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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 02/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3554/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN NO - Via Roma 30 81058 AN NO CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - P.IVA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 555/A IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 555/A IMU 2019 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 555/A IMU 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 555/A IMU 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1462/A TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 855 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 865 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 373 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 313 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 284 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5496/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 disconosce tutte le relate di notifica prodotte dalla concessionaria Publialifana e chiede rinvio per prendere posizione.
Resistente/Appellato: si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso, dall'avv. Difensore_1,
contro
Comune di AN Paternora e Pubblialifana S.r.l., impugna intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione;
- Illegittimità della pretesa per violazione della legge n.296/2006–decadenza;
- Illegittimità della pretesa per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Chiede:
- annullare gli atti impugnati;
- ridurre la pretesa;
-ridurre sensibilmente le sanzioni e/o gli interessi illegittimamente richiesti in pagamento;
- spese di giustizia con distrazione al difensore costituito.
Si costituisce in giudizio il comune di AN NO.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese ed onorari di giudizio.
Si costituisce in giudizio Pubblialifana Srl. - rigettare il ricorso;
- spese di lite con distrazione in favore dell'avvocato costituito.
All'Udienza del 15/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione. L'intimazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000, è validamente motivata e non necessita di alcuna allegazione;
- che è infondata l'eccezione di illegittimità della pretesa per violazione della legge n. 296/2006 – decadenza. La notifica degli atti prodromici è stata rituale, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento del tributo. La mancata impugnazione nei termini ha cristallizzato il credito;
- che è infondata l'eccezione di illegittimità della pretesa per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione. Le intimazioni impugnate sono state emesse e notificate entro il termine di cinque anni rispetto ai presupposti avvisi di accertamento, decorrente dalla notifica di ciascuno, non si è determinata alcuna prescrizione.
Nel caso in esame il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 400,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA per ciascuna delle resistenti costituite con distrazione in favore dell'avvocato Difensore_3.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3554/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di AN NO - Via Roma 30 81058 AN NO CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - P.IVA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 555/A IMU 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 555/A IMU 2019 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 555/A IMU 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 555/A IMU 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1462/A TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 855 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 865 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 373 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 313 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 284 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5496/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 disconosce tutte le relate di notifica prodotte dalla concessionaria Publialifana e chiede rinvio per prendere posizione.
Resistente/Appellato: si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso, dall'avv. Difensore_1,
contro
Comune di AN Paternora e Pubblialifana S.r.l., impugna intimazione di pagamento in epigrafe.
Eccepisce:
- nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione;
- Illegittimità della pretesa per violazione della legge n.296/2006–decadenza;
- Illegittimità della pretesa per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Chiede:
- annullare gli atti impugnati;
- ridurre la pretesa;
-ridurre sensibilmente le sanzioni e/o gli interessi illegittimamente richiesti in pagamento;
- spese di giustizia con distrazione al difensore costituito.
Si costituisce in giudizio il comune di AN NO.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese ed onorari di giudizio.
Si costituisce in giudizio Pubblialifana Srl. - rigettare il ricorso;
- spese di lite con distrazione in favore dell'avvocato costituito.
All'Udienza del 15/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione. L'intimazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della L. n. 212/2000, è validamente motivata e non necessita di alcuna allegazione;
- che è infondata l'eccezione di illegittimità della pretesa per violazione della legge n. 296/2006 – decadenza. La notifica degli atti prodromici è stata rituale, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di riferimento del tributo. La mancata impugnazione nei termini ha cristallizzato il credito;
- che è infondata l'eccezione di illegittimità della pretesa per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione. Le intimazioni impugnate sono state emesse e notificate entro il termine di cinque anni rispetto ai presupposti avvisi di accertamento, decorrente dalla notifica di ciascuno, non si è determinata alcuna prescrizione.
Nel caso in esame il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 400,00 oltre spese generali 15%, IVA e CPA per ciascuna delle resistenti costituite con distrazione in favore dell'avvocato Difensore_3.