Articolo 2 della Legge 31 ottobre 1963, n. 1415
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 novembre 1963
Art. 2.
Per l'esercizio finanziario 1963-64 e' autorizzata la spesa di lire 24.761.500.000 di cui: lire 45.000.000 e lire 30.000.000 per la concessione dei contributi, rispettivamente alla Basilica di San Marco in Venezia ed al Duomo e Chiostro di Monreale, previsti dalle leggi 25 aprile 1957, n. 305 e 18 agosto 1962, n. 1356 ; lire 175.000.000 per le opere e le attrezzature occorrenti per i servizi di frontiera ai nuovi valichi di confine tra l'Italia e la Svizzera nel territorio del comune di Lavena-Ponte-Tresa, ai sensi della legge 12 dicembre 1962, n. 1714 ; lire 7.500.000.000 per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, in applicazione della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 lire 17.014.500.090 per Provvedere:
a) a cura e a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti nonche': per lire 50.000.000 al saldo del completamento dei lavori connessi con lo svolgimento delle Olimpiadi del 1960; per lire 60.000.000 a lavori di sistemazione del Palazzo di Giustizia di Rieti e per lire 50.000.000 al completamento della costruzione della Casa internazionale dello studente in Roma;
b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ;
d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma, dell' articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;
g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445 e successive estensioni e modificazioni;
h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454 , dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436 e 18 luglio 1962, n. 1101 .
i) al pagamento di maggiori oneri in conseguenza della esecuzione di opere pubbliche straordinarie ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517 e successive disposizioni;
l) alle opere rimaste da eseguire per riparazione di danni alluvionali dal 1 gennaio 1951 al 15 luglio 1954 gia' previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 636 , alle opere di riparazione di danni alluvionali verificatisi nelle regioni e nei periodi indicati dalle leggi 28 gennaio 1960, n. 31 e 23 ottobre 1960, n. 1319 , nonche' alla concessione, di Contributi di cui alle tre leggi soprariportate;
m) alla spesa per il completamento delle opere e per gli oneri dipendenti dalla legge 1 agosto 1957, n. 687 ;
n) alla liquidazione di maggiori oneri conseguenti alla esecuzione di lavori in base alla legge 9 aprile 1955, n. 279 .
Entrata in vigore il 15 novembre 1963