Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 94
CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Applicazione delle riduzioni della base imponibile previste dall'art. 19, comma 2bis del TUIR

    La Corte ritiene che l'ulteriore abbattimento dell'imponibile in misura percentuale previsto dall'ultimo periodo del citato comma 2-bis non sia applicabile nel caso di specie, in quanto tale previsione si applica nei soli casi in cui l'indennità sia formata con contributi previdenziali del lavoratore. L'indennità erogata dal Fondo non è alimentata da contributi previdenziali a carico degli iscritti, come emerge dall'art. 2 del DPR 1034/1984 e dalla giurisprudenza della Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 94
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 94
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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