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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Giovanna Guarino Consigliere dr. Nicoletta Giammarino Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 13.11.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 332/24 del Ruolo Previdenza, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Cantile presso il cui studio, sito in Parte_1
Aversa alla Via A. Ligabue n.4, è elettivamente domiciliata
Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida CP_1
Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 14.2.2024 proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
4691/23 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, limitatamente alla compensazione delle spese di lite.
Esponeva l'appellante di aver presentato, in data 18/03/2022, domanda di disoccupazione Naspi avente numero 6037920900016, senza ottenere alcuna risposta da parte dell' ; che, dopo aver CP_1
inoltrato ricorso al competente Comitato Provinciale, che non provvedeva, depositava il presente ricorso chiedendo la condanna dell' al pagamento dell'indennità per un totale di n. 301 giorni;
CP_2
CP_ che l' rimaneva contumace;
che nelle more del giudizio, ed esattamente in data 19/09/2023,
l' provvedeva al pagamento della richiesta prestazione per il periodo dal 19/03/2022 al CP_2
27/09/2022; che con la sentenza impugnata il G.L. dichiarava cessata la materia del contendere e
CP_ quanto alle spese ne disponeva la compensazione “Alla luce della condotta processuale dell' appare equa una compensazione integrale delle spese di lite.”; che tale compensazione violava il principio della soccombenza e non trovava alcuna altra giustificazione, infatti, il pagamento era stato effettuato ben oltre il termine di legge.
Tanto premesso, chiedeva, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Parte_1 condanna dell' al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado. CP_1
L' si costituiva e chiedeva di dichiarare l'appello infondato. CP_1
All'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello è fondato.
Appare opportuno precisare in punto di diritto che l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese ha sì carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile» (Corte Cost. 24 novembre 1982, n. 196).
E' consentito al giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. , come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate.”, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Ciò chiarito in linea generale ed in punto di diritto, va evidenziato in punto di fatto che con la sentenza impugnata il giudice di prime cure, dando atto dell'avvenuto pagamento della prestazione e della conseguente cessazione della materia del contendere, ha compensato le spese del giudizio con una motivazione non condivisibile, che fa riferimento alla condotta processuale dell' . CP_2
Osserva la Corte che nel caso in esame il comportamento dell' non giustifica alcuna CP_1
compensazione; è pacifico, infatti, che il pagamento è avvenuto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla domanda, dopo la presentazione del ricorso al Comitato Provinciale, dopo la notifica del ricorso innanzi al Tribunale di Napoli Nord e anche dopo l'udienza di discussione. In ogni caso, anche se il pagamento fosse stato effettuato “spontaneamente” dall' , e non in seguito alla notifica del CP_2
ricorso, tale condotta ugualmente non giustificherebbe la compensazione delle spese, poiché il mancato pagamento nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda, ha costretto il ad avviare il giudizio per poter ottenere il pagamento della prestazione richiesta e tanto Parte_1 giustifica la condanna dell' al pagamento integrale delle spese di lite. CP_1 In parziale riforma della sentenza impugnata, l' va, pertanto, condannata al pagamento delle CP_1
spese del primo grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
Quanto alle spese del presente grado, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in CP_1
euro 1.775,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione all'avv.to Cantile Antonio, dichiaratosi anticipatario;
condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro CP_1
961,50 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione all'avv.to Cantile Antonio, dichiaratosi anticipatario.
Napoli 13.11.2024
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Giovanna Guarino Consigliere dr. Nicoletta Giammarino Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 13.11.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 332/24 del Ruolo Previdenza, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Cantile presso il cui studio, sito in Parte_1
Aversa alla Via A. Ligabue n.4, è elettivamente domiciliata
Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida CP_1
Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Nicola Fumo e Davide Catalano elettivamente domiciliato in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena Località San Benedetto
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 14.2.2024 proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
4691/23 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, limitatamente alla compensazione delle spese di lite.
Esponeva l'appellante di aver presentato, in data 18/03/2022, domanda di disoccupazione Naspi avente numero 6037920900016, senza ottenere alcuna risposta da parte dell' ; che, dopo aver CP_1
inoltrato ricorso al competente Comitato Provinciale, che non provvedeva, depositava il presente ricorso chiedendo la condanna dell' al pagamento dell'indennità per un totale di n. 301 giorni;
CP_2
CP_ che l' rimaneva contumace;
che nelle more del giudizio, ed esattamente in data 19/09/2023,
l' provvedeva al pagamento della richiesta prestazione per il periodo dal 19/03/2022 al CP_2
27/09/2022; che con la sentenza impugnata il G.L. dichiarava cessata la materia del contendere e
CP_ quanto alle spese ne disponeva la compensazione “Alla luce della condotta processuale dell' appare equa una compensazione integrale delle spese di lite.”; che tale compensazione violava il principio della soccombenza e non trovava alcuna altra giustificazione, infatti, il pagamento era stato effettuato ben oltre il termine di legge.
Tanto premesso, chiedeva, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Parte_1 condanna dell' al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado. CP_1
L' si costituiva e chiedeva di dichiarare l'appello infondato. CP_1
All'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello è fondato.
Appare opportuno precisare in punto di diritto che l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese ha sì carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile» (Corte Cost. 24 novembre 1982, n. 196).
E' consentito al giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c. , come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate.”, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Ciò chiarito in linea generale ed in punto di diritto, va evidenziato in punto di fatto che con la sentenza impugnata il giudice di prime cure, dando atto dell'avvenuto pagamento della prestazione e della conseguente cessazione della materia del contendere, ha compensato le spese del giudizio con una motivazione non condivisibile, che fa riferimento alla condotta processuale dell' . CP_2
Osserva la Corte che nel caso in esame il comportamento dell' non giustifica alcuna CP_1
compensazione; è pacifico, infatti, che il pagamento è avvenuto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla domanda, dopo la presentazione del ricorso al Comitato Provinciale, dopo la notifica del ricorso innanzi al Tribunale di Napoli Nord e anche dopo l'udienza di discussione. In ogni caso, anche se il pagamento fosse stato effettuato “spontaneamente” dall' , e non in seguito alla notifica del CP_2
ricorso, tale condotta ugualmente non giustificherebbe la compensazione delle spese, poiché il mancato pagamento nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda, ha costretto il ad avviare il giudizio per poter ottenere il pagamento della prestazione richiesta e tanto Parte_1 giustifica la condanna dell' al pagamento integrale delle spese di lite. CP_1 In parziale riforma della sentenza impugnata, l' va, pertanto, condannata al pagamento delle CP_1
spese del primo grado di giudizio che si liquidano come da dispositivo.
Quanto alle spese del presente grado, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in CP_1
euro 1.775,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione all'avv.to Cantile Antonio, dichiaratosi anticipatario;
condanna l' al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro CP_1
961,50 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione all'avv.to Cantile Antonio, dichiaratosi anticipatario.
Napoli 13.11.2024
L'estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa