Decreto cautelare 5 luglio 2022
Ordinanza cautelare 3 agosto 2022
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/01/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00188/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07833/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7833 del 2022, proposto da LO AS e DO SO, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosa Cilea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di Jennye Barillà, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza del Ministero intimato prot. n. 112 del 6/5/2022 avente ad oggetto “ Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ”, nella parte in cui: (i) ha escluso dalla procedura di inserimento con riserva nella I fascia delle GPS i docenti che avrebbero conseguito l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all'estero e avrebbero presentato l'istanza di riconoscimento entro il 20/07/2022 (art. 7, c. 4, lett. e ); (ii) ha altresì disposto che “ Non è valutata la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione ” (art. 7, c. 7);
- della nota dell’intimato Ministero prot. n. m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0018095.11-05-2022, nella parte in cui ha disposto che “ Possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022 ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente – quale l'Avviso prot. n. 24984 del 30.06.2022 di aperura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di conferma dei titoli di servizio e/o di scioglimento della riserva;
nonché per condannare l’intimato Ministero
a disporre la partecipazione con riserva dei ricorrenti alle procedure di inserimento nella I fascia delle GPS di loro interesse e, per l’effetto, a disporre la loro individuazione quali aventi titolo alla stipula del contratto, con adozione delle relative misure.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. AB MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato, in particolare, l'O.M. n. 112/2022, nelle parti meglio specificate in epigrafe.
1.1. I ricorrenti hanno esposto in fatto quanto segue:
- di essere docenti che avrebbero conseguito all’estero ed entro il 20 luglio 2022 il titolo di insegnamento su materia o sostegno;
- di non aver potuto presentare istanza di iscrizione nelle GPS in ragione dell'anzidetta previsione, a differenza dei docenti abilitati in Italia.
1.2. Parte ricorrente ha articolato doglianze così rubricate:
- 1. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 19, commi 3-bis e 3-ter decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 – eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e illogicità dell’azione amministrativa ;
- 2. Disparità di trattamento - violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97, comma 2, Cost. - violazione del principio della natura “pubblica” della procedura e del conseguente principio del favor partecipationis ;
- 3. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. E) dell’o.m. 60/2020 – eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e illogicità dell’azione amministrativa ;
- 4. Violazione del principio dell’accesso parziale, di cui al combinato disposto degli artt. 1-bis e 5-septies, comma 1, d.lgs. 206/2007 .
1.3. Parte ricorrente ha quindi chiesto, previa adozione di idonee misure cautelari (anche monocratiche), di annullare per quanto di suo interesse gli atti impugnati, con distrazione delle spese di lite in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
2. Con decreto n. 4239 del 5.7.2022 è stata respinta l'istanza di misure cautelari monocratiche di parte ricorrente.
3. Si è costituito l'intimato Ministero, con atto di mera forma.
4. Con successiva memoria parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie istanze.
5. Con ordinanza cautelare n. 5059 del 3.8.2022, l'istanza cautelare di parte ricorrente è stata respinta.
6. Il 9.11.2025 i ricorrenti hanno dichiarato di non aver più interesse alla definizione nel merito del ricorso, tenuto conto del venir meno medio tempore dell’efficacia dell’impugnata ordinanza.
7. All'udienza straordinaria indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In ossequio al principio della ragione più liquida (Cons. St., sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 951), il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612 e giurisprudenza ivi citata).
3. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il carattere in rito della presente pronuncia giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte privata non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alla parte privata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
ED PI, Presidente FF
AB MB, Referendario, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB MB | ED PI |
IL SEGRETARIO