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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/06/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6796 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il1 Parte_1 C.F._1
3/04/1991 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. CROCI FRANCESCA MARIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. LUCIA ANNALISA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
Motivi della decisione
e hanno intrattenuto una relazione dalla Parte_1 Parte_2 quale è nato il figlio in data 7 aprile 2019. Per_1
Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, agiva nei confronti Parte_1 di per ottenere pronuncia in merito alle condizioni relative alla gestione Parte_2 del figlio minore.
In particolare, la ricorrente riferiva di occuparsi totalmente del figlio e pertanto chiedeva Per_1
l'affidamento esclusivo rafforzato dello stesso riferendo che “dal mese di ottobre 2023, ovverosia dall'intervenuta cessazione della relazione con la ricorrente, il sig. Parte_2 interrompeva ogni forma di contatto e comunicazione con il figlio minore Per_1 disinteressandosi, altresì, completamente delle sorti del piccolo, sia in punto di educazione e istruzione, sia quanto al sostentamento e mantenimento del medesimo”.
La ricorrente segnalava altresì la pendenza di procedimenti penali a carico del resistente per maltrattamenti e abusi, anche nei confronti della figlia minore avuta da altra relazione.
La ricorrente, inoltre, ha chiesto un contributo mensile al mantenimento del figlio minore di € 500,00 mensili da porsi a carico del padre.
All'udienza tenutasi in data 10 giugno 2025 sono comparse le parti assistite dai propri difensori.
La ricorrente ha rinunciato alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale di
[...]
formulata nel ricorso ed ha rinnovato la richiesta di affido esclusivo Parte_2 rafforzato, ribadendo che il padre non vede il bambino dal 2023, essendo pendente un procedimento penale (in attesa della fissazione dell'udienza preliminare).
In punto diritti di visita padre-figlio, ha chiesto che gli incontri venissero eventualmente effettuati alla presenza di soggetti esperti, solo previo accertamento della capacità genitoriale del padre.
Il resistente ha dato atto di non opporsi all'affidamento esclusivo del figlio minore alla Per_1 madre e ha proposto di versare, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, l'importo di €
250,00 mensili, esibendo attestazione Isee parti ad € 0.
Cont Inoltre, il resistente ha dato atto di aver avviato la procedura per una presa in carico al .
Le parti si sono impegnate concordemente a verificare le reali intenzioni del resistente e, nel caso in cui quest'ultimo mostrasse interesse, attivare gli incontri padre-figlio in spazio neutro (verbale d'udienza del 10.6.2025).
All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
I. RESPONSABILITA' GENITORIALE
Nulla va disposto in punto decadenza dalla responsabilità genitoriale di Parte_2
, avendo la ricorrente rinunciato a tale domanda;
[...]
II. AFFIDANEMNTO COLLOCAMENTO E VISISTE
Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato condotte maltrattanti imputabili al resistente ed ha riferito un atteggiamento disinteressato dello stesso nei confronti del figlio minore;
esaminato quanto evidenziato sopra, appare confacente all'interesse primario del figlio l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre e il collocamento presso la stessa. la madre, infatti, rappresenta l'unica figura genitoriale di riferimento per il minore da anni.
Inoltre, il padre ha dichiarato di non opporsi a tale assetto.
Deve pertanto essere disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di a Per_1 Parte_1
alla quale spetterà in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale
[...] sulle maggiori questioni riguardanti il figlio (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) al fine di evitare che il distacco del resistente nei confronti del figlio impedisca, di fatto, alla madre l'assunzione di decisioni nel suo interesse.
Preso atto dell'interruzione dei rapporti padre-figlio ormai da circa due anni, gli stessi potranno riprendere in luogo protetto alla presenza di un educatore e/o professionisti, attivando lo Spazio
Neutro presso i Servizi Sociali competenti, previa valutazione e verifica delle parti;
III. CONTRIBUTO ECONOMICO
La ricorrente percepisce un reddito da lavoro dipendente netto parti ad € 1300,00 mensili mentre il resistente ha allegato di non percepire redditi in questo momento;
Esaminando le situazioni reddituali delle parti e tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 ter c.c., il Tribunale ritiene congruo porre a carico del resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento per il figlio pari ad € 250,00 mensili oltre che il 50% delle spese straordinarie sostenute per lo stesso, come da Protocollo del Tribunale di Monza.
IV. ASSEGNO UNICO ED UNIVERSALE PER LA PROLE
L'assegno unico verrà erogato interamente in favore della ricorrente in virtù dell'affidamento esclusivo del minore;
V. SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del procedimento, stante la natura e l'esito dello stesso, devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di :
[...] Parte_2
I. Dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio alla madre, alla quale Per_1 viene attribuito l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni fondamentali riguardanti il figlio (salute, educazione, istruzione, residenza abituale); il minore sarà collocato e avrà la residenza, anche a fini anagrafici, presso l'abitazione materna;
II. Dispone che l'eventuale ripresa dei rapporti padre-figlio avverrà previo accordo con
[...]
, in Spazio Neutro e/o alla presenza di educatori o professionisti;
Parte_1 III. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio n assegno di Euro 250,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di giugno 2026 e con riferimento al mese di giugno 2025; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. IV. Pone, inoltre, a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di seguito indicate e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi - anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione-
i relativi costi per la quota di propria spettanza;
V. Dispone che l'assegno unico per la prole venga interamente erogato in favore della ricorrente, quale genitore affidatario in via esclusiva del minore;
VI. Compensa le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 12 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Mirko Buratti Presidente Rel.
Dott. Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, vertente tra
(c.f. ) nata in [...] il1 Parte_1 C.F._1
3/04/1991 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. CROCI FRANCESCA MARIA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. LUCIA ANNALISA che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
Motivi della decisione
e hanno intrattenuto una relazione dalla Parte_1 Parte_2 quale è nato il figlio in data 7 aprile 2019. Per_1
Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2024, agiva nei confronti Parte_1 di per ottenere pronuncia in merito alle condizioni relative alla gestione Parte_2 del figlio minore.
In particolare, la ricorrente riferiva di occuparsi totalmente del figlio e pertanto chiedeva Per_1
l'affidamento esclusivo rafforzato dello stesso riferendo che “dal mese di ottobre 2023, ovverosia dall'intervenuta cessazione della relazione con la ricorrente, il sig. Parte_2 interrompeva ogni forma di contatto e comunicazione con il figlio minore Per_1 disinteressandosi, altresì, completamente delle sorti del piccolo, sia in punto di educazione e istruzione, sia quanto al sostentamento e mantenimento del medesimo”.
La ricorrente segnalava altresì la pendenza di procedimenti penali a carico del resistente per maltrattamenti e abusi, anche nei confronti della figlia minore avuta da altra relazione.
La ricorrente, inoltre, ha chiesto un contributo mensile al mantenimento del figlio minore di € 500,00 mensili da porsi a carico del padre.
All'udienza tenutasi in data 10 giugno 2025 sono comparse le parti assistite dai propri difensori.
La ricorrente ha rinunciato alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale di
[...]
formulata nel ricorso ed ha rinnovato la richiesta di affido esclusivo Parte_2 rafforzato, ribadendo che il padre non vede il bambino dal 2023, essendo pendente un procedimento penale (in attesa della fissazione dell'udienza preliminare).
In punto diritti di visita padre-figlio, ha chiesto che gli incontri venissero eventualmente effettuati alla presenza di soggetti esperti, solo previo accertamento della capacità genitoriale del padre.
Il resistente ha dato atto di non opporsi all'affidamento esclusivo del figlio minore alla Per_1 madre e ha proposto di versare, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, l'importo di €
250,00 mensili, esibendo attestazione Isee parti ad € 0.
Cont Inoltre, il resistente ha dato atto di aver avviato la procedura per una presa in carico al .
Le parti si sono impegnate concordemente a verificare le reali intenzioni del resistente e, nel caso in cui quest'ultimo mostrasse interesse, attivare gli incontri padre-figlio in spazio neutro (verbale d'udienza del 10.6.2025).
All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
I. RESPONSABILITA' GENITORIALE
Nulla va disposto in punto decadenza dalla responsabilità genitoriale di Parte_2
, avendo la ricorrente rinunciato a tale domanda;
[...]
II. AFFIDANEMNTO COLLOCAMENTO E VISISTE
Relativamente all'affidamento, la L. 56 del 2006 stabilisce che il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso, salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass. 12308/2010).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato condotte maltrattanti imputabili al resistente ed ha riferito un atteggiamento disinteressato dello stesso nei confronti del figlio minore;
esaminato quanto evidenziato sopra, appare confacente all'interesse primario del figlio l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre e il collocamento presso la stessa. la madre, infatti, rappresenta l'unica figura genitoriale di riferimento per il minore da anni.
Inoltre, il padre ha dichiarato di non opporsi a tale assetto.
Deve pertanto essere disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di a Per_1 Parte_1
alla quale spetterà in via esclusiva l'esercizio della responsabilità genitoriale
[...] sulle maggiori questioni riguardanti il figlio (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) al fine di evitare che il distacco del resistente nei confronti del figlio impedisca, di fatto, alla madre l'assunzione di decisioni nel suo interesse.
Preso atto dell'interruzione dei rapporti padre-figlio ormai da circa due anni, gli stessi potranno riprendere in luogo protetto alla presenza di un educatore e/o professionisti, attivando lo Spazio
Neutro presso i Servizi Sociali competenti, previa valutazione e verifica delle parti;
III. CONTRIBUTO ECONOMICO
La ricorrente percepisce un reddito da lavoro dipendente netto parti ad € 1300,00 mensili mentre il resistente ha allegato di non percepire redditi in questo momento;
Esaminando le situazioni reddituali delle parti e tenuto conto dei parametri di cui all'art. 337 ter c.c., il Tribunale ritiene congruo porre a carico del resistente un assegno a titolo di contributo al mantenimento per il figlio pari ad € 250,00 mensili oltre che il 50% delle spese straordinarie sostenute per lo stesso, come da Protocollo del Tribunale di Monza.
IV. ASSEGNO UNICO ED UNIVERSALE PER LA PROLE
L'assegno unico verrà erogato interamente in favore della ricorrente in virtù dell'affidamento esclusivo del minore;
V. SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese del procedimento, stante la natura e l'esito dello stesso, devono essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di :
[...] Parte_2
I. Dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del figlio alla madre, alla quale Per_1 viene attribuito l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni fondamentali riguardanti il figlio (salute, educazione, istruzione, residenza abituale); il minore sarà collocato e avrà la residenza, anche a fini anagrafici, presso l'abitazione materna;
II. Dispone che l'eventuale ripresa dei rapporti padre-figlio avverrà previo accordo con
[...]
, in Spazio Neutro e/o alla presenza di educatori o professionisti;
Parte_1 III. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento del figlio n assegno di Euro 250,00 mensili, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di giugno 2026 e con riferimento al mese di giugno 2025; sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. IV. Pone, inoltre, a carico del padre il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori ad eccezione delle spese mediche e scolastiche di seguito indicate e da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi - anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione-
i relativi costi per la quota di propria spettanza;
V. Dispone che l'assegno unico per la prole venga interamente erogato in favore della ricorrente, quale genitore affidatario in via esclusiva del minore;
VI. Compensa le spese del procedimento.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 12 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Mirko Buratti