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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/10/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa AU IO IG ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2270 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MICALI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità – merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23/11/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non ha riconosciuto, in capo alla ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge per il riconoscimento della prestazione.
La causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli). Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa (cfr. Cass. n.
12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
2.1- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la Persona_1 ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: Ipertensione arteriosa con scarsa attitudine allo sforzo, classe NYHA seconda;
Glaucoma a destra, mastopatia fibrocistica, fibrosi uterina, mioma uterino ed istocele, calcolo renale. Lombosciatalgia bilaterale da spondilosi e discopatie multiple con deficit deambulatori e nei passaggi posturali per limitazione funzionale da radicolopatie croniche su base degenerativa, sindrome dolorosa spalla dx da borsite acromiale, neurolisi del nervo mediano dx in pz con Sindrome del tunnel carpiale bilaterale. Sindrome depressiva reattiva grave.
Il c.t.u. ha quindi concluso ritenendo che “La sig.ra , che svolge l'attività di Parte_1 bracciante agricolo, HA diritto all'assegno ordinario di invalidità poiché risponde ai requisiti previsti dalla Legge n°222/1984 che prevede la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
La decorrenza dei termini si riconosce da Gennaio 2025 (alcuni mesi prima rispetto alle ultime visite), poiché la paziente presenta un quadro patologico che riduce la capacità lavorativa a meno di un terzo, ai sensi di legge”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3 - Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
Ciò posto, in questa sede, è inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio richiesto, considerato che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, impregiudicata ogni altra valutazione dell' . CP_1
4- Le Spese di lite di entrambe le fasi devono essere compensate tra le parti, in ragione dell'accertata data di decorrenza del requisito sanitario ( Gennaio 2025), successiva alla presentazione della domanda amministrativa (ed anche di quella giudiziale). CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo peraltro la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2270/2023 RG, così provvede:
1) Dichiara che, con decorrenza da gennaio 2025, sussistono, in capo ad le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984;
2) compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 08/10/2025.
Il Giudice
AU IO IG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa AU IO IG ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2270 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MICALI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 resistente,
Oggetto: Assegno ordinario di invalidità – merito ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 23/11/2023 ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della legge 222/1984, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che non ha riconosciuto, in capo alla ricorrente, la sussistenza del requisito sanitario previsto per legge per il riconoscimento della prestazione.
La causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Giova premettere che, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 222/1984, condizioni per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità sono, per un verso, la circostanza che la capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, risulti ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo (essere invalidi al 67%) e, per altro verso, che il soggetto possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 5 anni (pari a 60 contributi mensili, ovvero 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli) di cui tre versati o accreditati nel quinquennio precedente la domanda (pari a 36 contributi mensili, ovvero 156 contributi settimanali o 810 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli). Inoltre, non può sottacersi che, in forza della previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, quale è quella per cui si procede, tutte le infermità, comunque incidenti sul complesso invalidante, che si verifichino successivamente alla presentazione della domanda, nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, possono essere valutate senza che sia necessario un regresso alla fase amministrativa (cfr. Cass. n.
12658/2004; Cass. n. 17078/2002).
2.1- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la Persona_1 ricorrente è affetta dalle seguenti patologie: Ipertensione arteriosa con scarsa attitudine allo sforzo, classe NYHA seconda;
Glaucoma a destra, mastopatia fibrocistica, fibrosi uterina, mioma uterino ed istocele, calcolo renale. Lombosciatalgia bilaterale da spondilosi e discopatie multiple con deficit deambulatori e nei passaggi posturali per limitazione funzionale da radicolopatie croniche su base degenerativa, sindrome dolorosa spalla dx da borsite acromiale, neurolisi del nervo mediano dx in pz con Sindrome del tunnel carpiale bilaterale. Sindrome depressiva reattiva grave.
Il c.t.u. ha quindi concluso ritenendo che “La sig.ra , che svolge l'attività di Parte_1 bracciante agricolo, HA diritto all'assegno ordinario di invalidità poiché risponde ai requisiti previsti dalla Legge n°222/1984 che prevede la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
La decorrenza dei termini si riconosce da Gennaio 2025 (alcuni mesi prima rispetto alle ultime visite), poiché la paziente presenta un quadro patologico che riduce la capacità lavorativa a meno di un terzo, ai sensi di legge”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
3 - Va infine evidenziato che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto solo ed esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione previdenziale o assistenziale
– impregiudicato in futuro l'accertamento in sede amministrativa dei restanti requisiti extrasanitari
– con la conseguenza che – poiché il diritto alla prestazione è destinato a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti – quanto deciso all'esito del suindicato giudizio non può consistere in una statuizione di condanna (cfr. Cass. n. 17787/2020; Cass. n. 9876/2019; Cass. n. 9755/2019; Cass. n.
27010/2018).
Ciò posto, in questa sede, è inammissibile la domanda di riconoscimento del beneficio richiesto, considerato che il presente giudizio è finalizzato unicamente ad accertare il requisito sanitario sotteso alla prestazione richiesta, impregiudicata ogni altra valutazione dell' . CP_1
4- Le Spese di lite di entrambe le fasi devono essere compensate tra le parti, in ragione dell'accertata data di decorrenza del requisito sanitario ( Gennaio 2025), successiva alla presentazione della domanda amministrativa (ed anche di quella giudiziale). CP_
5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo peraltro la ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.p.c..
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2270/2023 RG, così provvede:
1) Dichiara che, con decorrenza da gennaio 2025, sussistono, in capo ad le Parte_1 condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984;
2) compensa le spese di lite di entrambe le fasi;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 08/10/2025.
Il Giudice
AU IO IG