiviso e affido esclusivo è quello della tutela dell'interesse del morale e materiale della prole. Affinché la prole venga affidata all'uno o all'altro genitore è necessario che risulti con provvedimento motivato, in positivo la idoneità del genitore affidatario e in negativo la inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza e inidoneità educativa del medesimo, o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Le condizioni pregiudizievoli per la prole che legittimano la scelta di non disporre l'affido condiviso ricorrono nel caso di sostanziale abbandono del figlio minore da parte di un genitore, sia sotto il profilo affettivo che dell'assistenza economica, l'esercizio discontinuo del diritto di visita, il totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, il rifiuto categorico del minore di vedere l'altro genitore, nel caso in cui risulti accertata la perdurante tendenza alla aggressività di uno dei genitori, fonte di possibile pregiudizio per la prole o ancora nel caso di grave conflittualità tra i genitori e commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro.
Da ultimo, viene in rilievo l'istituto dell'affidamento esclusivo rafforzato, detto anche affido super- esclusivo, che ricorre nel caso in cui il genitore affidatario avrà facoltà di decidere in via autonoma anche sulle questioni di istruzione, educazione e salute, residuando sull'altro genitore solo il potere di vigilanza sulle dette decisioni. L'affidamento super-esclusivo in favore di uno solo dei genitori può essere disposto solamente quando l'altro dimostri gravi carenze nelle capacità genitoriali. In particolare, esso è disposto se dalle risultanze peritali chiare, convergenti e motivate, fondate su documentazioni cliniche e oggetto di specifico accertamento anche di fatto, si evince un elevato grado di conflittualità nella coppia genitoriale ed una situazione improntata a grave carenza nelle capacità genitoriali di uno di essi.
Con riferimento alla rilevanza della condotta processuale di controparte in ordine alla scelta della forma di affidamento la giurisprudenza di merito ha evidenziato che il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa pagina 5 di 11 adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale (Tribunale, Milano, sez. IX, 20.06.2018, n.
6910).
Nel caso in esame ritiene il presente Collegio che sussistano i presupposti per accogliere la domanda di affido super esclusivo formulata da parte ricorrente.
Il sig. ha dimostrato un totale disinteresse nei confronti della figlia, circostanza altresì CP_1 confermata dalla mancata costituzione nel presente giudizio e dalla conseguente dichiarazione di contumacia resa con sentenza del 27 dicembre 2024.
L' inidoneità educativa del resistente e il suo totale disinteresse hanno trovato conferma anche all'esito dell'esame delle dichiarazioni rese nel corso del presente procedimento da parte ricorrente e della documentazione depositata in atti. Più nel dettaglio la sig.ra in sede di ascolto ha così riferito: “mio Pt_1 figlio più grande ha 21 anni e sta frequentando la università; la minore ha 14 anni e frequenta il liceo classico non vede mai il padre non esistendo un rapporto tra i due, non l'ha nemmeno mai contattata telefonicamente se non una volta al mese e fisicamente non si vedono da oltre un anno e mezzo”. Dalla documentazione di cui in atti, inoltre, emerge che il sig. ha omesso di prestare il consenso necessario per l'accesso allo “sportello psicologico messo a disposizione CP_1 dalla scuola” e ciò ha costretto la sig.ra a contattare il suo legale al fine di ottenere riscontro. Pt_1
Costituisce circostanza provata che il sig. non è collaborante con riferimento alle decisioni relative CP_1 ai figli né ha dimostrato la capacità di voler instaurare un dialogo costruttivo con la ricorrente, circostanza quest'ultima desumibile dall'esame dei documenti 29 e 30 allegati al ricorso introduttivo nei quali si legge che agli inviti della sig.ra a firmare la documentazione relativa alla figlia lo stesso si è limitato a Pt_1 risponderle “assolutamente no”, senza fornire alcuna spiegazione in ordine alle ragioni del suo dissenso.
Ulteriore circostanza che depone a favore dell'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo rafforzato, è l'inadempimento del sig. all'obbligo mantenimento dei figli. CP_1
Sulla citata tematica si ricorda che il sistematico e totale inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole, unito all'assenza o discontinuità nell'esercizio del diritto di visita, costituiscono condotte senza dubbio sintomatiche di un sostanziale disinteresse del genitore e della sua totale inidoneità ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta anche al genitore non collocatario. A riguardo la Cassazione ha affermato che “l'inadempimento continuo dell'obbligo di corrispondere
l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano
l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in deroga al principio dell'affidamento condiviso” (Cassazione civile, sez. I,
11.07.2022, n. 21823).
Orbene nel caso di specie, costituisce circostanza provata che il sig. si è sottratto all'obbligo di CP_1 contribuzione al pagamento delle spese straordinarie;
più nel dettaglio, egli non ha provveduto al rimborso delle spese relative all'acquisto dei libri scolastici della figlia inducendo la odierna ricorrente a rivolgersi al suo legale per conseguire quanto dovutole. Lo stesso è a dirsi con riferimento alla sottrazione al dovere di pagina 6 di 11 mantenimento ordinario così come stabilito in sede di separazione in quanto il sig. ha CP_1 arbitrariamente ridotto l'importo versando a far data dal mese di dicembre 2024 la somma di euro 190,79 come da documentazione in atti.
In conclusione, dalle circostanze emerse nel corso del giudizio e dalla contumacia del sig. nel CP_1 presente procedimento, é possibile desumere una condizione di manifesta carenza ed inadeguatezza del padre all'assunzione di un maturo e consapevole ruolo genitoriale, tale da far ritenere a questo Collegio necessaria ed opportuna, nell'interesse esclusivo della minore, l'ulteriore limitazione della responsabilità genitoriale di quest'ultimo mediante l'attribuzione alla madre del potere di assumere in via autonoma, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3 c.c., anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e a tutte le pratiche amministrative che la riguardano, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, ferma altresì la collocazione e domiciliazione di presso la sita in Riccione (RN) alla Via Per_2
BI FI n. 19 alla sig.ra Pt_1
Quanto alla disciplina inerente alle visite ritiene il presente Collegio che eventuali incontri con il padre debbano avvenire previo accordo con la ricorrente e in conformità al volere e all'interesse della minore, vista anche la età di quest'ultima e la sua autonoma capacità di autodeterminazione in ordine agli incontri.
Si ritiene altresì superflua la richiesta di conferma dell'incarico ai Servizi Sociali formulata dalla ricorrente, stante la età della minore la quale è nata il [...].
SUL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto che venga stabilito in euro 1.000,00
l'importo per il mantenimento di entrambi i figli oltre il 70% delle spese straordinarie, stante le sopravvenienze che si sono verificate dal momento della adozione della pronuncia di separazione con la quale era stato fissato in euro 800,00 l'obbligo di mantenimento facente capo al sig. CP_1
Sul piano normativo l'art. 315 bis c.c., rubricato “diritti e doveri del figlio”, dispone che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il diritto al mantenimento costituisce un diritto fondamentale che assolve alla funzione di assicurare la tutela al minore.
La giurisprudenza di merito ha evidenziato che la contumacia del resistente e la di lui conseguente inadempienza all'obbligo di depositare le dichiarazioni reddituali fa sorgere in capo al giudice, impossibilitato ad avere notizie certe circa l'attuale attività di lavoro ed i redditi del contumace, la facoltà di determinare la legittima misura del contributo al mantenimento dei figli minori correlandola non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dalla attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli stessi
(Tribunale, Monza, sez. IV, 03.05.2007, n. 1546). pagina 7 di 11 Con riferimento alla situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente non si sono verificate modifiche rispetto a quanto già esaminato con pronuncia di separazione;
la ricorrente, infatti, ad oggi è ancora disoccupata (“La Sig.ra è iscritta alle liste del Centro per l'impiego della provincia di Rimini dall'anno Pt_1
2021 ma, ovviamente, l'età e la prolungata assenza dal mercato del lavoro, rendono pressoché nulla ogni chance di trovare un'occupazione”) e vive, insieme ai due figli e nella casa coniugale gravata da mutuo Per_1 Per_2 cointestato e di sua esclusiva titolarità a afar data dal 2020.
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale del sig. egli è dipendente della azienda CP_1
Color TE srl e dalla documentazione depositata dalla Guardia di Finanza risulta che nell'anno di imposta 2024 ha percepito un reddito pari ad euro 26.018,24.
Ritiene l'adito Collegio che sia proporzionato alla situazione reddituale delle parti confermare il contributo al mantenimento così come stabilito in sede di separazione non essendosi verificate sopravvenienze tali da giustificare l'incremento così come richiesto da parte ricorrente.
Si precisa altresì che con riferimento a vada escluso che egli sia soggetto economicamente Per_1 indipendente, in quanto, sebbene maggiorenne non ha ancora completato il suo percorso di studi universitari così come dedotto ed argomentato in atti (“In tema di obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio - che non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta, Cassazione civile, sez. I, 26.01.2011, n. 1830).
In relazione alla domanda relativa alla conferma di quanto statuito in sede di separazione in ordine al riparto delle spese straordinarie, giova sottolineare che in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.
Orbene nel caso di specie, il presente Collegio ritiene che le spese straordinarie vadano allocate in misura pari al 50% in quanto, ferma la disparità reddituale tra le parti del presente giudizio, ritiene tuttavia l'adito Tribunale che la sig.ra sia soggetto dotato di capacità lavorativa e in ogni caso la Pt_1 summenzionata disparità economica è parzialmente sanata dalle disposizioni patrimoniali che verranno adottate all'esito del citato procedimento e dalla integrale attribuzione alla ricorrente dell'assegno unico familiare conseguente all'affidamento esclusivo rafforzato di Per_2
Con riferimento al citato contributo si ricorda che, sebbene il principio regolatore generale è che CP_2
l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale pagina 8 di 11 ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli, tuttavia, detta regola è derogata o in caso di accordo delle parti o in caso di affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. Pertanto, conformemente alla domanda di parte ricorrente e vista la forma di affidamento disposta, tale corresponsione verrà erogata unicamente alla sig.ra Pt_1
SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE
Parte ricorrente ha chiesto che venga stabilito in euro 500,00 il contributo mensile dovrà essere erogato in suo favore dal sig. Più nel dettaglio la ricorrente ha ribadito di aver sacrificato la sua vita CP_1 professionale per dedicarsi integralmente alla cura della famiglia (“La sig.ra invece, in costanza Parte_1 di convivenza e all'inizio della vita coniugale, lavorava come responsabile dell'ufficio moda dell'azienda RI OI
UD, componente del Gruppo ER TI (quindi con ruolo apicale) ed era economicamente autosufficiente. Dal
2008, invece, dopo la nascita del primo figlio vista l'insistenza del marito affinché la moglie smettesse di lavorare Per_1 per dedicarsi a fare la mamma, la Sig.ra decideva, suo malgrado, di licenziarsi”). Pt_1
Preliminarmente è opportuno precisare che conformemente a quanto affermato dalla più recente giurisprudenza, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Sulla citata tematica la recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che “l'assegno divorzile deve essere
- oltre alla eventuale componente assistenziale - anche adeguato, sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha
l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale" (Cassazione civile, sez. I, 16.03.2025, n. 7011).
In ordine alla funzione assistenziale deve escludersi che la sig.ra versi in una oggettiva Pt_1 condizione di impossibilità di procurarsi un reddito idoneo a garantirle una esistenza dignitosa, in quanto soggetto dotato di capacità lavorativa. A riguardo è opportuno precisare che nell'ambito del giudizio di pagina 9 di 11 separazione con provvedimento provvisorio ed urgente è stato posto a carico del sig. di contribuire CP_1 al mantenimento della moglie per un periodo non eccedente i 12 mesi.
In ordine alla funzione compensativo riparatoria, parte ricorrente ha provato di aver rinunciato alla propria carriera lavorativa e alla propria crescita professionale per dedicarsi interamente alla cura del nucleo familiare. Più nel dettaglio nell'anno 2008, la sig.ra ha cessato la sua attività lavorativa e si è Pt_1 dedicata esclusivamente alla crescita dei figli e alla cura del nucleo domestico.
Tale circostanza giustifica anche all'esito della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, così come ricostruita nel precedente paragrafo, l'obbligo in capo a parte resistente di corrispondere a titolo di mantenimento della ex coniuge la somma mensile di euro 200,00.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dell'erario stante la ammissione della sig.ra al gratuito patrocinio. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Affida la figlia minore in via esclusiva rafforzata alla sig.ra con Per_2 Parte_1 collocazione presso di lei, disponendo che la stessa possa assumere in autonomia ogni decisione relativa al profilo sanitario, scolastico e di residenza del minore;
➢ Dispone che eventuali incontri tra il sig. e la minore debbano avvenire previo CP_1 accordo con la sig.ra e compatibilmente con la volontà e l'interesse della Parte_1 figlia;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a parte ricorrente, entro il CP_1 giorno 7 di ogni mese, a titolo di mantenimento di entrambi i figli, la somma di euro 800,00
(400,00 euro ciascuno) – attualizzabile secondo indice ISTAT – oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a parte ricorrente, entro il CP_1 giorno 7 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 200,00 - attualizzabile secondo indice ISTAT;
➢ Condanna il sig. al pagamento in favore della sig.ra delle spese CP_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 a titolo di compenso professionale, oltre al l5% a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge con distrazione a favore dell'Erario.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2025
pagina 10 di 11 Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rimini in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sig.ri magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1893/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 9 dicembre 2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
a Riccione (RN), Viale FI BI n. 19, rappresentata e difesa, in forza di procura apposta in calce al presente atto, dall'Avv. Viola Foschi (Codice fiscale: ) del Foro di Rimini ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Viola Foschi in Verucchio (RN), via Casale n.
78/E; il quale procuratore dichiara di voler ricevere le proprie comunicazioni al n. fax 0541.670718 all'indirizzo Pec: giusta procura in atti;
Email_1
Ricorrente
Contro
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Riccione (RN) Via Foligno n. 2;
Resistente contumace con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza del 9 dicembre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
AVENTE AD OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
Con ricorso depositato in data 6 luglio 2024 la sig.ra ha chiesto lo scioglimento del matrimonio Pt_1 contratto con il sig. in data 30.08.2007 nel corso del quale sono nati due figli CP_1 Per_1
(12.08.2003) e (16.04.2010). Per_2
Con riferimento alla vicenda coniugale, la ricorrente ha dichiarato che, in una prima fase, è riuscita a coniugare la sua attività professionale con la cura del nucleo familiare ma a far data dal 2008 “le stringenti pressioni psicologiche del sig. tese a far lasciare alla odierna ricorrente il proprio lavoro per dedicarsi interamente alla CP_1 famiglia ed alla casa, e la necessità di accudire il piccolo di soli cinque anni hanno preso il sopravvento ed hanno Per_1 portato la sig.ra ad assecondare la richiesta del marito, abbandonando la carriera lavorativa”. Pt_1
La sig.ra ha proseguito evidenziando che con sentenza di separazione n. 1065/2023 sono stati Pt_1 disciplinati anche i profili inerenti all'affidamento e al mantenimento della prole secondo la seguente disciplina: “-Affida la figlia minore a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegna la Per_2 casa familiare;
- Dispone che il padre possa frequentare la figlia secondo il calendario riportato in motivazione al Per_2 paragrafo n. 4 (NDR ossia: ogni mercoledì a cena e il sabato o la domenica pomeriggio dalle ore 15 alle ore 22 con alternanza dei periodi di sospensione scolastica e di festività, il tutto salvo diverso accordo tra i genitori e tenuto conto delle esigenze della minore); - Pone a carico di con decorrenza dalla presente pronuncia e ferme per il pregresso le CP_1 statuizioni indicate in parte motiva, il versamento mensile di € 800,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli Per_1
e (€ 400,00 ciascuno), annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di Per_2 ogni mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna”.
In ordine ai rapporti tra il sig. e i figli, la sig.ra ha esposto che le ragioni CP_1 Pt_1 dell'allontanamento “sono da ricercarsi non nella condotta della Sig.ra o degli stessi figli, bensì nell'atteggiamento Pt_1 disinteressato e distaccato dello stesso Sig. che dal proprio allontanamento dalla casa familiare (e in realtà anche CP_1 prima) si è reso totalmente estraneo ai figli, ai loro interessi ed alle loro esigenze”. Ha proseguito parte ricorrente sottolineando che “il Sig. si disinteressa anche delle questioni di salute dei minori: ad esempio quando il figlio CP_1 si è rotto il naso, il padre non si è mai premurato di accompagnarlo alle visite o di chiedergli come stesse. Medesimo Per_1 trattamento per quanto riguarda la scogliosi di cui è affetto. L'unico interesse a tali problemi di salute che il padre mostra, è quello di lamentarsi per le conseguenti spese e ometterne il rimborso”. Anche i contatti telefonici tra il resistente e i pagina 2 di 11 figli, a detta della ricorrente, sono del tutto sporadici in quando a far data dal 31 marzo 2024 il padre ha chiamato solo in un paio di occasioni. Per_2
Sotto il profilo economico la sig.ra ha rappresentato che il sig. ha omesso di Pt_1 CP_1 corrispondere il mantenimento così come stabilito con sentenza di separazione e ha sempre omesso di rimborsarle le spese straordinarie. La ricorrente ha altresì precisato che il resistente presta servizio presso la società Color TE srl e percepisce uno stipendio mensile di euro 1.800,00 oltre che svolgere taluni lavori saltuari al sabato mattina mentre lei “è iscritta alle liste del Centro per l'impiego della provincia di Rimini dall'anno 2021 ma, ovviamente, l'età e la prolungata assenza dal mercato del lavoro, rendono pressoché nulle ogni chances di trovare un'occupazione”.
Da ultimo, parte ricorrente ha altresì chiesto la condanna di controparte al versamento dell'assegno divorzile anche alla luce di quelle che sono le forzose rinunce alle quali per volere del marito è stata costretta e che l'hanno indotta a lasciare la sua attività lavorativa (“è indubbio che la ricorrente abbia sacrificato le proprie aspettative economiche e lavorative per potersi dedicare alla cura del ménage familiare, e ciò (come già sopra ampiamente rilevato) per scelta principalmente dettata dal Sig. che non gradiva il ruolo manageriale della moglie, CP_1 impiego che la teneva fuori di casa più di quanto egli volesse”).
Sotto il profilo della dinamica processuale, all'udienza di prima comparizione del 26 novembre 2024, il sig. è comparso privo di legale rappresentante e ha chiesto un breve rinvio al fine di costituirsi in CP_1 giudizio in conformità alla disciplina di legge. Alla successiva udienza del 10 dicembre 2024, il Giudice, stante la mancata costituzione del resistente, ha proceduto all'ascolto della ricorrente e ha rimesso la causa alla decisione del Collegio per la pronuncia sulla domanda di scioglimento del matrimonio. Con ordinanza adottata all'esito della Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024, il Collegio ha ordinato alla Guardia di
Finanza di depositare documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale del sig. e ha CP_1 fissato per l'esame della citata documentazione l'udienza del 17 giugno 2025. In tale circostanza, l'Avv.
Foschi ha sottolineato l'inadempimento del sig. al pagamento del contributo al mantenimento e il CP_1
Giudice ha fissato per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 9 dicembre 2025 all'esito della quale la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento in data 5.10.2020, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. pagina 3 di 11 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”).
La presente pronuncia, successiva a quella non definitiva in ordine allo status, ha ad oggetto le sole questioni accessorie, attinenti all'affido e alla collocazione del minore e alla determinazione del quantum degli obblighi di mantenimento gravanti sul resistente.
SULL'AFFIDO ESCLUSIVO RAFFORZATO DELLA MINORE, SULLA COLLOCAZIONE E SULLA
DISCIPLINA INERENTE ALLE VISITE
Parte ricorrente ha concluso chiedendo che venga disposto l'affido super esclusivo della minore Per_2 deducendo che il padre si è totalmente disinteressato della figlia sottraendosi ai doveri paterni ivi compreso quello di mantenimento della prole. Più nel dettaglio la ricorrente ha così dedotto: “Nel 2024 solo l'intervento dei legali ha convinto il Sig. a prestare il consenso. Nel 2025, invece, il 26 settembre la Sig.ra chiedeva per CP_1 Pt_1 mail al padre di autorizzarla a prestare il consenso per entrambi i genitori per lo sportello psicologo e per il patto di responsabilità, avvisandolo che in caso contrario i moduli da lui sottoscritti avrebbero dovuto essere consegnati entro il giorno successivo. Il Sig. si limitava a riscontrare la mail con la frase “Assolutamente no” e il giorno successivo NON faceva CP_1 pervenire i moduli firmati. Il 28.09.2025, allora, la Sig.ra si vedeva costretta ad inviare un'ulteriore mail, scrivendo Pt_1
“Non ho ancora ricevuto firmati i moduli inviati. Sono stati raccolti in classe ieri come avevo scritto. Aggiungo questo e spero entro sera di averli tutti così almeno domani può consegnarli come hanno già fatto i suoi compagni di classe. Grazie”. Il Per_2
Sig. rispondeva per la seconda volta “Assolutamente no”. CP_1
In punto di diritto occorre evidenziare che l'art. 337 ter c.c. dispone che il Giudice valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori. La stessa norma prosegue prevedendo che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli e in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Solo in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione il Giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità separatamente.
L'affidamento condiviso, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., pertanto, comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza e interesse per il minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore medesimo, nonché l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione pagina 4 di 11 della vita quotidiana (ad esempio, per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
L'affido esclusivo ad uno dei genitori costituisce una soluzione eccezionale consentita esclusivamente quando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore. In caso di affidamento esclusivo l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta al solo genitore affidatario. Tuttavia, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori e il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione e educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Con l'affido esclusivo, pertanto, la titolarità della responsabilità genitoriale rimane comunque in capo ad entrambi i coniugi ma il suo esercizio è limitato al solo genitore affidatario.
Il criterio sulla base del quale orientare la scelta tra affido condiviso e affido esclusivo è quello della tutela dell'interesse del morale e materiale della prole. Affinché la prole venga affidata all'uno o all'altro genitore è necessario che risulti con provvedimento motivato, in positivo la idoneità del genitore affidatario e in negativo la inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza e inidoneità educativa del medesimo, o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore.
Le condizioni pregiudizievoli per la prole che legittimano la scelta di non disporre l'affido condiviso ricorrono nel caso di sostanziale abbandono del figlio minore da parte di un genitore, sia sotto il profilo affettivo che dell'assistenza economica, l'esercizio discontinuo del diritto di visita, il totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, il rifiuto categorico del minore di vedere l'altro genitore, nel caso in cui risulti accertata la perdurante tendenza alla aggressività di uno dei genitori, fonte di possibile pregiudizio per la prole o ancora nel caso di grave conflittualità tra i genitori e commissione di reati da parte dell'uno nei confronti dell'altro.
Da ultimo, viene in rilievo l'istituto dell'affidamento esclusivo rafforzato, detto anche affido super- esclusivo, che ricorre nel caso in cui il genitore affidatario avrà facoltà di decidere in via autonoma anche sulle questioni di istruzione, educazione e salute, residuando sull'altro genitore solo il potere di vigilanza sulle dette decisioni. L'affidamento super-esclusivo in favore di uno solo dei genitori può essere disposto solamente quando l'altro dimostri gravi carenze nelle capacità genitoriali. In particolare, esso è disposto se dalle risultanze peritali chiare, convergenti e motivate, fondate su documentazioni cliniche e oggetto di specifico accertamento anche di fatto, si evince un elevato grado di conflittualità nella coppia genitoriale ed una situazione improntata a grave carenza nelle capacità genitoriali di uno di essi.
Con riferimento alla rilevanza della condotta processuale di controparte in ordine alla scelta della forma di affidamento la giurisprudenza di merito ha evidenziato che il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa pagina 5 di 11 adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale (Tribunale, Milano, sez. IX, 20.06.2018, n.
6910).
Nel caso in esame ritiene il presente Collegio che sussistano i presupposti per accogliere la domanda di affido super esclusivo formulata da parte ricorrente.
Il sig. ha dimostrato un totale disinteresse nei confronti della figlia, circostanza altresì CP_1 confermata dalla mancata costituzione nel presente giudizio e dalla conseguente dichiarazione di contumacia resa con sentenza del 27 dicembre 2024.
L' inidoneità educativa del resistente e il suo totale disinteresse hanno trovato conferma anche all'esito dell'esame delle dichiarazioni rese nel corso del presente procedimento da parte ricorrente e della documentazione depositata in atti. Più nel dettaglio la sig.ra in sede di ascolto ha così riferito: “mio Pt_1 figlio più grande ha 21 anni e sta frequentando la università; la minore ha 14 anni e frequenta il liceo classico non vede mai il padre non esistendo un rapporto tra i due, non l'ha nemmeno mai contattata telefonicamente se non una volta al mese e fisicamente non si vedono da oltre un anno e mezzo”. Dalla documentazione di cui in atti, inoltre, emerge che il sig. ha omesso di prestare il consenso necessario per l'accesso allo “sportello psicologico messo a disposizione CP_1 dalla scuola” e ciò ha costretto la sig.ra a contattare il suo legale al fine di ottenere riscontro. Pt_1
Costituisce circostanza provata che il sig. non è collaborante con riferimento alle decisioni relative CP_1 ai figli né ha dimostrato la capacità di voler instaurare un dialogo costruttivo con la ricorrente, circostanza quest'ultima desumibile dall'esame dei documenti 29 e 30 allegati al ricorso introduttivo nei quali si legge che agli inviti della sig.ra a firmare la documentazione relativa alla figlia lo stesso si è limitato a Pt_1 risponderle “assolutamente no”, senza fornire alcuna spiegazione in ordine alle ragioni del suo dissenso.
Ulteriore circostanza che depone a favore dell'accoglimento della domanda di affidamento esclusivo rafforzato, è l'inadempimento del sig. all'obbligo mantenimento dei figli. CP_1
Sulla citata tematica si ricorda che il sistematico e totale inadempimento all'obbligo di mantenimento della prole, unito all'assenza o discontinuità nell'esercizio del diritto di visita, costituiscono condotte senza dubbio sintomatiche di un sostanziale disinteresse del genitore e della sua totale inidoneità ad affrontare le responsabilità che l'affido condiviso comporta anche al genitore non collocatario. A riguardo la Cassazione ha affermato che “l'inadempimento continuo dell'obbligo di corrispondere
l'assegno di mantenimento ai figli e l'esercizio discontinuo del diritto di visita sono circostanze che giustificano
l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori in deroga al principio dell'affidamento condiviso” (Cassazione civile, sez. I,
11.07.2022, n. 21823).
Orbene nel caso di specie, costituisce circostanza provata che il sig. si è sottratto all'obbligo di CP_1 contribuzione al pagamento delle spese straordinarie;
più nel dettaglio, egli non ha provveduto al rimborso delle spese relative all'acquisto dei libri scolastici della figlia inducendo la odierna ricorrente a rivolgersi al suo legale per conseguire quanto dovutole. Lo stesso è a dirsi con riferimento alla sottrazione al dovere di pagina 6 di 11 mantenimento ordinario così come stabilito in sede di separazione in quanto il sig. ha CP_1 arbitrariamente ridotto l'importo versando a far data dal mese di dicembre 2024 la somma di euro 190,79 come da documentazione in atti.
In conclusione, dalle circostanze emerse nel corso del giudizio e dalla contumacia del sig. nel CP_1 presente procedimento, é possibile desumere una condizione di manifesta carenza ed inadeguatezza del padre all'assunzione di un maturo e consapevole ruolo genitoriale, tale da far ritenere a questo Collegio necessaria ed opportuna, nell'interesse esclusivo della minore, l'ulteriore limitazione della responsabilità genitoriale di quest'ultimo mediante l'attribuzione alla madre del potere di assumere in via autonoma, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3 c.c., anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e a tutte le pratiche amministrative che la riguardano, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, ferma altresì la collocazione e domiciliazione di presso la sita in Riccione (RN) alla Via Per_2
BI FI n. 19 alla sig.ra Pt_1
Quanto alla disciplina inerente alle visite ritiene il presente Collegio che eventuali incontri con il padre debbano avvenire previo accordo con la ricorrente e in conformità al volere e all'interesse della minore, vista anche la età di quest'ultima e la sua autonoma capacità di autodeterminazione in ordine agli incontri.
Si ritiene altresì superflua la richiesta di conferma dell'incarico ai Servizi Sociali formulata dalla ricorrente, stante la età della minore la quale è nata il [...].
SUL MANTENIMENTO IN FAVORE DEI FIGLI
Parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto che venga stabilito in euro 1.000,00
l'importo per il mantenimento di entrambi i figli oltre il 70% delle spese straordinarie, stante le sopravvenienze che si sono verificate dal momento della adozione della pronuncia di separazione con la quale era stato fissato in euro 800,00 l'obbligo di mantenimento facente capo al sig. CP_1
Sul piano normativo l'art. 315 bis c.c., rubricato “diritti e doveri del figlio”, dispone che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il diritto al mantenimento costituisce un diritto fondamentale che assolve alla funzione di assicurare la tutela al minore.
La giurisprudenza di merito ha evidenziato che la contumacia del resistente e la di lui conseguente inadempienza all'obbligo di depositare le dichiarazioni reddituali fa sorgere in capo al giudice, impossibilitato ad avere notizie certe circa l'attuale attività di lavoro ed i redditi del contumace, la facoltà di determinare la legittima misura del contributo al mantenimento dei figli minori correlandola non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dalla attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita dei figli stessi
(Tribunale, Monza, sez. IV, 03.05.2007, n. 1546). pagina 7 di 11 Con riferimento alla situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente non si sono verificate modifiche rispetto a quanto già esaminato con pronuncia di separazione;
la ricorrente, infatti, ad oggi è ancora disoccupata (“La Sig.ra è iscritta alle liste del Centro per l'impiego della provincia di Rimini dall'anno Pt_1
2021 ma, ovviamente, l'età e la prolungata assenza dal mercato del lavoro, rendono pressoché nulla ogni chance di trovare un'occupazione”) e vive, insieme ai due figli e nella casa coniugale gravata da mutuo Per_1 Per_2 cointestato e di sua esclusiva titolarità a afar data dal 2020.
Con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale del sig. egli è dipendente della azienda CP_1
Color TE srl e dalla documentazione depositata dalla Guardia di Finanza risulta che nell'anno di imposta 2024 ha percepito un reddito pari ad euro 26.018,24.
Ritiene l'adito Collegio che sia proporzionato alla situazione reddituale delle parti confermare il contributo al mantenimento così come stabilito in sede di separazione non essendosi verificate sopravvenienze tali da giustificare l'incremento così come richiesto da parte ricorrente.
Si precisa altresì che con riferimento a vada escluso che egli sia soggetto economicamente Per_1 indipendente, in quanto, sebbene maggiorenne non ha ancora completato il suo percorso di studi universitari così come dedotto ed argomentato in atti (“In tema di obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio - che non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta, Cassazione civile, sez. I, 26.01.2011, n. 1830).
In relazione alla domanda relativa alla conferma di quanto statuito in sede di separazione in ordine al riparto delle spese straordinarie, giova sottolineare che in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ognuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti.
Orbene nel caso di specie, il presente Collegio ritiene che le spese straordinarie vadano allocate in misura pari al 50% in quanto, ferma la disparità reddituale tra le parti del presente giudizio, ritiene tuttavia l'adito Tribunale che la sig.ra sia soggetto dotato di capacità lavorativa e in ogni caso la Pt_1 summenzionata disparità economica è parzialmente sanata dalle disposizioni patrimoniali che verranno adottate all'esito del citato procedimento e dalla integrale attribuzione alla ricorrente dell'assegno unico familiare conseguente all'affidamento esclusivo rafforzato di Per_2
Con riferimento al citato contributo si ricorda che, sebbene il principio regolatore generale è che CP_2
l'Assegno unico e universale è erogato in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale pagina 8 di 11 ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli, tuttavia, detta regola è derogata o in caso di accordo delle parti o in caso di affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. Pertanto, conformemente alla domanda di parte ricorrente e vista la forma di affidamento disposta, tale corresponsione verrà erogata unicamente alla sig.ra Pt_1
SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE
Parte ricorrente ha chiesto che venga stabilito in euro 500,00 il contributo mensile dovrà essere erogato in suo favore dal sig. Più nel dettaglio la ricorrente ha ribadito di aver sacrificato la sua vita CP_1 professionale per dedicarsi integralmente alla cura della famiglia (“La sig.ra invece, in costanza Parte_1 di convivenza e all'inizio della vita coniugale, lavorava come responsabile dell'ufficio moda dell'azienda RI OI
UD, componente del Gruppo ER TI (quindi con ruolo apicale) ed era economicamente autosufficiente. Dal
2008, invece, dopo la nascita del primo figlio vista l'insistenza del marito affinché la moglie smettesse di lavorare Per_1 per dedicarsi a fare la mamma, la Sig.ra decideva, suo malgrado, di licenziarsi”). Pt_1
Preliminarmente è opportuno precisare che conformemente a quanto affermato dalla più recente giurisprudenza, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Sulla citata tematica la recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che “l'assegno divorzile deve essere
- oltre alla eventuale componente assistenziale - anche adeguato, sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha
l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale" (Cassazione civile, sez. I, 16.03.2025, n. 7011).
In ordine alla funzione assistenziale deve escludersi che la sig.ra versi in una oggettiva Pt_1 condizione di impossibilità di procurarsi un reddito idoneo a garantirle una esistenza dignitosa, in quanto soggetto dotato di capacità lavorativa. A riguardo è opportuno precisare che nell'ambito del giudizio di pagina 9 di 11 separazione con provvedimento provvisorio ed urgente è stato posto a carico del sig. di contribuire CP_1 al mantenimento della moglie per un periodo non eccedente i 12 mesi.
In ordine alla funzione compensativo riparatoria, parte ricorrente ha provato di aver rinunciato alla propria carriera lavorativa e alla propria crescita professionale per dedicarsi interamente alla cura del nucleo familiare. Più nel dettaglio nell'anno 2008, la sig.ra ha cessato la sua attività lavorativa e si è Pt_1 dedicata esclusivamente alla crescita dei figli e alla cura del nucleo domestico.
Tale circostanza giustifica anche all'esito della situazione reddituale e patrimoniale delle parti, così come ricostruita nel precedente paragrafo, l'obbligo in capo a parte resistente di corrispondere a titolo di mantenimento della ex coniuge la somma mensile di euro 200,00.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione a favore dell'erario stante la ammissione della sig.ra al gratuito patrocinio. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti, contrariis reiectis, così provvede:
➢ Affida la figlia minore in via esclusiva rafforzata alla sig.ra con Per_2 Parte_1 collocazione presso di lei, disponendo che la stessa possa assumere in autonomia ogni decisione relativa al profilo sanitario, scolastico e di residenza del minore;
➢ Dispone che eventuali incontri tra il sig. e la minore debbano avvenire previo CP_1 accordo con la sig.ra e compatibilmente con la volontà e l'interesse della Parte_1 figlia;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a parte ricorrente, entro il CP_1 giorno 7 di ogni mese, a titolo di mantenimento di entrambi i figli, la somma di euro 800,00
(400,00 euro ciascuno) – attualizzabile secondo indice ISTAT – oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna;
➢ Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a parte ricorrente, entro il CP_1 giorno 7 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, la somma di euro 200,00 - attualizzabile secondo indice ISTAT;
➢ Condanna il sig. al pagamento in favore della sig.ra delle spese CP_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 a titolo di compenso professionale, oltre al l5% a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e cpa come per legge con distrazione a favore dell'Erario.
Rimini, così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2025
pagina 10 di 11 Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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