Articolo 4 della Legge 20 maggio 1975, n. 175
Articolo 3Articolo 5
Versione
25 giugno 1975
Art. 4.

Fermo restando quanto disposto dall' articolo 3, secondo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 44 , il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede alla nomina dei vincitori previa approvazione delle graduatorie man mano che queste sono comunicate dalle commissioni.
Entrata in vigore il 25 giugno 1975