TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/07/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1423/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC SS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1423/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AL BI e dall'avv. PETRILLO ROBERTA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. VANNINI CP_1 C.F._2
SILVIA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 473.bis 51 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto e da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe hanno presentato ricorso congiunto per la regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia nata in data [...], chiedendo che i rapporti Per_1
siano disciplinati come segue: “1. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla formazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente da ciascun genitore nei periodi di rispettivo collocamento presso di sé.
Ciascun genitore, sempre in ordine all'esercizio dell'ordinaria amministrazione, provvederà autonomamente durante i tempi di permanenza della minore presso di sé, con obbligo per entrambi della cura, dell'igiene personale e di verificare il regolare svolgimento dei compiti scolastici di e coadiuvarla qualora fosse necessario, nonché di assisterla ed accompagnarla in tutte le Per_1
attività sportive ed extrascolastiche. Nei tempi di permanenza di presso ciascuna delle parti, Per_1 quest'ultime si occuperanno della figlia personalmente, salvo eccezioni od imprevisti in cui la figlia dovrà essere affidata a persone di comune fiducia o comunque di fiducia della parte che in quel momento esercita la responsabilità ordinaria. A tal proposito i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente se nei tempi di permanenza presso ciascuno di loro la minore pernotterà Per_1
senza i genitori presso parenti e/o amici di comune fiducia affinché i genitori siano sempre informati circa gli spostamenti della figlia. I genitori dovranno mantenere un contegno di massimo rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra gli stessi nel precipuo interesse della figlia minore, facilitando e incoraggiando, altresì, sempre ed in ogni modo, il reciproco dialogo, prestando entrambi cura, educazione e istruzione alla prole e vigilando sulla stessa. I genitori, al fine di garantire al massimo il principio della bigenitorialità, potranno concordare sempre ed in ogni momento i criteri e le modalità di frequentazione della figlia minore, impegnandosi fin d'ora a criteri improntati alla massima elasticità e alla massima puntualità nel riscontrare le richieste scritte dell'altro genitore, proprio per la tutela della serenità della minore. A tal proposito le parti dovranno sempre in riferimento alla minore prendere ogni decisione tramite comunicazione e scambio di mail e/o messaggi da inviarsi tra loro il più possibile senza coinvolgere prima di assumere decisioni su eventuali Per_1
cambiamenti di programma;
2. La figlia minore resterà collocata prevalentemente presso la Per_1 madre nell'abitazione familiare sita in Albano Laziale (RM) Vicolo della Torretta 11, con facoltà per il padre di tenerla con sé, salvo diversi accordi e tenendo in considerazione i desideri della figlia, secondo le seguenti modalità: - A fine settimana alternati dal venerdì ore 18.30 circa fino alla domenica sera seguente con riaccompagno in casa alle ore 20.30 circa presso la casa materna;
- Un pomeriggio infrasettimanale (mercoledì) dall'uscita di scuola fino alle 15.30 con riaccompagno a casa della madre. Il tutto facendo salvi eventuali diversi accordi tra le parti ed accettando fin da ora che la pianificazione proposta avrà un certo grado di flessibilità legata ad eventuali impegni e/o richieste di , garantendo alla minore la facoltà di variare la pianificazione in base alle sue Per_1
necessità e richieste. Il diritto di visita paterno, come sopra calendarizzato, è stato delineato in considerazione dell'attuale organizzazione delle attività di e della lontananza dell'abitazione Per_1
paterna. b) Durante le vacanze natalizie il padre potrà trascorrere con la figlia il periodo dal 25.12 ore 10/10.30 al 31.12 ore 10/10.30 oppure dalla mattina del 31.12 fino al 6.01 ore 18.00, alternando detti periodi di anno in anno, iniziando con la madre per il periodo 25.12/31.12.2024. Resta inteso che il genitore che non trascorrerà il Natale con potrà trascorrerci la Vigilia (dall'ora di Per_1
pranzo sino alle ore 10.00/10.30 del giorno di Natale); c) per Pasqua i genitori trascorreranno con alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì in albis;
d) la minore Per_1
trascorrerà i ponti e le festività civili e religiose riconosciute dallo Stato o dal Comune di residenza ad anni alterni con ciascun genitore (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre): ad esempio se il padre trascorrerà con la figlia il 25 aprile, il successivo 1 maggio la minore lo trascorrerà con la madre, alternando le stesse di anno in anno;
- il giorno della festa del papà e del compleanno del sig. la minore starà con il padre ugualmente a dirsi per la madre. Il CP_1
compleanno della minore verrà festeggiato con il singolo genitore alternando di anno in anno, salvo diverso accordo delle parti;
e) Il padre potrà trascorrere con la figlia due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da concordare entro il 31.05 di ciascun anno. Stesso periodo spetterà alla madre. Nel periodo estivo di chiusura scolastica il padre potrà trascorrere con la minore i week end di sua spettanza fino al lunedì sera. f) Il padre avrà altresì la facoltà di trascorrere una settimana consecutiva con la figlia durante il periodo invernale, stessa facoltà spetterà alla madre;
la suddetta settimana dovrà essere concordata entro il 30.11 di ogni anno. Sempre per quanto concerne la gestione di i genitori si impegnano ed obbligano a far proseguire alla minore il Per_1
percorso di psicoterapia intrapreso presso la Dott.ssa finché vi sarà necessità ed anche per Per_2
il futuro si impegnano a valutare, qualora la figlia ne avesse bisogno, la prosecuzione o la ripresa di tali percorsi anche presso diverso specialista. In considerazione del collocamento prevalente della minore con la madre, la casa familiare sita in Albano Laziale (RM), Vicolo della Torretta n. 11 (già
VIA TORRETTA n. 9A Piano S1-T – 1), identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 4, Numero 1388
– 1388, Sub 11 – 49, Categoria A/7, Classe 2 Consistenza 5,0 vani, Superficie Catastale Totale: 89
m2 - Totale escluse aree scoperte**: 89 m2, Rendita Euro 619,75, con il garage sito in Albano Laziale già VIA TORRETTA n. 9A Edificio A Interno 2 Piano S1, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio
4, Numero 1388, Sub 30, Categoria C/6, Classe 5, Consistenza 18m2, Superficie Catastale Totale:
22 m2, Rendita Euro 78,09, vengono assegnati alla IG.ra con quanto in essi contenuto ed a Pt_1
corredo. Il IG. se ne è già allontanato ad ha provveduto ad asportare i propri effetti personali CP_1
secondo quanto stabilito con separata lista, restando inteso che gli ulteriori beni di proprietà del IG. rimarranno a corredo della casa in forza dell'assegnazione. Ad oggi dato che il sig. CP_1 CP_1 ancora non ha modificato la propria residenza, presso l'immobile sito in Albano Laziale (RM),
[...]
alla Via Torretta n. 11, con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna a presentare domanda di trasferimento presso altro indirizzo e comunque entro e non oltre 30 gg. dalla sottoscrizione, dandone tempestiva comunicazione alla sig.ra . Il IG. avendo ultimato Parte_1 CP_1
l'asporto dei propri beni dalla casa, consegna in data odierna le chiavi di casa, essendo libera la sig.ra da questo momento di modificare la serratura della casa familiare. Come Pt_1 precedentemente concordato, per la consegna di n. 3 quadri dell'autore , di proprietà del IG. Per_3
le parti hanno chiesto consiglio alla dott.ssa sulle modalità di asporto dei dipinti CP_1 Per_2
dalla casa familiare, asporto già avvenuto contestualmente agli altri beni del IG.
4. Le parti CP_1
al fine di definire l'assetto degli interessi patrimoniali comuni, in conseguenza della procedura, nell'ambito dell'autonomia negoziale ad essi consentita concordano espressamente che con riferimento all'ultima fattura inerente i consumi dell'acqua per la casa familiare il IG. è CP_1
disposto a corrispondere la somma di € 834,91 in tre rate mensili (escludendo il periodo gennaio – giugno 2024 che non è di sua pertinenza) che inizierà a corrispondere al momento della sottoscrizione del ricorso;
la somma residua pari ad €1.294,9 sarà corrisposta dalla IG.ra Pt_1
che si impegna ad inviare la quietanza di pagamento al IG. al momento che ultimerà il CP_1
pagamento per intero della bolletta, avendo proceduto alla richiesta di rateizzazione che è stata concessa dall'Ente.
5. Il IG. al momento dimora presso Via degli Armenti 112, Roma presso CP_1
l'abitazione della nuova compagna. I ricorrenti si impegnano a comunicare tra loro le località, i recapiti e gli indirizzi di villeggiatura (sia in Italia sia all'estero) allorché si recheranno in vacanza con la figlia minore.
6. Il mutuo della casa familiare continuerà ad essere corrisposto dai ricorrenti pro quota secondo le attuali modalità, ossia nella misura del 50% ciascuno mediante versamenti su c/c cointestato. La IG.ra provvederà ad effettuare le volture delle utenze domestiche che Pt_1
eventualmente non siano ancora a suo nome, quali la TARI che avverrà entro e non oltre 30 giorni dal cambio di residenza del sig. le altre eventuali utenze saranno volturate dalla IG.ra CP_1 Pt_1
entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, restando comunque ad esclusivo carico della stessa ogni consumo.
7. Il IG. a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, CP_1
si impegna ed obbliga a corrispondere mensilmente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese alla
IG.ra la somma di € 650,00, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Parte_1
personale, alle coordinate bancarie della medesima, quale contributo per il mantenimento della figlia
, la cui cifra verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. Le spese straordinarie Per_1
relative alla figlia saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e concordate secondo i criteri stabiliti dal Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Velletri;
9. L'assegno unico per la minore pari ad € 59,00 mensili sarà percepito interamente dalla IG.ra . La figlia Pt_1
minore sarà fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
10. Le parti si dichiarano disponibili, nell'interesse della figlia minore, ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità preferibilmente congiunto, oppure, se del caso, anche separatamente. 11. Le parti presteranno il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi documento valido ai fini dell'espatrio sia con riferimento alla minore che vicendevolmente tra loro;
12. Le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
13. Spese compensate”.
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, né con norme imperative, il
Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale della minore.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento degli accordi congiuntamente avanzati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
OMOLOGA le condizioni pattuite dalle parti in ordine regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale;
spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 2.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA RU IC SS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC SS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1423/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AL BI e dall'avv. PETRILLO ROBERTA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. VANNINI CP_1 C.F._2
SILVIA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio ex art. 473.bis 51 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto e da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe hanno presentato ricorso congiunto per la regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia nata in data [...], chiedendo che i rapporti Per_1
siano disciplinati come segue: “1. La figlia minore verrà affidata ad entrambi i genitori che Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla formazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente da ciascun genitore nei periodi di rispettivo collocamento presso di sé.
Ciascun genitore, sempre in ordine all'esercizio dell'ordinaria amministrazione, provvederà autonomamente durante i tempi di permanenza della minore presso di sé, con obbligo per entrambi della cura, dell'igiene personale e di verificare il regolare svolgimento dei compiti scolastici di e coadiuvarla qualora fosse necessario, nonché di assisterla ed accompagnarla in tutte le Per_1
attività sportive ed extrascolastiche. Nei tempi di permanenza di presso ciascuna delle parti, Per_1 quest'ultime si occuperanno della figlia personalmente, salvo eccezioni od imprevisti in cui la figlia dovrà essere affidata a persone di comune fiducia o comunque di fiducia della parte che in quel momento esercita la responsabilità ordinaria. A tal proposito i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente se nei tempi di permanenza presso ciascuno di loro la minore pernotterà Per_1
senza i genitori presso parenti e/o amici di comune fiducia affinché i genitori siano sempre informati circa gli spostamenti della figlia. I genitori dovranno mantenere un contegno di massimo rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra gli stessi nel precipuo interesse della figlia minore, facilitando e incoraggiando, altresì, sempre ed in ogni modo, il reciproco dialogo, prestando entrambi cura, educazione e istruzione alla prole e vigilando sulla stessa. I genitori, al fine di garantire al massimo il principio della bigenitorialità, potranno concordare sempre ed in ogni momento i criteri e le modalità di frequentazione della figlia minore, impegnandosi fin d'ora a criteri improntati alla massima elasticità e alla massima puntualità nel riscontrare le richieste scritte dell'altro genitore, proprio per la tutela della serenità della minore. A tal proposito le parti dovranno sempre in riferimento alla minore prendere ogni decisione tramite comunicazione e scambio di mail e/o messaggi da inviarsi tra loro il più possibile senza coinvolgere prima di assumere decisioni su eventuali Per_1
cambiamenti di programma;
2. La figlia minore resterà collocata prevalentemente presso la Per_1 madre nell'abitazione familiare sita in Albano Laziale (RM) Vicolo della Torretta 11, con facoltà per il padre di tenerla con sé, salvo diversi accordi e tenendo in considerazione i desideri della figlia, secondo le seguenti modalità: - A fine settimana alternati dal venerdì ore 18.30 circa fino alla domenica sera seguente con riaccompagno in casa alle ore 20.30 circa presso la casa materna;
- Un pomeriggio infrasettimanale (mercoledì) dall'uscita di scuola fino alle 15.30 con riaccompagno a casa della madre. Il tutto facendo salvi eventuali diversi accordi tra le parti ed accettando fin da ora che la pianificazione proposta avrà un certo grado di flessibilità legata ad eventuali impegni e/o richieste di , garantendo alla minore la facoltà di variare la pianificazione in base alle sue Per_1
necessità e richieste. Il diritto di visita paterno, come sopra calendarizzato, è stato delineato in considerazione dell'attuale organizzazione delle attività di e della lontananza dell'abitazione Per_1
paterna. b) Durante le vacanze natalizie il padre potrà trascorrere con la figlia il periodo dal 25.12 ore 10/10.30 al 31.12 ore 10/10.30 oppure dalla mattina del 31.12 fino al 6.01 ore 18.00, alternando detti periodi di anno in anno, iniziando con la madre per il periodo 25.12/31.12.2024. Resta inteso che il genitore che non trascorrerà il Natale con potrà trascorrerci la Vigilia (dall'ora di Per_1
pranzo sino alle ore 10.00/10.30 del giorno di Natale); c) per Pasqua i genitori trascorreranno con alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua o il Lunedì in albis;
d) la minore Per_1
trascorrerà i ponti e le festività civili e religiose riconosciute dallo Stato o dal Comune di residenza ad anni alterni con ciascun genitore (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre): ad esempio se il padre trascorrerà con la figlia il 25 aprile, il successivo 1 maggio la minore lo trascorrerà con la madre, alternando le stesse di anno in anno;
- il giorno della festa del papà e del compleanno del sig. la minore starà con il padre ugualmente a dirsi per la madre. Il CP_1
compleanno della minore verrà festeggiato con il singolo genitore alternando di anno in anno, salvo diverso accordo delle parti;
e) Il padre potrà trascorrere con la figlia due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo da concordare entro il 31.05 di ciascun anno. Stesso periodo spetterà alla madre. Nel periodo estivo di chiusura scolastica il padre potrà trascorrere con la minore i week end di sua spettanza fino al lunedì sera. f) Il padre avrà altresì la facoltà di trascorrere una settimana consecutiva con la figlia durante il periodo invernale, stessa facoltà spetterà alla madre;
la suddetta settimana dovrà essere concordata entro il 30.11 di ogni anno. Sempre per quanto concerne la gestione di i genitori si impegnano ed obbligano a far proseguire alla minore il Per_1
percorso di psicoterapia intrapreso presso la Dott.ssa finché vi sarà necessità ed anche per Per_2
il futuro si impegnano a valutare, qualora la figlia ne avesse bisogno, la prosecuzione o la ripresa di tali percorsi anche presso diverso specialista. In considerazione del collocamento prevalente della minore con la madre, la casa familiare sita in Albano Laziale (RM), Vicolo della Torretta n. 11 (già
VIA TORRETTA n. 9A Piano S1-T – 1), identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 4, Numero 1388
– 1388, Sub 11 – 49, Categoria A/7, Classe 2 Consistenza 5,0 vani, Superficie Catastale Totale: 89
m2 - Totale escluse aree scoperte**: 89 m2, Rendita Euro 619,75, con il garage sito in Albano Laziale già VIA TORRETTA n. 9A Edificio A Interno 2 Piano S1, identificato al Catasto Fabbricati al Foglio
4, Numero 1388, Sub 30, Categoria C/6, Classe 5, Consistenza 18m2, Superficie Catastale Totale:
22 m2, Rendita Euro 78,09, vengono assegnati alla IG.ra con quanto in essi contenuto ed a Pt_1
corredo. Il IG. se ne è già allontanato ad ha provveduto ad asportare i propri effetti personali CP_1
secondo quanto stabilito con separata lista, restando inteso che gli ulteriori beni di proprietà del IG. rimarranno a corredo della casa in forza dell'assegnazione. Ad oggi dato che il sig. CP_1 CP_1 ancora non ha modificato la propria residenza, presso l'immobile sito in Albano Laziale (RM),
[...]
alla Via Torretta n. 11, con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna a presentare domanda di trasferimento presso altro indirizzo e comunque entro e non oltre 30 gg. dalla sottoscrizione, dandone tempestiva comunicazione alla sig.ra . Il IG. avendo ultimato Parte_1 CP_1
l'asporto dei propri beni dalla casa, consegna in data odierna le chiavi di casa, essendo libera la sig.ra da questo momento di modificare la serratura della casa familiare. Come Pt_1 precedentemente concordato, per la consegna di n. 3 quadri dell'autore , di proprietà del IG. Per_3
le parti hanno chiesto consiglio alla dott.ssa sulle modalità di asporto dei dipinti CP_1 Per_2
dalla casa familiare, asporto già avvenuto contestualmente agli altri beni del IG.
4. Le parti CP_1
al fine di definire l'assetto degli interessi patrimoniali comuni, in conseguenza della procedura, nell'ambito dell'autonomia negoziale ad essi consentita concordano espressamente che con riferimento all'ultima fattura inerente i consumi dell'acqua per la casa familiare il IG. è CP_1
disposto a corrispondere la somma di € 834,91 in tre rate mensili (escludendo il periodo gennaio – giugno 2024 che non è di sua pertinenza) che inizierà a corrispondere al momento della sottoscrizione del ricorso;
la somma residua pari ad €1.294,9 sarà corrisposta dalla IG.ra Pt_1
che si impegna ad inviare la quietanza di pagamento al IG. al momento che ultimerà il CP_1
pagamento per intero della bolletta, avendo proceduto alla richiesta di rateizzazione che è stata concessa dall'Ente.
5. Il IG. al momento dimora presso Via degli Armenti 112, Roma presso CP_1
l'abitazione della nuova compagna. I ricorrenti si impegnano a comunicare tra loro le località, i recapiti e gli indirizzi di villeggiatura (sia in Italia sia all'estero) allorché si recheranno in vacanza con la figlia minore.
6. Il mutuo della casa familiare continuerà ad essere corrisposto dai ricorrenti pro quota secondo le attuali modalità, ossia nella misura del 50% ciascuno mediante versamenti su c/c cointestato. La IG.ra provvederà ad effettuare le volture delle utenze domestiche che Pt_1
eventualmente non siano ancora a suo nome, quali la TARI che avverrà entro e non oltre 30 giorni dal cambio di residenza del sig. le altre eventuali utenze saranno volturate dalla IG.ra CP_1 Pt_1
entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, restando comunque ad esclusivo carico della stessa ogni consumo.
7. Il IG. a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, CP_1
si impegna ed obbliga a corrispondere mensilmente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese alla
IG.ra la somma di € 650,00, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Parte_1
personale, alle coordinate bancarie della medesima, quale contributo per il mantenimento della figlia
, la cui cifra verrà aggiornata annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. Le spese straordinarie Per_1
relative alla figlia saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e concordate secondo i criteri stabiliti dal Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Velletri;
9. L'assegno unico per la minore pari ad € 59,00 mensili sarà percepito interamente dalla IG.ra . La figlia Pt_1
minore sarà fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
10. Le parti si dichiarano disponibili, nell'interesse della figlia minore, ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità preferibilmente congiunto, oppure, se del caso, anche separatamente. 11. Le parti presteranno il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi documento valido ai fini dell'espatrio sia con riferimento alla minore che vicendevolmente tra loro;
12. Le parti dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
13. Spese compensate”.
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, né con norme imperative, il
Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale della minore.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento degli accordi congiuntamente avanzati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
OMOLOGA le condizioni pattuite dalle parti in ordine regolamentazione e l'esercizio della responsabilità genitoriale;
spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 2.7.2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA RU IC SS