Articolo 5 della Legge 11 giugno 2004, n. 145
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 giugno 2004
Art. 5. 1. Dopo l'articolo 18 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis. Nei casi di cui all' articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attivita' non retribuita a favore della collettivita' osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 ".
Note all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 165 del codice penale , vedi note all'art. 2.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell' art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 ).
«Art. 44 (Modifica delle modalita' di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita). - 1. Le modalita' di esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di cui all'articolo 53, comma 3, eventualmente imposto, nonche' del lavoro di pubblica utilita', stabilite nella sentenza emessa dal giudice possono essere modificate per motivi di assoluta necessita' dal giudice osservando le disposizioni dell' art. 666 del codice di procedura penale .
2. La richiesta di modifica non sospende l'esecuzione delle pene; in caso di assoluta urgenza, le modifiche possono essere adottate con provvedimento provvisorio revocabile nelle fasi successive del procedimento.».
«Art. 54 (Lavoro di pubblica utilita). - 1. (Omissis).
2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a dieci giorni ne' superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
3. L'attivita' viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
4. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto ore.
5. (Omissis).
6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».
«Art. 59 (Controllo sull'osservanza delle sanzioni dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita). - 1. L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente effettua il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi alla pena dell'obbligo di permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita' con le modalita' stabilite dall' articolo 65, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , in quanto applicabile.».
Entrata in vigore il 13 giugno 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente