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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/01/2024, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 661 2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 30/01/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. TORGE in sostituzione dell'avv CALVARESE VALENTINA la quale si riporta alle conclusioni del CTU chiedendo la decisione con vittoria di spese.
e per l'avv. PIERLUIGI D'AMORE in sostituzione dell'avv. ESPOSITO CP_1
RAFFAELE il quale impugna e contesta la CTU chiedendone il rinnovo, chiede comunque il rigetto del ricorso .
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 661 2022 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_2 C.F._1
Telematico con l'avv. CALVARESE VALENTINA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( , elettivamente domiciliato in AVEZZANO Via Liguria 26 con CP_1 P.IVA_1
l'avv. RAFFAELE ESPOSITO ( , ), dal quale è rappresentato e C.F._3
difeso
RESISTENTE
Resistente
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il signor assumeva di aver inoltrato all' Parte_1 CP_1
domande per il riconoscimento della malattia professionale consistente in “ernia discale mediana a carico dello spazio intersomatico C6-C7. Protrusione discale
- 2 - mediana di C5-C6. Protrusione discale mediana di C3-C4” con “lieve sofferenza radicolare cronica C4-C5 più evidente a dx”” nonché per l'aggravamento del quadro clinico strumentale del tratto lombare ( ernia discale mediana-paramendiana destra
L5-S1, discomalacia L3-L4 con ernia discale contenuta, associate a radicolopatia cronica L5 bilaterale di grado lieve e S1 destra di grado lieve-moderato) e lamentava che la prima domanda era stata rigettata mentre per la seconda veniva accertato un danno biologico pari al 10% .
Tanto premesso, la parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, nella funzione di
Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita per il danno biologico derivante dalle malattie professionali addotte nella misura non inferiore al 25% ovvero quella diversa accertata in corso di causa..
In particolare, la parte ricorrente affermava che la suddetta patologia fosse riconducibile all'esercizio dell'attività di autista di mezzi pesanti e complessi, sia del settore agricolo che del settore edile, svolta dal 1993.
L' costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto CP_1
ed in diritto.
La domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Dall'estratto contributivo in atti risulta che il ricorrente ha lavorato quale dipendente per varie società.
Il teste , collega di lavoro del ricorrente, ha confermato che il signor Tes_1 Pt_1
ha lavorato nel settore agricolo quale trattorista, conducente di carrelli elevatori ed autista di camion e autotreni con orario di 8 ore al giorno per sei giorni alla settimana e talvolta anche per più ore. Lo stesso teste ha precisato che il ricorrente caricava le cassette dei prodotti sui TIR, ed effettuava movimenti ripetitivi rimanendo seduto su mezzi che vibravano. Org Il teste ha confermato che il ricorrente ha lavorato dal 2008 al 2011 per la Tes_2
. IN. PRE precisando che lui montava i prefabbricati mente il signor con
[...] Pt_1
l'autogru sollevava e metteva in posizione i pezzi e si occupava anche di prendere i pezzi in fabbrica e di portarli in cantiere.
- 3 - Lo stesso teste ha altresì confermato che l'orario di lavoro era di otto ore al giorno per cinque giorni alla settimana e che il signor effettuava movimenti ripetitivi Pt_1
subendo anche le vibrazioni dei mezzi che conduceva.
Infine i testi e hanno confermato che il ricorrente dal 2012 ha lavorato per Tes_3 Tes_4
la quale conducente di vari mezzi (camion, autocarri, betoniere Controparte_2
ecc.) effettuando alla guida degli stessi, lavori di sbancamento terra, demolizioni, carico e scarico del materiale con orario di 8 otto ore al giorno per 5 giorni a settimana.
Gli stessi testi hanno anche confermato che il ricorrente alla guida dei predetti mezzi deve effettuare movimenti ripetuti e subisce le vibrazioni degli escavatori, della pala meccanica e dei camion che guida.
.Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha concluso il giudizio Persona_1
ritenendo che appare corretto considerare le suddette manifestazioni patologiche presentate dal ricorrente a livello dei distretti lombare e cervicale del rachide, come un unico complesso morboso, a sua volta inquadrabile nella voce 193 delle Tabelle di
Legge: “Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico- strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”. In particolare, tenuto conto dei referti degli esami strumentali allegati agli atti (RMN ed EMG), considerate altresì le risultanze dell'esame obiettivo praticato in sede di accertamento peritale, il danno biologico derivato all'assicurato dalla patologia rachidea cervico-lombare è da ritenersi medicolegalmente valutabile nella misura del 14%. Ciò a far data dalla domanda amministrativa del 15/03/2021 e ricomprendendo in tale percentuale l'aggravamento del quadro invalidante a carico del tratto lombare, anch'esso riconoscibile nella fattispecie, rispetto a quanto precedentemente riconosciuto dall'istituto assicuratore.
Dalla stessa data, il grado di menomazione dell'integrità psicofisica del lavoratore,
- 4 - tenuto conto delle restanti infermità di origine lavorativa riconosciute dall' , è CP_1
valutabile complessivamente nella misura del 17% (diciassette per cento).
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa CP_1
trarsi un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., deve, pertanto, essere riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire una rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalle malattie professionali denunciate con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del
17%;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente una CP_1
rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento in favore del procuratore di parte CP_1
ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in € 2.600,00, oltre IVA
e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 30.1.2024
Il GOT
Dott. Massimo Val
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