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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5284 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6611/2021
All'udienza collegiale del giorno 23/09/2025 ore 10:25
Presidente Dott. Alberto Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BENEDETTI LEONARDO presente
Appellato/i
P_
Avv. CRAPOLICCHIO SILVIO pres. in sost. avv Barile
BFG CP_2
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Alberto Tilocca
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 23 settembre 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6611/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(CF , rappresentato e difeso dall'avv. Leonardo Benedetti (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Chiana n. 87, C.F._2 P_ giusta delega in atti
- APPELLANTE–
E
(C.F. ), con sede in Piazza del Campidoglio n. 1, in persona del P_ P.IVA_1 P_
Sindaco, legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvio Crapolicchio (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Viale C.F._3 P_ dei Parioli n. 44, giusta delega in atti
-APPELLATA-
E
Controparte_3
CONTUMACE-
[...]
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma, XII sezione, n. 5906/2021, pubblicata in data 08.04.2021, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione
2 notificato in data 29.3.2018 citava in giudizio, dinanzi il Tribunale Civile di Roma, Parte_1 al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non P_ patrimoniali subiti a causa del sinistro del 18.5.2016. Assumeva l'attore nell'atto di citazione che il giorno 18 maggio 2016 alle ore 23.30 circa in mentre si trovava a percorrere a piedi il P_ marciapiede di Via Rovigo, cadeva improvvisamente a terra a causa del marciapiedi dissestato e della mancanza di illuminazione pubblica. Il SI. riportava lesioni personali per le quali adiva Pt_1 le vie legali, chiedendo il risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio la quale P_ eccepiva, in via preliminare e pregiudiziale, l'esistenza di un contratto di appalto con la
[...]
, in virtù del quale all'epoca del fatto (2016) erano affidate a quest'ultima Controparte_4 le attività di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria relative al tratto di strada luogo del sinistro;
l'Ente convenuto, poi, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e resisteva alla domanda nel merito, contestando la propria responsabilità sotto il duplice profilo dell'assenza dei presupposti di cui all'art. 2051 c.c. e di cui all'art. 2043 c.c., prospettando l'esclusiva responsabilità dell'attore, o quantomeno la sua concorrente responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c., nella causazione dell'evento dannoso: chiedeva e otteneva, in ogni caso, di chiamare in causa la , affinché la stessa venisse condannata a Controparte_4 manlevare e tenere indenne da ogni eventuale conseguenza negativa del giudizio. La P_
, pur citata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata Controparte_4 contumace. Durante l'istruttoria venivano espletate le prove orali ammesse, l'attore rendeva l'interrogatorio formale deferitogli, venivano escussi i testimoni e venivano acquisiti i documenti ritualmente prodotti dalle parti;
all'udienza con trattazione scritta del 15.1.2021, sulle conclusioni scritte delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica”.
Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così deciso: “1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attore a rifondere a le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 13.430,00 P_ per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello svolgendo le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello adita in accoglimento del presente appello : In via cautelare sospendere l'esecutività della sentenza impugnata . In via istruttoria: 1) Si rinnova la richiesta di
CTU medico-legale sulle lesioni ed invalidità del SI. a seguito del sinistro. 3) Prova Parte_1 testimoniale sulle circostanze di cui in narrativa del fatto indicate nei punti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, preceduta dalla allocuzione “ vero che” , si indicano quali testimoni sin da ora: la SI.ra
[...]
; SI.; SI. ; SI.ra ; SI. dott. Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 [...]
e SI. . Con ogni più ampia facoltà di meglio precisare, integrare Tes_5 Testimone_6
3 anche i capitoli di prova e con aggiunta del seguente capitolo: - vero che il SI. è Parte_1 obbligato ad usare la strada Via Rovigo ove abita sia per uscire di casa quanto per rientrarvi ? Si indicano i testi indicati per i capitoli precedenti. Nel merito : A) respinte le eccezioni e richieste di parte convenuta in quanto infondate in fatto e diritto;
Condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c. la parte convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti P_ dal SI. che si indicano nella seguente misura: -Invalidità permanente 25 % ( Parte_1 venticinque per cento) = euro 54.358,90 Invalidità temporanea - Punto base invalidità temporanea totale euro 108,10 - Invalidità temporanea totale giorni 40 (quaranta) x euro 108,10 = euro 4.324,00
-Invalidità temporanea al 50% giorni 60 (sessanta) x euro 54,05 = euro 3.243,00 Totale danno biologico: ( 54.358,90 + 4.324,00 + 3.243,00 ) = euro 61.925,00 oltre ad euro 1.622,02 per spese mediche documentate sino ad ora sostenute . Così per complessivi euro 63.547,02
(sessantatremilacinquecento quarantasette702). Si chiede altresì che il Tribunale adito voglia valutare l'aumento del danno secondo la personalizzazione dello stesso nella misura compresa tra euro 68.720,76 ed euro 82.310,49 o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione - condannare la parte convenuta, alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre spese forfettarie, IVA e CPA. B) In via subordinata, respinte le eccezioni e richieste delle parti convenute in quanto infondate in fatto e diritto;
Condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c. in solido tra loro le parti convenute: e P_
al risarcimento di tutti i danni patiti dal SI. che si Controparte_4 Parte_1 indicano nella seguente misura: -Invalidità permanente 25 % (venticinque per cento) = euro
54.358,90 Invalidità temporanea - Punto base invalidità temporanea totale euro 108,10 Invalidità temporanea totale giorni 40 (quaranta) x euro 108,10 = euro 4.324,00 -Invalidità temporanea al
50% giorni 60 (sessanta) x euro 54,05 = euro 3.243,00 Totale danno biologico: ( 54.358,90 +
4.324,00 + 3.243,00 ) = euro 61.925,00 oltre ad euro 1.622,02 per spese mediche documentate sino ad ora sostenute. Così per complessivi euro 63.547,02 (sessantatremilacinquecento quarantasette702). Si chiede altresì che il Tribunale adito voglia valutare l'aumento del danno secondo la personalizzazione dello stesso nella misura compresa tra euro 68.720,76 ed euro
82.310,49 o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione. - condannare le parti convenute in solido tra loro alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio oltre spese forfettarie, IVA e CPA”.
Si è costituita in giudizio che ha così concluso: “Voglia l'ecc.ma Corte di P_
Appello di Roma adita, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata n.
5906/2021 emessa dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Dott.ssa Simona Sansa, in data
4 07.04.2021, pubblicata in data 08.04.2021, in quanto infondata in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in atto;
b) Sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 c.p.c.; c) Nel merito, respingere l'appello proposto dal SI.
in quanto inammissibile oltre che infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte Parte_1 in atto e per l'effetto confermare la sentenza n. 5906/2021 emessa dal Tribunale di Roma, nella persona del Giudice Dott.ssa Simona Sansa, in data 07.04.2021, pubblicata in data 08.04.2021 e non notificata. d) Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, limitare il risarcimento alle sole somme effettivamente somme provate e riconosciute come di effettiva spettanza e ciò anche ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. avuto riguardo alla gravità della colpa del danneggiato ed alle conseguenze che ne sono derivate;
e) Sempre nel merito ed subordine: sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e pertanto di accoglimento della domanda di risarcimento del danno avanzata dal SI. dichiarare che la Parte_1 Controparte_4
in persona del legale rappresentante in carica, è tenuta a manlevare e tenere indenne
[...] da ogni pretesa attorea condannando la medesima , P_ Controparte_4 in persona del legale rappresentante in carica, a manlevare e tenere indenne da P_ quanto sarà eventualmente addebitato alla stessa in favore dell'attore, a qualsiasi titolo, anche in relazione alle spese di lite. Con vittoria di compensi professionali e spese del giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.03.2022, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata da Parte_1
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per indeterminatezza dei motivi e violazione dell'art. 342 cpc. Si richiama sul punto l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 cpc l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando però che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass.
Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie, l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate e delle relative doglianze.
5 Va poi dichiarata la contumacia di citata in persona del legale Controparte_4 rappresentante nei termini assegnati dalla Corte e non costituita.
L'appello proposto da è articolato in quattro motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza laddove essa ha statuito che la tesi prospettata dall'odierno appellante, in relazione alla dinamica del sinistro occorsogli, non sarebbe stata confermata dalle prove testimoniali espletate. Il invece, asserisce che le testimonianze Pt_1 avrebbero confermato che l'appellante cadeva a causa del marciapiede ammalorato e che l'insidia fosse a tutti gli effetti per la sua stessa conformazione idonea a provocare la caduta, oltre a non essere prevedibile. Tali elementi, a suo avviso, dimostrerebbero, in maniera inequivoca, la sussistenza del nesso causale tra cosa e danno patito dall' appellante. Soggiunge che spettava al provare, ai CP_5 sensi dell'art. 2051 c.c., la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato al fine di escludere la propria responsabilità.
Con il secondo motivo di appello, si lamenta il riconoscimento della responsabilità a carico dell'odierno appellante. Afferma il che la caduta non gli era addebitabile né ad imprudenza, né Pt_1 tantomeno al caso fortuito, né infine al fatto che il pericolo poteva dirsi evitabile. Non emergerebbe, ad avviso dell'appellante, alcuna circostanza da cui presupporre un proprio comportamento imprudente;
di contro, proprio la lunga durata della gravissima negligenza del in CP_6 ordine al ripristino dell'illuminazione e ad alla riparazione del marciapiedi avrebbe determinato l'accettazione da parte dell'ente del rischio di provocare lesioni all'utente della strada, così come di fatto verificatosi.
Con il terzo motivo parte appellante si duole della mancata ammissione della CTU medico estimativa da parte del giudice di primo grado;
conseguentemente ne reitera la richiesta.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “sulla condanna alle spese”- Istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza”, infine, si censura la sentenza in ordine alla liquidazione delle spese di giudizio ritenendo l'importo eccessivo. Lamenta il che il Tribunale non avrebbe indicato Pt_1 alcuna valutazione circa le fasi del giudizio, né avrebbe giustificato tale somma con il richiamo ai parametri di legge, né tantomeno avrebbe fatto riferimento alle questioni di diritto affrontante nel corso del giudizio di primo grado, tali da poter giustificare siffatta condanna.
La sentenza impugnata è così motivata: “Occorre preliminarmente rilevare che non è fondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, in quanto, sebbene la difesa attorea non abbia indicato espressamente il numero civico della strada all'altezza del quale è caduto il in ogni caso la Pt_1 descrizione dello stato dei luoghi è abbastanza circostanziata, tanto è vero che è stata P_ in grado di esprimere compiutamente le proprie difese. Venendo al merito, la domanda non può trovare accoglimento per i motivi che seguono. Deve preliminarmente rilevarsi che è ormai pacifica
6 l'applicabilità della responsabilità per danni da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. alla Pubblica
Amministrazione per i beni – demaniali – soggetti ad uso ordinario generale e diretto da parte dei cittadini, restandone escluse, per giurisprudenza tradizionale, le sole ipotesi in cui sul bene non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le sue modalità d'uso - un continuo ed efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti, e mantenendo il carattere della demanialità, assieme all'estensione del bene medesimo, soltanto la funzione di circostanza sintomatica dell'impossibilità della custodia (Cass. 12449/08; Cass. 5669/10, che ha specificato che per le strade comunali - salvo il vaglio in concreto del giudice di merito - circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune).
Sul piano probatorio, poi, la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito (Cass. 20427/08; Cass. 23939/09; Cass. 5910/11). Nella specie, tuttavia, la tesi attorea non ha trovato adeguato riscontro nel corso del giudizio. In citazione l'attore ha dichiarato di essere caduto a terra a causa del dissesto del marciapiedi e della scarsa illuminazione pubblica. All'udienza del 26.11.2019 sono stati sentiti i testimoni indicati dall'attore, , Testimone_2 Testimone_6
, . Nessuno di essi ha, però, assistito all'incidente, quindi nessuno dei
[...] Testimone_1 testimoni ha potuto confermare quanto dedotto dall'attore in citazione in ordine alla dinamica del sinistro e, in particolare, ha potuto narrare che il sia caduto proprio a causa del dissesto del Pt_1 marciapiedi o per altro motivo. In sede di interrogatorio formale (v. verbale di udienza del
26.11.2019) il ha dichiarato che via Rovigo era totalmente al buio, che egli abita in quella zona Pt_1 da trent'anni e che i pali dell'illuminazione pubblica erano tutti rotti alla data del sinistro, tanto è vero che gli abitanti della zona, tra cui il avevano chiamato l'ACEA, che gli aveva chiesto di Pt_1 fornire il numero identificativo dei pali rotti, numero riportato su etichette applicate su ciascun lampione. Dunque la tesi prospettata in citazione non ha trovato conferma, poiché nel corso del giudizio nessuno ha confermato che l'attore è caduto a causa del dissesto del marciapiedi. Pertanto,
a fronte della carenza, all'esito dell'istruttoria, di elementi inequivoci atti a far emergere il nesso causale tra la cosa ed il danno, non è possibile formulare un giudizio di responsabilità del CP_5 convenuto. In proposito si deve evidenziare che la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e
7 l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno (cfr. Cass. 11592/10). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, inoltre, che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso
(Cass.23919/13; Cass. 287/15). Sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, la S.C. ha da tempo precisato che se il danno è causato da cose dotate di un intrinseco dinamismo, l'attore ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa ed il danno, mentre non è necessaria la dimostrazione della pericolosità della cosa. Se invece il danno è causato da cose inerti e visibili
(marciapiedi, scale, strade, pavimenti, e simili), il danneggiato può provare il nesso di causa tra cosa e danno dimostrandone la pericolosità. Una volta accertata l'esistenza di un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode – per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c. c. – provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo) (così Cass. 17625/16). Pertanto, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, venga in rilievo una cosa inerte, è necessario che vengano effettuati ulteriori accertamenti circa la maggiore o minore possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, il grado di cautela richiesto, e ogni altro elemento idoneo a valutare l'anomalia significativa della res e la sua potenzialità dannosa per l'utenza, dai quali potrebbe scaturire una responsabilità per l'ente. L'acclarata natura oggettiva della responsabilità per cose in custodia non deve, infatti, indurre il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova gravante sullo stesso dimostrando unicamente di essere caduto su una buca senza provare previamente le peculiarità dell'insidia lamentata e soprattutto l'idoneità della stessa a causare il danno in ragione della sua intrinseca pericolosità. La S.C. ha recentemente ribadito che
“In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, quanto più le conseguenze della condotta altrui sono suscettibili di essere previste e superate attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente nella produzione del danno, fino al punto di interrompere il nesso eziologico tra condotta e danno quando lo stesso comportamento sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile
8 secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. 2483/18). Nel caso in esame,
l'indagine relativa a dette caratteristiche non ha fornito alcun risultato positivo per l'attore, in quanto il sinistro occorso, in assenza di inequivoci elementi in ordine al nesso di causalità, nonché alla imprevedibilità ed inevitabilità del pericolo, deve ragionevolmente ritenersi verificato a causa di un comportamento non avveduto dello stesso. In proposito merita rilevare che, se anche fosse stata dimostrata l'incidenza causale del dissesto dell'asfalto sulla rovinosa caduta del in ogni caso Pt_1 non può non evidenziarsi come l'attore conosca molto bene il quartiere, come da lui stesso confermato in sede di interrogatorio formale, e fosse ben a conoscenza dello stato dei luoghi avendo segnalato all'ACEA quali lampioni dell'illuminazione fossero all'epoca non funzionanti. Pertanto
l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto sconsigliare all'attore di uscire di notte, in condizioni di scarsa visibilità (v. in proposito Cass. 22419/17). Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato è un elemento da considerare nell'effettuare il necessario bilanciamento tra prevenzione e cautela sotteso alla responsabilità per custodia
(Cass.14/06/2016, n. 12174), tanto da ritenere che la presenza di una insidia non basta per vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, dovendosi tenere conto anche dell'elemento soggettivo della sua prevedibilità. Nel caso in cui l'insidia si trovi in un luogo ben conosciuto dal danneggiato è suo onere tenere un comportamento maggiormente prudente e diligente;
in caso contrario, la sua imprudenza sarà idonea ad integrare il caso fortuito (Cass. 8777/19). Appare evidente, allora, che la tesi prospettata nell'atto di citazione circa l'oggettiva insidiosità del manto stradale non è stata confermata dallo svolgimento istruttorio. La domanda deve, pertanto, essere respinta e per tale motivo non va disposta la consulenza tecnica medico-legale, sulla quale l'attore ha insistito anche in sede di scritti conclusionali. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/14”.
I primi due motivi che vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, non colgono nel segno.
Occorre premettere che la fattispecie di responsabilità in esame costituisce ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sulla mera sussistenza del nesso eziologico.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva-in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode” (Cass. n. 21675/2023; Cass. n.
2376/2024). La Corte inoltre ha statuito che “la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento
9 dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo. (Cass. Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025).
Ha altresì precisato il Giudice di legittimità che: “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”. (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, pertanto non merita accoglimento la doglianza mossa dall'appellante ad avviso del quale, il giudice di prime cure avrebbe errato nella valutazione delle prove testimoniali escusse. In particolare, il contesta quanto sostenuto dal Pt_1 tribunale laddove il giudice ha ritenuto che la dinamica del sinistro era risultata priva di adeguato riscontro probatorio posto che nessuno dei testi aveva assistito al sinistro e, quindi, nessuno di essi ha potuto riferire che l'appellante era caduto a causa del dissesto del marciapiedi o per altro motivo.
Ebbene, a tal riguardo, deve rivelarsi come effettivamente non sia risultata provata la dinamica della caduta del così come dallo stesso riferita nell'atto di citazione e secondo cui l'attore, mentre Pt_1 rientrava a casa, dopo aver parcheggiato l'auto, camminando in via Rovigo, dove abitava, a causa del marciapiedi dissestato e dell'assoluta mancanza di illuminazione pubblica, cadeva rovinosamente a terra. Ed invero tale versione, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, non trova conforto nella espletata istruttoria.
Infatti, i testi escussi all'udienza del 26.11.2019 sul primo capitolo di prova “vero è che il 18 maggio 2016 alle ore 23,00 circa il sig. è caduto in via Rovigo nei pressi del civico n.5”. Parte_1 non hanno potuto affatto confermare i fatti così come dall'attore allegati.
In particolare, il teste ha dichiarato “Si è vero, io ho il laboratorio di rilegatoria Testimone_7 poco più avanti e quel giorno la moglie del mi è venuta a chiamare dicendomi che lui era caduto. Pt_1
Non ho quindi assistito alla caduta dell'attore”. Il teste “Si è vero. Io non ero Testimone_6 presente al momento del fatto, ma mi ha chiamato la moglie del Io mi trovavo al laboratorio Pt_1 del in via Belluno n.4”. Ed ancora, UI Di ES ha affermato “Si è vero. Io non ero Tes_2 Tes_6 presente al momento del fatto, ma mi ha chiamato la moglie del Io mi trovavo al laboratorio Pt_1 del in via Belluno n.4”. Tes_2
10 Sicché, dalla istruttoria espletata è emerso chiaramente che nessuno dei testi escussi ha assistito all'incidente del non ponendo né riferire né tanto meno confermare quanto dallo stesso sostenuto Pt_1 in ordine alla dinamica del sinistro occorsogli.
Ed appare per ciò solo del tutto condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado in merito alla mancata prova della dinamica del sinistro.
Dalla istruttoria espletata è infatti emerso solamente che i testi erano accorsi successivamente al sinistro e che nessuno di essi aveva assistito alla dinamica dello stesso, che il marciapiedi non risultava illuminato e che era ammalorato nonché che tanto l'ammaramento della strada che la scarsa illuminazione risultavano note ai testi, in quanto tutti abitanti di via Rovigo.
Pertanto, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, non è stato in alcun modo confermato che la causa della caduta sia stata dovuta al marciapiedi ammalorato ed all'assenza dell'illuminazione, non avendo i testimoni escussi assistito al sinistro come invece riferito dal Pt_1
Essi si sono solo limitati a riferire che al momento del sinistro vi era una scarsa illuminazione e la presenza di ammaloramento del marciapiedi. In breve, non risulta provato quanto richiesto dalla
Suprema Corte in materia di responsabilità di cose in custodia, non avendo l'appellante dimostrato la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
In ogni caso, la responsabilità di quanto accaduto risulta ben ascrivibile alla imprudenza del il quale poteva certamente evitare il pericolo derivante dall'ammaloramento del marciapiedi. Pt_1
Come noto, infatti, la natura oggettiva della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051
c.c., non può in alcun modo indurre il danneggiato a ritenere assolto l'onere della prova su di esso gravante, come asserito dal Tribunale “dimostrando unicamente di essere caduto su una buca senza provare previamente le peculiarità dell'insidia lamentata e soprattutto l'idoneità della stessa a causare il danno in ragione della sua intrinseca pericolosità”.
Anche recentemente la Corte di legittimità ha infatti ribadito il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 2051 c.c. la prova del nesso tra danno subito e cosa in custodia non sarà condizione necessaria e sufficiente ai fini della risarcibilità del danno occorso. Ciò in quanto, la valorizzazione del principio di cautela, enunciato mediante una lettura estensiva del principio costituzionale di cui all'art. 2, ha condotto a considerare il danneggiato gravato della prova di aver adottato tutte le misure necessarie al fine di evitare il verificarsi del danno asserito. La condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, quindi si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale dell'evento dannoso “richiedendosi una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
11 incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (tra le più recenti, Cass. n.
7173/2022; Cass. 17 novembre 2021, n.34886; Cass., ordinanza, 03/04/2019, n. 9315; Cass. ordinanze n. 2480,2481,2482 e 2483 del 2018; Cass. 22/03/2011 n. 6529).
Ebbene, condivisibilmente il giudice di prime cure ha affermato che : “Nel caso in esame,
l'indagine relativa a dette caratteristiche non ha fornito alcun risultato positivo per l'attore, in quanto il sinistro occorso, in assenza di inequivoci elementi in ordine al nesso di causalità, nonché alla imprevedibilità ed inevitabilità del pericolo, deve ragionevolmente ritenersi verificato a causa di un comportamento non avveduto dello stesso. In proposito merita rilevare che, se anche fosse stata dimostrata l'incidenza causale del dissesto dell'asfalto sulla rovinosa caduta del in ogni caso Pt_1 non può non evidenziarsi come l'attore conosca molto bene il quartiere, come da lui stesso confermato in sede di interrogatorio formale, e fosse ben a conoscenza dello stato dei luoghi avendo segnalato all'ACEA quali lampioni dell'illuminazione fossero all'epoca non funzionanti” atteso che
è risultato dimostrato come l'appellante non abbia posto la dovuta attenzione richiesta dalle circostanze del caso, rispondendo a normali criteri di diligenza il procedere con attenzione in presenza di strada dissestata in presenza di ammaloramento del marciapiedi ed a maggior ragione, stante la scarsa illuminazione del luogo di cui egli era perfettamente a conoscenza, vivendo pacificamente in quella zona da oltre trent'anni.
Tra l'altro, l'eventuale difforme comportamento incauto del danneggiato non deve essere necessariamente abnorme ed imprevedibile, essendo sufficiente che sia colposo, valendo a escludere la responsabilità del custode pur in presenza di un contegno colposo di quest'ultimo.
Il in definitiva, nonostante si trovasse in modo incontestato nei pressi della propria Pt_1 abitazione (cfr interrogatorio formale reso dallo stesso) e stesse quindi percorrendo una strada a lui certamente conosciuta ha agito perciò solo in maniera poco accorta.
Orbene, nel caso in esame deve ritenersi come il primo giudice abbia fatto buon governo dei suddetti principi nell'ambito delle valutazioni che caso per caso si impongono in simile fattispecie.
Venendo al terzo motivo di appello con cui il si duole della mancata ammissione della Pt_1
CTU va rilevato come tanto in primo grado quanto nel giudizio di appello, parte appellante non abbia adempiuto al proprio onere probatorio. Infatti, si è appena sopra detto che dalla istruttoria espletata non è emersa la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Mentre e viceversa si è resa circostanza evidente quella di una condotta imprudente ascrivibile al danneggiato, cosicché è da ritenersi superfluo l'espletamento della consulenza medico legale pure richiesta dall'appellante.
12 Come evidenziato dalla Suprema Corte: “nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza” (Cass.,
Ordinanza n. 37027 del 16/12/2022). Orbene, nel caso di specie, non può certamente profilarsi tale violazione.
Come già ampiamente sin qui argomentato, il non ha fornito la prova della sussistenza del Pt_1 nesso causale, perciò il giudice di primo grado correttamente non ha ammesso l'espletamento della
CTU volta ad accertare i danni lamentati e riportati dall'appellante, non potendo vantare lo stesso alcuna pretesa risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c. Sempre la Suprema Corte ha a tal riguardo chiarito che: “La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio ( e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice. (Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007). Ne consegue che il giudice di primo grado ha fatto correttamente applicazione del potere riconosciutogli dall'ordinamento, essendo rimesso al suo prudente apprezzamento la nomina del consulente che, evidentemente e condivisibilmente non si è ritenuto necessario nominare nel caso di specie, soprattutto alla luce del fatto che l'attore, odierno appellante, non ha provato la sussistenza del nesso eziologico richiesto dalla normativa invocata.
Con il quarto motivo di appello, il si duole dell'eccesiva condanna alle spese di lite. Pt_1
Sicchè, neppure la doglianza relativa alla condanna alle spese di lite ed al loro eccessivo ammontare, risulta avere pregio. Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei parametri dallo stesso richiamati. Infatti, tenuto conto del valore della controversia dichiarato dal in primo grado pari Pt_1 ad € 82.310,49 (e quindi applicando il quinto scaglione della tabella di cui al dm 55/2014) il giudice, alla luce dei parametri medi, anche in ragione della attività istruttoria espletata, è giunto correttamente alla condanna dell'attore soccombente per un importo pari ad €13.430,00.
Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (tabella XII° scaglione V°) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata.
13 Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 definitiva del Tribunale di Roma n. 5906/2021, pubblicata in data 08.04.2021, così provvede, dichiarata la contumacia di Controparte_4 rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di le spese del presente grado, liquidate Parte_1 P_ in complessivi € 12.154, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
nulla per la parte contumace.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -Alberto Tilocca-
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