Art. 6. Disposizioni di coordinamento 1. All' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 , dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile ».
2. All' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 , le parole: «di cui all' articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile ».
Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell' art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate). - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all' art. 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , e successive modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'art. 83 del medesimo Accordo;
b) controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore;
c) controversie di cui all' art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ;
d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.
d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile .
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile , alle societa' di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche' alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilita' da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile ;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall' art. 2341-bis del codice civile ;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa' controllate contro le societa' che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all' art. 2359, primo comma, numero 3 ), all' art. 2497-septies e all' art. 2545-septies del codice civile ;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.».
Si riporta il testo dell' art. 1 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 (Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014 , relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto). - 1. Il presente decreto disciplina, anche con riferimento alle azioni collettive di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile , il diritto al risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese.
2. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi e non determina sovracompensazioni.».
«d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile ».
2. All' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 , le parole: «di cui all' articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 » sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile ».
Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell' art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate). - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all' art. 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , e successive modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'art. 83 del medesimo Accordo;
b) controversie in materia di diritto d'autore e di diritti connessi al diritto d'autore;
c) controversie di cui all' art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ;
d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea.
d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile .
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile , alle societa' di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche' alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:
a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilita' da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile ;
b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall' art. 2341-bis del codice civile ;
d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa' controllate contro le societa' che le controllano;
e) relativi a rapporti di cui all' art. 2359, primo comma, numero 3 ), all' art. 2497-septies e all' art. 2545-septies del codice civile ;
f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.».
Si riporta il testo dell' art. 1 del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3 (Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014 , relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e oggetto). - 1. Il presente decreto disciplina, anche con riferimento alle azioni collettive di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile , il diritto al risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un'impresa o di un'associazione di imprese.
2. Il risarcimento comprende il danno emergente, il lucro cessante e gli interessi e non determina sovracompensazioni.».