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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/09/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2595/2019 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, in composizione monocratica nella persona del magistrato dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo il 17/09/2019 al n. 2595/2019
R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 350/19 del
Giudice di Pace di Potenza (relativa al procedimento civile n. 1726/18), emessa in data 14.5.2019, depositata il 25.5.2019
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Potenza, presso i cui uffici in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 46, ope legis domicilia;
APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso in primo grado dall'Avv. Daniele Claudio Sciaraffia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Acerenza (PZ), Via
Cirillo n. 34;
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ
(C.F. e P.IVA Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa in primo grado dal Sig. IU Di LA ed elettivamente domiciliata in Potenza, Viale del Basento n. 128;
APPELLATA CONTUMACE
1 Proc. n. 2595/2019 R.G.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/06/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato in data
18/09/2019 via PEC, la proponeva impugnativa Parte_1 avverso alla sentenza n. 350/2019 del Giudice di Pace di Potenza (relativa al procedimento civile n. 1726/18), emessa in data 14/05/2019, depositata il 25/05/2019, con la quale il primo giudice, in accoglimento dell'opposizione spiegata da annullava la cartella di Controparte_1 pagamento n. 092201800004510608000, emessa dall'
[...]
in relazione a un credito erariale pari a € 2.556,40, Controparte_2 relativo al verbale di contestazione n. 542197013, emesso in data
1°.10.2014 dai Carabinieri di San Chirico Nuovo per violazione del Codice della Strada e notificato all'interessato il 18.4.2014, ritenendo fondata la doglianza relativa alla maggiorazione del 10% prevista dall'art. 27 della legge 689/81, ritenendola non applicabile.
1.1. La , con un unico motivo di gravame, rubricato Parte_1
“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 27 DELLA
LEGGE N. 689/1981”, eccepiva l'erroneità della decisione (fondata sull'assunto per cui alle sanzioni amministrative irrogate per violazione del
Codice della Strada si applicherebbe l'art. 203, comma 3, del C.d.S., il quale, in deroga all'art. 27 della legge n. 689/1981, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza-ingiunzione, prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10% di cui al citato art. 27) facendo rilevare come la suddetta maggiorazione, in considerazione della sua natura di sanzione aggiuntiva, dovesse applicarsi anche alle sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della Strada.
1.2. In ragione di tanto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale, in accoglimento dell'appello, riformare la
2 Proc. n. 2595/2019 R.G.
sentenza impugnata, rigettando definitivamente l'opposizione alla cartella di pagamento proposta dal Sig. . Spese vinte”. Controparte_1
2. A fronte della regolare notifica dell'atto introduttivo, gli appellati e non si costituivano Controparte_1 Controparte_2 in giudizio, da ciò derivando la relativa declaratoria di contumacia.
3. Istruita attraverso la produzione documentale delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 20/06/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Ciò premesso, il profilo di doglianza concernente l'applicazione dell'aumento della sanzione ai sensi dell'art. 27 l. 689/81 è fondato.
4.1. Sul punto, infatti, mette conto rilevare il formarsi di una consolidata giurisprudenza, contraria a quella (superata) invocata dal giudice di pace, secondo la quale, in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale di cui all'ex art. 27 L. n. 689 del 1981, prevista per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (v. Cass.
20/10/2016, n. 21259, alla cui esaustiva motivazione si rinvia, e Cass.
1/02/2016, n. 1884; nello stesso senso, di recente, Cassazione civile sez.
III, 29/09/2021, n.26308; Cassazione civile sez. II, 21/11/2023, n.32302).
4.2. L'erroneità della statuizione di primo grado, e la conseguente riforma, non possono che condurre al rigetto dell'opposizione proposta, in primo grado, da : in questa sede, infatti, è precluso ogni vaglio Controparte_1 in ordine agli ulteriori motivi di opposizione fatti valere in primo grado, i quali, in applicazione del principio devolutivo, avrebbero dovuto essere riproposti con appello incidentale condizionato (all'accoglimento dell'appello principale).
Infatti, “il «thema decidendi» nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art.
342 cod. proc. civ., per la individuazione dell'oggetto della domanda di
3 Proc. n. 2595/2019 R.G.
appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata”, con la conseguenza che, “se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.”
(Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2003, n. 7629).
5. Venendo alla determinazione delle spese di lite, premesso che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 336
c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226 del 2013), le spese del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo, Controparte_1 facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/14, considerata la non complessità delle questione trattate nonché la serialità delle stesse, parametrati al decisum (scaglione sino da € 1.101 a ad € 5.200) escludendo la fase di istruttoria per entrambi i grado di giudizio, perché non svolta.
Con l'ulteriore precisazione che, in favore dell'appellata
[...]
, potranno essere riconosciute soltanto le spese di lite Controparte_3 relative al primo grado di giudizio, attesa la contumacia della predetta nel presente grado di appello: tanto in applicazione del principio per cui “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (da ultimo Cass.
Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023).
P.Q.M.
4 Proc. n. 2595/2019 R.G.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 2595/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da;
Controparte_1
2. condanna l'appellato al pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore dell'appellante , che si Parte_1 liquidano, per il primo grado, in € 457,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il secondo grado in € 852,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il secondo grado in € 852,00;
3. condanna l'appellato al pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore dell'appellata , Controparte_3 che si liquidano, per il primo grado, in € 457,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 20/09/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
5
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice d'appello, in composizione monocratica nella persona del magistrato dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II° grado iscritta al ruolo il 17/09/2019 al n. 2595/2019
R.G., avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza n. 350/19 del
Giudice di Pace di Potenza (relativa al procedimento civile n. 1726/18), emessa in data 14.5.2019, depositata il 25.5.2019
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Potenza, presso i cui uffici in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 46, ope legis domicilia;
APPELLANTE/APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F. ), rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso in primo grado dall'Avv. Daniele Claudio Sciaraffia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Acerenza (PZ), Via
Cirillo n. 34;
APPELLATO CONTUMACE
NONCHÉ
(C.F. e P.IVA Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa in primo grado dal Sig. IU Di LA ed elettivamente domiciliata in Potenza, Viale del Basento n. 128;
APPELLATA CONTUMACE
1 Proc. n. 2595/2019 R.G.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/06/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato in data
18/09/2019 via PEC, la proponeva impugnativa Parte_1 avverso alla sentenza n. 350/2019 del Giudice di Pace di Potenza (relativa al procedimento civile n. 1726/18), emessa in data 14/05/2019, depositata il 25/05/2019, con la quale il primo giudice, in accoglimento dell'opposizione spiegata da annullava la cartella di Controparte_1 pagamento n. 092201800004510608000, emessa dall'
[...]
in relazione a un credito erariale pari a € 2.556,40, Controparte_2 relativo al verbale di contestazione n. 542197013, emesso in data
1°.10.2014 dai Carabinieri di San Chirico Nuovo per violazione del Codice della Strada e notificato all'interessato il 18.4.2014, ritenendo fondata la doglianza relativa alla maggiorazione del 10% prevista dall'art. 27 della legge 689/81, ritenendola non applicabile.
1.1. La , con un unico motivo di gravame, rubricato Parte_1
“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 27 DELLA
LEGGE N. 689/1981”, eccepiva l'erroneità della decisione (fondata sull'assunto per cui alle sanzioni amministrative irrogate per violazione del
Codice della Strada si applicherebbe l'art. 203, comma 3, del C.d.S., il quale, in deroga all'art. 27 della legge n. 689/1981, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell'ordinanza-ingiunzione, prevede l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10% di cui al citato art. 27) facendo rilevare come la suddetta maggiorazione, in considerazione della sua natura di sanzione aggiuntiva, dovesse applicarsi anche alle sanzioni amministrative irrogate per violazione del Codice della Strada.
1.2. In ragione di tanto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale, in accoglimento dell'appello, riformare la
2 Proc. n. 2595/2019 R.G.
sentenza impugnata, rigettando definitivamente l'opposizione alla cartella di pagamento proposta dal Sig. . Spese vinte”. Controparte_1
2. A fronte della regolare notifica dell'atto introduttivo, gli appellati e non si costituivano Controparte_1 Controparte_2 in giudizio, da ciò derivando la relativa declaratoria di contumacia.
3. Istruita attraverso la produzione documentale delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e rimessa in decisione all'esito dell'udienza del 20/06/2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vigente ratione temporis.
4. Ciò premesso, il profilo di doglianza concernente l'applicazione dell'aumento della sanzione ai sensi dell'art. 27 l. 689/81 è fondato.
4.1. Sul punto, infatti, mette conto rilevare il formarsi di una consolidata giurisprudenza, contraria a quella (superata) invocata dal giudice di pace, secondo la quale, in materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale di cui all'ex art. 27 L. n. 689 del 1981, prevista per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (v. Cass.
20/10/2016, n. 21259, alla cui esaustiva motivazione si rinvia, e Cass.
1/02/2016, n. 1884; nello stesso senso, di recente, Cassazione civile sez.
III, 29/09/2021, n.26308; Cassazione civile sez. II, 21/11/2023, n.32302).
4.2. L'erroneità della statuizione di primo grado, e la conseguente riforma, non possono che condurre al rigetto dell'opposizione proposta, in primo grado, da : in questa sede, infatti, è precluso ogni vaglio Controparte_1 in ordine agli ulteriori motivi di opposizione fatti valere in primo grado, i quali, in applicazione del principio devolutivo, avrebbero dovuto essere riproposti con appello incidentale condizionato (all'accoglimento dell'appello principale).
Infatti, “il «thema decidendi» nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art.
342 cod. proc. civ., per la individuazione dell'oggetto della domanda di
3 Proc. n. 2595/2019 R.G.
appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata”, con la conseguenza che, “se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.”
(Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2003, n. 7629).
5. Venendo alla determinazione delle spese di lite, premesso che in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 336
c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226 del 2013), le spese del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo, Controparte_1 facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/14, considerata la non complessità delle questione trattate nonché la serialità delle stesse, parametrati al decisum (scaglione sino da € 1.101 a ad € 5.200) escludendo la fase di istruttoria per entrambi i grado di giudizio, perché non svolta.
Con l'ulteriore precisazione che, in favore dell'appellata
[...]
, potranno essere riconosciute soltanto le spese di lite Controparte_3 relative al primo grado di giudizio, attesa la contumacia della predetta nel presente grado di appello: tanto in applicazione del principio per cui “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (da ultimo Cass.
Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023).
P.Q.M.
4 Proc. n. 2595/2019 R.G.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sull'appello proposto nel procedimento avente n. 2595/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da;
Controparte_1
2. condanna l'appellato al pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore dell'appellante , che si Parte_1 liquidano, per il primo grado, in € 457,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il secondo grado in € 852,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il secondo grado in € 852,00;
3. condanna l'appellato al pagamento delle spese Controparte_1 di lite in favore dell'appellata , Controparte_3 che si liquidano, per il primo grado, in € 457,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Potenza, lì 20/09/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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