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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4901 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza divorzio con figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti udienza sostituita
N. 24232/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura AR Cosmai Presidente rel est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4 luglio 2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: russa e francese
Cod. Fisc.: C.F._1
Residente in Milano, Via Francesco Nullo n.18 con l'Avv. Barbara Martedì presso cui ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: francese
Cod. Fisc.: C.F._2
Residente in Milano, Via Francesco Nullo n.18 con l'Avv. Barbara Fracanzani e Laura Buzzolani presso cui ha eletto domicilio telematico i quali si sono sposati con rito civile, in Francia a Ville de Marly-le Roi il 29.03.2003, optando, con pagina 1 di 9 contratto di matrimonio stipulato in data 15.02.2003, per il regime della separazione dei beni;
con le seguenti figlie
(C.F.: ), cittadina francese, nata a [...] il Persona_1 C.F._3
28.02.2005, che studia in Australia, dove frequenta il Royal Melbourne Institute of Technology
LE AR (C.F.: ), cittadina francese, nata a [...], il [...], C.F._4 residente a [...]
FATTO
La SIa con ricorso per separazione personale depositato in data 4 luglio 2024 e Parte_1 iscritto al n. 2432/2024 del ruolo generale, ha chiesto a codesto On. Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dal coniuge, SI formulando altresì: - domanda di Parte_2 addebito nei confronti del marito,
- l'affido condiviso della figlia minore LE ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre -
l'assegnazione della casa coniugale in quanto genitore collocatario,
- il mantenimento a carico del padre di entrambe le figlie con corresponsione a favore della madre, quale genitore collocatario, dell'assegno di mantenimento per le figlie nonché di un assegno per il proprio mantenimento.
Il SI costituitosi nel giudizio in data 8 novembre 2024, ha aderito alla Parte_2 domanda di separazione formulando, a sua volta, domanda di addebito nei confronti della moglie. Per quanto riguarda l'affido della figlia minore LE, il SI si associava alla richiesta di affido Pt_2 condiviso, mentre in merito alla collocazione della minore e all'assegnazione della casa di Via
Francesco Nullo, 18, evidenziava che era stato raggiunto, in sede di mediazione, un accordo tra i coniugi che prevedeva l'alternanza dei genitori all'interno della casa, con la collocazione invariata di
LE, fino a quando la stessa non si fosse trasferita all'estero, al termine dell'IB (International
Baccalaureate), per proseguire gli studi universitari.
Dichiarava la disponibilità a mantenere integralmente in via diretta le figlie ed LE e Per_1 chiedeva la reiezione di tutte le domande formulate dalla moglie nei suoi confronti in esse ivi comprese la domanda di addebito e quella di mantenimento.
Le parti hanno successivamente provveduto a depositare le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. e a dare discolsure della rispettiva situazione economica. In particolare, tra la documentazione prodotta, ciascun coniuge ha depositato in causa le “Informazioni sulle condizioni economiche rese ex art.473 bis.18
c.p.c.”, debitamente sottoscritte, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, la titolarità di quote sociali e/o altri titoli e forme di investimento, gli estratti conto relativi agli ultimi tre anni.
Nel corso del procedimento, e comunque prima della prima udienza di comparizione, i coniugi hanno raggiunto un accordo complessivo sulle diverse questioni oggetto di causa e avvalendosi di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, della Legge n. 218/1995 e dall'art. 5, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1259/2010 (“Scelta della legge applicabile dalle parti”), hanno sottoscritto, in data 20 maggio 2025, un pagina 2 di 9 “Accordo sulla Legge applicabile” alla separazione e al divorzio, scegliendo di applicare la legge francese, essendo entrambi cittadini francesi.
Sempre nel medesimo accordo ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2009 e dell'art. 8, lett.
a), del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, le parti hanno altresì concordato che francese sia legge da applicare anche alle obbligazioni alimentari tra coniugi, essendo entrambe cittadine francesi ed essendo francese anche la legge da applicare al regime patrimoniale, in forza del contratto di matrimonio stipulato tra i coniugi in data 15 febbraio 2003( Saint Andre de l'Eure - Notaio Per_2
.
[...]
Con riferimento all'affido della figlia minore LE, le parti, nulla hanno disposto nell'”Accordo sulla legge applicabile” applicandosi - art. 15 Convenzione Aja 19 ottobre 1996 - la legge italiana essendo la legge del foro competente a pronunciarsi. Allo stesso modo nulla è stato disposto in merito alla legge applicabile al mantenimento delle figlie, perché essendo LE minore, in forza dell' art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2009 e dell'art. 8, paragrafo 3, del Protocollo dell'Aja del 23 novembre
2007, può trovare applicazione solo la legge italiana, avendo la minore la propria residenza abituale in
Italia ed essendo il foro del creditore, l'Italia. Per la legge italiana, in quanto legge del foro. Per_1
Prevedendo la normativa francese – agli articoli da 229 a 232 del Code Civil e agli articoli 1088 e seguenti del Code de procédure civile – il divorzio diretto, senza la necessità di un procedimento di separazione e di una relativa sentenza, le parti hanno congiuntamente presentato, in data 20 maggio
2025, istanza di conversione del rito da separazione giudiziale in divorzio consensuale e la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni che sottoscritte e siglate in data 20 maggio 2025, sono state allegate all'istanza di conversione:
I coniugi accettano la rottura del loro matrimonio e le sue conseguenze conformemente agli articoli
229-1 e seguenti del codice civile francese.
1.Misure riguardanti i coniugi
1.1 nomi dei coniugi: ciascuno coniuge riprenderà l'uso del proprio cognome di nascita, conformemente alle disposizioni del secondo comma dell'art. 264 del codice civile francese;
1.2 donazioni e diritti matrimoniali: si ricorda che le donazioni effettuate tra coniugi e i vantaggi matrimoniali che producono effetti durante il matrimonio, concessi dopo il 1° gennaio 2005, sono irrevocabili in applicazione del secondo comma dell'articolo 265 del codice civile francese. I vantaggi matrimoniali che producono effetti solo alla dissoluzione del regime matrimoniale o alla morte di uno dei coniugi, così come le disposizioni a causa di morte concesse da un coniuge a favore dell'altro durante l'unione, sono revocati automaticamente con il divorzio.
I coniugi dichiarano e riconoscono di non aver effettuato alcuna donazione o disposizione tra loro;
1.3 misure riguardanti il domicilio familiare: avendo entrambi i coniugi individuato nuove soluzioni abitative, il SI ha già provveduto Pt_2 ad inviare disdetta del contratto di locazione dell'appartamento di Via Francesco Nullo 18 con termine pagina 3 di 9 per la riconsegna dell'immobile fissato al 15 luglio 2025. La SIa si impegna a lasciare Pt_1 libero l'appartamento entro e non oltre il 14 luglio 2025 al fine di permettere al SI di Pt_2 effettuare, entro la scadenza contrattuale prevista, la formale riconsegna dello stesso;
1.4 abiti ed effetti personali: ciascuno dei coniugi dichiara di essere in possesso dei propri abiti ed effetti personali.
2. Misure relativi ai figli
2.1 audizione del minore da parte del giudice:
LE, nata il [...], tra pochi mesi diventerà maggiorenne. E' stata informata dai genitori del suo diritto di essere ascoltata dal giudice anche eventualmente con l'assistenza di un avvocato e, come indicato nella dichiarazione prodotta in causa, ha dichiarato di non voler esercitare tale diritto, conoscendo e concordando con quanto i genitori hanno chiesto sia disposto nel suo interesse;
2.2. affido condiviso: LE, per i pochi mesi che ancora rimangono prima di acquisire la maggiore età, sarà affidata ad entrambi i genitori;
2.3 periodo di permanenza di LE con l'uno o l'altro genitore: considerata l'età e il progetto di LE di trasferirsi all'estero per frequentare l'università non appena avrà conseguito, a maggio 2025, l'IB (International Baccalaureate), i genitori concordano di continuare ad alternarsi nella casa di Via Nullo fino a che LE avrà sostenuto a maggio l'IB (International Baccalaureate), lasciando poi decidere alla figlia quando vedere l'uno o l'altro genitore;
2.4 mantenimento ordinario: il SI e Pt_2 la SIa danno atto che le figlie sono economicamente non indipendenti e che Pt_1 Per_1 non vive più con loro, poiché abita a Melbourne (Australia), dove frequenta il Royal Melbourne
Institute of Tecnologye. Inoltre, anche LE si trasferirà a giugno a vivere all'estero per frequentare l'università. Il SI si impegna al mantenimento diretto delle figlie, senza la previsione del Pt_2 pagamento di un assegno perequativo da parte dell'uno in favore dell'altro genitore, facendosi integrale carico di tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita delle figlie così come dei costi delle abitazioni dove le stesse vivranno per frequentare l'università. Le spese per il mantenimento ordinario delle figlie quando le stesse si troveranno presso l'abitazione della madre, saranno da quest'ultima direttamente sostenute;
2.5 spese straordinarie: a carico integrale del
SI rimarranno, fino a che le figlie non saranno economicamente indipendenti, anche tutte Pt_2 le spese straordinarie delle figlie e quindi le spese mediche, di istruzione, sportive e costi delle vacanze, ad eccezione delle spese delle vacanze che trascorreranno con la madre che saranno a carico di quest'ultima;
2.6 concorso spese per i viaggi della SIa per visitare le figlie, durante il loro percorso di studi: per le spese che la SIa si Pt_1 Pt_1 troverà a dover sostenere per andare a trovare a Melbourne, ed LE, nella città ove le Per_1 stessa frequenterà l'università, il SI corrisponderà alla SIa all'inizio di ogni Pt_2 Pt_1 anno, per cinque anni a decorrere dall'anno di pubblicazione della sentenza di divorzio, un concorso a pagina 4 di 9 tali spese nella misura di € 1.000,00 per ciascuna figlia all'anno e quindi complessivamente € 10.000,00.
3. Misure relative alla liquidazione dei beni
3.1 regime matrimoniale dei coniugi: i coniugi con contratto di matrimonio stipulato il 15.02.2003, in Francia, in Saint Andre de l'Eure, avanti al
Notaio , hanno convenuto, per la regolamentazione del regime patrimoniale della Persona_2 famiglia, di applicare il regime della separazione dei beni con applicazione della legge francese;
3.2 beni immobili in proprietà indivisa tra i coniugi: i coniugi hanno incaricato , Notaio della Società di Esercizio Controparte_1
Liberale per Azioni Semplificata (SELAS) denominata “Notaires Office Menton”, titolare di uno studio notarile sito in 06500 Menton, 40 rue Partouneaux, di redigere un atto di ripartizione convenzionale della comproprietà tra coniugi in regime di separazione dei beni. Tale atto è stato firmato in data 20 maggio 2025 e vi si fa espresso rinvio. I coniugi convengono di fissare la data di decorrenza della separazione patrimoniale al 1° gennaio 2025. Le quote di proprietà degli immobili appartenenti alla signora sono state attribuite al signor La somma dovuta dal signor a tale Pt_1 Pt_2 Pt_2 titolo è stata versata il giorno della firma dell'atto e la signora ne ha rilasciato quietanza senza Pt_1 riserve;
3.3 spese per gli onorari del notaio e imposte: le parti riconoscono che il SI si è fatto carico delle imposte relative ai trasferimenti Pt_2 immobiliari di cui al punto 3.2 e degli onorari del notaio;
3.4 imposte dovute sulla locazione degli immobili di cui al punto 3.2: le parti convengono che le imposte dovute dalla SIa sugli Pt_1 importi derivati dalla locazione degli immobili di cui al punto 3.2, rimarranno a carico del SI
Pt_2
3.5 conti correnti cointestati: i coniugi danno atto della esistenza dei seguenti conti correnti tra loro cointestati con saldo uguale a zero o di valore insignificante:
• Banque Trasantlantique conto corrente Euro n. 1992300032167801, sottoscritto in data 25.09.2014;
• Banque Trasantlantique conto corrente USD n. 1992300032167803, sottoscritto in data 12.11.2014; di cui hanno già provveduto venga disposta la chiusura, ripartendo il relativo saldo;
3.6 mutui: i coniugi sono titolari nella misura del 50% dei seguenti mutui, contratti per l'acquisto degli immobili di cui al punto 3.2 che avevano in comproprietà in Francia:
• Banque Trasantlantique, n. 00032167807
• Banque Trasantlantique, n. 00032167810
• Banque Trasantlantique, n. 00032167811
• Banque Trasantlantique, n. 00032167813
pagina 5 di 9 il cui valore residuo complessivo ammontava al momento dell' 1 gennaio 2025, data di attribuzione delle quote di titolarità della SIa al SI e scioglimento della comunione, a € Pt_1 Pt_2
793.542,53. Con la stipula dell'atto di cui al punto 3.2 il SI si è accollato nella totalità il Pt_2 pagamento dei mutui residui. Con riferimento a tali mutui il SI si impegna a richiedere la Pt_2 liberazione, a Banque Trasantlantique, della SIa dalle obbligazioni originariamente Pt_1 contratte;
3.7 beni mobili: per quanto riguarda i beni mobili i coniugi dichiarano di non avere tra loro in comunione beni mobili ad eccezione che per i mobili ed arredi della casa in Via Nullo 18, in Milano, che trattandosi di mobili usati non hanno valore commerciale. Le parti convengono comunque che provvederanno a dividere tali arredi, scegliendo a turno un pezzo fino a che la loro attribuzione non sarà esaurita;
per quanto riguarda gli arredi degli immobili di cui al punto 3.2, le parti precisano che tali arredi, usati e di alcun valore commerciale, non sono da dividere e sono di esclusiva proprietà del SI essendo peraltro lo stesso unico Pt_2 proprietario degli immobili;
3.8 rinuncia a future rivendicazioni e contestazioni alla liquidazione dei beni indivisi: la signora e il SI dichiarano: Pt_1 Pt_2
• di non possedere altri beni indivisi;
• di essere stati integralmente soddisfatti nei loro diritti;
• di non vantare alcun credito l'uno nei confronti dell'altro;
• che non esiste alcun altro passivo indiviso o comune tra loro, salvo i mutui sopra menzionati;
• di non aver contratto alcun altro debito che possa comportare la responsabilità solidale dell'altro coniuge ai sensi dell'articolo 220 del codice civile francese;
nel caso in cui un tale passivo dovesse emergere successivamente al divorzio, il coniuge che lo avrà omesso o nascosto se ne farà carico personalmente, senza alcun ricorso nei confronti dell'altro coniuge, in modo che quest'ultimo non possa mai essere chiamato in causa o coinvolto a tale riguardo.
Di conseguenza, essi rinunciano a sollevare in futuro qualsiasi rivendicazione o contestazione relativa alla liquidazione e alla ripartizione intervenute tra loro, inclusi i beni immobili menzionati al punto 3.2,
o a far valere qualsiasi credito, indennizzo o compensazione nell'ambito dei diritti che avevano o avrebbero potuto vantare in base al loro regime matrimoniale.
I coniugi sono stati informati che:
• in applicazione dell'articolo 892 del codice civile francese: «La semplice omissione di un bene indiviso dà luogo a una divisione complementare relativa a tale bene».
• in applicazione dell'articolo 889 del codice civile francese: «Quando uno dei condividenti dimostra di aver subito una lesione superiore a un quarto, il complemento della sua quota gli è fornito, a scelta del convenuto, in denaro o in natura. Per valutare se vi sia stata lesione, i beni sono stimati in base al loro valore al momento della divisione. L'azione per il complemento di quota si prescrive entro due anni dalla divisione».
4. Misure relative all' indennità compensativa
pagina 6 di 9 i coniugi, assistiti dai rispettivi avvocati, hanno preso visione delle disposizioni degli articoli 270 e 271 del codice civile francese, riportate di seguito - articolo 270 del codice civile francese:
«Il divorzio pone fine al dovere di assistenza tra coniugi. Uno dei coniugi può essere tenuto a versare all'altro una indennità destinata a compensare, per quanto possibile, la disparità che la rottura del matrimonio crea nelle rispettive condizioni di vita. Tale indennità ha carattere forfettario. Assume la forma di un capitale, il cui importo è fissato dal giudice. Tuttavia, il giudice può rifiutare di concedere tale indennità se l'equità lo richiede, sia in considerazione dei criteri previsti all'articolo 271, sia quando il divorzio è pronunciato con colpa esclusiva del coniuge che richiede il beneficio dell'indennità, tenuto conto delle circostanze particolari della rottura»
Articolo 271 del codice civile:
«L'indennità compensativa è determinata in base ai bisogni del coniuge che la riceve e alle risorse dell'altro, tenendo conto della situazione al momento del divorzio e della sua evoluzione prevedibile. A tal fine, il giudice prende in considerazione in particolare: la durata del matrimonio;
l'età e lo stato di salute dei coniugi;
la loro qualifica e situazione professionale;
le conseguenze delle scelte professionali fatte da uno dei coniugi durante la vita comune per l'educazione dei figli e il tempo ancora necessario a tale scopo, o per favorire la carriera del coniuge a scapito della propria;
il patrimonio stimato o prevedibile dei coniugi, sia in capitale che in reddito, dopo la liquidazione del regime matrimoniale;
i loro diritti esistenti e prevedibili;
la loro situazione rispettiva in materia di pensioni, stimando, per quanto possibile, la riduzione dei diritti pensionistici eventualmente causata, per il coniuge creditore dell'assegno, dalle circostanze indicate al sesto comma».
Il matrimonio dei coniugi, celebrato il 29 marzo 2003, è durato 22 anni. La signora e il signor Pt_1 hanno rispettivamente 43 e 55 anni e sono in buona salute. Hanno avuto due figlie, di 20 e 17 Pt_2 anni. La signora è una cantante professionista, organizzatrice di eventi, formatrice, counselor. Pt_1
Nel 2024 ha percepito un reddito netto di € 3.700,00. Il signor è direttore generale della società Pt_2
. Nel 2024 ha percepito un reddito da lavoro netto di € 306.984,00, ovvero un reddito medio Parte_3 di € 25.582,00 al mese.
Ciascuno dei coniugi ha prodotto in giudizio una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità sulla propria situazione finanziaria (redditi e patrimonio) unitamente ai relativi documenti richiamati, che dichiara essere esaustiva e veritiera.
Tenuto conto della situazione dei coniugi e dei diritti e delle attribuzioni di ciascuno nell'ambito della divisione del loro regime patrimoniale, i coniugi concordano sul fatto che la rottura del matrimonio crea una disparità a svantaggio della SIa Pertanto, hanno convenuto il versamento, a suo Pt_1 favore, di una indennità di compensazione per un importo complessivo di € 386.320,45 sotto la seguente forma:
• € 200.000,00 entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
• € 166.320,45 sempre entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio oppure entro il termine massimo dell'1 gennaio 2026. Nel caso in cui l'importo di € 166.320,45 non venga versato entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza, il SI provvederà a Pt_2 corrispondere alla SIa dall'1 luglio 2025 fino alla data del suo pagamento, più 30 Pt_1 pagina 7 di 9 giorni:
o € 2.000,00 al mese quale concorso per la locazione da parte della SIa di Pt_1 un appartamento;
o il costo del deposito dei mobili della SIa indicativamente quantificato in Pt_1
€ 200,00/300,00 al mese con l'aggiunta del costo del trasloco dalla casa di Via Nullo al deposito;
• € 20.000,00 entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio per l'acquisto di un'auto da immatricolare direttamente a nome della Sig.ra Pt_1
La decisione dei coniugi, presa liberamente e con piena consapevolezza, è il frutto di una riflessione approfondita, legata in particolare a considerazioni personali che li riguardano. I coniugi riconoscono espressamente di essere stati informati che l'indennità di compensazione viene fissata al momento del divorzio, e che quindi nessuna richiesta a tale titolo potrà più essere presentata dopo lo scioglimento del matrimonio.
I coniugi sono stati informati delle modalità di riscossione degli assegni alimentari o assimilabili, delle regole di revisione e delle sanzioni penali previste in caso di inadempienza da parte del debitore dell'assegno nel pagamento delle somme dovute.
5. Appello i coniugi rinunciano a proporre appello contro la sentenza che sarà pronunciata
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Preliminarmente osserva il collegio come la causa verta tra due cittadini francesi. Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 lett. A) Reg. UE 2019/1111, risiedendo entrambi i coniugi in
Italia, a Milano, mentre per quanto concerne la legge applicabile, i coniugi, sottoscrivendo ai sensi dell'art. 5 Reg. 1259/2010 un accordo sulla legge comune applicabile (quella francese, essendo peraltro entrambi cittadini francesi e avendo risieduto in Francia per molti anni) hanno richiesto la pronuncia divorzile (diretta) con una domanda congiunta depositata nel procedimento di separazione giudiziale entro la prima udienza di comparizione delle parti, conformemente a quanto dispone l'art. 31 l.
218/1995
Ciò detto sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio secondo la normativa francese di riferimento. La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni anche all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie e LE, non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina 8 di 9 L'ascolto della figlia minore LE deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo e della Dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta dalle parti in data 20 maggio
2025, con cui il SI e la SIa conformemente a quanto previsto Parte_2 Parte_1 dall'art. 388-1 del Code Civil francese, dichiarano di aver informato la figlia minore LE sul suo diritto di essere ascoltata dal Giudice nell'ambito del procedimento di divorzio e che LE ha a loro dichiarato di non voler essere ascoltata.
Si rileva altresì che l'importo concordato a titolo di indennità compensativa in favore della SIa
è congruo e rispettoso dei criteri di cui all'art. 271 del Code Civil francese. Parte_1
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Francia a Ville de Marly-le Roi il
29.03.2003 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in narrativa, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura AR Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 9 di 9
N. 24232/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura AR Cosmai Presidente rel est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4 luglio 2024 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: russa e francese
Cod. Fisc.: C.F._1
Residente in Milano, Via Francesco Nullo n.18 con l'Avv. Barbara Martedì presso cui ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: francese
Cod. Fisc.: C.F._2
Residente in Milano, Via Francesco Nullo n.18 con l'Avv. Barbara Fracanzani e Laura Buzzolani presso cui ha eletto domicilio telematico i quali si sono sposati con rito civile, in Francia a Ville de Marly-le Roi il 29.03.2003, optando, con pagina 1 di 9 contratto di matrimonio stipulato in data 15.02.2003, per il regime della separazione dei beni;
con le seguenti figlie
(C.F.: ), cittadina francese, nata a [...] il Persona_1 C.F._3
28.02.2005, che studia in Australia, dove frequenta il Royal Melbourne Institute of Technology
LE AR (C.F.: ), cittadina francese, nata a [...], il [...], C.F._4 residente a [...]
FATTO
La SIa con ricorso per separazione personale depositato in data 4 luglio 2024 e Parte_1 iscritto al n. 2432/2024 del ruolo generale, ha chiesto a codesto On. Tribunale di Milano di pronunciare la separazione personale dal coniuge, SI formulando altresì: - domanda di Parte_2 addebito nei confronti del marito,
- l'affido condiviso della figlia minore LE ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre -
l'assegnazione della casa coniugale in quanto genitore collocatario,
- il mantenimento a carico del padre di entrambe le figlie con corresponsione a favore della madre, quale genitore collocatario, dell'assegno di mantenimento per le figlie nonché di un assegno per il proprio mantenimento.
Il SI costituitosi nel giudizio in data 8 novembre 2024, ha aderito alla Parte_2 domanda di separazione formulando, a sua volta, domanda di addebito nei confronti della moglie. Per quanto riguarda l'affido della figlia minore LE, il SI si associava alla richiesta di affido Pt_2 condiviso, mentre in merito alla collocazione della minore e all'assegnazione della casa di Via
Francesco Nullo, 18, evidenziava che era stato raggiunto, in sede di mediazione, un accordo tra i coniugi che prevedeva l'alternanza dei genitori all'interno della casa, con la collocazione invariata di
LE, fino a quando la stessa non si fosse trasferita all'estero, al termine dell'IB (International
Baccalaureate), per proseguire gli studi universitari.
Dichiarava la disponibilità a mantenere integralmente in via diretta le figlie ed LE e Per_1 chiedeva la reiezione di tutte le domande formulate dalla moglie nei suoi confronti in esse ivi comprese la domanda di addebito e quella di mantenimento.
Le parti hanno successivamente provveduto a depositare le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. e a dare discolsure della rispettiva situazione economica. In particolare, tra la documentazione prodotta, ciascun coniuge ha depositato in causa le “Informazioni sulle condizioni economiche rese ex art.473 bis.18
c.p.c.”, debitamente sottoscritte, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, la titolarità di quote sociali e/o altri titoli e forme di investimento, gli estratti conto relativi agli ultimi tre anni.
Nel corso del procedimento, e comunque prima della prima udienza di comparizione, i coniugi hanno raggiunto un accordo complessivo sulle diverse questioni oggetto di causa e avvalendosi di quanto disposto dall'art. 31, comma 2, della Legge n. 218/1995 e dall'art. 5, lett. c), del Regolamento (UE) n. 1259/2010 (“Scelta della legge applicabile dalle parti”), hanno sottoscritto, in data 20 maggio 2025, un pagina 2 di 9 “Accordo sulla Legge applicabile” alla separazione e al divorzio, scegliendo di applicare la legge francese, essendo entrambi cittadini francesi.
Sempre nel medesimo accordo ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2009 e dell'art. 8, lett.
a), del Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007, le parti hanno altresì concordato che francese sia legge da applicare anche alle obbligazioni alimentari tra coniugi, essendo entrambe cittadine francesi ed essendo francese anche la legge da applicare al regime patrimoniale, in forza del contratto di matrimonio stipulato tra i coniugi in data 15 febbraio 2003( Saint Andre de l'Eure - Notaio Per_2
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[...]
Con riferimento all'affido della figlia minore LE, le parti, nulla hanno disposto nell'”Accordo sulla legge applicabile” applicandosi - art. 15 Convenzione Aja 19 ottobre 1996 - la legge italiana essendo la legge del foro competente a pronunciarsi. Allo stesso modo nulla è stato disposto in merito alla legge applicabile al mantenimento delle figlie, perché essendo LE minore, in forza dell' art. 15 del Regolamento (CE) n. 4/2009 e dell'art. 8, paragrafo 3, del Protocollo dell'Aja del 23 novembre
2007, può trovare applicazione solo la legge italiana, avendo la minore la propria residenza abituale in
Italia ed essendo il foro del creditore, l'Italia. Per la legge italiana, in quanto legge del foro. Per_1
Prevedendo la normativa francese – agli articoli da 229 a 232 del Code Civil e agli articoli 1088 e seguenti del Code de procédure civile – il divorzio diretto, senza la necessità di un procedimento di separazione e di una relativa sentenza, le parti hanno congiuntamente presentato, in data 20 maggio
2025, istanza di conversione del rito da separazione giudiziale in divorzio consensuale e la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni che sottoscritte e siglate in data 20 maggio 2025, sono state allegate all'istanza di conversione:
I coniugi accettano la rottura del loro matrimonio e le sue conseguenze conformemente agli articoli
229-1 e seguenti del codice civile francese.
1.Misure riguardanti i coniugi
1.1 nomi dei coniugi: ciascuno coniuge riprenderà l'uso del proprio cognome di nascita, conformemente alle disposizioni del secondo comma dell'art. 264 del codice civile francese;
1.2 donazioni e diritti matrimoniali: si ricorda che le donazioni effettuate tra coniugi e i vantaggi matrimoniali che producono effetti durante il matrimonio, concessi dopo il 1° gennaio 2005, sono irrevocabili in applicazione del secondo comma dell'articolo 265 del codice civile francese. I vantaggi matrimoniali che producono effetti solo alla dissoluzione del regime matrimoniale o alla morte di uno dei coniugi, così come le disposizioni a causa di morte concesse da un coniuge a favore dell'altro durante l'unione, sono revocati automaticamente con il divorzio.
I coniugi dichiarano e riconoscono di non aver effettuato alcuna donazione o disposizione tra loro;
1.3 misure riguardanti il domicilio familiare: avendo entrambi i coniugi individuato nuove soluzioni abitative, il SI ha già provveduto Pt_2 ad inviare disdetta del contratto di locazione dell'appartamento di Via Francesco Nullo 18 con termine pagina 3 di 9 per la riconsegna dell'immobile fissato al 15 luglio 2025. La SIa si impegna a lasciare Pt_1 libero l'appartamento entro e non oltre il 14 luglio 2025 al fine di permettere al SI di Pt_2 effettuare, entro la scadenza contrattuale prevista, la formale riconsegna dello stesso;
1.4 abiti ed effetti personali: ciascuno dei coniugi dichiara di essere in possesso dei propri abiti ed effetti personali.
2. Misure relativi ai figli
2.1 audizione del minore da parte del giudice:
LE, nata il [...], tra pochi mesi diventerà maggiorenne. E' stata informata dai genitori del suo diritto di essere ascoltata dal giudice anche eventualmente con l'assistenza di un avvocato e, come indicato nella dichiarazione prodotta in causa, ha dichiarato di non voler esercitare tale diritto, conoscendo e concordando con quanto i genitori hanno chiesto sia disposto nel suo interesse;
2.2. affido condiviso: LE, per i pochi mesi che ancora rimangono prima di acquisire la maggiore età, sarà affidata ad entrambi i genitori;
2.3 periodo di permanenza di LE con l'uno o l'altro genitore: considerata l'età e il progetto di LE di trasferirsi all'estero per frequentare l'università non appena avrà conseguito, a maggio 2025, l'IB (International Baccalaureate), i genitori concordano di continuare ad alternarsi nella casa di Via Nullo fino a che LE avrà sostenuto a maggio l'IB (International Baccalaureate), lasciando poi decidere alla figlia quando vedere l'uno o l'altro genitore;
2.4 mantenimento ordinario: il SI e Pt_2 la SIa danno atto che le figlie sono economicamente non indipendenti e che Pt_1 Per_1 non vive più con loro, poiché abita a Melbourne (Australia), dove frequenta il Royal Melbourne
Institute of Tecnologye. Inoltre, anche LE si trasferirà a giugno a vivere all'estero per frequentare l'università. Il SI si impegna al mantenimento diretto delle figlie, senza la previsione del Pt_2 pagamento di un assegno perequativo da parte dell'uno in favore dell'altro genitore, facendosi integrale carico di tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita delle figlie così come dei costi delle abitazioni dove le stesse vivranno per frequentare l'università. Le spese per il mantenimento ordinario delle figlie quando le stesse si troveranno presso l'abitazione della madre, saranno da quest'ultima direttamente sostenute;
2.5 spese straordinarie: a carico integrale del
SI rimarranno, fino a che le figlie non saranno economicamente indipendenti, anche tutte Pt_2 le spese straordinarie delle figlie e quindi le spese mediche, di istruzione, sportive e costi delle vacanze, ad eccezione delle spese delle vacanze che trascorreranno con la madre che saranno a carico di quest'ultima;
2.6 concorso spese per i viaggi della SIa per visitare le figlie, durante il loro percorso di studi: per le spese che la SIa si Pt_1 Pt_1 troverà a dover sostenere per andare a trovare a Melbourne, ed LE, nella città ove le Per_1 stessa frequenterà l'università, il SI corrisponderà alla SIa all'inizio di ogni Pt_2 Pt_1 anno, per cinque anni a decorrere dall'anno di pubblicazione della sentenza di divorzio, un concorso a pagina 4 di 9 tali spese nella misura di € 1.000,00 per ciascuna figlia all'anno e quindi complessivamente € 10.000,00.
3. Misure relative alla liquidazione dei beni
3.1 regime matrimoniale dei coniugi: i coniugi con contratto di matrimonio stipulato il 15.02.2003, in Francia, in Saint Andre de l'Eure, avanti al
Notaio , hanno convenuto, per la regolamentazione del regime patrimoniale della Persona_2 famiglia, di applicare il regime della separazione dei beni con applicazione della legge francese;
3.2 beni immobili in proprietà indivisa tra i coniugi: i coniugi hanno incaricato , Notaio della Società di Esercizio Controparte_1
Liberale per Azioni Semplificata (SELAS) denominata “Notaires Office Menton”, titolare di uno studio notarile sito in 06500 Menton, 40 rue Partouneaux, di redigere un atto di ripartizione convenzionale della comproprietà tra coniugi in regime di separazione dei beni. Tale atto è stato firmato in data 20 maggio 2025 e vi si fa espresso rinvio. I coniugi convengono di fissare la data di decorrenza della separazione patrimoniale al 1° gennaio 2025. Le quote di proprietà degli immobili appartenenti alla signora sono state attribuite al signor La somma dovuta dal signor a tale Pt_1 Pt_2 Pt_2 titolo è stata versata il giorno della firma dell'atto e la signora ne ha rilasciato quietanza senza Pt_1 riserve;
3.3 spese per gli onorari del notaio e imposte: le parti riconoscono che il SI si è fatto carico delle imposte relative ai trasferimenti Pt_2 immobiliari di cui al punto 3.2 e degli onorari del notaio;
3.4 imposte dovute sulla locazione degli immobili di cui al punto 3.2: le parti convengono che le imposte dovute dalla SIa sugli Pt_1 importi derivati dalla locazione degli immobili di cui al punto 3.2, rimarranno a carico del SI
Pt_2
3.5 conti correnti cointestati: i coniugi danno atto della esistenza dei seguenti conti correnti tra loro cointestati con saldo uguale a zero o di valore insignificante:
• Banque Trasantlantique conto corrente Euro n. 1992300032167801, sottoscritto in data 25.09.2014;
• Banque Trasantlantique conto corrente USD n. 1992300032167803, sottoscritto in data 12.11.2014; di cui hanno già provveduto venga disposta la chiusura, ripartendo il relativo saldo;
3.6 mutui: i coniugi sono titolari nella misura del 50% dei seguenti mutui, contratti per l'acquisto degli immobili di cui al punto 3.2 che avevano in comproprietà in Francia:
• Banque Trasantlantique, n. 00032167807
• Banque Trasantlantique, n. 00032167810
• Banque Trasantlantique, n. 00032167811
• Banque Trasantlantique, n. 00032167813
pagina 5 di 9 il cui valore residuo complessivo ammontava al momento dell' 1 gennaio 2025, data di attribuzione delle quote di titolarità della SIa al SI e scioglimento della comunione, a € Pt_1 Pt_2
793.542,53. Con la stipula dell'atto di cui al punto 3.2 il SI si è accollato nella totalità il Pt_2 pagamento dei mutui residui. Con riferimento a tali mutui il SI si impegna a richiedere la Pt_2 liberazione, a Banque Trasantlantique, della SIa dalle obbligazioni originariamente Pt_1 contratte;
3.7 beni mobili: per quanto riguarda i beni mobili i coniugi dichiarano di non avere tra loro in comunione beni mobili ad eccezione che per i mobili ed arredi della casa in Via Nullo 18, in Milano, che trattandosi di mobili usati non hanno valore commerciale. Le parti convengono comunque che provvederanno a dividere tali arredi, scegliendo a turno un pezzo fino a che la loro attribuzione non sarà esaurita;
per quanto riguarda gli arredi degli immobili di cui al punto 3.2, le parti precisano che tali arredi, usati e di alcun valore commerciale, non sono da dividere e sono di esclusiva proprietà del SI essendo peraltro lo stesso unico Pt_2 proprietario degli immobili;
3.8 rinuncia a future rivendicazioni e contestazioni alla liquidazione dei beni indivisi: la signora e il SI dichiarano: Pt_1 Pt_2
• di non possedere altri beni indivisi;
• di essere stati integralmente soddisfatti nei loro diritti;
• di non vantare alcun credito l'uno nei confronti dell'altro;
• che non esiste alcun altro passivo indiviso o comune tra loro, salvo i mutui sopra menzionati;
• di non aver contratto alcun altro debito che possa comportare la responsabilità solidale dell'altro coniuge ai sensi dell'articolo 220 del codice civile francese;
nel caso in cui un tale passivo dovesse emergere successivamente al divorzio, il coniuge che lo avrà omesso o nascosto se ne farà carico personalmente, senza alcun ricorso nei confronti dell'altro coniuge, in modo che quest'ultimo non possa mai essere chiamato in causa o coinvolto a tale riguardo.
Di conseguenza, essi rinunciano a sollevare in futuro qualsiasi rivendicazione o contestazione relativa alla liquidazione e alla ripartizione intervenute tra loro, inclusi i beni immobili menzionati al punto 3.2,
o a far valere qualsiasi credito, indennizzo o compensazione nell'ambito dei diritti che avevano o avrebbero potuto vantare in base al loro regime matrimoniale.
I coniugi sono stati informati che:
• in applicazione dell'articolo 892 del codice civile francese: «La semplice omissione di un bene indiviso dà luogo a una divisione complementare relativa a tale bene».
• in applicazione dell'articolo 889 del codice civile francese: «Quando uno dei condividenti dimostra di aver subito una lesione superiore a un quarto, il complemento della sua quota gli è fornito, a scelta del convenuto, in denaro o in natura. Per valutare se vi sia stata lesione, i beni sono stimati in base al loro valore al momento della divisione. L'azione per il complemento di quota si prescrive entro due anni dalla divisione».
4. Misure relative all' indennità compensativa
pagina 6 di 9 i coniugi, assistiti dai rispettivi avvocati, hanno preso visione delle disposizioni degli articoli 270 e 271 del codice civile francese, riportate di seguito - articolo 270 del codice civile francese:
«Il divorzio pone fine al dovere di assistenza tra coniugi. Uno dei coniugi può essere tenuto a versare all'altro una indennità destinata a compensare, per quanto possibile, la disparità che la rottura del matrimonio crea nelle rispettive condizioni di vita. Tale indennità ha carattere forfettario. Assume la forma di un capitale, il cui importo è fissato dal giudice. Tuttavia, il giudice può rifiutare di concedere tale indennità se l'equità lo richiede, sia in considerazione dei criteri previsti all'articolo 271, sia quando il divorzio è pronunciato con colpa esclusiva del coniuge che richiede il beneficio dell'indennità, tenuto conto delle circostanze particolari della rottura»
Articolo 271 del codice civile:
«L'indennità compensativa è determinata in base ai bisogni del coniuge che la riceve e alle risorse dell'altro, tenendo conto della situazione al momento del divorzio e della sua evoluzione prevedibile. A tal fine, il giudice prende in considerazione in particolare: la durata del matrimonio;
l'età e lo stato di salute dei coniugi;
la loro qualifica e situazione professionale;
le conseguenze delle scelte professionali fatte da uno dei coniugi durante la vita comune per l'educazione dei figli e il tempo ancora necessario a tale scopo, o per favorire la carriera del coniuge a scapito della propria;
il patrimonio stimato o prevedibile dei coniugi, sia in capitale che in reddito, dopo la liquidazione del regime matrimoniale;
i loro diritti esistenti e prevedibili;
la loro situazione rispettiva in materia di pensioni, stimando, per quanto possibile, la riduzione dei diritti pensionistici eventualmente causata, per il coniuge creditore dell'assegno, dalle circostanze indicate al sesto comma».
Il matrimonio dei coniugi, celebrato il 29 marzo 2003, è durato 22 anni. La signora e il signor Pt_1 hanno rispettivamente 43 e 55 anni e sono in buona salute. Hanno avuto due figlie, di 20 e 17 Pt_2 anni. La signora è una cantante professionista, organizzatrice di eventi, formatrice, counselor. Pt_1
Nel 2024 ha percepito un reddito netto di € 3.700,00. Il signor è direttore generale della società Pt_2
. Nel 2024 ha percepito un reddito da lavoro netto di € 306.984,00, ovvero un reddito medio Parte_3 di € 25.582,00 al mese.
Ciascuno dei coniugi ha prodotto in giudizio una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilità sulla propria situazione finanziaria (redditi e patrimonio) unitamente ai relativi documenti richiamati, che dichiara essere esaustiva e veritiera.
Tenuto conto della situazione dei coniugi e dei diritti e delle attribuzioni di ciascuno nell'ambito della divisione del loro regime patrimoniale, i coniugi concordano sul fatto che la rottura del matrimonio crea una disparità a svantaggio della SIa Pertanto, hanno convenuto il versamento, a suo Pt_1 favore, di una indennità di compensazione per un importo complessivo di € 386.320,45 sotto la seguente forma:
• € 200.000,00 entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
• € 166.320,45 sempre entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio oppure entro il termine massimo dell'1 gennaio 2026. Nel caso in cui l'importo di € 166.320,45 non venga versato entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza, il SI provvederà a Pt_2 corrispondere alla SIa dall'1 luglio 2025 fino alla data del suo pagamento, più 30 Pt_1 pagina 7 di 9 giorni:
o € 2.000,00 al mese quale concorso per la locazione da parte della SIa di Pt_1 un appartamento;
o il costo del deposito dei mobili della SIa indicativamente quantificato in Pt_1
€ 200,00/300,00 al mese con l'aggiunta del costo del trasloco dalla casa di Via Nullo al deposito;
• € 20.000,00 entro 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio per l'acquisto di un'auto da immatricolare direttamente a nome della Sig.ra Pt_1
La decisione dei coniugi, presa liberamente e con piena consapevolezza, è il frutto di una riflessione approfondita, legata in particolare a considerazioni personali che li riguardano. I coniugi riconoscono espressamente di essere stati informati che l'indennità di compensazione viene fissata al momento del divorzio, e che quindi nessuna richiesta a tale titolo potrà più essere presentata dopo lo scioglimento del matrimonio.
I coniugi sono stati informati delle modalità di riscossione degli assegni alimentari o assimilabili, delle regole di revisione e delle sanzioni penali previste in caso di inadempienza da parte del debitore dell'assegno nel pagamento delle somme dovute.
5. Appello i coniugi rinunciano a proporre appello contro la sentenza che sarà pronunciata
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Preliminarmente osserva il collegio come la causa verta tra due cittadini francesi. Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 lett. A) Reg. UE 2019/1111, risiedendo entrambi i coniugi in
Italia, a Milano, mentre per quanto concerne la legge applicabile, i coniugi, sottoscrivendo ai sensi dell'art. 5 Reg. 1259/2010 un accordo sulla legge comune applicabile (quella francese, essendo peraltro entrambi cittadini francesi e avendo risieduto in Francia per molti anni) hanno richiesto la pronuncia divorzile (diretta) con una domanda congiunta depositata nel procedimento di separazione giudiziale entro la prima udienza di comparizione delle parti, conformemente a quanto dispone l'art. 31 l.
218/1995
Ciò detto sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio secondo la normativa francese di riferimento. La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni anche all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie e LE, non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina 8 di 9 L'ascolto della figlia minore LE deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo e della Dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta dalle parti in data 20 maggio
2025, con cui il SI e la SIa conformemente a quanto previsto Parte_2 Parte_1 dall'art. 388-1 del Code Civil francese, dichiarano di aver informato la figlia minore LE sul suo diritto di essere ascoltata dal Giudice nell'ambito del procedimento di divorzio e che LE ha a loro dichiarato di non voler essere ascoltata.
Si rileva altresì che l'importo concordato a titolo di indennità compensativa in favore della SIa
è congruo e rispettoso dei criteri di cui all'art. 271 del Code Civil francese. Parte_1
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Francia a Ville de Marly-le Roi il
29.03.2003 alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in narrativa, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Presidente rel est
Dott. Laura AR Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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