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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/07/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 29 luglio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1316/2025 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Marianna Santarsiero ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Potenza, alla via Giordano Brino n. 8, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dal funzionario incaricato, Giuseppe Zaza, come in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento invalidità civile.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato il 13.05.2025 e ritualmente notificato la parte indicata in epigrafe ha domandato il riconoscimento dell'invalidità civile e la corresponsione della prestazione economica.
Con memoria depositata il 14.07.2025 l' ha chiesto di dichiarare a) CP_1
l'inammissibilità dell'istanza di ATP ex art. 445 bis c.p.c. per mancato esperimento della fase amministrativa, ovvero per difetto di interesse ad agire e per indeterminatezza e genericità della prestazione richiesta nel merito ovvero per carenza di allegazione in merito alla sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata nel merito;
b) la intervenuta decadenza ex art. 42, comma 3°, del
D.L. 30.9.2003 n° 269 convertito in L. n. 326/2003; c) la nullità dell'istanza per difetto dei requisiti di legge;
d) la prescrizione del preteso diritto e degli accessori;
e) l'infondatezza della pretesa, nel merito, anche in ordine agli accessori;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 29 luglio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, domanda il riconoscimento dell'invalidità civile e la corresponsione della prestazione economica.
Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità: “L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della
2 fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)” (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 2051 del 27.01.2011).
Tanto premesso, sul piano giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente si limita a domandare il riconoscimento dell'invalidità civile e la corresponsione della prestazione economica, senza nulla allegare circa la prestazione previdenziale e/o assistenziale a cui avrebbe diritto e che intenda conseguire.
La genericità delle allegazioni attoree impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia impongono la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 13.05.2025, ogni altra domanda, eccezione Parte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 29 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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