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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2419 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesca Lionti per procura depositata unitamente all'atto di citazione in appello
Appellante
(c.f. , in persona della Controparte_1 P.IVA_1
dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Controparte_2
Varvaro per procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
1 Appellata
Conclusioni dell'appellante:
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non ritiene correttamente formulata, ai fini della decorrenza del termine dei 90 gg per la consegna dei documenti, la lettera stragiudiziale del 18
settembre 2018 e per l'effetto condannare la alla consegna della CP_1
documentazione richiesta;
riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui non condanna la banca alla consegna dei documenti e per l'effetto condannare la nel caso di ritardata consegna dei CP_1
documenti, al pagamento di una somma da determinarsi ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c,
per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
condannare la alle spese, diritti e onorari, con distrazione delle spese ex art. 93 CP_1
c.p.c. di entrambi i gradi di giudizio
Conclusioni dell'appellata:
respingere l'appello proposto da con atto di citazione notificato in Parte_1
data 13/12/2019, avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Palermo il 12/11/2019
all'esito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 539/19 di R.G., dichiarando infondate le censure proposte e, conseguentemente, confermare integralmente i capi della sentenza impugnati;
condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 13.11.2019 il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda proposta da per la condanna di Parte_1 Controparte_3
alla consegna della documentazione bancaria afferente ai rapporti di
[...]
“scoperto di cassa” n. 1031744 acceso nel 2003 e di conto corrente di corrispondenza n. 1196737 aperto nel 2007. Rilevato che entrambe le parti avevano provveduto alla cessione esclusivamente dei crediti derivanti dai rapporti contrattuali tra le stesse intercorrenti e non anche delle relative posizioni contrattuali, il Tribunale ha rigettato le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevate dalla banca. Quanto
al merito, attribuita natura di diritto soggettivo alla pretesa del correntista ad aver consegnati i documenti relativi ai rapporti bancari intrattenuti con l'istituto di credito e chiarito che il termine di 90 giorni assegnato alla banca per ottemperare decorre solo alla condizione che l'istanza ex art. 119 comma 4 t.u.b. sia correttamente formulata, ha escluso che la richiesta avanzata dall'interessato, prima dell'avvio del giudizio, con missiva del 18.9.2018 fosse sufficientemente specifica, segnalando l'assenza in essa di qualsivoglia, pur minimo, riferimento agli specifici rapporti bancari con l'istituto di credito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
ha proposto appello avverso la pronunzia dolendosi del giudizio di Parte_1
non corretta formulazione della nota del 18.9.2018 ai fini dell'attivazione dell'obbligo di consegna dei documenti. Sottolinea, in contrario, che la missiva esplicita gli estremi identificativi del soggetto richiedente -nominativo, codice fiscale, data e luogo di nascita- nonché l'arco temporale (“luglio del 2013 fino ad oggi”) e le tipologie documentali (“tutta la documentazione, compresa di estratti conto e scalari”) oggetto
3 della richiesta, elementi idonei e sufficienti a consentire alla banca di individuare,
tramite semplice ricerca nominativa, i singoli rapporti riferibili al cliente e i documenti contabili da fornire. In ogni caso, prosegue l'appellante, i dati identificativi dei conti intrattenuti con l'istituto di credito erano stati indicati con maggiore precisione nel ricorso introduttivo del giudizio, agevolando il tal modo controparte nella ricerca della documentazione.
L'appellante ha, quindi, reiterato la domanda di condanna di Controparte_1
non solo alla consegna dei documenti, ma anche al pagamento ai sensi dell'art.
[...]
614 bis c.p.c. di una somma equitativamente determinata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, nonché, infine, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appello, al cui accoglimento si è opposta è Controparte_3
meritevole di sostanziale accoglimento.
L'art. 119, comma 4 t.u.b., stabilisce che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque
titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere,
a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia
della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci
anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale
documentazione”. Come recentemente rammentato dalla giurisprudenza di legittimità,
la disposizione deve essere intesa “quale presidio del principio di trasparenza
dell'attività bancaria, strumentale a rendere chiaro e comprensibile all'utente medio
il funzionamento del rapporto con la banca e, dunque, a consentire la piena
conoscenza da parte del cliente del rapporto bancario in essere e dei costi ad esso
4 associati, sia prima della conclusione del contratto, ossia in fase precontrattuale, sia
in sede di stipulazione del contratto, sia nel corso della sua esecuzione" (Cass.
13.9.2021, n. 24641). Se ne ricava che “il diritto del cliente di ottenere la consegna di
copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio - ivi inclusi
gli estratti conto ed indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente
adempiuto l'obbligazione di consegna periodica degli stessi - ha, dunque, natura di
diritto potestativo che trova il suo titolo nel contratto concluso con l'istituto bancario”
(Cass. civ. 1/8/2022, n. 23861). Quanto alla fonte di tale pretesa, ove non strettamente riferita ai documenti indicati nell'art. 119 T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì' modo di precisare che quello del cliente della banca è “un diritto
autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne
costituiscono lo specifico contenuto”, rappresentando piuttosto peculiare e tipizzata declinazione del dovere di buona fede, ovvero di "quell'impegno di solidarietà che
impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici
obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei
a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile
sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore
e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del
complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto,
specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione
dell'interesse della controparte" (Cass. n. 12093 del 2001). Tale dovere di
collaborazione, alla stregua di quanto normalmente previsto per i contratti di
collaborazione, produce i suoi effetti fino a quando permane l'interesse giuridicamente
5 riconosciuto e tutelato della controparte a essere informata” (Cass. civ., 29/11/2022,
n. 35039).
In quanto avente natura di diritto sostanziale potestativo, la pretesa alla consegna della documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti con l'istituto di credito può
essere fatta valere in giudizio tanto sotto forma di richiesta istruttoria ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (nel rispetto, tuttavia delle condizioni ritraibili dal disposto dell'art. 119 t.u.b.
e chiarite dalla giurisprudenza di legittimità che -nell'occuparsi con sentenza n. 24641
del 2021 dei rapporti tra l'art. 119, comma 4 T.U.B., norma di carattere sostanziale, e l'art. 210 c.p.c., avente, invece, natura processuale- ha affermato il principio per cui “il
diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra
nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni,
ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4,
può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in
concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta
documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza
giustificazione, non abbia ottemperato”), tanto in forma autonoma, con l'analoga precisazione giurisprudenziale secondo cui il correntista "può chiedere direttamente
alla banca la consegna della documentazione di cui ha bisogno senza rivolgersi al
giudice” sicché “il ricorso al giudice è necessario solo in caso di inadempimento della
banca” (Cass. civ., sez. I, 1/8/2022, n. 23861).
Dunque, il ricorso allo strumento processuale per la consegna della documentazione bancaria -sia nelle forme dell'ordine di esibizione documentale sia con l'instaurazione
6 di un autonomo giudizio volto a ottenere la condanna della banca all'adempimento dell'obbligo- intanto è ammissibile, in quanto il correntista abbia già attivato lo strumento di cui all'art. 119, comma 4 t.u.b. -nel primo caso anche in corso di causa,
ma entro le barriere preclusive processuali;
nel secondo caso, necessariamente prima dell'instaurazione del giudizio- e sia decorso inutilmente il termine assegnato dalla norma all'istituto bancario per ottemperare.
Quanto, invece, ai presupposti perché l'istanza ex art. 119 t.u.b. possa ritenersi correttamente formulata, la giurisprudenza di legittimità, nel sottolineare a più riprese che non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto cui inerisce la documentazione richiesta in copia, “essendo sufficiente che l'interessato
fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione
dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del
rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il
quale le operazioni da documentare si sono svolte”, ha affermato che ciò che, in definitiva, rileva è che la formulazione della richiesta sia utile e sufficiente a consentire all'istituto di credito di ottemperarvi e, deve aggiungersi, ciò non solo ove questa sia a tal fine pienamente autosufficiente, ma anche quando l'esatta identificazione del suo oggetto implichi l'attivazione del dovere di collaborazione della banca nella forma minima, e perciò esigibile, dell'avvio di un'interlocuzione con l'istante.
Nel caso in esame, con missiva del 18.9.2018 -la quale riportava nell'oggetto la dicitura
“richiesta documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 co. 4 d.lgs. 385/93, ed
estratti conto trimestrali e scalari posizioni ”- l'avvocato Francesca Parte_1
Lionti, in nome e per conto dell'odierno appellante -del quale aveva riferito le
7 generalità, la data e il luogo di nascita, nonché il codice fiscale-, ha richiesto “copia di
tutta la documentazione, compresa di estratti conto trimestrali e scalari, dal luglio
2013 sino ad oggi di tutte le posizioni accese presso la Vostra Banca dal Sig. Pt_1
siano esse ancora aperte o già chiuse”. Se è vero che nella richiesta non sono riportati gli estremi dei rapporti bancari accesi a nome di né la loro tipologia, Parte_1
è pur vero, tuttavia, che riferendosi a “tutte le posizioni accese” e a rapporti intestati a un singolo soggetto privato, essa appare idonea a consentire all'istituto di credito di selezionare i documenti da consegnare, eventualmente previa interlocuzione con il cliente onde ottenere, ove necessario, indicazioni di dettaglio.
Deve dunque stigmatizzarsi come inadempiente la condotta della banca che nulla invece ha fornito e ciò vieppiù dopo la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
introduttivo del presente giudizio, nel quale ha precisato gli estremi Parte_1
dei rapporti investiti dalla domanda (“lo “scoperto di cassa” n. 1031744 nel 2003; e
b) il conto semplice n. 1196737 nel 2007”), così agevolando ulteriormente la banca nell'assolvimento dell'obbligo su di essa gravante.
In definitiva, in riforma della pronuncia di primo grado, Controparte_3
deve essere condannata alla consegna della documentazione richiesta.
[...]
Non ravvisano, invece, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna della banca al pagamento di una somma equitativamente determinata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della pronuncia ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., palesandosi comunque l'opportunità di una miglior perimetrazione della documentazione consegnanda, incompatibile con l'istituto delle misure coercitive.
8 In accordo al canone della soccombenza, le spese di lite, liquidate in misura prossima ai minimi dei compensi previsti dal d.m. n. 55/2014 e sue modifiche per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, in € 2.100,00 per il giudizio di primo grado e in € 4.324,00, di cui € 804,00 per esborsi, € 1.050,00 per la fase di studio, €
720,00 per la fase introduttiva ed € 1.750,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellata, con distrazione a favore dell'avvocato Francesca Lionti,
dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato il 13.12.2019 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Palermo il 13.11.2019, condanna Controparte_3
a consegnare a la documentazione relativa ai rapporti bancari n. Parte_1
1031755 e n. 1196737 indicata nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 10.1.2019;
condanna l'appellata alla refusione in favore della controparte delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 2.100,00, e del presente grado di giudizio, liquidate in
€ 4.324,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Francesca Lionti, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il giorno 16 gennaio 2025.
9 Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2419 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2019
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesca Lionti per procura depositata unitamente all'atto di citazione in appello
Appellante
(c.f. , in persona della Controparte_1 P.IVA_1
dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Controparte_2
Varvaro per procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
1 Appellata
Conclusioni dell'appellante:
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non ritiene correttamente formulata, ai fini della decorrenza del termine dei 90 gg per la consegna dei documenti, la lettera stragiudiziale del 18
settembre 2018 e per l'effetto condannare la alla consegna della CP_1
documentazione richiesta;
riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui non condanna la banca alla consegna dei documenti e per l'effetto condannare la nel caso di ritardata consegna dei CP_1
documenti, al pagamento di una somma da determinarsi ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c,
per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
condannare la alle spese, diritti e onorari, con distrazione delle spese ex art. 93 CP_1
c.p.c. di entrambi i gradi di giudizio
Conclusioni dell'appellata:
respingere l'appello proposto da con atto di citazione notificato in Parte_1
data 13/12/2019, avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Palermo il 12/11/2019
all'esito del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. 539/19 di R.G., dichiarando infondate le censure proposte e, conseguentemente, confermare integralmente i capi della sentenza impugnati;
condannare l'appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 13.11.2019 il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda proposta da per la condanna di Parte_1 Controparte_3
alla consegna della documentazione bancaria afferente ai rapporti di
[...]
“scoperto di cassa” n. 1031744 acceso nel 2003 e di conto corrente di corrispondenza n. 1196737 aperto nel 2007. Rilevato che entrambe le parti avevano provveduto alla cessione esclusivamente dei crediti derivanti dai rapporti contrattuali tra le stesse intercorrenti e non anche delle relative posizioni contrattuali, il Tribunale ha rigettato le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevate dalla banca. Quanto
al merito, attribuita natura di diritto soggettivo alla pretesa del correntista ad aver consegnati i documenti relativi ai rapporti bancari intrattenuti con l'istituto di credito e chiarito che il termine di 90 giorni assegnato alla banca per ottemperare decorre solo alla condizione che l'istanza ex art. 119 comma 4 t.u.b. sia correttamente formulata, ha escluso che la richiesta avanzata dall'interessato, prima dell'avvio del giudizio, con missiva del 18.9.2018 fosse sufficientemente specifica, segnalando l'assenza in essa di qualsivoglia, pur minimo, riferimento agli specifici rapporti bancari con l'istituto di credito. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
ha proposto appello avverso la pronunzia dolendosi del giudizio di Parte_1
non corretta formulazione della nota del 18.9.2018 ai fini dell'attivazione dell'obbligo di consegna dei documenti. Sottolinea, in contrario, che la missiva esplicita gli estremi identificativi del soggetto richiedente -nominativo, codice fiscale, data e luogo di nascita- nonché l'arco temporale (“luglio del 2013 fino ad oggi”) e le tipologie documentali (“tutta la documentazione, compresa di estratti conto e scalari”) oggetto
3 della richiesta, elementi idonei e sufficienti a consentire alla banca di individuare,
tramite semplice ricerca nominativa, i singoli rapporti riferibili al cliente e i documenti contabili da fornire. In ogni caso, prosegue l'appellante, i dati identificativi dei conti intrattenuti con l'istituto di credito erano stati indicati con maggiore precisione nel ricorso introduttivo del giudizio, agevolando il tal modo controparte nella ricerca della documentazione.
L'appellante ha, quindi, reiterato la domanda di condanna di Controparte_1
non solo alla consegna dei documenti, ma anche al pagamento ai sensi dell'art.
[...]
614 bis c.p.c. di una somma equitativamente determinata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, nonché, infine, alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
L'appello, al cui accoglimento si è opposta è Controparte_3
meritevole di sostanziale accoglimento.
L'art. 119, comma 4 t.u.b., stabilisce che “Il cliente, colui che gli succede a qualunque
titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere,
a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia
della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci
anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale
documentazione”. Come recentemente rammentato dalla giurisprudenza di legittimità,
la disposizione deve essere intesa “quale presidio del principio di trasparenza
dell'attività bancaria, strumentale a rendere chiaro e comprensibile all'utente medio
il funzionamento del rapporto con la banca e, dunque, a consentire la piena
conoscenza da parte del cliente del rapporto bancario in essere e dei costi ad esso
4 associati, sia prima della conclusione del contratto, ossia in fase precontrattuale, sia
in sede di stipulazione del contratto, sia nel corso della sua esecuzione" (Cass.
13.9.2021, n. 24641). Se ne ricava che “il diritto del cliente di ottenere la consegna di
copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio - ivi inclusi
gli estratti conto ed indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente
adempiuto l'obbligazione di consegna periodica degli stessi - ha, dunque, natura di
diritto potestativo che trova il suo titolo nel contratto concluso con l'istituto bancario”
(Cass. civ. 1/8/2022, n. 23861). Quanto alla fonte di tale pretesa, ove non strettamente riferita ai documenti indicati nell'art. 119 T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì' modo di precisare che quello del cliente della banca è “un diritto
autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne
costituiscono lo specifico contenuto”, rappresentando piuttosto peculiare e tipizzata declinazione del dovere di buona fede, ovvero di "quell'impegno di solidarietà che
impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici
obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, siano idonei
a preservare gli interessi dell'altra parte, senza rappresentare un apprezzabile
sacrificio a suo carico, ed è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore
e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio, quanto sul piano del
complessivo assetto di interessi sottostanti alla esecuzione di un contratto,
specificandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione
dell'interesse della controparte" (Cass. n. 12093 del 2001). Tale dovere di
collaborazione, alla stregua di quanto normalmente previsto per i contratti di
collaborazione, produce i suoi effetti fino a quando permane l'interesse giuridicamente
5 riconosciuto e tutelato della controparte a essere informata” (Cass. civ., 29/11/2022,
n. 35039).
In quanto avente natura di diritto sostanziale potestativo, la pretesa alla consegna della documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti con l'istituto di credito può
essere fatta valere in giudizio tanto sotto forma di richiesta istruttoria ai sensi dell'art. 210 c.p.c. (nel rispetto, tuttavia delle condizioni ritraibili dal disposto dell'art. 119 t.u.b.
e chiarite dalla giurisprudenza di legittimità che -nell'occuparsi con sentenza n. 24641
del 2021 dei rapporti tra l'art. 119, comma 4 T.U.B., norma di carattere sostanziale, e l'art. 210 c.p.c., avente, invece, natura processuale- ha affermato il principio per cui “il
diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra
nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della
documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni,
ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119, comma 4,
può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in
concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta
documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza
giustificazione, non abbia ottemperato”), tanto in forma autonoma, con l'analoga precisazione giurisprudenziale secondo cui il correntista "può chiedere direttamente
alla banca la consegna della documentazione di cui ha bisogno senza rivolgersi al
giudice” sicché “il ricorso al giudice è necessario solo in caso di inadempimento della
banca” (Cass. civ., sez. I, 1/8/2022, n. 23861).
Dunque, il ricorso allo strumento processuale per la consegna della documentazione bancaria -sia nelle forme dell'ordine di esibizione documentale sia con l'instaurazione
6 di un autonomo giudizio volto a ottenere la condanna della banca all'adempimento dell'obbligo- intanto è ammissibile, in quanto il correntista abbia già attivato lo strumento di cui all'art. 119, comma 4 t.u.b. -nel primo caso anche in corso di causa,
ma entro le barriere preclusive processuali;
nel secondo caso, necessariamente prima dell'instaurazione del giudizio- e sia decorso inutilmente il termine assegnato dalla norma all'istituto bancario per ottemperare.
Quanto, invece, ai presupposti perché l'istanza ex art. 119 t.u.b. possa ritenersi correttamente formulata, la giurisprudenza di legittimità, nel sottolineare a più riprese che non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto cui inerisce la documentazione richiesta in copia, “essendo sufficiente che l'interessato
fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione
dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del
rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il
quale le operazioni da documentare si sono svolte”, ha affermato che ciò che, in definitiva, rileva è che la formulazione della richiesta sia utile e sufficiente a consentire all'istituto di credito di ottemperarvi e, deve aggiungersi, ciò non solo ove questa sia a tal fine pienamente autosufficiente, ma anche quando l'esatta identificazione del suo oggetto implichi l'attivazione del dovere di collaborazione della banca nella forma minima, e perciò esigibile, dell'avvio di un'interlocuzione con l'istante.
Nel caso in esame, con missiva del 18.9.2018 -la quale riportava nell'oggetto la dicitura
“richiesta documenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 co. 4 d.lgs. 385/93, ed
estratti conto trimestrali e scalari posizioni ”- l'avvocato Francesca Parte_1
Lionti, in nome e per conto dell'odierno appellante -del quale aveva riferito le
7 generalità, la data e il luogo di nascita, nonché il codice fiscale-, ha richiesto “copia di
tutta la documentazione, compresa di estratti conto trimestrali e scalari, dal luglio
2013 sino ad oggi di tutte le posizioni accese presso la Vostra Banca dal Sig. Pt_1
siano esse ancora aperte o già chiuse”. Se è vero che nella richiesta non sono riportati gli estremi dei rapporti bancari accesi a nome di né la loro tipologia, Parte_1
è pur vero, tuttavia, che riferendosi a “tutte le posizioni accese” e a rapporti intestati a un singolo soggetto privato, essa appare idonea a consentire all'istituto di credito di selezionare i documenti da consegnare, eventualmente previa interlocuzione con il cliente onde ottenere, ove necessario, indicazioni di dettaglio.
Deve dunque stigmatizzarsi come inadempiente la condotta della banca che nulla invece ha fornito e ciò vieppiù dopo la notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
introduttivo del presente giudizio, nel quale ha precisato gli estremi Parte_1
dei rapporti investiti dalla domanda (“lo “scoperto di cassa” n. 1031744 nel 2003; e
b) il conto semplice n. 1196737 nel 2007”), così agevolando ulteriormente la banca nell'assolvimento dell'obbligo su di essa gravante.
In definitiva, in riforma della pronuncia di primo grado, Controparte_3
deve essere condannata alla consegna della documentazione richiesta.
[...]
Non ravvisano, invece, i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna della banca al pagamento di una somma equitativamente determinata per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della pronuncia ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., palesandosi comunque l'opportunità di una miglior perimetrazione della documentazione consegnanda, incompatibile con l'istituto delle misure coercitive.
8 In accordo al canone della soccombenza, le spese di lite, liquidate in misura prossima ai minimi dei compensi previsti dal d.m. n. 55/2014 e sue modifiche per le cause di valore indeterminabile di complessità bassa, in € 2.100,00 per il giudizio di primo grado e in € 4.324,00, di cui € 804,00 per esborsi, € 1.050,00 per la fase di studio, €
720,00 per la fase introduttiva ed € 1.750,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellata, con distrazione a favore dell'avvocato Francesca Lionti,
dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato il 13.12.2019 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal
Tribunale di Palermo il 13.11.2019, condanna Controparte_3
a consegnare a la documentazione relativa ai rapporti bancari n. Parte_1
1031755 e n. 1196737 indicata nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 10.1.2019;
condanna l'appellata alla refusione in favore della controparte delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 2.100,00, e del presente grado di giudizio, liquidate in
€ 4.324,00, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Francesca Lionti, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello il giorno 16 gennaio 2025.
9 Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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