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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/03/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 124/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 124 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paola Beleggia per procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Vitali per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata ed appellante incidentale –
pagina 1 di 8 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 680 pubblicata dal Tribunale di Fermo in data 14.12.2022
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, accogliere lo spiegato appello e, in totale riforma della Sentenza impugnata n. 680/2022 del 14.12.2022 emessa dal Giudice presso il Tribunale di Fermo Dott.ssa Mariannunziata Taverna nella causa n. 207/2017 RG, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1037/2016 del 05.12.2016 del Tribunale di Fermo proposta con atto di citazione notificato via pec li 27.01.2017 e la domanda riconvenzionale promossa con lo stesso atto di citazione contro
avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 2906,19 Parte_1 alla domanda e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado con le note di trattazione scritta dell'08.07.2022 e di seguito trascritte: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione proposta da perchè infondata in fatto ed in Parte_2 diritto e comunque non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 1037/2016 emesso dal Presidente del Tribunale di Fermo dichiarato provvisoriamente esecutivo in favore di;
Parte_1 in ogni caso, condannare la , in persona del Parte_2 legale rappresentante p.t., per i titoli e le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore di , della somma di Euro 17.661,56, oltre interessi legali Parte_1 dal giorno della costituzione in mora (03.08.2016) sino al saldo, o a quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU di cui si fa espressamente richiesta. Rigettare ogni eccezione e domanda anche riconvenzionale proposta nel presente giudizio da parte della nei confronti di Parte_2 [...]
, in quanto improponibile e/o inammissibile, anche per intervenuta Pt_1 za, per le causali indicate in narrativa, e comunque perché infondata in fatto ed in diritto;
rigettare, in ogni caso, ogni domanda ed eccezione comunque proposta nel presente giudizio da , in persona Parte_2 del legale rapp.te pro -tempore, nei confronti di , in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto Dare atto che l'ap ha Parte_1 effettuato n. 3 bonifici bancari in favore di in data Parte_2
27.02.23 per Euro 5880,60, in data 13.0 in data 15.05.2023 per € 10.000, 00 per un totale complessivo di € 25880,60 come da atto di precetto del 31.01.23 notificato da a in forza Pt_3 Parte_1
pagina 2 di 8 della impugnata sentenza n.680/2022 del Tribunale di Fermo, come in atti;
dare altresì atto che ha provveduto in data 29.11.2023 al pagamento Parte_1 di Euro 200,00 ta di registro sulla predetta sentenza del Tribunale di Fermo e, pertanto, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dello spiegato appello, condannare , in persona del legale Parte_2 rappresentan , per i titoli e le causali Parte_1 di cui in narrativa, la somma di € 25.880,60, oltre interessi dalla data dei singoli pagamenti sino alla data dell'effettivo rimborso, e della somma di Euro 200,00 per il costo della registrazione della sentenza di primo grado;
respingere in ogni caso, ogni domanda, eccezione ed appello incidentale proposte da , nel presente giudizio, in quanto inammissibile, Parte_2 irrituale e comunque in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, compensi e accessori del doppio grado ed anche della fase monitoria e quelle di registrazione del decreto ingiuntivo. In via istruttoria (…)”
Per l'appellata ed appellante incidentale:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza disattesa, respingere integralmente l'appello proposto dal Signor avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Fermo 14 dicembre 2022, n. 680, in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato. In accoglimento dell'appello incidentale, dato atto dell'avvenuto pagamento da parte di in data 16 gennaio Parte_2
2017, della somma risultante dall'atto di p interessi e spese successive occorrende, notificato il 22 dicembre 2016 unitamente al decreto ingiuntivo del Tribunale di Fermo n. 1037/2016, e quindi dell'importo di Euro 19.522,38; condannare il Signor alla restituzione della somma di Euro 19.522,38 Pt_1 oltre interessi, dando atto che il Signor ha già provveduto, in data 15 Pt_1 maggio 2023, alla restituzione di Euro 17. . Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
ha originariamente azionato in via monitoria il credito a proprio Parte_1 avviso spettante in forza del verbale di amichevole accordo sottoscritto in data
11.04.2008 con il ricorrente ha in particolare Parte_2
pagina 3 di 8 dedotto di aver già ricevuto la somma pari ad euro 70.646,24, corrispondente all'80% dell'indennità spettante ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 327/2001 quale affittuario di tre terreni agricoli oggetto di una procedura espropriativa;
essendosi ormai definito tale procedimento, il ha chiesto che gli venga versata la Pt_1 residua quota dell'indennità, pari complessivamente ad euro 17.661,56.
Avverso il decreto provvisoriamente esecutivo con cui il Tribunale di Fermo ha ingiunto il pagamento di tale somma ha proposto opposizione Parte_2
eccependo che le somme riconosciute in tale verbale erano
[...] espressamente subordinate alla successiva verifica delle aree che sarebbero state definitivamente espropriate: tenuto conto che tali aree risultavano di dimensioni inferiori rispetto alle porzioni inizialmente occupate, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme ricevute in eccesso rispetto all'indennità effettivamente spettante.
Con sentenza depositata in data 14.12.2022 il Tribunale di Fermo ha accolto l'opposizione ed anche la domanda riconvenzionale proposta da Parte_2 [...]
revocando il decreto ingiuntivo e condannando il a versare in Parte_2 Pt_1 favore della controparte la somma pari ad euro 2.906,19, oltre alla refusione delle spese di lite;
il primo giudice ha in particolare ritenuto che il verbale di amichevole accordo vada interpretato alla luce degli atti di quietanza, ove si dà atto che l'indennità avrebbe potuto essere modificata in considerazione dell'effettiva estensione delle aree che sarebbero state infine espropriate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , lamentando un'erronea Pt_1 ricostruzione dei fatti e degli accordi intercorsi tra le parti e ribadendo che sin dal
04.03.2008 l'appellante ha perso la detenzione di tutte le aree occupate;
ha quindi ribadito il proprio diritto ad ottenere la residua quota dell'indennità concordata nel verbale di accordo bonario.
Costituendosi nel presente grado, la società appellata ha contestato la fondatezza dell'appello, tenuto conto del concreto tenore degli accordi intercorsi e della natura dell'indennità oggetto di causa;
ha altresì proposto appello incidentale al fine di ottenere la restituzione di tutte le somme già versate in provvisoria esecuzione del decreto opposto.
pagina 4 di 8 La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 26.09.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con cinque motivi d'appello, che risulta opportuno trattare congiuntamente,
censura la sentenza per aver erroneamente interpretato i Parte_1 fatti oggetto di causa e gli accordi intercorsi tra le parti;
l'appellante ribadisce in particolar modo la natura definitiva dell'indennità concordata nel verbale di accordo bonario e l'irrilevanza delle pattuizioni contenute nei successivi atti di quietanza;
lamenta altresì che la decisione del primo giudice finirebbe per pregiudicare i diritti dell'agricoltore discendenti dall'art. 36 della Costituzione e la natura stessa dell'indennità oggetto di causa, ribadendo di avere perso la disponibilità dei terreni sin dall'immissione nel possesso della società in data 04.03.2008. Parte_2
L'appello dev'essere rigettato sotto tutti i profili dedotti.
Sin dalla sottoscrizione dei tre distinti accordi bonari, infatti, le parti si sono date atto che “la superficie indicata potrà subire varianti in relazione alla definitiva necessità dell'opera” e che, “non appena possibile e in ogni caso entro il termine previsto per il compimento delle espropriazioni di cui sopra, verrà effettuato in base alle risultanze del tipo di frazionamento e/o del rilievo della zona asservita, un esatto riscontro fra dati attuali e dati definitivi e si procederà alla liquidazione finale dei conti”; proprio in considerazione di tale esigenza, del resto, l'affittuario non ha ricevuto l'intera indennità ivi calcolata, bensì soltanto un acconto pari all'80% di quanto astrattamente dovuto.
La clausola in questione è stata ribadita ed ulteriormente chiarita nei tre distinti atti di quietanza con cui in data 30.07.2008 il ha ricevuto i tre Pt_1 acconti, prendendo atto che ciascuna somma veniva ricevuta “salvo le pagina 5 di 8 ipotesi di variazione di superfici in più o in meno, a seguito delle risultanze del tipo di frazionamento catastale e/o del rilievo della zona asservita”, con la conseguente possibilità che l'indennità venisse proporzionalmente incrementata o anche ridotta.
Secondo quanto emerso dai rilievi successivamente svolti ai fini dei frazionamenti definitivi, la superficie effettivamente espropriata è risultata sensibilmente inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto e l'odierna appellata ha pertanto ricalcolato le indennità effettivamente dovute alle proprietarie delle tre aree espropriate ed al loro affittuario.
Il contesta nella presente sede l'attendibilità dei rilievi compiuti dalla Pt_1 controparte: tale contestazione risulta peraltro tardiva, tenuto conto che dinanzi al primo giudice l'odierno appellante non ha mai censurato i dati in questione, chiedendo che venisse disposta una C.T.U. al solo fine di individuare le aree inizialmente occupate e non anche quelle infine oggetto del definitivo esproprio.
L'appellante lamenta in ogni caso di avere definitivamente perso la disponibilità dei terreni sin da quando la controparte si è immessa nel loro possesso in data 04.03.2008 e di non averne più riacquistato la detenzione, neppure per quanto riguarda le parti infine restituite alle diverse proprietarie: chiede quindi che l'indennità venga liquidata tenendo conto di tutti i terreni inizialmente occupati, con la conseguente conferma degli importi previsti nei tre verbali di accordo bonario.
E' stato tuttavia chiarito che l'indennità prevista dall'art. 42 del D.P.R.
327/2011 trova fondamento nel provvedimento ablatorio, essendo volta a compensare il danno subito dall'agricoltore a seguito della definitiva perdita del terreno su cui esercitava la propria attività (leggasi ad esempio Cass.
Sez. I, sentenza n.9269 del 24.04.2014, nonché con riferimento alla normativa precedente Cass. Sez. I, sentenza n.18237 del 10.09.2004): tale indennità dev'essere pertanto determinata tenendo conto delle sole aree che risultino infine comprese nel provvedimento di esproprio e non anche pagina 6 di 8 delle porzioni che siano state soltanto occupate nel corso dei lavori dichiarati di pubblica utilità.
L'art. 36 della Costituzione costituisce del resto fondamento della citata disposizione (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, sentenza n.11464 del
03.06.2016), ma non giustifica il superamento dei limiti normativamente previsti, tenuto conto anche delle esigenze connesse con la tutela delle risorse pubbliche.
Né rilevano le ragioni che possano aver indotto il a non chiedere Pt_1 nuovamente in affitto le porzioni di terreno agricolo infine restituite alle diverse proprietarie.
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata nella parte in cui ha rigettato la domanda originariamente proposta in sede monitoria dal
, dovendosi escludere che gli siano dovute somme ulteriori rispetto a Pt_1 quelle già ricevute in forza del verbale di accordo bonario.
Tenuto conto della concreta estensione delle aree infine oggetto di esproprio, l'odierno appellante deve piuttosto restituire una parte dell'indennità già riscossa, ovvero l'importo pari ad euro 2.906,19 già indicato dal primo giudice.
2. Dev'essere a questo punto esaminato l'unico motivo d'appello incidentale proposto dall'odierna appellata, la quale censura la sentenza nel capo in cui il primo giudice, pur accogliendo la domanda volta ad ottenere la restituzione di tutte le somme ricevute dal in provvisoria esecuzione Pt_1 del decreto ingiuntivo opposto, ne ha determinato l'importo in complessivi euro 17.661,56 invece che nella maggiore somma pari ad euro 19.552,38.
Tale censura dev'essere condivisa, tenuto conto che l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto impone la restituzione di tutte le somme già versate dall'odierna appellata in sua provvisoria esecuzione, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
3. L'integrale soccombenza dell'odierno appellante principale ne impone da ultimo la condanna a rifondere tutte le spese anticipate dalla controparte pagina 7 di 8 nella presente fase di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Va dato atto infine della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 680 pubblicata dal Tribunale di Fermo in data Pt_1
14.12.2022, cosí dispone:
RIGETTA l'appello principale.
In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza gravata,
CONDANNA a restituire tutte le somme ricevute in provvisoria Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, salvo quanto già versato in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
CONFERMA in ogni altra parte la sentenza gravata.
CONDANNA al pagamento delle spese del presente grado, Parte_1 liquidate nell'importo pari ad euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 124 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paola Beleggia per procura in calce all'atto di appello
- Appellante -
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Vitali per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata ed appellante incidentale –
pagina 1 di 8 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 680 pubblicata dal Tribunale di Fermo in data 14.12.2022
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza impugnata, accogliere lo spiegato appello e, in totale riforma della Sentenza impugnata n. 680/2022 del 14.12.2022 emessa dal Giudice presso il Tribunale di Fermo Dott.ssa Mariannunziata Taverna nella causa n. 207/2017 RG, rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1037/2016 del 05.12.2016 del Tribunale di Fermo proposta con atto di citazione notificato via pec li 27.01.2017 e la domanda riconvenzionale promossa con lo stesso atto di citazione contro
avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 2906,19 Parte_1 alla domanda e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado con le note di trattazione scritta dell'08.07.2022 e di seguito trascritte: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione proposta da perchè infondata in fatto ed in Parte_2 diritto e comunque non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 1037/2016 emesso dal Presidente del Tribunale di Fermo dichiarato provvisoriamente esecutivo in favore di;
Parte_1 in ogni caso, condannare la , in persona del Parte_2 legale rappresentante p.t., per i titoli e le causali di cui in narrativa, al pagamento in favore di , della somma di Euro 17.661,56, oltre interessi legali Parte_1 dal giorno della costituzione in mora (03.08.2016) sino al saldo, o a quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU di cui si fa espressamente richiesta. Rigettare ogni eccezione e domanda anche riconvenzionale proposta nel presente giudizio da parte della nei confronti di Parte_2 [...]
, in quanto improponibile e/o inammissibile, anche per intervenuta Pt_1 za, per le causali indicate in narrativa, e comunque perché infondata in fatto ed in diritto;
rigettare, in ogni caso, ogni domanda ed eccezione comunque proposta nel presente giudizio da , in persona Parte_2 del legale rapp.te pro -tempore, nei confronti di , in quanto Parte_1 infondata in fatto ed in diritto Dare atto che l'ap ha Parte_1 effettuato n. 3 bonifici bancari in favore di in data Parte_2
27.02.23 per Euro 5880,60, in data 13.0 in data 15.05.2023 per € 10.000, 00 per un totale complessivo di € 25880,60 come da atto di precetto del 31.01.23 notificato da a in forza Pt_3 Parte_1
pagina 2 di 8 della impugnata sentenza n.680/2022 del Tribunale di Fermo, come in atti;
dare altresì atto che ha provveduto in data 29.11.2023 al pagamento Parte_1 di Euro 200,00 ta di registro sulla predetta sentenza del Tribunale di Fermo e, pertanto, piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dello spiegato appello, condannare , in persona del legale Parte_2 rappresentan , per i titoli e le causali Parte_1 di cui in narrativa, la somma di € 25.880,60, oltre interessi dalla data dei singoli pagamenti sino alla data dell'effettivo rimborso, e della somma di Euro 200,00 per il costo della registrazione della sentenza di primo grado;
respingere in ogni caso, ogni domanda, eccezione ed appello incidentale proposte da , nel presente giudizio, in quanto inammissibile, Parte_2 irrituale e comunque in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, compensi e accessori del doppio grado ed anche della fase monitoria e quelle di registrazione del decreto ingiuntivo. In via istruttoria (…)”
Per l'appellata ed appellante incidentale:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza disattesa, respingere integralmente l'appello proposto dal Signor avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Fermo 14 dicembre 2022, n. 680, in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato. In accoglimento dell'appello incidentale, dato atto dell'avvenuto pagamento da parte di in data 16 gennaio Parte_2
2017, della somma risultante dall'atto di p interessi e spese successive occorrende, notificato il 22 dicembre 2016 unitamente al decreto ingiuntivo del Tribunale di Fermo n. 1037/2016, e quindi dell'importo di Euro 19.522,38; condannare il Signor alla restituzione della somma di Euro 19.522,38 Pt_1 oltre interessi, dando atto che il Signor ha già provveduto, in data 15 Pt_1 maggio 2023, alla restituzione di Euro 17. . Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
ha originariamente azionato in via monitoria il credito a proprio Parte_1 avviso spettante in forza del verbale di amichevole accordo sottoscritto in data
11.04.2008 con il ricorrente ha in particolare Parte_2
pagina 3 di 8 dedotto di aver già ricevuto la somma pari ad euro 70.646,24, corrispondente all'80% dell'indennità spettante ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 327/2001 quale affittuario di tre terreni agricoli oggetto di una procedura espropriativa;
essendosi ormai definito tale procedimento, il ha chiesto che gli venga versata la Pt_1 residua quota dell'indennità, pari complessivamente ad euro 17.661,56.
Avverso il decreto provvisoriamente esecutivo con cui il Tribunale di Fermo ha ingiunto il pagamento di tale somma ha proposto opposizione Parte_2
eccependo che le somme riconosciute in tale verbale erano
[...] espressamente subordinate alla successiva verifica delle aree che sarebbero state definitivamente espropriate: tenuto conto che tali aree risultavano di dimensioni inferiori rispetto alle porzioni inizialmente occupate, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme ricevute in eccesso rispetto all'indennità effettivamente spettante.
Con sentenza depositata in data 14.12.2022 il Tribunale di Fermo ha accolto l'opposizione ed anche la domanda riconvenzionale proposta da Parte_2 [...]
revocando il decreto ingiuntivo e condannando il a versare in Parte_2 Pt_1 favore della controparte la somma pari ad euro 2.906,19, oltre alla refusione delle spese di lite;
il primo giudice ha in particolare ritenuto che il verbale di amichevole accordo vada interpretato alla luce degli atti di quietanza, ove si dà atto che l'indennità avrebbe potuto essere modificata in considerazione dell'effettiva estensione delle aree che sarebbero state infine espropriate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , lamentando un'erronea Pt_1 ricostruzione dei fatti e degli accordi intercorsi tra le parti e ribadendo che sin dal
04.03.2008 l'appellante ha perso la detenzione di tutte le aree occupate;
ha quindi ribadito il proprio diritto ad ottenere la residua quota dell'indennità concordata nel verbale di accordo bonario.
Costituendosi nel presente grado, la società appellata ha contestato la fondatezza dell'appello, tenuto conto del concreto tenore degli accordi intercorsi e della natura dell'indennità oggetto di causa;
ha altresì proposto appello incidentale al fine di ottenere la restituzione di tutte le somme già versate in provvisoria esecuzione del decreto opposto.
pagina 4 di 8 La causa è stata infine trattenuta in decisione in data 26.09.2024, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con cinque motivi d'appello, che risulta opportuno trattare congiuntamente,
censura la sentenza per aver erroneamente interpretato i Parte_1 fatti oggetto di causa e gli accordi intercorsi tra le parti;
l'appellante ribadisce in particolar modo la natura definitiva dell'indennità concordata nel verbale di accordo bonario e l'irrilevanza delle pattuizioni contenute nei successivi atti di quietanza;
lamenta altresì che la decisione del primo giudice finirebbe per pregiudicare i diritti dell'agricoltore discendenti dall'art. 36 della Costituzione e la natura stessa dell'indennità oggetto di causa, ribadendo di avere perso la disponibilità dei terreni sin dall'immissione nel possesso della società in data 04.03.2008. Parte_2
L'appello dev'essere rigettato sotto tutti i profili dedotti.
Sin dalla sottoscrizione dei tre distinti accordi bonari, infatti, le parti si sono date atto che “la superficie indicata potrà subire varianti in relazione alla definitiva necessità dell'opera” e che, “non appena possibile e in ogni caso entro il termine previsto per il compimento delle espropriazioni di cui sopra, verrà effettuato in base alle risultanze del tipo di frazionamento e/o del rilievo della zona asservita, un esatto riscontro fra dati attuali e dati definitivi e si procederà alla liquidazione finale dei conti”; proprio in considerazione di tale esigenza, del resto, l'affittuario non ha ricevuto l'intera indennità ivi calcolata, bensì soltanto un acconto pari all'80% di quanto astrattamente dovuto.
La clausola in questione è stata ribadita ed ulteriormente chiarita nei tre distinti atti di quietanza con cui in data 30.07.2008 il ha ricevuto i tre Pt_1 acconti, prendendo atto che ciascuna somma veniva ricevuta “salvo le pagina 5 di 8 ipotesi di variazione di superfici in più o in meno, a seguito delle risultanze del tipo di frazionamento catastale e/o del rilievo della zona asservita”, con la conseguente possibilità che l'indennità venisse proporzionalmente incrementata o anche ridotta.
Secondo quanto emerso dai rilievi successivamente svolti ai fini dei frazionamenti definitivi, la superficie effettivamente espropriata è risultata sensibilmente inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto e l'odierna appellata ha pertanto ricalcolato le indennità effettivamente dovute alle proprietarie delle tre aree espropriate ed al loro affittuario.
Il contesta nella presente sede l'attendibilità dei rilievi compiuti dalla Pt_1 controparte: tale contestazione risulta peraltro tardiva, tenuto conto che dinanzi al primo giudice l'odierno appellante non ha mai censurato i dati in questione, chiedendo che venisse disposta una C.T.U. al solo fine di individuare le aree inizialmente occupate e non anche quelle infine oggetto del definitivo esproprio.
L'appellante lamenta in ogni caso di avere definitivamente perso la disponibilità dei terreni sin da quando la controparte si è immessa nel loro possesso in data 04.03.2008 e di non averne più riacquistato la detenzione, neppure per quanto riguarda le parti infine restituite alle diverse proprietarie: chiede quindi che l'indennità venga liquidata tenendo conto di tutti i terreni inizialmente occupati, con la conseguente conferma degli importi previsti nei tre verbali di accordo bonario.
E' stato tuttavia chiarito che l'indennità prevista dall'art. 42 del D.P.R.
327/2011 trova fondamento nel provvedimento ablatorio, essendo volta a compensare il danno subito dall'agricoltore a seguito della definitiva perdita del terreno su cui esercitava la propria attività (leggasi ad esempio Cass.
Sez. I, sentenza n.9269 del 24.04.2014, nonché con riferimento alla normativa precedente Cass. Sez. I, sentenza n.18237 del 10.09.2004): tale indennità dev'essere pertanto determinata tenendo conto delle sole aree che risultino infine comprese nel provvedimento di esproprio e non anche pagina 6 di 8 delle porzioni che siano state soltanto occupate nel corso dei lavori dichiarati di pubblica utilità.
L'art. 36 della Costituzione costituisce del resto fondamento della citata disposizione (leggasi ad esempio Cass. Sez. I, sentenza n.11464 del
03.06.2016), ma non giustifica il superamento dei limiti normativamente previsti, tenuto conto anche delle esigenze connesse con la tutela delle risorse pubbliche.
Né rilevano le ragioni che possano aver indotto il a non chiedere Pt_1 nuovamente in affitto le porzioni di terreno agricolo infine restituite alle diverse proprietarie.
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata nella parte in cui ha rigettato la domanda originariamente proposta in sede monitoria dal
, dovendosi escludere che gli siano dovute somme ulteriori rispetto a Pt_1 quelle già ricevute in forza del verbale di accordo bonario.
Tenuto conto della concreta estensione delle aree infine oggetto di esproprio, l'odierno appellante deve piuttosto restituire una parte dell'indennità già riscossa, ovvero l'importo pari ad euro 2.906,19 già indicato dal primo giudice.
2. Dev'essere a questo punto esaminato l'unico motivo d'appello incidentale proposto dall'odierna appellata, la quale censura la sentenza nel capo in cui il primo giudice, pur accogliendo la domanda volta ad ottenere la restituzione di tutte le somme ricevute dal in provvisoria esecuzione Pt_1 del decreto ingiuntivo opposto, ne ha determinato l'importo in complessivi euro 17.661,56 invece che nella maggiore somma pari ad euro 19.552,38.
Tale censura dev'essere condivisa, tenuto conto che l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo opposto impone la restituzione di tutte le somme già versate dall'odierna appellata in sua provvisoria esecuzione, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta.
3. L'integrale soccombenza dell'odierno appellante principale ne impone da ultimo la condanna a rifondere tutte le spese anticipate dalla controparte pagina 7 di 8 nella presente fase di giudizio, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Va dato atto infine della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 680 pubblicata dal Tribunale di Fermo in data Pt_1
14.12.2022, cosí dispone:
RIGETTA l'appello principale.
In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza gravata,
CONDANNA a restituire tutte le somme ricevute in provvisoria Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, salvo quanto già versato in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
CONFERMA in ogni altra parte la sentenza gravata.
CONDANNA al pagamento delle spese del presente grado, Parte_1 liquidate nell'importo pari ad euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico pagina 8 di 8