Articolo 9 della Legge 23 maggio 1952, n. 623
Articolo 8Articolo 10
Versione
3 luglio 1952
Art. 9.
Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino puo' presentare la domanda di contributo per la parte o per piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il contributo e' determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte o di detto piano o di detta porzione di piano.
Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini puo', nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di contributo e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso,
Entrata in vigore il 3 luglio 1952