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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/12/2025, n. 3407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3407 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11076/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11076/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LV MA, elettivamente domiciliato in VIA G. MANI 25 27039 SANNAZZARO
DE RG presso il difensore avv. LV MA
RICORRENTE
contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIASIN PAOLO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CA IN, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL CARMINE 4 MILANO presso il difensore avv. BIASIN PAOLO
CONVENUTA
Oggetto: Indebito oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente così conclude:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso:
- preso atto dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, pagina 1 di 19 comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;
- rilevato che è venuta meno, ex tunc, non solo la causa che giustificava il pagamento dell'addizionale da parte del fornitore all'erario ma anche la causa che giustificava il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica effettuato dalla nostra assistita a favore di in via di rivalsa;
Controparte_1
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti alle addizionali alle accise Parte sull'energia elettrica effettuato dalla società a favore di Hera Comm Parte_1
S.r.l. non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a la somma di € Parte_1
23.417,32, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
- respingere tutte le domande formulate da nei suoi confronti. Controparte_1
Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio.”
La convenuta così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
In via preliminare/pregiudiziale:
Accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della domanda avversaria ed il difetto di legittimazione/titolarità passiva in capo a ed il difetto di giurisdizione alla luce di CP_1 CP_1 quanto esposto in narrativa ed in particolare al paragrafo n. 1 e per l'effetto rigettarsi domanda avversaria.
Sempre in via preliminare:
Disporsi la sospensione del processo per i motivi esposti in narrativa ed in particolare al paragrafo n.
3.
Nel merito:
Rigettare le domande della ricorrente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa.
In ogni caso:
Con vittoria delle spese di lite, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge che, nella denegata ipotesi di soccombenza nel merito da parte di dovranno essere Controparte_1 integralmente compensate per le ragioni di cui in narrativa.”
pagina 2 di 19 FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, già Parte_1
Parte
d'ora in poi per brevità anche solo ) conveniva in giudizio, dinanzi a questo Parte_2
Tribunale, (d'ora in poi anche solo ), al fine di ottenere la Controparte_1 CP_1 restituzione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il complessivo importo di €
23.417,32, maggiorata degli interessi legali.
In particolare, esponeva:
- che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 aveva in essere un contratto di fornitura di energia elettrica con , per i propri POD n. IT001E00088817 e CP_1
IT001E04111632 situati in provincia di Palermo e Milano;
- che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 511/1988, aveva corrisposto complessivi € 23.417,32 a titolo di addizionale provinciale all'accisa;
- che la norma citata (istitutiva dell'addizionale in questione) era stata abrogata dal legislatore con decorrenza dall'1 gennaio 2012 per le Regioni ordinarie e dall'1 aprile 2012 per le Regioni a Statuto
Speciale, poiché in contrasto con il disposto della Direttiva comunitaria n. 2008/118/CE;
- che tale contrasto con la normativa eurounitaria era stato confermato anche da plurime pronunce della
Corte di Cassazione, con cui quest'ultima aveva altresì chiarito che il consumatore finale, al fine di recuperare le somme versate a titolo di addizionale, poteva agire direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio;
- che tramite raccomandata via pec del 5 agosto 2020 aveva chiesto a il rimborso di CP_1 quanto indebitamente versato, senza ottenere, tuttavia, la restituzione della somma, nonostante l'esperito tentativo di mediazione.
Parte Tanto premesso, ricostruiva il quadro normativo di riferimento a livello sia comunitario sia nazionale, evidenziando i profili di incompatibilità delle “finalità specifiche” (di bilancio) perseguite dall'addizionale e oggetto di specifiche censure da parte della Corte di Giustizia dell'UE (d'ora in avanti, per brevità, anche solo CGUE). Richiamava, poi, l'orientamento della Corte di Cassazione sulla necessità di disapplicare la norma in ossequio all'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla
CGUE, nonché alcune pronunce della giurisprudenza di merito che si erano conformate. Sottolineava, quindi, che il contrasto in questione comportava il venir meno ex se della causa di pagamento, rendendolo indebito. E concludeva, quindi, chiedendo l'accertamento della natura indebita del pagina 3 di 19 pagamento delle somme relative alle addizionali alle accise e, per l'effetto, la condanna al rimborso, da parte di , dell'importo di € 23.417,32 o della diversa somma ritenuta di giustizia, CP_1 maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando, Controparte_1 con varie argomentazioni, la fondatezza della domanda attorea.
Preliminarmente, eccepiva il mutamento giurisprudenziale intervenuto a seguito della Sentenza C-
316/22 della Corte di Giustizia dell'UE, che aveva sancito il difetto di legittimazione/titolarità passiva del fornitore rispetto alle domande del cliente finale in forza del principio di esclusione dei c.d. effetti orizzontali delle direttive UE. Eccepiva, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice tributario e – sempre in via preliminare – invocava i rinvii pregiudiziali (costituzionali o europei, del Tribunale di Udine e della Corte di Bologna), deducendo la necessità di attendere l'esito di tali rinvii.
proseguiva sostenendo come la addizionale non potesse essere considerata alla stregua CP_1 di un'imposta autonoma, giacché costituiva un semplice “inasprimento” del tributo base (pag.10 della comparsa di costituzione), mancando “alterità” fra l'accisa e l'addizionale; di conseguenza, non trattandosi di imposta nuova, non si configurava violazione della Direttiva n. 2008/118/CE.
Deduceva, poi, l'assenza di effetti extra-processuali delle sentenze pregiudiziali della CGUE e la conseguente impossibilità di disapplicare la disciplina domestica in materia di addizionale provinciale e sottolineava come, in caso di accoglimento della domanda della ricorrente, avrebbe finito per ritrovarsi nella condizione di subire un grave pregiudizio economico – connesso agli eventuali obblighi restitutori
– per essersi limitata ad applicare correttamente la legge in vigore all'epoca dei fatti. E, infine, contestava la debenza degli interessi sia moratori (non vertendosi in ipotesi di ritardo nel pagamento) sia legali.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione/titolarità passiva ed il difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché di disporsi la sospensione del processo in attesa dell'esito dei rinvii pregiudiziali. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande della ricorrente. Con vittoria di spese.
3.
Alla prima udienza, rilevata la natura documentale della causa, veniva fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 12 giugno 2025, poi differita per ragioni di riorganizzazione del ruolo al pagina 4 di 19 6 novembre 2025. Mutato il giudice e disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa, con ordinanza del 7 novembre 2025, veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza a norma dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
* * *
4.
La domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla ricorrente è fondata.
4.1
Preliminarmente va dato atto che la convenuta ha eccepito la carenza di giurisdizione CP_1 per essere nella specie ravvisabile la giurisdizione del giudice tributario.
L'eccezione non appare fondata.
La disciplina del TUA prevede due distinti rapporti giuridici: il primo, tributario, nell'ambito del quale soggetto passivo è il venditore (art. 53 comma 1 lett. a. TUA); il secondo, di diritto privato, relativo al diritto di rivalsa del contribuente-venditore sul consumatore finale.
Nel caso in cui sia versata una accisa non dovuta, l'art. 56 u. co. TUA rinvia all'art. 14 TUA per le modalità di rimborso.
Tale ultima disposizione, con specifico riferimento alla rivalsa, prevede, al comma 4, che “(qualora), al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
La normativa considera dunque la sentenza di condanna alla restituzione delle somme percepite indebitamente a titolo di rivalsa una condizione per il successivo diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Si pone allora il problema di come possa il privato-consumatore, che ha pagato al venditore in bolletta le somme richieste a titolo di rivalsa, ottenere il rimborso delle stesse.
Orbene, con la sentenza del 20 ottobre 2011 nella causa C-94/2010 (relativa a controversia che vedeva e NF AP opporsi allo Skatteministeriet - Ministero delle Finanze, perché Persona_1 quest'ultimo aveva rifiutato il rimborso di un'imposta sugli oli minerali riscossa in violazione del pagina 5 di 19 diritto dell'Unione) la Corte di Giustizia UE ha svolto importanti considerazioni circa gli effetti sostanziali ed economici dell'imposizione indiretta e il meccanismo della rivalsa.
Nelle imposizioni indirette, infatti, anche se il soggetto obbligato verso l'Amministrazione e contribuente formale è il venditore, l'onere economico dell'imposizione finisce per gravare sull'acquirente-consumatore finale.
In questo contesto, ove l'azione di indebito fosse riconosciuta al solo soggetto passivo (venditore), questi realizzerebbe un arricchimento senza causa, potendo richiedere il rimborso di una posta economica il cui costo non è stato da lui sostenuto;
al contempo, non si darebbe tutela al soggetto che ha effettivamente subìto il pregiudizio economico dell'illegittima imposizione.
La CGUE, ribandendo il principio di autonomia processuale degli Stati membri, ha ritenuto che uno
Stato membro possa opporre all'acquirente finale la propria carenza di legittimazione ad esperire una azione di rimborso, in quanto quest'ultimo non è parte del rapporto tributario con il fisco.
Tuttavia in questo caso esigenze di giustizia sostanziale e di effettività della tutela giurisdizionale richiedono che debba, come minimo, essere riconosciuto all'acquirente un diritto alla ripetizione dell'indebito (“uno Stato membro può, in via di principio, opporsi ad una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente finale su cui essa è stata ripercossa, argomentando che non è stato detto acquirente finale a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo, il quale ne è in definitiva gravato, possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo”).
L'azione di ripetizione dell'indebito, dunque, è considerata dalla la misura minima di CP_2 protezione dell'acquirente finale, con l'ulteriore precisazione che “se il rimborso da parte del soggetto passivo risultasse impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza di quest'ultimo, il principio di effettività impone che l'acquirente debba essere in grado di agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie e che, a tal fine, lo Stato membro preveda gli strumenti e le modalità procedurali necessari”.
Sulla scorta dei principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione ha analizzato la normativa di settore già citata in materia di accise e di rimborso, ritenendo che debba riconoscersi al consumatore finale un'azione di ripetizione di indebito diretta nei confronti del venditore-fornitore; solo nel caso in cui questa non sia esperibile, in via eccezionale dovrebbe potersi consentire al consumatore di agire direttamente contro l'Amministrazione Finanziaria.
La conclusione cui perviene la Suprema Corte è supportata dal testo dell'art. 14 del TUA. pagina 6 di 19 La norma prevede che il rimborso sia consentito “quando l'accisa è stata indebitamente pagata”.
Il rimborso è riconosciuto al solo “soggetto obbligato al pagamento” entro rigide scadenze.
L'obbligato, infatti, qualora intendesse agire in via autonoma, dovrebbe avanzare domanda di rimborso entro il termine di due anni, stabilito a pena di decadenza;
il termine decorre o dal pagamento o, per le accise per cui è prevista la presentazione di una dichiarazione, dalla data della dichiarazione.
Una volta spirato tale termine, la possibilità per l'obbligato di ottenere il rimborso residua nella sola ipotesi disciplinata dal quarto comma dell'articolo 14 TUA in forza del quale “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
In tal modo la norma riconosce all'obbligato la possibilità di domandare il rimborso all'Erario.
Il procedimento di rimborso, in questo caso, dipende strettamente dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il contribuente obbligato al pagamento è stato condannato alla restituzione, atteso che l'azione per il rimborso deve essere esperita, a pena di decadenza, “entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Si è detto che la norma prevede che la domanda di rimborso possa essere avanzata soltanto “dal predetto soggetto obbligato”; dunque la legge considera la condanna alla restituzione dell'indebito il presupposto necessario perché il soggetto obbligato al pagamento possa richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.
Sotto altro profilo occorre ribadire che il soggetto obbligato al pagamento, anche in presenza del diritto di rivalsa, rimane il solo produttore-venditore.
Il meccanismo di riscossione dell'addizionale locale all'accisa, infatti, non realizza una vera e propria sostituzione di imposta, diversamente da quanto avviene con l'IVA.
Se infatti in relazione a quest'ultima imposta la possibilità di scaricare sul consumatore il costo dell'imposta non rappresenta un diritto-facoltà del venditore ma è un vero e proprio obbligo, nell'accisa il produttore-venditore non è tenuto alla rivalsa;
ciò che la legge gli attribuisce è un diritto, che la parte può decidere di esercitare o meno.
D'altro canto, come si è già evidenziato, il comma 4 dell'art. 14 TUA fa espresso riferimento al meccanismo della rivalsa: meccanismo che sottintende la netta separazione tra il rapporto tributario, da pagina 7 di 19 un lato, ed il rapporto di vendita-fornitura del bene sottoposto ad accisa, dall'altro.
Non può, inoltre, non rilevarsi che l'applicazione della rivalsa per una imposta non dovuta è espressamente qualificata dalle disposizioni sopra richiamate come percezione di un indebito da parte del venditore-produttore, rispetto al quale il soggetto su cui è stata applicata la rivalsa può agire in ripetizione.
Contr Sulla base di queste premesse, deve ritenersi che già il presupponga l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. dell'acquirente finale nei confronti del solo venditore-produttore.
E al riguardo, vanno, del resto, richiamate le condivisibili pronunce della Suprema Corte, ossia Cass.
28047/2019 e Cass. 29980/2019.
La prima sentenza ha esaminato gli aspetti del rapporto fornitore-Amministrazione doganale, da un lato, e del rapporto fornitore-consumatore finale, dall'altro, ed ha chiarito in quali casi (eccezionali) è consentita l'azione diretta del consumatore finale nei confronti dell'amministrazione finanziaria (“In definitiva, secondo quanto sopra esposto: 1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato
l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)”).
La sentenza n. 29980/2019, proprio in tema di imposte addizionali sul consumo dell'energia elettrica, ha evidenziato come tali imposte, così come le accise, siano dovute dal fornitore, il quale, dunque, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre l'utente finale può esercitare nei confronti del fornitore l'azione ordinaria di pagina 8 di 19 ripetizione dell'indebito, salva la possibilità, ma solo in via di eccezione (e qualora dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione, riferibile alla situazione in cui si trovi il fornitore), di chiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria, affinché venga garantito il rispetto del principio di effettività di tutela (“Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d. l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è
l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva
n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela”).
In altri termini, l'azione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., esercitata dalla società ricorrente, quale acquirente-consumatore finale, direttamente contro il venditore del prodotto sottoposto ad addizionale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in ipotesi di rapporto di tipo privatistico, a cui resta estranea l'amministrazione tributaria.
Ne consegue che correttamente la ricorrente ha proposto, dinanzi al giudice ordinario, la domanda di ripetizione dell'indebito nei confronti della convenuta, trattandosi di azione che il cliente finale può esercitare nei confronti del fornitore;
né nella specie è emersa l'impossibilità o la eccessiva difficoltà di tale azione diretta, non essendo stata provata (e per il vero neppure dedotta) una condizione di insolvenza della convenuta CP_4
[...
Nel merito, prima di esaminare le questioni poste dalle parti all'attenzione del giudicante, vanno peraltro svolte alcune considerazioni in merito all'inquadramento normativo della vicenda.
Le addizionali locali sulle accise relative alla fornitura di energia elettrica erano state introdotte con il decreto-legge 28 novembre 1988 n. 511 (poi convertito con modificazioni nella legge 20/1989), ed in particolare con l'art. 6 comma 2.
La ratio dell'intervento normativo era indicata nella “straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le pagina 9 di 19 necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale” nonché nella finalità di “garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali” degli enti regionali e locali.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto, le addizionali andavano riscosse con le medesime modalità dell'accisa sull'energia elettrica.
L'accisa sull'energia elettrica era disciplinata dagli articoli 52 e ss. del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (Testo Unico Accise), ossia del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.
I soggetti contribuenti tenuti al versamento dell'imposta risultano indicati nell'art. 53 TUA;
per quanto qui rileva tra i soggetti figura, al comma 1 lettera a), il venditore dell'energia elettrica che fattura ai consumatori finali.
L'art. 56, disciplinante il versamento dell'accisa, prevede che la stessa sia pagata, tra gli altri soggetti, dal venditore, al quale è tuttavia attribuito il diritto di rivalsa sui consumatori finali (“(…) I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le società di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali”).
In ambito comunitario l'imposizione di accise era disciplinata per tabacchi, oli minerali e alcolici dalla
Direttiva 1992/12/CE, il cui articolo 3 par. 2 prevedeva che “(i) prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La previsione di altre imposizioni indirette da parte degli Stati membri è, dunque, ipotesi ammessa dalla disciplina comunitaria, ma deve presentare due requisiti, e cioè – cumulativamente – il rispetto delle regole di imposizione comunitarie e la previsione di finalità specifiche. Secondo quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE, tali due condizioni, che mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi (sentenza del 24 febbraio 2000,
Commissione/Francia, causa C-434/97; sentenza del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co., causa C-
437/97), hanno, infatti, carattere cumulativo, come risulta dalla stessa formulazione letterale della citata disposizione.
Successivamente la Direttiva 2003/96/CE sottoponeva anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE.
Tale Direttiva veniva recepita in Italia dal d.lgs. 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 sostituiva l'articolo 6 del d.l. n. 511/1988 istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise, pagina 10 di 19 stabilendo che le stesse fossero “liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”.
La normativa citata veniva successivamente superata con l'emanazione della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell'Unione Europea.
Tale ultima Direttiva, nell'intento di riportare ordine nella normativa in materia di accise più volte modificata negli anni, riuniva le precedenti Direttive stabilendo, per quanto qui rileva, che gli Stati membri potessero prevedere ulteriori imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa armonizzata, ma a condizione che queste ultime fossero compatibili con le norme fiscali comunitarie e fossero sorrette da “finalità specifiche” (Direttiva 2008/118/CE, art. 1 comma 2).
L'art. 1 della Direttiva in questione così dispone:
“
1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”):
a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; (…)
2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta (…)”.
Veniva dunque confermato, sulla base di tale normativa comunitaria, l'impianto dell'art. 3 par. 2 della
Direttiva 1992/12/CE in merito ai requisiti delle ulteriori imposte indirette (compatibilità con regole comunitarie e finalità specifica dell'imposizione).
La Direttiva 2008/118/CE veniva recepita in Italia dal d.lgs. n. 48/2010, senza che tuttavia il legislatore intervenisse direttamente sulla disciplina delle addizionali in esame.
Solo per effetto dell'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 l'addizionale provinciale per le
Regioni a statuto ordinario veniva abrogata con decorrenza dall'1.1.2012; mentre l'art. 6 del DL n. 511 del 1988 veniva definitivamente abrogato a far data dall'1.4.2012 per effetto del DL n. 16 del 2 marzo
2012, convertito con modificazioni nella legge 44/2012.
L'evoluzione normativa in materia consente, quindi, di rilevare un arco temporale in cui la disciplina interna risulta disallineata rispetto a quanto previsto dalla Direttiva 2008/118/CE, la cui attuazione era fissata all'1.1.2010, con decorrenza dall'1.4.2010.
All'interno del predetto arco temporale si colloca la domanda proposta dalla società ricorrente, al pari pagina 11 di 19 di simili domande serialmente proposte da altre aziende nei confronti dei venditori di energia elettrica al fine di conseguire il rimborso dell'addizionale versata.
4.3
Fatte tali premesse, occorre richiamare alcune pronunce con le quali la Corte di Giustizia ha affrontato la disciplina normativa in esame.
Con particolare riferimento all'interpretazione dell'obbligo che le imposte indirette perseguano una specifica finalità, la Corte di Giustizia si è pronunciata in plurime occasioni, delineando il principio secondo cui le esigenze di gettito e di pianificazione fiscale non siano idonee a soddisfare i requisiti richiesti dal diritto comunitario.
Può richiamarsi, in particolare, la nota sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 luglio 2018 nella causa
C-103/2017, instaurata nell'ambito di controversia che vedeva coinvolta che aveva Controparte_5 formulato domanda di restituzione delle imposte indirette versate con riferimento alla fornitura di energia elettrica.
La Corte, chiamata a pronunciarsi in merito all'individuazione della finalità specifica che un'imposta deve perseguire per essere ricompresa nella previsione dell'art. 3, paragrafo 2, della Direttiva 92/12, ha chiarito – ai punti 38 e 39 della motivazione – che, affinché “si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione (…), un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (…). Ciò nondimeno, un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese (…)”.
Anche con la sentenza della Corte (Terza Sezione) nella causa C-553/2013, relativa a controversia instaurata da nei confronti di (venditore al dettaglio di Controparte_6 Controparte_7 combustibile liquido, prodotto soggetto ad accisa) al fine di conseguire il rimborso dell'imposta sulle vendite versata da tale società durante gli anni 2010 e 2011, si è precisato che: “L'articolo 1, paragrafo
2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle
pagina 12 di 19 accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, dev'essere interpretato nel senso che non consente di ritenere che un'imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale, quando grava sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa, persegua una finalità specifica ai sensi di tale disposizione in una situazione in cui essa è diretta a finanziare l'organizzazione del trasporto pubblico nel territorio dell'ente locale che istituisce tale imposta e detto ente locale, a prescindere dall'esistenza della predetta imposta, ha l'obbligo di eseguire e di finanziare tale attività, anche se il gettito di detta imposta è stato utilizzato esclusivamente per realizzare l'attività in parola. La richiamata disposizione deve di conseguenza essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce un'imposta di questo tipo sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa”.
È utile, ai fini di una miglior comprensione della vicenda, riportare i punti da 37 a 39 della motivazione:
“37. (…) dalla giurisprudenza della Corte risulta che una finalità specifica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 è una finalità che non sia puramente di bilancio (v., per analogia, sentenze Commissione/Francia, C-434/97, EU:C:2000:98, punto 19, nonché Persona_2
, EU:C:2014:108, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). CP_8
38. Ciononostante, siccome qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la sola circostanza che un'imposta miri ad un obiettivo di bilancio non può, di per sé sola, salvo privare
l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 di qualsivoglia sostanza, essere sufficiente ad escludere che l'imposta in parola possa essere considerata come dotata parimenti di una finalità specifica ai sensi di tale disposizione (v., per analogia, sentenza Transportes Jordi Besora,
EU:C:2014:108, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
39. Pertanto, sebbene la destinazione predeterminata del gettito tributario al finanziamento da parte delle autorità locali di competenze loro trasferite possa costituire un elemento di cui tenere conto al fine di identificare la sussistenza di una finalità specifica, una siffatta destinazione, relativa ad una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, la destinazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese. In caso contrario, qualsiasi finalità potrebbe essere considerata come specifica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, ciò che priverebbe l'accisa armonizzata istituita dalla menzionata direttiva di ogni effetto utile e si porrebbe in contrasto con il principio in base al quale una disposizione derogatoria quale detto articolo 1, paragrafo 2, deve essere oggetto di pagina 13 di 19 interpretazione restrittiva (v., per analogia, sentenza Transportes Jordi Besora, EU:C:2014:108, punti
28 e 29 nonché giurisprudenza ivi citata)”.
Più di recente, con la sentenza della Terza Sezione 27 febbraio 2014 nella causa C-82/2012, instaurata da nei confronti della al fine di conseguire il Parte_3 Controparte_9 rimborso dell'imposta sulle vendite al dettaglio di determinati idrocarburi, la Corte ha rilevato che “(…) una siffatta assegnazione, relativa ad una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese. In caso contrario, qualsiasi finalità potrebbe essere considerata come specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12, ciò che priverebbe l'accisa armonizzata istituita dalla menzionata direttiva di ogni effetto utile e si porrebbe in contrasto con il principio in base al quale una disposizione derogatoria quale detto articolo 3, paragrafo 2, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva” (cfr. punto 29 della motivazione).
Nei casi sopra richiamati la Corte ha, dunque, rilevato una carenza di funzione specifica rispetto a normative nazionali che prevedevano anche dirette e vincolanti modalità di spesa del gettito incamerato dagli enti locali, ma che non erano funzionalmente correlate all'imposizione sul prodotto oggetto di accisa. Nel caso esaminato con la pronuncia del 27 febbraio 2014 nella causa C-82/2012 l'imposta indiretta sugli oli minerali, il cui gettito era destinato alle Comunità autonome per finanziare le spese sanitarie, è stata giudicata non conforme al diritto comunitario. La Corte ha, infatti, ritenuto che una tale imposizione sarebbe conforme se diretta a finanziare non spese sanitarie generali, ma quelle specificamente connesse al consumo degli oli minerali assoggettati ad imposta.
Secondo la Corte di Giustizia UE, dunque, la specifica finalità è non già una finalità predeterminata ma una finalità causalmente funzionale alla rimozione dei costi e degli effetti che la produzione-vendita del prodotto sottoposto ad accisa genera per la collettività.
Anche la Corte di Cassazione si è pronunciata in plurime occasioni esaminando la normativa e la giurisprudenza comunitaria.
In particolare, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Sezione Tributaria con la più recente sentenza 22343/2020, “(l'addizionale) provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al
D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 pagina 14 di 19 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”.
Con la citata sentenza la Suprema Corte ha richiamato l'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE, rilevando che tale disposizione (laddove prevede che i prodotti fra cui l'energia elettrica possano formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta) è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE; ed ha evidenziato che, affinché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise, devono essere rispettate le due predette condizioni applicabili cumulativamente e che, per finalità specifica, deve intendersi “una finalità che non sia puramente di bilancio”, richiamando la già citata sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018.
La Corte, operando una analitica ricostruzione della normativa succedutasi in ambito nazionale e comunitario (fino all'abrogazione dell'addizionale provinciale), ha chiarito che da tale normativa “si evince, con riferimento alle addizionali provinciali oggetto di rimborso (gennaio 2010-dicembre 2011), che: a) esse sono previste come dovute dal D.L. n. 511 del 1988, art. 6, in attuazione della disciplina unionale, essendo legittime in relazione all'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE e, quindi, all'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE; b) è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono diverse dalle accise, alle quali possono essere aggiunte nel rispetto di condizioni predeterminate”, e che, affinché “le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/C, occorre il cumulativo riscontro di due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica”.
La Corte prosegue rilevando “che, sotto il primo profilo, il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, sicché è rispettata la prima condizione”, ma che non “è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. (…) In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di
Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli
pagina 15 di 19 enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio. Giova inoltre osservare che altrettanto deve dirsi per quanto riguarda i riferimenti alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 54, al D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, art. 149 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, T.U.E.L.) ovvero all'art. 19 T.U.E.L.: le indicazioni che si traggono da tali norme sono infatti del tutto generiche
e non in grado di distinguere la finalità specifica cui l'addizionale provinciale intende soddisfare.
Ancora, la circostanza che in tema di bilancio degli enti locali non sia possibile destinare o vincolare a spese analiticamente individuate i proventi dell'addizionale, da un lato, non giustifica la violazione del diritto unionale e, dall'altro, non impedisce al legislatore di individuare una finalità specifica che i proventi dell'addizionale debbano soddisfare, indipendentemente dalla diretta correlazione tra entrata
e spesa in sede di bilancio. (…) Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive;
C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa C103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458)”.
Negli stessi termini si confrontino, tra le più recenti, Cass. 16142/2020, 10691/2020, 27101/2019 e
15198/2019.
4.4
In ogni caso, la questione è stata risolta di recente dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 43 del 2025, pronunciata ad esito del giudizio sulla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di
Udine. Con tale sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, comma 2, del D.L. 511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, “in relazione alla violazione dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost.” che coinvolge, “implicitamente, anche l'art. 11 Cost., «parametro, quest'ultimo, che viene necessariamente in considerazione ogniqualvolta si assuma la contrarietà di una legge nazionale a una disposizione del diritto dell'Unione europea, rispetto alla quale operano le limitazioni di sovranità fondate su tale disposizione costituzionale, come affermato dalla costante e risalente giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 349 del 2007, punto 6.1. del Considerato in diritto;
n. 348 del 2007, punto
pagina 16 di 19
3.3. del Considerato in diritto;
n. 183 del 1973, punto 5 del Considerato in diritto)» (sentenza n. 24 del
2025)”.
La Consulta ha, infatti, escluso “che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali»”, rilevando che tale “conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373)”. Peraltro – prosegue la
Corte – “secondo la stessa giurisprudenza di legittimità (…) nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142)”.
Con l'effetto che deve ritenersi “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l.
n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE”.
4.5
Quanto al corretto meccanismo restitutorio, la sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025 non ha, invero, affrontato il tema del quomodo, di conseguenza deve intendersi invariato il meccanismo individuato dalla Corte di Cassazione nelle condivisibili pronunce già sopra citate.
D'altro canto, la Suprema Corte, ribadendo il proprio precedente orientamento, ha di recente confermato, anche a seguito dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della disposizione citata, che quanto pagato a titolo di addizionale costituisce indebito e può, quindi, essere recuperato: con la recente pronuncia n. 24928/2025 la Corte ha, infatti, ribadito il diritto del consumatore finale di ottenere il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa per l'energia elettrica direttamente dal fornitore, il quale, avendo riscosso l'imposta a titolo di rivalsa, è tenuto alla restituzione sulla base dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo, posto che il pagamento – sul presupposto della declaratoria di incostituzionalità – è risultato privo di causa ab origine. pagina 17 di 19 In particolare, relativamente all'aspetto in esame, ossia quello della possibilità per il cliente finale di agire direttamente nei confronti del fornitore (possibilità contestata dalla convenuta), la Suprema Corte nella pronuncia citata (Cass. 24928/2025) così si è espressa: in “tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito” (cfr. altresì, negli stessi termini, Cass. 17642/25).
4.6
Poiché, dunque, la dichiarazione di incostituzionalità priva di qualsiasi effetto ab origine la norma dichiarata appunto incostituzionale, risulta chiarita in via definitiva la natura indebita del pagamento dell'addizionale, con conseguente diritto in capo ai clienti finali di agire per ottenere la restituzione ex art. 2033 c.c. nei confronti del proprio fornitore.
5.
In conclusione, essendo pacifico – poiché non contestato – l'ammontare totale versato dalla ricorrente a titolo di addizionale provinciale all'accisa, quale indicato nell'atto introduttivo, la domanda ex art. 2033 c.c. della ricorrente va accolta, con conseguente condanna della convenuta al pagamento, in Parte favore di dell'importo di complessivi € 23.417,32.
6.
In riferimento agli interessi, giova premettere che l'attrice li ha espressamente richiesti nella misura legale dalla domanda al saldo (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
E al riguardo è evidente che la società convenuta ha ricevuto le somme a titolo di rivalsa in buona fede, trattandosi di rivalsa che, per le ragioni già sopra esposte, era stata applicata da Controparte_1 nel pieno rispetto della normativa nazionale. Né può ritenersi che l'incompatibilità della previsione dell'addizionale contemplata dall'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 con la Direttiva 118/2008/CE apparisse ictu oculi, tanto più che solo a seguito delle plurime pronunce (tutte successive) della Corte di
Giustizia UE è emersa la natura e la nozione della “specifica finalità” posta alla base del contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria. Sicché non può certo addebitarsi a mala fede del fornitore la ricezione, all'epoca, delle somme a titolo di rivalsa.
Valutata la buona fede della convenuta gli interessi spettano, quindi, nella misura richiesta (con il pagina 18 di 19 ricorso), ossia nella misura legale, ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c., dalla domanda fino all'effettivo saldo
Ciò, in ogni caso, non aggrava la posizione di la quale, in sede di rimborso nei Controparte_1 confronti dell'Amministrazione, sarà legittimata a richiedere non solo la restituzione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ma anche degli interessi cui, in questa sede, viene condannata al pagamento in favore del fruitore del servizio.
7.
In ragione della novità delle questioni trattate e dei recenti interventi giurisprudenziali sia eurounitari sia nazionali, ed in considerazione del fatto che l'attuale normativa pare non contemplare la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Erario il rimborso di quanto restituito al consumatore finale se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta da condanna la Parte_1 convenuta l pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 23.417,32, Controparte_1 con gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda all'effettivo saldo;
2) dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Bologna, così deciso il 6 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11076/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LV MA, elettivamente domiciliato in VIA G. MANI 25 27039 SANNAZZARO
DE RG presso il difensore avv. LV MA
RICORRENTE
contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIASIN PAOLO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CA IN, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL CARMINE 4 MILANO presso il difensore avv. BIASIN PAOLO
CONVENUTA
Oggetto: Indebito oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente così conclude:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso:
- preso atto dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, pagina 1 di 19 comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), istitutivo dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;
- rilevato che è venuta meno, ex tunc, non solo la causa che giustificava il pagamento dell'addizionale da parte del fornitore all'erario ma anche la causa che giustificava il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica effettuato dalla nostra assistita a favore di in via di rivalsa;
Controparte_1
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti alle addizionali alle accise Parte sull'energia elettrica effettuato dalla società a favore di Hera Comm Parte_1
S.r.l. non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a la somma di € Parte_1
23.417,32, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
- respingere tutte le domande formulate da nei suoi confronti. Controparte_1
Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio.”
La convenuta così conclude:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
In via preliminare/pregiudiziale:
Accertarsi e dichiararsi l'infondatezza della domanda avversaria ed il difetto di legittimazione/titolarità passiva in capo a ed il difetto di giurisdizione alla luce di CP_1 CP_1 quanto esposto in narrativa ed in particolare al paragrafo n. 1 e per l'effetto rigettarsi domanda avversaria.
Sempre in via preliminare:
Disporsi la sospensione del processo per i motivi esposti in narrativa ed in particolare al paragrafo n.
3.
Nel merito:
Rigettare le domande della ricorrente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa.
In ogni caso:
Con vittoria delle spese di lite, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge che, nella denegata ipotesi di soccombenza nel merito da parte di dovranno essere Controparte_1 integralmente compensate per le ragioni di cui in narrativa.”
pagina 2 di 19 FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, già Parte_1
Parte
d'ora in poi per brevità anche solo ) conveniva in giudizio, dinanzi a questo Parte_2
Tribunale, (d'ora in poi anche solo ), al fine di ottenere la Controparte_1 CP_1 restituzione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il complessivo importo di €
23.417,32, maggiorata degli interessi legali.
In particolare, esponeva:
- che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 aveva in essere un contratto di fornitura di energia elettrica con , per i propri POD n. IT001E00088817 e CP_1
IT001E04111632 situati in provincia di Palermo e Milano;
- che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 511/1988, aveva corrisposto complessivi € 23.417,32 a titolo di addizionale provinciale all'accisa;
- che la norma citata (istitutiva dell'addizionale in questione) era stata abrogata dal legislatore con decorrenza dall'1 gennaio 2012 per le Regioni ordinarie e dall'1 aprile 2012 per le Regioni a Statuto
Speciale, poiché in contrasto con il disposto della Direttiva comunitaria n. 2008/118/CE;
- che tale contrasto con la normativa eurounitaria era stato confermato anche da plurime pronunce della
Corte di Cassazione, con cui quest'ultima aveva altresì chiarito che il consumatore finale, al fine di recuperare le somme versate a titolo di addizionale, poteva agire direttamente nei confronti dell'erogatore del servizio;
- che tramite raccomandata via pec del 5 agosto 2020 aveva chiesto a il rimborso di CP_1 quanto indebitamente versato, senza ottenere, tuttavia, la restituzione della somma, nonostante l'esperito tentativo di mediazione.
Parte Tanto premesso, ricostruiva il quadro normativo di riferimento a livello sia comunitario sia nazionale, evidenziando i profili di incompatibilità delle “finalità specifiche” (di bilancio) perseguite dall'addizionale e oggetto di specifiche censure da parte della Corte di Giustizia dell'UE (d'ora in avanti, per brevità, anche solo CGUE). Richiamava, poi, l'orientamento della Corte di Cassazione sulla necessità di disapplicare la norma in ossequio all'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla
CGUE, nonché alcune pronunce della giurisprudenza di merito che si erano conformate. Sottolineava, quindi, che il contrasto in questione comportava il venir meno ex se della causa di pagamento, rendendolo indebito. E concludeva, quindi, chiedendo l'accertamento della natura indebita del pagina 3 di 19 pagamento delle somme relative alle addizionali alle accise e, per l'effetto, la condanna al rimborso, da parte di , dell'importo di € 23.417,32 o della diversa somma ritenuta di giustizia, CP_1 maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando, Controparte_1 con varie argomentazioni, la fondatezza della domanda attorea.
Preliminarmente, eccepiva il mutamento giurisprudenziale intervenuto a seguito della Sentenza C-
316/22 della Corte di Giustizia dell'UE, che aveva sancito il difetto di legittimazione/titolarità passiva del fornitore rispetto alle domande del cliente finale in forza del principio di esclusione dei c.d. effetti orizzontali delle direttive UE. Eccepiva, inoltre, il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice tributario e – sempre in via preliminare – invocava i rinvii pregiudiziali (costituzionali o europei, del Tribunale di Udine e della Corte di Bologna), deducendo la necessità di attendere l'esito di tali rinvii.
proseguiva sostenendo come la addizionale non potesse essere considerata alla stregua CP_1 di un'imposta autonoma, giacché costituiva un semplice “inasprimento” del tributo base (pag.10 della comparsa di costituzione), mancando “alterità” fra l'accisa e l'addizionale; di conseguenza, non trattandosi di imposta nuova, non si configurava violazione della Direttiva n. 2008/118/CE.
Deduceva, poi, l'assenza di effetti extra-processuali delle sentenze pregiudiziali della CGUE e la conseguente impossibilità di disapplicare la disciplina domestica in materia di addizionale provinciale e sottolineava come, in caso di accoglimento della domanda della ricorrente, avrebbe finito per ritrovarsi nella condizione di subire un grave pregiudizio economico – connesso agli eventuali obblighi restitutori
– per essersi limitata ad applicare correttamente la legge in vigore all'epoca dei fatti. E, infine, contestava la debenza degli interessi sia moratori (non vertendosi in ipotesi di ritardo nel pagamento) sia legali.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione/titolarità passiva ed il difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché di disporsi la sospensione del processo in attesa dell'esito dei rinvii pregiudiziali. Nel merito, chiedeva il rigetto di tutte le domande della ricorrente. Con vittoria di spese.
3.
Alla prima udienza, rilevata la natura documentale della causa, veniva fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 12 giugno 2025, poi differita per ragioni di riorganizzazione del ruolo al pagina 4 di 19 6 novembre 2025. Mutato il giudice e disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa, con ordinanza del 7 novembre 2025, veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza a norma dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
* * *
4.
La domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla ricorrente è fondata.
4.1
Preliminarmente va dato atto che la convenuta ha eccepito la carenza di giurisdizione CP_1 per essere nella specie ravvisabile la giurisdizione del giudice tributario.
L'eccezione non appare fondata.
La disciplina del TUA prevede due distinti rapporti giuridici: il primo, tributario, nell'ambito del quale soggetto passivo è il venditore (art. 53 comma 1 lett. a. TUA); il secondo, di diritto privato, relativo al diritto di rivalsa del contribuente-venditore sul consumatore finale.
Nel caso in cui sia versata una accisa non dovuta, l'art. 56 u. co. TUA rinvia all'art. 14 TUA per le modalità di rimborso.
Tale ultima disposizione, con specifico riferimento alla rivalsa, prevede, al comma 4, che “(qualora), al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
La normativa considera dunque la sentenza di condanna alla restituzione delle somme percepite indebitamente a titolo di rivalsa una condizione per il successivo diritto al rimborso da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Si pone allora il problema di come possa il privato-consumatore, che ha pagato al venditore in bolletta le somme richieste a titolo di rivalsa, ottenere il rimborso delle stesse.
Orbene, con la sentenza del 20 ottobre 2011 nella causa C-94/2010 (relativa a controversia che vedeva e NF AP opporsi allo Skatteministeriet - Ministero delle Finanze, perché Persona_1 quest'ultimo aveva rifiutato il rimborso di un'imposta sugli oli minerali riscossa in violazione del pagina 5 di 19 diritto dell'Unione) la Corte di Giustizia UE ha svolto importanti considerazioni circa gli effetti sostanziali ed economici dell'imposizione indiretta e il meccanismo della rivalsa.
Nelle imposizioni indirette, infatti, anche se il soggetto obbligato verso l'Amministrazione e contribuente formale è il venditore, l'onere economico dell'imposizione finisce per gravare sull'acquirente-consumatore finale.
In questo contesto, ove l'azione di indebito fosse riconosciuta al solo soggetto passivo (venditore), questi realizzerebbe un arricchimento senza causa, potendo richiedere il rimborso di una posta economica il cui costo non è stato da lui sostenuto;
al contempo, non si darebbe tutela al soggetto che ha effettivamente subìto il pregiudizio economico dell'illegittima imposizione.
La CGUE, ribandendo il principio di autonomia processuale degli Stati membri, ha ritenuto che uno
Stato membro possa opporre all'acquirente finale la propria carenza di legittimazione ad esperire una azione di rimborso, in quanto quest'ultimo non è parte del rapporto tributario con il fisco.
Tuttavia in questo caso esigenze di giustizia sostanziale e di effettività della tutela giurisdizionale richiedono che debba, come minimo, essere riconosciuto all'acquirente un diritto alla ripetizione dell'indebito (“uno Stato membro può, in via di principio, opporsi ad una domanda di rimborso di un'imposta indebitamente riscossa formulata dall'acquirente finale su cui essa è stata ripercossa, argomentando che non è stato detto acquirente finale a versarla alle autorità tributarie, purché quest'ultimo, il quale ne è in definitiva gravato, possa, sulla base del diritto interno, esperire un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito nei confronti del soggetto passivo”).
L'azione di ripetizione dell'indebito, dunque, è considerata dalla la misura minima di CP_2 protezione dell'acquirente finale, con l'ulteriore precisazione che “se il rimborso da parte del soggetto passivo risultasse impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza di quest'ultimo, il principio di effettività impone che l'acquirente debba essere in grado di agire per il rimborso direttamente nei confronti delle autorità tributarie e che, a tal fine, lo Stato membro preveda gli strumenti e le modalità procedurali necessari”.
Sulla scorta dei principi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria, la Corte di Cassazione ha analizzato la normativa di settore già citata in materia di accise e di rimborso, ritenendo che debba riconoscersi al consumatore finale un'azione di ripetizione di indebito diretta nei confronti del venditore-fornitore; solo nel caso in cui questa non sia esperibile, in via eccezionale dovrebbe potersi consentire al consumatore di agire direttamente contro l'Amministrazione Finanziaria.
La conclusione cui perviene la Suprema Corte è supportata dal testo dell'art. 14 del TUA. pagina 6 di 19 La norma prevede che il rimborso sia consentito “quando l'accisa è stata indebitamente pagata”.
Il rimborso è riconosciuto al solo “soggetto obbligato al pagamento” entro rigide scadenze.
L'obbligato, infatti, qualora intendesse agire in via autonoma, dovrebbe avanzare domanda di rimborso entro il termine di due anni, stabilito a pena di decadenza;
il termine decorre o dal pagamento o, per le accise per cui è prevista la presentazione di una dichiarazione, dalla data della dichiarazione.
Una volta spirato tale termine, la possibilità per l'obbligato di ottenere il rimborso residua nella sola ipotesi disciplinata dal quarto comma dell'articolo 14 TUA in forza del quale “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
In tal modo la norma riconosce all'obbligato la possibilità di domandare il rimborso all'Erario.
Il procedimento di rimborso, in questo caso, dipende strettamente dal passaggio in giudicato della sentenza con cui il contribuente obbligato al pagamento è stato condannato alla restituzione, atteso che l'azione per il rimborso deve essere esperita, a pena di decadenza, “entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Si è detto che la norma prevede che la domanda di rimborso possa essere avanzata soltanto “dal predetto soggetto obbligato”; dunque la legge considera la condanna alla restituzione dell'indebito il presupposto necessario perché il soggetto obbligato al pagamento possa richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.
Sotto altro profilo occorre ribadire che il soggetto obbligato al pagamento, anche in presenza del diritto di rivalsa, rimane il solo produttore-venditore.
Il meccanismo di riscossione dell'addizionale locale all'accisa, infatti, non realizza una vera e propria sostituzione di imposta, diversamente da quanto avviene con l'IVA.
Se infatti in relazione a quest'ultima imposta la possibilità di scaricare sul consumatore il costo dell'imposta non rappresenta un diritto-facoltà del venditore ma è un vero e proprio obbligo, nell'accisa il produttore-venditore non è tenuto alla rivalsa;
ciò che la legge gli attribuisce è un diritto, che la parte può decidere di esercitare o meno.
D'altro canto, come si è già evidenziato, il comma 4 dell'art. 14 TUA fa espresso riferimento al meccanismo della rivalsa: meccanismo che sottintende la netta separazione tra il rapporto tributario, da pagina 7 di 19 un lato, ed il rapporto di vendita-fornitura del bene sottoposto ad accisa, dall'altro.
Non può, inoltre, non rilevarsi che l'applicazione della rivalsa per una imposta non dovuta è espressamente qualificata dalle disposizioni sopra richiamate come percezione di un indebito da parte del venditore-produttore, rispetto al quale il soggetto su cui è stata applicata la rivalsa può agire in ripetizione.
Contr Sulla base di queste premesse, deve ritenersi che già il presupponga l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. dell'acquirente finale nei confronti del solo venditore-produttore.
E al riguardo, vanno, del resto, richiamate le condivisibili pronunce della Suprema Corte, ossia Cass.
28047/2019 e Cass. 29980/2019.
La prima sentenza ha esaminato gli aspetti del rapporto fornitore-Amministrazione doganale, da un lato, e del rapporto fornitore-consumatore finale, dall'altro, ed ha chiarito in quali casi (eccezionali) è consentita l'azione diretta del consumatore finale nei confronti dell'amministrazione finanziaria (“In definitiva, secondo quanto sopra esposto: 1) obbligato al pagamento delle accise nei confronti dell'Amministrazione doganale è unicamente il fornitore;
2) il fornitore può addebitare integralmente le accise pagate al consumatore finale;
3) i rapporti tra fornitore e Amministrazione doganale e fornitore e consumatore finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
4) in ragione della menzionata autonomia, il consumatore finale, anche in caso di addebito del tributo da parte del fornitore, non ha diritto a chiedere direttamente all'Amministrazione finanziaria il rimborso delle accise indebitamente corrisposte;
5) il diritto al rimborso spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria: a) nel caso in cui non abbia addebitato
l'imposta al consumatore finale, entro due anni dalla data del pagamento;
b) nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
6) nel caso di addebito delle accise al consumatore finale e delle addizionali, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria allorquando alleghi che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore)”).
La sentenza n. 29980/2019, proprio in tema di imposte addizionali sul consumo dell'energia elettrica, ha evidenziato come tali imposte, così come le accise, siano dovute dal fornitore, il quale, dunque, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a richiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre l'utente finale può esercitare nei confronti del fornitore l'azione ordinaria di pagina 8 di 19 ripetizione dell'indebito, salva la possibilità, ma solo in via di eccezione (e qualora dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione, riferibile alla situazione in cui si trovi il fornitore), di chiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria, affinché venga garantito il rispetto del principio di effettività di tutela (“Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del d. l. n. 511 del 1988, conv. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile "ratione temporis"), alla medesima stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è
l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione - da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva
n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise -, può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela”).
In altri termini, l'azione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., esercitata dalla società ricorrente, quale acquirente-consumatore finale, direttamente contro il venditore del prodotto sottoposto ad addizionale, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in ipotesi di rapporto di tipo privatistico, a cui resta estranea l'amministrazione tributaria.
Ne consegue che correttamente la ricorrente ha proposto, dinanzi al giudice ordinario, la domanda di ripetizione dell'indebito nei confronti della convenuta, trattandosi di azione che il cliente finale può esercitare nei confronti del fornitore;
né nella specie è emersa l'impossibilità o la eccessiva difficoltà di tale azione diretta, non essendo stata provata (e per il vero neppure dedotta) una condizione di insolvenza della convenuta CP_4
[...
Nel merito, prima di esaminare le questioni poste dalle parti all'attenzione del giudicante, vanno peraltro svolte alcune considerazioni in merito all'inquadramento normativo della vicenda.
Le addizionali locali sulle accise relative alla fornitura di energia elettrica erano state introdotte con il decreto-legge 28 novembre 1988 n. 511 (poi convertito con modificazioni nella legge 20/1989), ed in particolare con l'art. 6 comma 2.
La ratio dell'intervento normativo era indicata nella “straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le pagina 9 di 19 necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale” nonché nella finalità di “garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali” degli enti regionali e locali.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto, le addizionali andavano riscosse con le medesime modalità dell'accisa sull'energia elettrica.
L'accisa sull'energia elettrica era disciplinata dagli articoli 52 e ss. del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (Testo Unico Accise), ossia del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.
I soggetti contribuenti tenuti al versamento dell'imposta risultano indicati nell'art. 53 TUA;
per quanto qui rileva tra i soggetti figura, al comma 1 lettera a), il venditore dell'energia elettrica che fattura ai consumatori finali.
L'art. 56, disciplinante il versamento dell'accisa, prevede che la stessa sia pagata, tra gli altri soggetti, dal venditore, al quale è tuttavia attribuito il diritto di rivalsa sui consumatori finali (“(…) I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le società di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali”).
In ambito comunitario l'imposizione di accise era disciplinata per tabacchi, oli minerali e alcolici dalla
Direttiva 1992/12/CE, il cui articolo 3 par. 2 prevedeva che “(i) prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La previsione di altre imposizioni indirette da parte degli Stati membri è, dunque, ipotesi ammessa dalla disciplina comunitaria, ma deve presentare due requisiti, e cioè – cumulativamente – il rispetto delle regole di imposizione comunitarie e la previsione di finalità specifiche. Secondo quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE, tali due condizioni, che mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi (sentenza del 24 febbraio 2000,
Commissione/Francia, causa C-434/97; sentenza del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co., causa C-
437/97), hanno, infatti, carattere cumulativo, come risulta dalla stessa formulazione letterale della citata disposizione.
Successivamente la Direttiva 2003/96/CE sottoponeva anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE.
Tale Direttiva veniva recepita in Italia dal d.lgs. 2 febbraio 2007 n. 26, il cui art. 5 sostituiva l'articolo 6 del d.l. n. 511/1988 istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise, pagina 10 di 19 stabilendo che le stesse fossero “liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”.
La normativa citata veniva successivamente superata con l'emanazione della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell'Unione Europea.
Tale ultima Direttiva, nell'intento di riportare ordine nella normativa in materia di accise più volte modificata negli anni, riuniva le precedenti Direttive stabilendo, per quanto qui rileva, che gli Stati membri potessero prevedere ulteriori imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa armonizzata, ma a condizione che queste ultime fossero compatibili con le norme fiscali comunitarie e fossero sorrette da “finalità specifiche” (Direttiva 2008/118/CE, art. 1 comma 2).
L'art. 1 della Direttiva in questione così dispone:
“
1. La presente direttiva stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei seguenti prodotti (“prodotti sottoposti ad accisa”):
a) prodotti energetici ed elettricità di cui alla direttiva 2003/96/CE; (…)
2. Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta (…)”.
Veniva dunque confermato, sulla base di tale normativa comunitaria, l'impianto dell'art. 3 par. 2 della
Direttiva 1992/12/CE in merito ai requisiti delle ulteriori imposte indirette (compatibilità con regole comunitarie e finalità specifica dell'imposizione).
La Direttiva 2008/118/CE veniva recepita in Italia dal d.lgs. n. 48/2010, senza che tuttavia il legislatore intervenisse direttamente sulla disciplina delle addizionali in esame.
Solo per effetto dell'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 l'addizionale provinciale per le
Regioni a statuto ordinario veniva abrogata con decorrenza dall'1.1.2012; mentre l'art. 6 del DL n. 511 del 1988 veniva definitivamente abrogato a far data dall'1.4.2012 per effetto del DL n. 16 del 2 marzo
2012, convertito con modificazioni nella legge 44/2012.
L'evoluzione normativa in materia consente, quindi, di rilevare un arco temporale in cui la disciplina interna risulta disallineata rispetto a quanto previsto dalla Direttiva 2008/118/CE, la cui attuazione era fissata all'1.1.2010, con decorrenza dall'1.4.2010.
All'interno del predetto arco temporale si colloca la domanda proposta dalla società ricorrente, al pari pagina 11 di 19 di simili domande serialmente proposte da altre aziende nei confronti dei venditori di energia elettrica al fine di conseguire il rimborso dell'addizionale versata.
4.3
Fatte tali premesse, occorre richiamare alcune pronunce con le quali la Corte di Giustizia ha affrontato la disciplina normativa in esame.
Con particolare riferimento all'interpretazione dell'obbligo che le imposte indirette perseguano una specifica finalità, la Corte di Giustizia si è pronunciata in plurime occasioni, delineando il principio secondo cui le esigenze di gettito e di pianificazione fiscale non siano idonee a soddisfare i requisiti richiesti dal diritto comunitario.
Può richiamarsi, in particolare, la nota sentenza della Corte (Prima Sezione) 25 luglio 2018 nella causa
C-103/2017, instaurata nell'ambito di controversia che vedeva coinvolta che aveva Controparte_5 formulato domanda di restituzione delle imposte indirette versate con riferimento alla fornitura di energia elettrica.
La Corte, chiamata a pronunciarsi in merito all'individuazione della finalità specifica che un'imposta deve perseguire per essere ricompresa nella previsione dell'art. 3, paragrafo 2, della Direttiva 92/12, ha chiarito – ai punti 38 e 39 della motivazione – che, affinché “si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione (…), un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (…). Ciò nondimeno, un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese (…)”.
Anche con la sentenza della Corte (Terza Sezione) nella causa C-553/2013, relativa a controversia instaurata da nei confronti di (venditore al dettaglio di Controparte_6 Controparte_7 combustibile liquido, prodotto soggetto ad accisa) al fine di conseguire il rimborso dell'imposta sulle vendite versata da tale società durante gli anni 2010 e 2011, si è precisato che: “L'articolo 1, paragrafo
2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle
pagina 12 di 19 accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, dev'essere interpretato nel senso che non consente di ritenere che un'imposta come quella di cui trattasi nel procedimento principale, quando grava sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa, persegua una finalità specifica ai sensi di tale disposizione in una situazione in cui essa è diretta a finanziare l'organizzazione del trasporto pubblico nel territorio dell'ente locale che istituisce tale imposta e detto ente locale, a prescindere dall'esistenza della predetta imposta, ha l'obbligo di eseguire e di finanziare tale attività, anche se il gettito di detta imposta è stato utilizzato esclusivamente per realizzare l'attività in parola. La richiamata disposizione deve di conseguenza essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce un'imposta di questo tipo sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido soggetto ad accisa”.
È utile, ai fini di una miglior comprensione della vicenda, riportare i punti da 37 a 39 della motivazione:
“37. (…) dalla giurisprudenza della Corte risulta che una finalità specifica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 è una finalità che non sia puramente di bilancio (v., per analogia, sentenze Commissione/Francia, C-434/97, EU:C:2000:98, punto 19, nonché Persona_2
, EU:C:2014:108, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). CP_8
38. Ciononostante, siccome qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la sola circostanza che un'imposta miri ad un obiettivo di bilancio non può, di per sé sola, salvo privare
l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 di qualsivoglia sostanza, essere sufficiente ad escludere che l'imposta in parola possa essere considerata come dotata parimenti di una finalità specifica ai sensi di tale disposizione (v., per analogia, sentenza Transportes Jordi Besora,
EU:C:2014:108, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
39. Pertanto, sebbene la destinazione predeterminata del gettito tributario al finanziamento da parte delle autorità locali di competenze loro trasferite possa costituire un elemento di cui tenere conto al fine di identificare la sussistenza di una finalità specifica, una siffatta destinazione, relativa ad una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, la destinazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese. In caso contrario, qualsiasi finalità potrebbe essere considerata come specifica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, ciò che priverebbe l'accisa armonizzata istituita dalla menzionata direttiva di ogni effetto utile e si porrebbe in contrasto con il principio in base al quale una disposizione derogatoria quale detto articolo 1, paragrafo 2, deve essere oggetto di pagina 13 di 19 interpretazione restrittiva (v., per analogia, sentenza Transportes Jordi Besora, EU:C:2014:108, punti
28 e 29 nonché giurisprudenza ivi citata)”.
Più di recente, con la sentenza della Terza Sezione 27 febbraio 2014 nella causa C-82/2012, instaurata da nei confronti della al fine di conseguire il Parte_3 Controparte_9 rimborso dell'imposta sulle vendite al dettaglio di determinati idrocarburi, la Corte ha rilevato che “(…) una siffatta assegnazione, relativa ad una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita,
l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese. In caso contrario, qualsiasi finalità potrebbe essere considerata come specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12, ciò che priverebbe l'accisa armonizzata istituita dalla menzionata direttiva di ogni effetto utile e si porrebbe in contrasto con il principio in base al quale una disposizione derogatoria quale detto articolo 3, paragrafo 2, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva” (cfr. punto 29 della motivazione).
Nei casi sopra richiamati la Corte ha, dunque, rilevato una carenza di funzione specifica rispetto a normative nazionali che prevedevano anche dirette e vincolanti modalità di spesa del gettito incamerato dagli enti locali, ma che non erano funzionalmente correlate all'imposizione sul prodotto oggetto di accisa. Nel caso esaminato con la pronuncia del 27 febbraio 2014 nella causa C-82/2012 l'imposta indiretta sugli oli minerali, il cui gettito era destinato alle Comunità autonome per finanziare le spese sanitarie, è stata giudicata non conforme al diritto comunitario. La Corte ha, infatti, ritenuto che una tale imposizione sarebbe conforme se diretta a finanziare non spese sanitarie generali, ma quelle specificamente connesse al consumo degli oli minerali assoggettati ad imposta.
Secondo la Corte di Giustizia UE, dunque, la specifica finalità è non già una finalità predeterminata ma una finalità causalmente funzionale alla rimozione dei costi e degli effetti che la produzione-vendita del prodotto sottoposto ad accisa genera per la collettività.
Anche la Corte di Cassazione si è pronunciata in plurime occasioni esaminando la normativa e la giurisprudenza comunitaria.
In particolare, secondo il condivisibile orientamento espresso dalla Sezione Tributaria con la più recente sentenza 22343/2020, “(l'addizionale) provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al
D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 pagina 14 di 19 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”.
Con la citata sentenza la Suprema Corte ha richiamato l'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE, rilevando che tale disposizione (laddove prevede che i prodotti fra cui l'energia elettrica possano formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta) è pressoché sovrapponibile alla formulazione dell'art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE; ed ha evidenziato che, affinché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise, devono essere rispettate le due predette condizioni applicabili cumulativamente e che, per finalità specifica, deve intendersi “una finalità che non sia puramente di bilancio”, richiamando la già citata sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018.
La Corte, operando una analitica ricostruzione della normativa succedutasi in ambito nazionale e comunitario (fino all'abrogazione dell'addizionale provinciale), ha chiarito che da tale normativa “si evince, con riferimento alle addizionali provinciali oggetto di rimborso (gennaio 2010-dicembre 2011), che: a) esse sono previste come dovute dal D.L. n. 511 del 1988, art. 6, in attuazione della disciplina unionale, essendo legittime in relazione all'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE e, quindi, all'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE; b) è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono diverse dalle accise, alle quali possono essere aggiunte nel rispetto di condizioni predeterminate”, e che, affinché “le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/C, occorre il cumulativo riscontro di due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica”.
La Corte prosegue rilevando “che, sotto il primo profilo, il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica”, sicché è rispettata la prima condizione”, ma che non “è invece rispettata la seconda, in quanto né la disposizione di cui all'art. 6, né il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma 2 del medesimo articolo, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio. (…) In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di
Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli
pagina 15 di 19 enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio. Giova inoltre osservare che altrettanto deve dirsi per quanto riguarda i riferimenti alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 54, al D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, art. 149 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, T.U.E.L.) ovvero all'art. 19 T.U.E.L.: le indicazioni che si traggono da tali norme sono infatti del tutto generiche
e non in grado di distinguere la finalità specifica cui l'addizionale provinciale intende soddisfare.
Ancora, la circostanza che in tema di bilancio degli enti locali non sia possibile destinare o vincolare a spese analiticamente individuate i proventi dell'addizionale, da un lato, non giustifica la violazione del diritto unionale e, dall'altro, non impedisce al legislatore di individuare una finalità specifica che i proventi dell'addizionale debbano soddisfare, indipendentemente dalla diretta correlazione tra entrata
e spesa in sede di bilancio. (…) Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive;
C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa C103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458)”.
Negli stessi termini si confrontino, tra le più recenti, Cass. 16142/2020, 10691/2020, 27101/2019 e
15198/2019.
4.4
In ogni caso, la questione è stata risolta di recente dalla Corte costituzionale con la nota sentenza n. 43 del 2025, pronunciata ad esito del giudizio sulla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di
Udine. Con tale sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 6, comma 2, del D.L. 511/1988, istitutivo dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, “in relazione alla violazione dell'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost.” che coinvolge, “implicitamente, anche l'art. 11 Cost., «parametro, quest'ultimo, che viene necessariamente in considerazione ogniqualvolta si assuma la contrarietà di una legge nazionale a una disposizione del diritto dell'Unione europea, rispetto alla quale operano le limitazioni di sovranità fondate su tale disposizione costituzionale, come affermato dalla costante e risalente giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 349 del 2007, punto 6.1. del Considerato in diritto;
n. 348 del 2007, punto
pagina 16 di 19
3.3. del Considerato in diritto;
n. 183 del 1973, punto 5 del Considerato in diritto)» (sentenza n. 24 del
2025)”.
La Consulta ha, infatti, escluso “che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali»”, rilevando che tale “conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373)”. Peraltro – prosegue la
Corte – “secondo la stessa giurisprudenza di legittimità (…) nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142)”.
Con l'effetto che deve ritenersi “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l.
n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE”.
4.5
Quanto al corretto meccanismo restitutorio, la sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025 non ha, invero, affrontato il tema del quomodo, di conseguenza deve intendersi invariato il meccanismo individuato dalla Corte di Cassazione nelle condivisibili pronunce già sopra citate.
D'altro canto, la Suprema Corte, ribadendo il proprio precedente orientamento, ha di recente confermato, anche a seguito dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della disposizione citata, che quanto pagato a titolo di addizionale costituisce indebito e può, quindi, essere recuperato: con la recente pronuncia n. 24928/2025 la Corte ha, infatti, ribadito il diritto del consumatore finale di ottenere il rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa per l'energia elettrica direttamente dal fornitore, il quale, avendo riscosso l'imposta a titolo di rivalsa, è tenuto alla restituzione sulla base dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo, posto che il pagamento – sul presupposto della declaratoria di incostituzionalità – è risultato privo di causa ab origine. pagina 17 di 19 In particolare, relativamente all'aspetto in esame, ossia quello della possibilità per il cliente finale di agire direttamente nei confronti del fornitore (possibilità contestata dalla convenuta), la Suprema Corte nella pronuncia citata (Cass. 24928/2025) così si è espressa: in “tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito” (cfr. altresì, negli stessi termini, Cass. 17642/25).
4.6
Poiché, dunque, la dichiarazione di incostituzionalità priva di qualsiasi effetto ab origine la norma dichiarata appunto incostituzionale, risulta chiarita in via definitiva la natura indebita del pagamento dell'addizionale, con conseguente diritto in capo ai clienti finali di agire per ottenere la restituzione ex art. 2033 c.c. nei confronti del proprio fornitore.
5.
In conclusione, essendo pacifico – poiché non contestato – l'ammontare totale versato dalla ricorrente a titolo di addizionale provinciale all'accisa, quale indicato nell'atto introduttivo, la domanda ex art. 2033 c.c. della ricorrente va accolta, con conseguente condanna della convenuta al pagamento, in Parte favore di dell'importo di complessivi € 23.417,32.
6.
In riferimento agli interessi, giova premettere che l'attrice li ha espressamente richiesti nella misura legale dalla domanda al saldo (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
E al riguardo è evidente che la società convenuta ha ricevuto le somme a titolo di rivalsa in buona fede, trattandosi di rivalsa che, per le ragioni già sopra esposte, era stata applicata da Controparte_1 nel pieno rispetto della normativa nazionale. Né può ritenersi che l'incompatibilità della previsione dell'addizionale contemplata dall'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 con la Direttiva 118/2008/CE apparisse ictu oculi, tanto più che solo a seguito delle plurime pronunce (tutte successive) della Corte di
Giustizia UE è emersa la natura e la nozione della “specifica finalità” posta alla base del contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria. Sicché non può certo addebitarsi a mala fede del fornitore la ricezione, all'epoca, delle somme a titolo di rivalsa.
Valutata la buona fede della convenuta gli interessi spettano, quindi, nella misura richiesta (con il pagina 18 di 19 ricorso), ossia nella misura legale, ai sensi del comma 1 dell'art. 1284 c.c., dalla domanda fino all'effettivo saldo
Ciò, in ogni caso, non aggrava la posizione di la quale, in sede di rimborso nei Controparte_1 confronti dell'Amministrazione, sarà legittimata a richiedere non solo la restituzione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ma anche degli interessi cui, in questa sede, viene condannata al pagamento in favore del fruitore del servizio.
7.
In ragione della novità delle questioni trattate e dei recenti interventi giurisprudenziali sia eurounitari sia nazionali, ed in considerazione del fatto che l'attuale normativa pare non contemplare la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Erario il rimborso di quanto restituito al consumatore finale se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda proposta da condanna la Parte_1 convenuta l pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 23.417,32, Controparte_1 con gli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda all'effettivo saldo;
2) dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
Bologna, così deciso il 6 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandra Cardarelli
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