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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SERIO MIRVANA, Presidente
CIRILLO GIOVANNI, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 227/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 447/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Chieti ha presentato appello avverso la sentenza n. 447/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 31/10/2024, di accoglimento del ricorso presentato da Resistente_1 - CF: CF_Resistente_1, per l'annullamento del diniego di rimborso in materia di Irpef ed altro. Resiste con memoria di costituzione e controdeduzioni Resistente_1 (parte appellata). Alla odierna udienza, le parti hanno concluso come da verbale. La Corte di Giustizia ha quindi tratto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti.
Il Fondo di Previdenza ha liquidato in favore di Resistente_1, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità aggiuntiva di fine rapporto (DPR 1034/1984) per un importo lordo di € 62.244,00. Tale indennità è stata sottoposta a tassazione separata con l'aliquota Irpef del 23%, con un'imposta trattenuta di € 14.316,12. Il contribuente ha richiesto il rimborso parziale dell'IRPEF pari ad € 6.721,26, ritenendo che il Fondo di Previdenza abbia trattenuto maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente dovute, sull'assunto che l'indennità aggiuntiva, essendo fiscalmente inquadrabile tra le “indennità equipollenti”, sia tassabile previa applicazione delle riduzioni della base imponibile previste dall'art. 19, comma 2bis del TUIR, ossia della decurtazione di € 309,87 per ciascun anno di servizio e della detrazione del 26,04%. Formatosi il silenzio rifiuto sull'istanza, Resistente_1 ha proposto ricorso, reiterando la richiesta di rimborso avanzata in via amministrativa. Nelle controdeduzioni di primo grado, l'Ufficio ha formulato richiesta di parziale estinzione del giudizio per cessazione "in parte qua" della materia del contendere, evidenziando la parziale fondatezza dell'istanza di rimborso alla luce nuovo indirizzo di prassi dell'Amministrazione Finanziaria che tiene conto del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e della consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare,
l'Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - con risposta resa all'interpello n. 956-587/2023 presentato dal Fondo e pubblicata l'8 settembre 2023 (risposta n. 425), ha ritenuto che l'indennità erogata agli iscritti al momento della cessazione dal rientra tra le “indennità equipollenti” al TFR di cui al comma 2-bis dell'art. 19 del TUIR, chiarendo che “l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, e sia imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti”. Ciò posto, dando seguito alle indicazioni e ai criteri di tassazione forniti nella suddetta risposta, l'Ufficio ha evidenziato la spettanza solo parziale del rimborso nella misura di 2.993,34. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Chieti, con la sentenza appellata, ha accolto integralmente il ricorso di Parte, compensando le spese di giudizio.
I motivi di appello
L'appello dell'Ufficio attiene al riconoscimento in sentenza, del diritto del contribuente al rimborso dell'intera somma richiesta, con applicazione dell'abbattimento percentuale del 26,04% sull'imponibile.
Ad avviso di questa Corte di Giustizia, l'appello è fondato. In effetti, la sentenza appellata confligge con l'art. 19 comma 2bis ultimo periodo del Tuir e con l'art. 2 del d.P.R. 1034/1984, nonchè con la giurisprudenza della Suprema Corte, soprattutto recentissima, in materia di composizione del Fondo di Previdenza e di non applicabilità della riduzione del 26,04% prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2bis del Tuir.
La questione controversa non riguarda la modalità di tassazione - essendo pacifica l'applicazione della tassazione separata - bensì la determinazione della base imponibile, e specificamente se essa vada calcolata applicando entrambe le deduzioni previste dall'art. 19, comma 2bis, del TUIR, di € 309,87 per ciascun anno di servizio e del 26,04%, come affermato dal contribuente e dal Giudice "a quo", oppure esclusivamente la deduzione € 309,87 per ciascun anno di servizio, con l'esclusione della deduzione del 26%, come sostenuto dall'Ufficio appellante.
In effetti, l'ulteriore abbattimento dell'imponibile in misura percentuale previsto dall'ultimo periodo del citato comma 2-bis non è nel caso di specie applicabile, in quanto tale previsione si applica nei soli casi in cui l'indennità sia formata con contributi previdenziali del lavoratore. La disposione recita infatti: «
L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto (…) fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza».
Il Giudice di prime cure, invece, ha ritenuto applicabile (oltre alla deduzione di €. 309,87) anche la riduzione del 26,04%, basando il proprio convincimento sul presupposto che la composizione del Fondo sia costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto, tra i quali rientrano anche i contributi da parte dei lavoratori.
Così ragionando, tuttavia, è caduto in errore, dal momento che in realtà l'indennità erogata dal Fondo non
è alimentata da contributi previdenziali a carico degli iscritti. La circostanza emerge incontrovertibilmente dall'art. 2 del DPR 1034/1984, di approvazione del “Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze”, che individua tassativamente le entrate del
Fondo. In particolare, ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 1034/1984, le entrate del Fondo sono costituite: a) dalle quote dei proventi derivati dall'applicazione degli articoli 5 (“Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze”) e 6 (“proventi contravvenzionali, le pene pecuniarie e le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero dei crediti dello Stato”) della legge 15 novembre 1973, n. 734;
b) dai proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del fondo di riserva;
c) dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come integrato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60; d) dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall'art. del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687; e) dai proventi di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545 (rubricato: “Tariffa delle tasse ipotecarie. Scritturazione di documenti”)
e successive modificazioni;
f) dai proventi della trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto ai sensi dell'art. 23 della legge 2 agosto 1982, n. 528; g) da sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni ed altri proventi vari ed eventuali (volontari e spontanei).
Come si vede, nell'elencazione, da reputarsi tassativa, non c'è alcuna voce che possa ricondurre a contributi posti a carico del dipendente o comunque versati direttamente dal medesimo al Fondo previdenziale, fatte salve quelle a titolo di donazione e liberalità, che non rilevano nella specifica fattispecie in ragione del loro carattere non obbligatorio. Trattasi di voci eterogenee derivanti dall'attività istituzionale del Ministero delle
Finanze, ma non da contributi previdenziali versati dai dipendenti.
Sul punto, si è formato soprattutto negli ultimi anni un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui il Fondo «non è costituito da contributi versati in via esclusiva dai dipendenti, ma, al contrario,
è interamente alimentato con somme provenienti dalle casse dell'erario» (cfr. Cass., ord. n. 18616 del 2023; id., 1006 del 2022).
Ed ancora, sulla specifica questione controversa riguardante l'applicabilità o meno dell'ulteriore deduzione del 26,04% prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19 comma 2bis del TUIR, la Suprema Corte è recentemente intervenuta con sentenza n. 27341 del 22.10.2024, dirimendo ogni dubbio sulla composizione del fondo, sulla corretta formazione della base imponibile e sull'inapplicabilità dell'ulteriore deduzione richiesta. Nella motivazione, si legge che, in base al dato letterale dell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2 bis del TUIR, che individua la contribuzione da parte dei lavoratori non solo come presupposto della riduzione ma anche come elemento che concorre alla quantificazione di quest'ultima "alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all' ultimo periodo dell'art. 19 , comma 2-bis, T.U.I.R. ". Chiarissimo, peraltro, il ragionamento seguito. "Ad alimentare il Fondo - dal quale vengono tratte le risorse poi tradotte in integrazione della retribuzione e corrisposte in forma di indennità di liquidazione all'atto della cessazione del rapporto - sono le voci indicate dall'art. 2, lettere c), d), ed e) del citato regolamento, n. 1034/84, di natura palesemente pubblicistica. Voci rappresentate da: proventi dalla vendita di beni confiscati;
proventi delle sanzioni pecuniarie;
proventi da tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco del lotto ed altre di identica natura. Né contraddice tale affermazione la circostanza che tra le entrate del Fondo siano annoverati, sub c), d), e d) del suindicato articolo 2, anche i proventi delle sanzioni pecuniarie, comminate e riscosse dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività accertativa del suo personale. Ed infatti, lo stesso personale beneficia di una ricaduta retributiva tratta dai proventi di tale attività accertativa e sanzionatoria, ma solo indirettamente, attraverso l'iniziale afflusso complessivo di detti proventi al Fondo, costituendo un' entrata di quest'ultimo, e solo successivamente si traducono in una delle componenti dell'indennità integrativa di liquidazione dei dipendenti, erogata dal Fondo medesimo. Tal che non può dirsi che quel flusso di risorse all'ente scaturiscano da un contributo "diretto" dei dipendenti e quindi non può sostenersi che l'indennità poi da essi percetta sia autofinanziata". In conclusione, alla stregua della disciplina di riferimento (art. 19 comma 2bis ultimo periodo del Tuir e art. 2 d.P.R. 1034/1984), nonché sulla base del principio di diritto espressamente enunciato dalla Suprema Corte, sono da ritenersi acclarate sia l'assenza di contribuzione da parte degli iscritti al Fondo di Previdenza sia l'inapplicabilità della detrazione dalla base imponibile del 26,04%, vale a dire di «una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui
è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza» (art. 19, comma 2-bis, ultimo periodo, del Tuir).
L'appello dell'Ufficio va dunque accolto per quanto di ragione, mentre le spese possono essere compensate in ragione di ciò, che un orientamento realmente consolidato della Suprema Corte si può dire essere sopraggiunto soltanto assai di recente (2024).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria degli Abruzzi - Sezione staccata di Pescara, accoglie l'appello e compensa le spese.
Così deciso a Pescara, lì 9.2.2026 Il Presidente
Dott.ssa Mirvana Di Serio
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Giovanni Cirillo
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
DI SERIO MIRVANA, Presidente
CIRILLO GIOVANNI, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 227/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti - Viale Unita' D''Italia N.90-92 66100 Chieti CH
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 447/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 31/10/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti: come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Chieti ha presentato appello avverso la sentenza n. 447/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 1 e pubblicata il 31/10/2024, di accoglimento del ricorso presentato da Resistente_1 - CF: CF_Resistente_1, per l'annullamento del diniego di rimborso in materia di Irpef ed altro. Resiste con memoria di costituzione e controdeduzioni Resistente_1 (parte appellata). Alla odierna udienza, le parti hanno concluso come da verbale. La Corte di Giustizia ha quindi tratto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti.
Il Fondo di Previdenza ha liquidato in favore di Resistente_1, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità aggiuntiva di fine rapporto (DPR 1034/1984) per un importo lordo di € 62.244,00. Tale indennità è stata sottoposta a tassazione separata con l'aliquota Irpef del 23%, con un'imposta trattenuta di € 14.316,12. Il contribuente ha richiesto il rimborso parziale dell'IRPEF pari ad € 6.721,26, ritenendo che il Fondo di Previdenza abbia trattenuto maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente dovute, sull'assunto che l'indennità aggiuntiva, essendo fiscalmente inquadrabile tra le “indennità equipollenti”, sia tassabile previa applicazione delle riduzioni della base imponibile previste dall'art. 19, comma 2bis del TUIR, ossia della decurtazione di € 309,87 per ciascun anno di servizio e della detrazione del 26,04%. Formatosi il silenzio rifiuto sull'istanza, Resistente_1 ha proposto ricorso, reiterando la richiesta di rimborso avanzata in via amministrativa. Nelle controdeduzioni di primo grado, l'Ufficio ha formulato richiesta di parziale estinzione del giudizio per cessazione "in parte qua" della materia del contendere, evidenziando la parziale fondatezza dell'istanza di rimborso alla luce nuovo indirizzo di prassi dell'Amministrazione Finanziaria che tiene conto del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e della consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare,
l'Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - con risposta resa all'interpello n. 956-587/2023 presentato dal Fondo e pubblicata l'8 settembre 2023 (risposta n. 425), ha ritenuto che l'indennità erogata agli iscritti al momento della cessazione dal rientra tra le “indennità equipollenti” al TFR di cui al comma 2-bis dell'art. 19 del TUIR, chiarendo che “l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, e sia imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti”. Ciò posto, dando seguito alle indicazioni e ai criteri di tassazione forniti nella suddetta risposta, l'Ufficio ha evidenziato la spettanza solo parziale del rimborso nella misura di 2.993,34. La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Chieti, con la sentenza appellata, ha accolto integralmente il ricorso di Parte, compensando le spese di giudizio.
I motivi di appello
L'appello dell'Ufficio attiene al riconoscimento in sentenza, del diritto del contribuente al rimborso dell'intera somma richiesta, con applicazione dell'abbattimento percentuale del 26,04% sull'imponibile.
Ad avviso di questa Corte di Giustizia, l'appello è fondato. In effetti, la sentenza appellata confligge con l'art. 19 comma 2bis ultimo periodo del Tuir e con l'art. 2 del d.P.R. 1034/1984, nonchè con la giurisprudenza della Suprema Corte, soprattutto recentissima, in materia di composizione del Fondo di Previdenza e di non applicabilità della riduzione del 26,04% prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2bis del Tuir.
La questione controversa non riguarda la modalità di tassazione - essendo pacifica l'applicazione della tassazione separata - bensì la determinazione della base imponibile, e specificamente se essa vada calcolata applicando entrambe le deduzioni previste dall'art. 19, comma 2bis, del TUIR, di € 309,87 per ciascun anno di servizio e del 26,04%, come affermato dal contribuente e dal Giudice "a quo", oppure esclusivamente la deduzione € 309,87 per ciascun anno di servizio, con l'esclusione della deduzione del 26%, come sostenuto dall'Ufficio appellante.
In effetti, l'ulteriore abbattimento dell'imponibile in misura percentuale previsto dall'ultimo periodo del citato comma 2-bis non è nel caso di specie applicabile, in quanto tale previsione si applica nei soli casi in cui l'indennità sia formata con contributi previdenziali del lavoratore. La disposione recita infatti: «
L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto (…) fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza».
Il Giudice di prime cure, invece, ha ritenuto applicabile (oltre alla deduzione di €. 309,87) anche la riduzione del 26,04%, basando il proprio convincimento sul presupposto che la composizione del Fondo sia costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto, tra i quali rientrano anche i contributi da parte dei lavoratori.
Così ragionando, tuttavia, è caduto in errore, dal momento che in realtà l'indennità erogata dal Fondo non
è alimentata da contributi previdenziali a carico degli iscritti. La circostanza emerge incontrovertibilmente dall'art. 2 del DPR 1034/1984, di approvazione del “Regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze”, che individua tassativamente le entrate del
Fondo. In particolare, ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 1034/1984, le entrate del Fondo sono costituite: a) dalle quote dei proventi derivati dall'applicazione degli articoli 5 (“Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze”) e 6 (“proventi contravvenzionali, le pene pecuniarie e le somme ricavate dalla vendita di beni confiscati e di corpi di reato e dal recupero dei crediti dello Stato”) della legge 15 novembre 1973, n. 734;
b) dai proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del fondo di riserva;
c) dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come integrato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60; d) dai proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, modificato dall'art. del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687; e) dai proventi di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545 (rubricato: “Tariffa delle tasse ipotecarie. Scritturazione di documenti”)
e successive modificazioni;
f) dai proventi della trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto ai sensi dell'art. 23 della legge 2 agosto 1982, n. 528; g) da sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni ed altri proventi vari ed eventuali (volontari e spontanei).
Come si vede, nell'elencazione, da reputarsi tassativa, non c'è alcuna voce che possa ricondurre a contributi posti a carico del dipendente o comunque versati direttamente dal medesimo al Fondo previdenziale, fatte salve quelle a titolo di donazione e liberalità, che non rilevano nella specifica fattispecie in ragione del loro carattere non obbligatorio. Trattasi di voci eterogenee derivanti dall'attività istituzionale del Ministero delle
Finanze, ma non da contributi previdenziali versati dai dipendenti.
Sul punto, si è formato soprattutto negli ultimi anni un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui il Fondo «non è costituito da contributi versati in via esclusiva dai dipendenti, ma, al contrario,
è interamente alimentato con somme provenienti dalle casse dell'erario» (cfr. Cass., ord. n. 18616 del 2023; id., 1006 del 2022).
Ed ancora, sulla specifica questione controversa riguardante l'applicabilità o meno dell'ulteriore deduzione del 26,04% prevista dall'ultimo periodo dell'art. 19 comma 2bis del TUIR, la Suprema Corte è recentemente intervenuta con sentenza n. 27341 del 22.10.2024, dirimendo ogni dubbio sulla composizione del fondo, sulla corretta formazione della base imponibile e sull'inapplicabilità dell'ulteriore deduzione richiesta. Nella motivazione, si legge che, in base al dato letterale dell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2 bis del TUIR, che individua la contribuzione da parte dei lavoratori non solo come presupposto della riduzione ma anche come elemento che concorre alla quantificazione di quest'ultima "alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all' ultimo periodo dell'art. 19 , comma 2-bis, T.U.I.R. ". Chiarissimo, peraltro, il ragionamento seguito. "Ad alimentare il Fondo - dal quale vengono tratte le risorse poi tradotte in integrazione della retribuzione e corrisposte in forma di indennità di liquidazione all'atto della cessazione del rapporto - sono le voci indicate dall'art. 2, lettere c), d), ed e) del citato regolamento, n. 1034/84, di natura palesemente pubblicistica. Voci rappresentate da: proventi dalla vendita di beni confiscati;
proventi delle sanzioni pecuniarie;
proventi da tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco del lotto ed altre di identica natura. Né contraddice tale affermazione la circostanza che tra le entrate del Fondo siano annoverati, sub c), d), e d) del suindicato articolo 2, anche i proventi delle sanzioni pecuniarie, comminate e riscosse dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività accertativa del suo personale. Ed infatti, lo stesso personale beneficia di una ricaduta retributiva tratta dai proventi di tale attività accertativa e sanzionatoria, ma solo indirettamente, attraverso l'iniziale afflusso complessivo di detti proventi al Fondo, costituendo un' entrata di quest'ultimo, e solo successivamente si traducono in una delle componenti dell'indennità integrativa di liquidazione dei dipendenti, erogata dal Fondo medesimo. Tal che non può dirsi che quel flusso di risorse all'ente scaturiscano da un contributo "diretto" dei dipendenti e quindi non può sostenersi che l'indennità poi da essi percetta sia autofinanziata". In conclusione, alla stregua della disciplina di riferimento (art. 19 comma 2bis ultimo periodo del Tuir e art. 2 d.P.R. 1034/1984), nonché sulla base del principio di diritto espressamente enunciato dalla Suprema Corte, sono da ritenersi acclarate sia l'assenza di contribuzione da parte degli iscritti al Fondo di Previdenza sia l'inapplicabilità della detrazione dalla base imponibile del 26,04%, vale a dire di «una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui
è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza» (art. 19, comma 2-bis, ultimo periodo, del Tuir).
L'appello dell'Ufficio va dunque accolto per quanto di ragione, mentre le spese possono essere compensate in ragione di ciò, che un orientamento realmente consolidato della Suprema Corte si può dire essere sopraggiunto soltanto assai di recente (2024).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria degli Abruzzi - Sezione staccata di Pescara, accoglie l'appello e compensa le spese.
Così deciso a Pescara, lì 9.2.2026 Il Presidente
Dott.ssa Mirvana Di Serio
Il Giudice rel. ed est.
Dott. Giovanni Cirillo