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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1371/2025 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il nato il [...], rapp.to e Parte_1 le Ferrara;
-ricorrente - in persona del legale rapp.te p.t; CP_1
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.02.2025 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- di aver lavorato, alle dipendenze della resistente società - esercente attività di costruzione di edifici residenziali e non - dal 19.04.2022 al 26.11.2024;
- di aver sempre svolto mansioni di operaio stuccatore ed imbianchino, inquadrato al II livello del CCNL Edilizia Industria;
- di aver svolto la propria attività lavorativa presso vari cantieri di ristrutturazione (per il c.d. “Bonus 110”) gestiti dalla convenuta e siti in Casagiove, Arienzo e Sant'Agata dei Goti, alla stregua delle direttive impartitegli dal sig. socio e amministratore CP_2 unico della resistente;
- di aver sempre lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.30 con 1 ora di pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00;
- di essersi assentato, per malattia regolarmente certificata, al culmine del periodo di ferie godute nel mese di agosto 2024, a decorrere dal 27.08.2024; - di aver, tuttavia, ricevuto, in data 29.09.24, un telegramma di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, del seguente tenore letterale: “A seguito del rifiuto alla firma per accettazione della lettera di licenziamento consegnata in data odierna si anticipa il contenuto dello stesso recesso dal rapporto di lavoro a far data da oggi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 per i seguenti motivi: fine fase lavorativa e chiusura dei cantieri seguirà raccomandata. ; CP_1
- che tale telegramma non veniva seguito da alcuna altra comunicazione;
- di aver impugnato detto licenziamento con pec del 09.1024, proseguendo, successivamente, l'assenza per malattia regolarmente certificata sino al 28.10.2024;
- che, in data 18.11.2024, al termine del periodo di malattia, aveva verificato dal Modello C2 Storico che la convenuta non aveva provveduto a comunicare al Centro per l'Impiego il suo licenziamento come da telegramma del 29.08.2024;
- di aver ricevuto, in data 26.11.2024, senza alcuna preventiva contestazione, autonomo licenziamento per giusta causa, dal seguente tenore: “Oggetto: Adozione provvedimento disciplinare. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300 e del vigente CCNL Edilizia per il settore industria con la presente siamo a contestarle quanto segue.
“Assenza ingiustificata a decorrere dal giorno 29/10/2024 nonostante il suo stato di malattia fosse terminato il giorno 28/10/2024 come da certificato medico n. 392798909. Pertanto, ad oggi, non ci risulta essere pervenuta comunicazione da parte sua in merito all'assenza protratta sul cantiere dove lei svolge abitualmente la sua mansione. Le comunichiamo, inoltre che tale suo comportamento, oltre a costituire violazione dei generali obblighi di correttezza e buona fede che devono contraddistinguere il rapporto di lavoro, costituisce altresì palese violazione disciplinare in materia di obblighi di buona condotta di cui all'art. 99 del CCNL edilizia industria. Ai sensi e per gli effetti della normativa sopra citata si irroga la relativa sanzione disciplinare quale il licenziamento immediato a far data da oggi”;
- di aver impugnato, con pec del 02.12.24, a mezzo del proprio procuratore, detto licenziamento disciplinare. Dedotta, dunque, l'illegittimità del licenziamento intimatogli il 26.11.24 poiché irrogato in violazione dell'art. 7 Statuto dei lavoratori e, solo in subordine, l'illegittimità di quello per giustificato motivo oggettivo del 29.08.24 non ricorrendone i presupposti, concludeva, chiedendo: “1. Accertarsi e dichiararsi nullo, invalido, illegittimo ed inefficace il licenziamento del 26.11.2024 per i motivi di cui al capo B del presente ricorso e, in subordine, accertare e dichiarare altresì nullo, invalido, illegittimo ed inefficace il licenziamento del 29.08.2024 per i motivi di cui ai capi C e D del presente ricorso;
2. Per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. 23/2015, la società a reintegrare l'istante nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno mediante il pagamento Controparte_3 di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 1.690,28 (vd. all. 2), maturata dal giorno del licenziamento (26.11.2024) e sino quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità;
3. In via subordinata, accertata e dichiarata la nullità, illegittimità invalidità ed inefficacia del licenziamento de quo, condannare la come sopra CP_1 rapp.ta e dom.ta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2015, a reintegrare l'istante nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno mediante il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 1.690,28 (vd. all. 2), maturata dal giorno del licenziamento (26.11.2024) e sino quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
4. In via ulteriormente gradata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015 (così come modificato dal D.L. 87/2018), dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento (26.11.2024) e condannare la società come ut sopra rapp.ta e CP_1 dom.ta, a pagare all'istante un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenuto conto che la retribuzione mensile percepita dal ricorrente è pari ad €. 1.690,28.” Pur ritualmente evocata in giudizio, la resistente società rimaneva contumace. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa di ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è fondato, nei limiti che di seguito si espongono. A mezzo del presente ricorso il lavoratore lamenta l'illegittimità del licenziamento per g.m.o. intimatogli a mezzo telegramma del 29.08.24; lamenta, inoltre, ed in via principale, l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera del 26.11.24. LICENZIAMENTO PER G.M.O È versata in atti prova dell'avvenuta ricezione, in data 29.08.24, da parte del ricorrente di telegramma avente il seguente tenore: ““A seguito del rifiuto alla firma per accettazione della lettera di licenziamento consegnata in data odierna si anticipa il contenuto della stessa recesso dal rapporto di lavoro a far data da oggi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 per i seguenti motivi: fine fase lavorativa e chiusura dei cantieri seguirà raccomandata. . CP_1
Risulta, altresì, prova documentale (certificato medico in atti), che a far data dal 27.08.24 il ricorrente era in malattia e che, comunque, provvedeva ad impugnare stragiudizialmente il citato licenziamento. Stante la contumacia della parte convenuta, che nessun elemento probatorio ha inteso fornire in risposta alle argomentazioni e ai documenti prodotti dal ricorrente, bisogna concludere anche che il licenziamento di cui si tratta non è stato poi seguito dal recapito della annunciata lettera di licenziamento e che non è stato nemmeno registrato presso gli enti competenti (per come affermato e documentato in ricorso). Rebus sic stantibus, bisogna necessariamente ritenere che la resistente società, a seguito dell'impugnativa del ricorrente, non abbia inteso coltivare il recesso anticipato a mezzo telegramma, astenendosi dall'invio della lettera di licenziamento e dalla registrazione della cessazione del rapporto presso gli enti competenti. Depone, infine, inequivocabilmente in tal senso, anche la circostanza per cui in data 26.11.24 Rara Srl intimava al un Pt_1 ulteriore licenziamento per giusta causa, che non avrebbe avuto bisogno di irrogare se avesse avuto intenzione di restare fedele al telegramma del 29.08.24. Occorre, allora, soffermarsi sul licenziamento disciplinare intimato con missiva del 26.11.24. LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA DEL 26.11.24 Nella comunicazione in parola si legge “Oggetto: Adozione provvedimento disciplinare Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300 e del vigente CCNL Edilizia per il settore industria con la presente siamo a contestarle quanto segue. “Assenza ingiustificata a decorrere dal giorno 29/10/2024 nonostante il suo stato di malattia fosse terminato il giorno 28/10/2024 come da certificato medico n. 392798909. Pertanto ad oggi non ci risulta essere pervenuta comunicazione da parte sua in merito all'assenza protratta sul cantiere dove lei svolge abitualmente la sua mansioni. Le comunichiamo, inoltre che tale suo comportamento oltre a costituire violazione dei generali obblighi di correttezza e buona fede che devono contraddistinguere il rapporto di lavoro, costituisce altresì palese violazione disciplinare in materia di obblighi di buona condotta di cui all'art. 99 del CCNL edilizia industria. Ai sensi e per gli effetti della normativa sopra citata si irroga la relativa sanzione disciplinare quale il licenziamento immediato a far data da oggi”. Si tratta, com'è evidente, di un licenziamento per giusta causa, irrogato a fronte della asserita assenza ingiustificata del lavoratore. Nondimeno, non vi è alcuna prova in atti del fatto che l'irrogazione del licenziamento disciplinare sia stata preceduta dall'avvio del relativo procedimento, mediante contestazione dell'addebito, convocazione del lavoratore, espletamento del procedimento disciplinare. Invero, la resistente, scegliendo di restare contumace, non ha offerto alcuna prova della effettiva attivazione di un regolare procedimento disciplinare con invio della contestazione e garanzia di tutti i successivi passaggi di cui un regolare procedimento disciplinare consta. Ne consegue l'accertamento dell'illegittimità dell'impugnato recesso del 26.11.24. CONSEGUENZE ACCERTAMENTO ILLEGITTIMITÀ RECESSO Accertata l'illegittimità del licenziamento irrogato al lavoratore, occorre indagarne le conseguenze. In proposito va evidenziato, ad ogni buon conto, che la convenuta vanta (da visura camerale) n. 73 addetti. Va, inoltre, evidenziato che il ricorrente è stato assunto dalla resistente società in data 19.04.22, sicché trova applicazione la disciplina del D.Lgs. 23/2015. Le conseguenze scaturenti dalla declaratoria di illegittimità per le ragioni innanzi esposte vanno, allora, rintracciate nell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 23/15, a mente del quale “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva”. Invero, nel caso di specie la radicale assenza di contestazione (e successivo procedimento) disciplinare deve essere assimilata alla insussistenza del fatto contestato, per come affermato anche dalla più recente giurisprudenza di merito: “se è mancata una previa contestazione, è per definizione soddisfatta la condizione che “non esiste un fatto materiale contestato” (argomento evidentemente valido sia per l'art. 18, co. 6, che per l'art. 3, co. 2, ed ai relativi effetti), l'integrazione della fattispecie aggravata non dipende più comunque dal regime della prova dell'illecito sul piano sostanziale, ma, di per sé, dall'impossibilità di porre il fatto (qualunque fatto) a giustificazione del recesso;
sicché il principio deve ritenersi applicabile anche nel caso di specie” (Trib. Roma n. 5780/2024). Sicché, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro perché anche nel caso in esame deve giungersi alla conclusione che la tutela applicabile è quella reintegratoria,
“giacché l'art. 3, comma 2, del citato decreto richiede pur sempre che vi sia un “fatto contestato” e cioè che una qualche contestazione vi sia stata prima della irrogazione della sanzione” (Trib. Roma n. 5780/2024). In tal senso, peraltro, milita anche la giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso (sebbene riferita alla disciplina dettata dall'art. 18 St. lav.), secondo cui “appare preferibile, pertanto, la diversa interpretazione secondo la quale, ove il licenziamento venga intimato senza contestazione disciplinare, lo stesso continua, come in passato, ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione ad effetti risarcitori limitati. La giustificazione della tutela reintegratoria si rinviene nel fatto che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, St. Lav., tale tutela è prevista in caso di "insussitenza del fatto contestato", che implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione. In conclusione … si ritiene che la previsione normativa, che parla di "fatto contestato" (fatto materiale contestato nel regime del D.Lgs. n. 23 del 2015), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione. Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale” (Cass. n. 4879/2020). Alla tutela reintegratoria, in conformità col disposto normativo innanzi richiamato, consegue, altresì, la condanna della resistente al pagamento un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 1.690,28), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, con il limite di 12 mensilità. SPESE DI LITE Residua unicamente il governo delle spese di lite, che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta l'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore in data 26.11.2024 e lo annulla;
2) condanna parte resistente a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro nonché al pagamento un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 1.690,28), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, con il limite di 12 mensilità;
3) condanna, inoltre, il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
4) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso lì, data di deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1371/2025 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il nato il [...], rapp.to e Parte_1 le Ferrara;
-ricorrente - in persona del legale rapp.te p.t; CP_1
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.02.2025 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- di aver lavorato, alle dipendenze della resistente società - esercente attività di costruzione di edifici residenziali e non - dal 19.04.2022 al 26.11.2024;
- di aver sempre svolto mansioni di operaio stuccatore ed imbianchino, inquadrato al II livello del CCNL Edilizia Industria;
- di aver svolto la propria attività lavorativa presso vari cantieri di ristrutturazione (per il c.d. “Bonus 110”) gestiti dalla convenuta e siti in Casagiove, Arienzo e Sant'Agata dei Goti, alla stregua delle direttive impartitegli dal sig. socio e amministratore CP_2 unico della resistente;
- di aver sempre lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 16.30 con 1 ora di pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00;
- di essersi assentato, per malattia regolarmente certificata, al culmine del periodo di ferie godute nel mese di agosto 2024, a decorrere dal 27.08.2024; - di aver, tuttavia, ricevuto, in data 29.09.24, un telegramma di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, del seguente tenore letterale: “A seguito del rifiuto alla firma per accettazione della lettera di licenziamento consegnata in data odierna si anticipa il contenuto dello stesso recesso dal rapporto di lavoro a far data da oggi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 per i seguenti motivi: fine fase lavorativa e chiusura dei cantieri seguirà raccomandata. ; CP_1
- che tale telegramma non veniva seguito da alcuna altra comunicazione;
- di aver impugnato detto licenziamento con pec del 09.1024, proseguendo, successivamente, l'assenza per malattia regolarmente certificata sino al 28.10.2024;
- che, in data 18.11.2024, al termine del periodo di malattia, aveva verificato dal Modello C2 Storico che la convenuta non aveva provveduto a comunicare al Centro per l'Impiego il suo licenziamento come da telegramma del 29.08.2024;
- di aver ricevuto, in data 26.11.2024, senza alcuna preventiva contestazione, autonomo licenziamento per giusta causa, dal seguente tenore: “Oggetto: Adozione provvedimento disciplinare. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300 e del vigente CCNL Edilizia per il settore industria con la presente siamo a contestarle quanto segue.
“Assenza ingiustificata a decorrere dal giorno 29/10/2024 nonostante il suo stato di malattia fosse terminato il giorno 28/10/2024 come da certificato medico n. 392798909. Pertanto, ad oggi, non ci risulta essere pervenuta comunicazione da parte sua in merito all'assenza protratta sul cantiere dove lei svolge abitualmente la sua mansione. Le comunichiamo, inoltre che tale suo comportamento, oltre a costituire violazione dei generali obblighi di correttezza e buona fede che devono contraddistinguere il rapporto di lavoro, costituisce altresì palese violazione disciplinare in materia di obblighi di buona condotta di cui all'art. 99 del CCNL edilizia industria. Ai sensi e per gli effetti della normativa sopra citata si irroga la relativa sanzione disciplinare quale il licenziamento immediato a far data da oggi”;
- di aver impugnato, con pec del 02.12.24, a mezzo del proprio procuratore, detto licenziamento disciplinare. Dedotta, dunque, l'illegittimità del licenziamento intimatogli il 26.11.24 poiché irrogato in violazione dell'art. 7 Statuto dei lavoratori e, solo in subordine, l'illegittimità di quello per giustificato motivo oggettivo del 29.08.24 non ricorrendone i presupposti, concludeva, chiedendo: “1. Accertarsi e dichiararsi nullo, invalido, illegittimo ed inefficace il licenziamento del 26.11.2024 per i motivi di cui al capo B del presente ricorso e, in subordine, accertare e dichiarare altresì nullo, invalido, illegittimo ed inefficace il licenziamento del 29.08.2024 per i motivi di cui ai capi C e D del presente ricorso;
2. Per l'effetto, condannare ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs. 23/2015, la società a reintegrare l'istante nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno mediante il pagamento Controparte_3 di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 1.690,28 (vd. all. 2), maturata dal giorno del licenziamento (26.11.2024) e sino quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità;
3. In via subordinata, accertata e dichiarata la nullità, illegittimità invalidità ed inefficacia del licenziamento de quo, condannare la come sopra CP_1 rapp.ta e dom.ta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2015, a reintegrare l'istante nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno mediante il pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad €. 1.690,28 (vd. all. 2), maturata dal giorno del licenziamento (26.11.2024) e sino quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
4. In via ulteriormente gradata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015 (così come modificato dal D.L. 87/2018), dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento (26.11.2024) e condannare la società come ut sopra rapp.ta e CP_1 dom.ta, a pagare all'istante un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, tenuto conto che la retribuzione mensile percepita dal ricorrente è pari ad €. 1.690,28.” Pur ritualmente evocata in giudizio, la resistente società rimaneva contumace. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta, e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa di ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è fondato, nei limiti che di seguito si espongono. A mezzo del presente ricorso il lavoratore lamenta l'illegittimità del licenziamento per g.m.o. intimatogli a mezzo telegramma del 29.08.24; lamenta, inoltre, ed in via principale, l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli con lettera del 26.11.24. LICENZIAMENTO PER G.M.O È versata in atti prova dell'avvenuta ricezione, in data 29.08.24, da parte del ricorrente di telegramma avente il seguente tenore: ““A seguito del rifiuto alla firma per accettazione della lettera di licenziamento consegnata in data odierna si anticipa il contenuto della stessa recesso dal rapporto di lavoro a far data da oggi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1966 per i seguenti motivi: fine fase lavorativa e chiusura dei cantieri seguirà raccomandata. . CP_1
Risulta, altresì, prova documentale (certificato medico in atti), che a far data dal 27.08.24 il ricorrente era in malattia e che, comunque, provvedeva ad impugnare stragiudizialmente il citato licenziamento. Stante la contumacia della parte convenuta, che nessun elemento probatorio ha inteso fornire in risposta alle argomentazioni e ai documenti prodotti dal ricorrente, bisogna concludere anche che il licenziamento di cui si tratta non è stato poi seguito dal recapito della annunciata lettera di licenziamento e che non è stato nemmeno registrato presso gli enti competenti (per come affermato e documentato in ricorso). Rebus sic stantibus, bisogna necessariamente ritenere che la resistente società, a seguito dell'impugnativa del ricorrente, non abbia inteso coltivare il recesso anticipato a mezzo telegramma, astenendosi dall'invio della lettera di licenziamento e dalla registrazione della cessazione del rapporto presso gli enti competenti. Depone, infine, inequivocabilmente in tal senso, anche la circostanza per cui in data 26.11.24 Rara Srl intimava al un Pt_1 ulteriore licenziamento per giusta causa, che non avrebbe avuto bisogno di irrogare se avesse avuto intenzione di restare fedele al telegramma del 29.08.24. Occorre, allora, soffermarsi sul licenziamento disciplinare intimato con missiva del 26.11.24. LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA DEL 26.11.24 Nella comunicazione in parola si legge “Oggetto: Adozione provvedimento disciplinare Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 legge 20 maggio 1970, n. 300 e del vigente CCNL Edilizia per il settore industria con la presente siamo a contestarle quanto segue. “Assenza ingiustificata a decorrere dal giorno 29/10/2024 nonostante il suo stato di malattia fosse terminato il giorno 28/10/2024 come da certificato medico n. 392798909. Pertanto ad oggi non ci risulta essere pervenuta comunicazione da parte sua in merito all'assenza protratta sul cantiere dove lei svolge abitualmente la sua mansioni. Le comunichiamo, inoltre che tale suo comportamento oltre a costituire violazione dei generali obblighi di correttezza e buona fede che devono contraddistinguere il rapporto di lavoro, costituisce altresì palese violazione disciplinare in materia di obblighi di buona condotta di cui all'art. 99 del CCNL edilizia industria. Ai sensi e per gli effetti della normativa sopra citata si irroga la relativa sanzione disciplinare quale il licenziamento immediato a far data da oggi”. Si tratta, com'è evidente, di un licenziamento per giusta causa, irrogato a fronte della asserita assenza ingiustificata del lavoratore. Nondimeno, non vi è alcuna prova in atti del fatto che l'irrogazione del licenziamento disciplinare sia stata preceduta dall'avvio del relativo procedimento, mediante contestazione dell'addebito, convocazione del lavoratore, espletamento del procedimento disciplinare. Invero, la resistente, scegliendo di restare contumace, non ha offerto alcuna prova della effettiva attivazione di un regolare procedimento disciplinare con invio della contestazione e garanzia di tutti i successivi passaggi di cui un regolare procedimento disciplinare consta. Ne consegue l'accertamento dell'illegittimità dell'impugnato recesso del 26.11.24. CONSEGUENZE ACCERTAMENTO ILLEGITTIMITÀ RECESSO Accertata l'illegittimità del licenziamento irrogato al lavoratore, occorre indagarne le conseguenze. In proposito va evidenziato, ad ogni buon conto, che la convenuta vanta (da visura camerale) n. 73 addetti. Va, inoltre, evidenziato che il ricorrente è stato assunto dalla resistente società in data 19.04.22, sicché trova applicazione la disciplina del D.Lgs. 23/2015. Le conseguenze scaturenti dalla declaratoria di illegittimità per le ragioni innanzi esposte vanno, allora, rintracciate nell'art. 3 comma 2 D.Lgs. 23/15, a mente del quale “esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva”. Invero, nel caso di specie la radicale assenza di contestazione (e successivo procedimento) disciplinare deve essere assimilata alla insussistenza del fatto contestato, per come affermato anche dalla più recente giurisprudenza di merito: “se è mancata una previa contestazione, è per definizione soddisfatta la condizione che “non esiste un fatto materiale contestato” (argomento evidentemente valido sia per l'art. 18, co. 6, che per l'art. 3, co. 2, ed ai relativi effetti), l'integrazione della fattispecie aggravata non dipende più comunque dal regime della prova dell'illecito sul piano sostanziale, ma, di per sé, dall'impossibilità di porre il fatto (qualunque fatto) a giustificazione del recesso;
sicché il principio deve ritenersi applicabile anche nel caso di specie” (Trib. Roma n. 5780/2024). Sicché, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro perché anche nel caso in esame deve giungersi alla conclusione che la tutela applicabile è quella reintegratoria,
“giacché l'art. 3, comma 2, del citato decreto richiede pur sempre che vi sia un “fatto contestato” e cioè che una qualche contestazione vi sia stata prima della irrogazione della sanzione” (Trib. Roma n. 5780/2024). In tal senso, peraltro, milita anche la giurisprudenza di legittimità richiamata in ricorso (sebbene riferita alla disciplina dettata dall'art. 18 St. lav.), secondo cui “appare preferibile, pertanto, la diversa interpretazione secondo la quale, ove il licenziamento venga intimato senza contestazione disciplinare, lo stesso continua, come in passato, ad essere considerato ingiustificato ed è sanzionato con la reintegrazione ad effetti risarcitori limitati. La giustificazione della tutela reintegratoria si rinviene nel fatto che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, St. Lav., tale tutela è prevista in caso di "insussitenza del fatto contestato", che implicitamente non può che ricomprendere anche l'ipotesi di inesistenza della contestazione. In conclusione … si ritiene che la previsione normativa, che parla di "fatto contestato" (fatto materiale contestato nel regime del D.Lgs. n. 23 del 2015), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione. Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale” (Cass. n. 4879/2020). Alla tutela reintegratoria, in conformità col disposto normativo innanzi richiamato, consegue, altresì, la condanna della resistente al pagamento un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 1.690,28), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, con il limite di 12 mensilità. SPESE DI LITE Residua unicamente il governo delle spese di lite, che seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta l'illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore in data 26.11.2024 e lo annulla;
2) condanna parte resistente a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro nonché al pagamento un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 1.690,28), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, con il limite di 12 mensilità;
3) condanna, inoltre, il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
4) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso lì, data di deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Francesca Stefanelli