Art. 4.
Fermo restando quanto disposto dall' articolo 3, secondo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 44 , il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede alla nomina dei vincitori previa approvazione delle graduatorie man mano che queste sono comunicate dalle commissioni.
Fermo restando quanto disposto dall' articolo 3, secondo comma, della legge 1° marzo 1975, n. 44 , il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede alla nomina dei vincitori previa approvazione delle graduatorie man mano che queste sono comunicate dalle commissioni.